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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/03/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7605/2024, vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. CAIAZZA BRUNELLA;
Parte_1
-ricorrente-
E
, con il patrocinio dell'avv. CAIAZZA BRUNELLA;
Controparte_1
-ricorrente -
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno depositato in data 10.06.2024 ricorso Parte_1 Controparte_1 congiunto per ottenere una pronuncia di scioglimento del loro matrimonio, contratto in Roma in data 01.04.2021.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2012 in base a decreto di omologa del
Tribunale di Venezia del 19.09.2012 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
Pertanto, hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del vincolo alle seguenti conclusioni congiunte: “1) La residenza familiare sita in Roma alla via Alessandria n.208 resta assegnata al marito, titolare del diritto di proprietà e coabitante con i figli e Per_1 Per_2 maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti.
2) Il padre provvederà al mantenimento dei figli e sino alla piena Per_1 Per_2 autonomia economica dei medesimi, corrispondendo entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di aprile 2024, direttamente a favore degli stessi, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuno, a mezzo bonifico bancario sulle relative coordinate. Detta somma sarà rivalutata annualmente giusta indici Istat a decorrere dal mese di gennaio 2025. Il padre inoltre contribuirà in via esclusiva alle spese straordinarie per entrambi, oltre quelle a favore del figlio relative alle Per_2 spese di iscrizione universitaria e libri, come individuate e disciplinate dal Protocollo per le spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Roma e noto alle parti.
3) Il signor corrisponderà a favore della sig.ra Parte_1 Controparte_1 quale assegno divorzile, la somma mensile di € 1.500,00 (milleciquecento) a titolo di mantenimento, comprensivo del canone di locazione pari ad € 800,00, entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di aprile 2024, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate già note alle parti. Detta somma sarà rivalutata giusta indici ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2025. Nell'ipotesi in cui la Signora Controparte_1 si trasferisca all'Estero o in altro appartamento anche in Italia per il quale non dovrà corrispondere alcun canone di locazione, il contributo alla stessa dovuto a titolo di mantenimento sarà ridotto ad € 700,00. 4) A regolamentazione dei rapporti economici tra di loro e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale in divorzio congiunto le parti convengono quanto segue: Il Sig. si obbliga a trasferire, senza Parte_1 corrispettivo alcuno, a favore dei figli e in comune pro Parte_2 CP_2 indiviso e in parti uguali tra loro, il diritto di nuda proprietà sugli immobili di seguito descritti, salvo errori e/o omissioni da rettificare in sede di stipula: 4.1) In ROMA, Via Alessandria, n. 208 e precisamente: appartamento sito al piano 4, distinto con il numero interno otto, della consistenza catastale di vani
10,5; censito al Catasto Fabbricati di Roma al Foglio 575, Part. 118, Sub. 15,
z.c. 2, Cat. A/2, cl. 3, vani 10,5, R.C. € 3.118,11, Via Alessandria n. 208, interno
8, piano 4. 4.2) In ROMA, Via Giovanni da Castel Bolognese, n. 32 e precisamente: appartamento sito al piano primo, distinto con il numero interno tre, della consistenza di vani 4,0; censito al Catasto Fabbricati di Roma al Foglio 791,
Part. 164, Sub. 503, z.c. 3, Cat. A/4, cl. 1, vani 4,0, R.C. € 454,48, Via Giovanni da Castel Bolognese n. 32, scala G, interno 3, piano 1. 4.3) In VENEZIA, Sestiere San Marco, n. 2544 e precisamente: appartamento sito al piano primo, della consistenza di vani 2,0; censito al Catasto Fabbricati di Venezia al Foglio 15, Part. 2847. Sub. 6, z.c. 1, Cat. A/3, cl. 1, vani 2,0, R.C.
€ 197,08, Sestiere San Marco, n. 2544, piano 1. 4.4) In VENEZIA, Sestiere San Marco, n. 2544 e precisamente: appartamento sito al piano T-1, della consistenza di vani 8,0; censito al Catasto Fabbricati di Venezia al Foglio 15, Part. 2847. Sub. 9, z.c. 1, Cat. A/3, cl. 3, vani 8,0, R.C. € 1.090,76, Sestiere San Marco, n. 2544, piano T-1.
4.5) In VENEZIA, Sestiere San Marco, n. 2544 e precisamente: appartamento sito al piano primo, della consistenza di vani 3,5; censito al Catasto Fabbricati di Venezia al Foglio 15, Part. 2847. Sub. 10, z.c. 1, Cat. A/3, cl. 3, vani 3,5, R.C.
€ 477,21, Sestiere San Marco, n. 2544, piano 1. La suddetta cessione sarà perfezionata, innanzi al Notaio scelto dal sig. Parte_1 entro sei mesi dalla emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ogni relativa spesa, nessuna esclusa anche per imposte e tasse ed in deroga ad eventuali norme di legge, sarà a carico del signor Pt_1
Le parti si danno reciprocamente atto che il suddetto accordo patrimoniale costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
5) Le spese legali relative al presente procedimento resteranno a totale carico del sig.
