Ordinanza cautelare 24 novembre 2025
Sentenza 11 marzo 2026
Ordinanza cautelare 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00082/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00565/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 565 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
PB Tankers S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e in qualità di mandataria del Costituendo RTI OCEAN tra impresa mandataria PB Tankers s.p.a., impresa mandante Compagnia Servizi Marittimi s.r.l. e impresa mandante Ships Surveys and Service s.r.l., in relazione alla procedura CIG B5451F908A, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Mozzati, Alfonso Magliulo, Fiorella Titolo e Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Trieste, Galleria Protti 1;
contro
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OG, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bonetti e Luca Iero dell’Ufficio legale dell’Istituto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Ufficio legale stesso in Trieste, Via Battisti n. 10/D;
nei confronti
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Argo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Saverio Sticchi Damiani e Beniamino Carnevale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento/determinazione della Direttrice Generale dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OG 23/10/2025, n. 521 ADW, con il quale è stata approvata l'esclusione, disposta dal RU ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), dell'Allegato I.2 al d.lgs. 36/2023, del costituendo r.t.i. Ocean dalla procedura di gara indetta dall'OG per l'aggiudicazione del servizio di gestione armatoriale della n/r UR BA per un triennio con opzioni (CIG B5451F908A);
b) del verbale redatto dal RU (non conosciuto, menzionato nel suddetto provvedimento n. 521/2025), con il quale è stata disposta l'esclusione del costituendo r.t.i. Ocean;
c) dell'atto/provvedimento a firma del R.U.P. 24/10/2025, prot. n. 10904 ("Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. per l'aggiudicazione del servizio di gestione armatoriale della n/r UR BA per un triennio con opzioni - C.U.P. F83C24000990001, F47G24000260001 - CUI S00055590327202400001 - CIG B5451F908A. Comunicazione di esclusione") con cui lo stesso RU ha comunicato e motivato la esclusione;
d) della nota prot. n. 0009637 del 19.9.2025, con cui il RU dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OG) ha comunicato che, all'esito dei controlli effettuati, il DURC della impresa mandante SHIPS SURVEYS AND SERVICE SRL è risultato non regolare;
e) della nota prot. 10237 del 6.10.2025, con cui il medesimo RU non ha ritenuto le osservazioni presentate dalla SHIPS SURVEYS AND SERVICE SRL idonee e ha invitato il RTI a inviare all'OG la comprova di aver adottato le misure di cui al comma 2 dell'articolo 97 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
f) della nota 2/9/2025, prot. n. 9013/2025 con cui il RU ha comunicato l'omessa dichiarazione da parte della mandataria di plurime violazioni fiscali, di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso, anche non conosciuto, ivi compresi gli atti del subprocedimento di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara in capo al r.t.i. Ocean;
nonché per l'annullamento e, comunque, disapplicazione
e) ( rectius g) della informativa di irregolarità contributiva emessa dall'INPS nei confronti della SHIPS SURVEYS AND SERVICE SRL datata 25.8.2025, numero Protocollo INPS_47169499 e, se emesso e non annullato, del DURC negativo;
con conseguente declaratoria del diritto
delle imprese del costituendo RTI a ottenere una corretta e motivata valutazione della posizione personale
e la conseguente condanna
dell'Amministrazione resistente a procedere alla riammissione del costituendo RTI Ocean e alla aggiudicazione della gara allo stesso costituendo RTI tra impresa mandataria PB Tankers Spa, impresa mandante Compagnia Servizi Marittimi Srl e impresa mandante Ships Surveys and Service Srl;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PB TANKERS S.P.A. il 27/11/2025:
a) degli atti e provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo;
b) del verbale di esclusione a firma del RU adottato in data 22/10/2025;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PB TANKERS S.P.A. il 9/12/2025:
a) degli atti e provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo e col I ricorso per motivi aggiunti;
b) dello scorrimento della graduatoria e della proposta di aggiudicazione in favore di Argo s.r.l. di cui al verbale in data 21-22/10/2025 (e di cui alla determinazione dirigenziale 23/10/2025, n. 521 ADW);
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PB TANKERS S.P.A. il 11/12/2025:
a) degli atti e provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo, col I ricorso per motivi aggiunti e col II ricorso per motivi aggiunti;
b) della determinazione della Direttrice Generale dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OG 1/12/2025, n. 599 ADW; della nota a firma del R.U.P. 28/11/2025, prot. n. 12284/2025 e della nota a firma del R.U.P. 2/12/2025, prot. n. 12403; del verbale della seduta n. 1 della Commissione giudicatrice, parte II, seduta riservata del 24/6/2025; del verbale della seduta riservata n. 2 della Commissione giudicatrice del 3/7/2025; del verbale della seduta pubblica n. 3 della Commissione giudicatrice del 4/7/2025; del verbale della seduta riservata n. 4 della Commissione giudicatrice del 21/7/2025 e del verbale della seduta pubblica n. 5 della Commissione giudicatrice del 24/7/2025;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OG, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell’INPS;
Visto l’atto di intervento ad opponendum della società Argo s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2026 la dott.ssa NU SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo notificato il 5 novembre 2025 e depositato il 7 novembre 2025 e tre successivi ricorsi per motivi aggiunti notificati e depositati rispettivamente il 24-27 novembre 2026 (I MA), il 4-9 dicembre 2025 (II MA) e l’11 dicembre 2025 (III MA), la società PB Tankers s.p.a., in proprio e in qualità di mandataria del Costituendo r.t.i. OCEAN con imprese mandanti la Compagnia Servizi Marittimi s.r.l. e la Ships Surveys and Service s.r.l., operatore economico risultato primo graduato all’esito della procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. per l’aggiudicazione del servizio di gestione armatoriale della n/r UR BA per un triennio con opzioni, bandita dall’OG – Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale con determinazione n. 895 ADW del 31 dicembre 2024 e s.m.i. (C.U.P. F83C24000990001, F47G24000260001 - CUI S00055590327202400001 - CIG B5451F908A), ha impugnato, invocandone l’annullamento, gli atti e provvedimenti in epigrafe compiutamente indicati relativi alla procedura stessa e/o acquisiti nel suo corso.
1.1. Ha chiesto, inoltre, la declaratoria del diritto delle imprese del costituendo r.t.i. Ocean a ottenere una corretta e motivata valutazione della posizione personale e la conseguente condanna dell’Istituto intimato a procedere alla sua riammissione e alla aggiudicazione della gara in suo favore.
1.2. Le domande azionate sono state affidate a plurimi motivi di diritto, con cui la ricorrente denuncia, in estrema sintesi, la violazione di diverse disposizioni di legge e l’eccesso di potere sotto svariati profili, che, a suo avviso, affliggono in via diretta e/o derivata:
- l’esclusione disposta nei suoi confronti in esito al sub-procedimento di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale per: i) la riscontrata sussistenza di plurime violazioni di carattere fiscale di importo cospicuo commesse dalla PB Tankers s.p.a., non dichiarate nell’offerta, né nel DGUE e/o nelle dichiarazioni allegate [motivi 1, 2, 3 e 4 del ricorso introduttivo, 7 (parte) e 8 del I MA, ; ii) il DURC irregolare dell'impresa mandante Ships Surveys and Services s.r.l.[motivo 5 del ricorso introduttivo e 7 (parte) del I MA]; iii) la valutazione che in caso di sostituzione/estromissione della mandante di cui al precedente punto non sussiste l’invarianza dell’offerta tecnica [motivo 6 del ricorso introduttivo, 7 (parte) e 9 del I MA e 11 del III MA];
- lo scorrimento della graduatoria e la proposta di aggiudicazione in favore di Argo s.r.l. (motivo 10 del II MA, con cui fa valere, in via derivata, tutti i vizi dedotti avverso la sua esclusione con il ricorso introduttivo e il I MA);
- la disposta proroga del termine per la conclusione della procedura per la definitiva aggiudicazione del servizio di che trattasi (motivo 12 del III MA, con cui fa valere, in via derivata, tutti i vizi dedotti con il ricorso introduttivo, il I MA e il II MA).
2. L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OG), costituito con il patrocinio della difesa erariale, ha controdedotto alle avverse censure e concluso per la reiezione del ricorso.
3. La società Argo s.r.l., seconda graduata, ha proposto atto di intervento ad opponendum, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per decadenza a causa della mancata notifica nei suoi confronti, quale controinteressata necessaria.
4. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) si è costituito per chiedere la propria estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva. Ha, poi, ulteriormente eccepito l’inammissibilità della domanda di “annullamento e, comunque, disapplicazione della informativa di irregolarità contributiva emessa dall’INPS nei confronti della Ships Surveys and Services Srl datata 25.8.2025 e, se emesso e non annullato del DURC negativo”, ritenendo fuoriuscire dalla competenza e giurisdizione del giudice amministrativo adito accertare e statuire in ordine alla legittimità del documento di regolarità contributiva. Indi, ha, comunque, argomentato a difesa della legittimità dell’attività posta in essere.
5. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), costituito, con successiva memoria ha analogamente chiesto la propria estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
6. La società ricorrente, la società interveniente e l’OG hanno dimesso memorie ex art. 73 c.p.a. a conferma e/o migliore illustrazione dei rispettivi assunti difensivi.
6.1. La società Argo s.r.l. si è, inoltre, soffermata ad argomentare in relazione alle posizioni della mandataria PB Tankers s.p.a. e della mandante Ships Surveys and Service s.r.l. dell’avverso costituendo r.t.i.
7. Hanno fatto, poi, seguito le repliche della ricorrente e dell’interveniente, la quale ultima ha anche eccepito l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione del fatto che la mancanza dei requisiti non consentirebbe alla ricorrente di conseguire il bene della vita laddove dovesse privarsi dell’apporto della mandante.
8. L’affare è stato, quindi, chiamato e discusso come da sintesi a verbale alla pubblica udienza del 9 febbraio 2026 e, poi, introitato per la decisione.
9. Va, in primo luogo, disposta l’estromissione dal giudizio del MIUR e dell’INPS per difetto di legittimazione passiva, risultando condivisibili le considerazioni svolte al riguardo da entrambe le Amministrazioni, cui si rinvia.
10. Nell’economia della decisione, la preliminare questione processuale prospettata dalla società interveniente, pur ricca di spunti di riflessione, può essere, invece, tralasciata, atteso che il gravame non è fondato.
10.1. Ciò in applicazione dell’ormai consolidato l'orientamento interpretativo in base al quale ove sussistono cause che impongono di disattendere il ricorso, il giudice è esentato dall'esaminare le questioni processuali (cfr., tra le tante Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2022, n. 4279; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 20 ottobre 2025, n. 913).
11. Nel caso che occupa, rileva che il provvedimento con cui è stata disposta l’esclusione dell’operatore economico ricorrente dalla procedura aperta che qui occupa è sorretto, come dianzi già sinteticamente evidenziato, da più ragioni giustificatrici, tra loro autonome, che, come tali, sono in grado, ognuna di per sé, di supportare la decisione assunta.
11.1. E’, inoltre, notorio che è sufficiente la legittimità di una sola di esse per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale e resistere all’annullamento ( ex multis , Cons. di Stato, n. 4873/2021), “(...) in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato” ( ex multis, Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2024, n. 1801).
11.1.1. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sorreggere l'atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente, infatti, la legittimità di una sola delle ragioni espresse, “con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento; pertanto, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze” (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2025, n. 9668, oltre alle numerose altre citate in detta pronuncia).
12. Nel merito, assume, comunque, dirimente rilievo la riscontrata sussistenza delle gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale non dichiarate dalla PB Tankers s.p.a. – addotta per l’appunto, tra le altre, a motivazione dell’esclusione disposta.
12.1. Tale elemento motivazionale sfugge, infatti, ai vizi denunciati dalla società medesima e basta, anzi, di per sé a giustificare l’esclusione stessa, diversamente da quanto opinato dalla società medesima e dedotto nei motivi primo, secondo, terzo e quarto del ricorso introduttivo e settimo (parte) ed ottavo del primo ricorso per motivi aggiunti, volti, essenzialmente, a far emergere: i) il difetto istruttorio motivazionale che affliggerebbe la decisione assunta; ii) elementi tali da ridurre considerevolmente l'ammontare delle violazioni non definitivamente accertate rilevanti, sì da sottrarsi all’obbligo dichiarativo, stante il valore dell'appalto; iii) la circostanza che numerose delle violazioni fiscali in questione sono già state annullate o comunque sono oggetto di sospensione in sede giurisdizionale ed erano (e sono) garantite da fideiussioni bancarie con l'impegno all'integrale pagamento dei tributi in questione in caso di esito negativo per PB Tankers dei relativi contenziosi; iv) anche considerando sanzioni e interessi, la pendenza del contenzioso tributario relativo all'accertamento non oggetto di sospensione non consentiva comunque di raggiungere la soglia minima del 10% del valore dell'appalto oltre la quale le violazioni si considerano gravi in base a quanto stabilito dall'art. 3, dell'allegato II.10, d.lgs. n. 36/2023; v) la più parte delle pendenze tributarie risultano anteriori al 2020 e, quindi, sono ben note a OG (e comunque agevolmente accertabili) in ragione dei pregressi rapporti negoziali intrattenuti; vi) l’omissione dichiarativa non avrebbe comunque potuto essere sanzionata con l'esclusione dalla gara in quanto avvenuta in buona fede, in ragione di quanto evidenziato ai punti da ii) a v), che precedono, ciò anche alla luce del principio di tipicità e tassatività delle cause di esclusione introdotto dal d.lgs. n. 36/2023.
13. Il Collegio condivide, invero, l’orientamento giurisprudenziale sviluppatosi in ordine all’omessa dichiarazione di circostanze fattuali integranti il grave illecito professionale, ex art. 95, comma 1, lett. e) del d.lgs. 36 del 2023, atteso che i principi che lo informano paiono mutuabili anche nel caso che occupa.
13.1. Va rammentato, infatti, che l’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che “Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento”.
13.1.1. Come osservato in giurisprudenza ( ex multis Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2025, n. 1628), si tratta di una scelta legislativa finalizzata a voler configurare un rapporto di tipo orizzontale tra cittadini e pubblica amministrazione, che se genera in capo alla seconda doveri di protezione o, secondo taluni, obblighi correlati a diritti soggettivi, parimenti comporta anche una più marcata responsabilizzazione dei primi (Cons. Stato, n. 2866 del 2024).
13.1.2. La portata del principio nell’ambito della contrattazione pubblica si esprime in tutti gli obblighi per l’impresa di portare a conoscenza dell’amministrazione i fatti rilevanti ai fini della valutazione da parte della stazione appaltante e anche nell’obbligo di quest’ultima di informarsi per una completa valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico.
13.1.3. In fase di gara, il concorrente deve, dunque, osservare un comportamento trasparente, che consenta alla stazione appaltante di valutarne l’affidabilità nella prospettiva dell’eventuale affidamento della commessa pubblica.
13.1.4. Nel caso in esame, la società PB Tankers era, pertanto, tenuta a comunicare i debiti fiscali pendenti al momento della presentazione dell’offerta, e anche successivamente alla presentazione della stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 96, comma 14, del d.lgs. n. 36 cit., secondo cui: “L’operatore economico ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza di fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95”.
13.1.5. In tale contesto, non è, dunque, per nulla neutra l’omissione informativa in quanto tale, essendo circostanza, comunque, idonea ad incidere sul processo decisionale della stazione appaltante. A prescindere, quindi, dal fatto che la pretesa fiscale fosse già consolidata ovvero ancora sub iudice ovvero ancora che il relativo complessivo importo fosse passibile di diversi apprezzamenti.
13.1.6. Senza trascurare di considerare che l’operatore economico reticente, oltre a violare i doveri di correttezza e buona fede e, comunque, dichiarativi cui è vincolato, arreca anche un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura, dalla cui considerazione la stazione appaltante non può prescindere.
13.2. Nel caso di specie, è, invero, pacifico che l’esclusione non è stata disposta in ragione della mera esistenza delle pendenze tributarie, ma – come si ritrae dalla piana lettura del verbale del RU OG in data 22.10. 2025 e della nota dello stesso prot. n. 0010904in data 24.10.2025 che motiva l’esclusione – all’esito della valutazione discrezionale incentrata sul comportamento complessivamente tenuto dall’operatore economico nella fase di gara, con specifico riguardo proprio alla violazione degli obblighi di leale collaborazione e trasparenza informativa, compendiati nelle pronunce giurisprudenziali opportunamente richiamate dal RU a supporto delle valutazioni svolte.
13.2.1. Ha assunto, in sostanza, rilievo il modo in cui l’operatore economico ha gestito il rapporto procedimentale con la stazione appaltante ovvero la circostanza che il medesimo si è, sostanzialmente, arrogato la facoltà di effettuare una valutazione unilaterale di irrilevanza delle pendenze fiscali potenzialmente escludenti, che non gli competeva affatto. E’, infatti, notorio che spetta esclusivamente alla stazione appaltante il relativo apprezzamento e ponderazione.
13.2.2. In tal senso, è eloquente, del resto, l’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, laddove, per l’appunto, stabilisce che la stazione appaltante esclude un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.
13.3. Nel caso di specie, è, però, circostanza non contestata che la ricorrente ha omesso di rendere partecipe la Stazione appaltante dell’esistenza di una complessa situazione debitoria nei confronti dell’Ente impositore. Trattasi, invero, di condotta omissiva evidentemente in grado di incidere sul giudizio di integrità ed affidabilità della medesima nella vicenda qui all’esame, oltre che violativa del fondamentale principio della reciproca fiducia codificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 36/2023.
13.3.1. In tal senso, conforta, invero, il condivisibile precedente del T.A.R. Lazio – Roma, sez. II bis, 28 agosto 2025, n. 15873, laddove osserva che «E se è pur vero che: “l’aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” non costituisce più un’autonoma causa di esclusione (facoltativa) dalla partecipazione alla procedura d’appalto (non essendo stato riprodotto nel nuovo ordito normativo del vigente c.a.p. la previsione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter) del D. Lgs. n. 50/2016), e neppure rileva di per sé quale illecito professionale, potendo al più rilevare “ai sensi del comma 4” dell’art. 96 cit., cioè ai fini della valutazione della gravità di un illecito professionale autonomamente sussistente ex art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, cionondimeno è innegabile che nel valutare la portata escludente della vicenda non comunicata e la sua incidenza sull’affidabilità e integrità del concorrente, la S.A. possa anche valorizzare la condotta omissiva tenuta da quest’ultimo.
Rimane, infatti, valida, proprio alla luce dell’esplicita previsione di cui all’art. 96, comma 14, cit., la massima giurisprudenziale secondo cui: “Sussiste in capo ai concorrenti l’onere di comunicare alla stazione appaltante tutte le vicende attinenti lo svolgimento della propria attività professionale al fine di consentire di valutare la loro eventuale incidenza sulla reale affidabilità, morale e professionale. […] Va peraltro osservato che l'amministrazione è mossa, nelle procedure selettive, dal bisogno attuale e concreto di acquisire i servizi di cui necessita; le procedure selettive postulano un dovere particolarmente intenso in capo alle imprese partecipanti di chiarezza e completezza espositiva sia nella presentazione della documentazione volta alla verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sia nella formulazione e presentazione delle offerte. L'operatore economico reticente, oltre a violare i doveri di correttezza e buona fede cui è vincolato, arreca un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura che non può non essere tenuto nella debita considerazione, come in questo caso è avvenuto, dalla stazione appaltante.” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 2/8/2024, n. 3336)».
13.3.2. Come chiarito dalla giurisprudenza, l’obbligo dichiarativo non è, peraltro, circoscritto alle sole violazioni definitivamente accertate, ma si estende a tutte le pendenze fiscali suscettibili di incidere sulla valutazione di affidabilità e integrità dell’operatore economico, anche quando sia ancora pendente il termine per l’impugnazione o siano state attivate iniziative difensive volte a evitarne il consolidamento (Cons. Stato, sez. V, n. 1628 del 2025).
13.4. Un tanto basta, dunque, per consentire alla disposta esclusione di sfuggire ai vizi denunciati dalla ricorrente.
13.4.1. La valutazione compiuta dalla stazione appaltante, espressione dell’ampia discrezionalità tecnica che compete alla medesima in materia di affidabilità degli operatori economici, è, infatti, sindacabile in sede giurisdizionale nei soli limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione, profili di illegittimità che qui – come evidenziato - non emergono.
Si rammenta, infatti, che “L’