. Parte_1
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 01.04.2001, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate alla luce dell'interesse della prole minore, il Tribunale dispone in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7605/2024 R.G.A.C.:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 01.04.2001 tra
VENEZIA (VE), 19/08/1957) e Parte_1 Controparte_1
(CROAZIA, 27/03/1972), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 203, Parte 1, Serie 2, Anno 2001, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
- nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7605/2024, vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. CAIAZZA BRUNELLA;
Parte_1
-ricorrente-
E
, con il patrocinio dell'avv. CAIAZZA BRUNELLA;
Controparte_1
-ricorrente -
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno depositato in data 10.06.2024 ricorso Parte_1 Controparte_1 congiunto per ottenere una pronuncia di scioglimento del loro matrimonio, contratto in Roma in data 01.04.2021.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2012 in base a decreto di omologa del
Tribunale di Venezia del 19.09.2012 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
Pertanto, hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del vincolo alle seguenti conclusioni congiunte: “1) La residenza familiare sita in Roma alla via Alessandria n.208 resta assegnata al marito, titolare del diritto di proprietà e coabitante con i figli e Per_1 Per_2 maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti.
2) Il padre provvederà al mantenimento dei figli e sino alla piena Per_1 Per_2 autonomia economica dei medesimi, corrispondendo entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di aprile 2024, direttamente a favore degli stessi, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuno, a mezzo bonifico bancario sulle relative coordinate. Detta somma sarà rivalutata annualmente giusta indici Istat a decorrere dal mese di gennaio 2025. Il padre inoltre contribuirà in via esclusiva alle spese straordinarie per entrambi, oltre quelle a favore del figlio relative alle Per_2 spese di iscrizione universitaria e libri, come individuate e disciplinate dal Protocollo per le spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Roma e noto alle parti.
3) Il signor corrisponderà a favore della sig.ra Parte_1 Controparte_1 quale assegno divorzile, la somma mensile di € 1.500,00 (milleciquecento) a titolo di mantenimento, comprensivo del canone di locazione pari ad € 800,00, entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di aprile 2024, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate già note alle parti. Detta somma sarà rivalutata giusta indici ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2025. Nell'ipotesi in cui la Signora Controparte_1 si trasferisca all'Estero o in altro appartamento anche in Italia per il quale non dovrà corrispondere alcun canone di locazione, il contributo alla stessa dovuto a titolo di mantenimento sarà ridotto ad € 700,00. 4) A regolamentazione dei rapporti economici tra di loro e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale in divorzio congiunto le parti convengono quanto segue: Il Sig. si obbliga a trasferire, senza Parte_1 corrispettivo alcuno, a favore dei figli e in comune pro Parte_2 CP_2 indiviso e in parti uguali tra loro, il diritto di nuda proprietà sugli immobili di seguito descritti, salvo errori e/o omissioni da rettificare in sede di stipula: 4.1) In ROMA, Via Alessandria, n. 208 e precisamente: appartamento sito al piano 4, distinto con il numero interno otto, della consistenza catastale di vani
10,5; censito al Catasto Fabbricati di Roma al Foglio 575, Part. 118, Sub. 15,
z.c. 2, Cat. A/2, cl. 3, vani 10,5, R.C. € 3.118,11, Via Alessandria n. 208, interno
8, piano 4. 4.2) In ROMA, Via Giovanni da Castel Bolognese, n. 32 e precisamente: appartamento sito al piano primo, distinto con il numero interno tre, della consistenza di vani 4,0; censito al Catasto Fabbricati di Roma al Foglio 791,
Part. 164, Sub. 503, z.c. 3, Cat. A/4, cl. 1, vani 4,0, R.C. € 454,48, Via Giovanni da Castel Bolognese n. 32, scala G, interno 3, piano 1. 4.3) In VENEZIA, Sestiere San Marco, n. 2544 e precisamente: appartamento sito al piano primo, della consistenza di vani 2,0; censito al Catasto Fabbricati di Venezia al Foglio 15, Part. 2847. Sub. 6, z.c. 1, Cat. A/3, cl. 1, vani 2,0, R.C.
€ 197,08, Sestiere San Marco, n. 2544, piano 1. 4.4) In VENEZIA, Sestiere San Marco, n. 2544 e precisamente: appartamento sito al piano T-1, della consistenza di vani 8,0; censito al Catasto Fabbricati di Venezia al Foglio 15, Part. 2847. Sub. 9, z.c. 1, Cat. A/3, cl. 3, vani 8,0, R.C. € 1.090,76, Sestiere San Marco, n. 2544, piano T-1.
4.5) In VENEZIA, Sestiere San Marco, n. 2544 e precisamente: appartamento sito al piano primo, della consistenza di vani 3,5; censito al Catasto Fabbricati di Venezia al Foglio 15, Part. 2847. Sub. 10, z.c. 1, Cat. A/3, cl. 3, vani 3,5, R.C.
€ 477,21, Sestiere San Marco, n. 2544, piano 1. La suddetta cessione sarà perfezionata, innanzi al Notaio scelto dal sig. Parte_1 entro sei mesi dalla emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ogni relativa spesa, nessuna esclusa anche per imposte e tasse ed in deroga ad eventuali norme di legge, sarà a carico del signor Pt_1
Le parti si danno reciprocamente atto che il suddetto accordo patrimoniale costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
5) Le spese legali relative al presente procedimento resteranno a totale carico del sig.
. Parte_1
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 01.04.2001, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate alla luce dell'interesse della prole minore, il Tribunale dispone in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7605/2024 R.G.A.C.:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 01.04.2001 tra
VENEZIA (VE), 19/08/1957) e Parte_1 Controparte_1
(CROAZIA, 27/03/1972), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 203, Parte 1, Serie 2, Anno 2001, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
- nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi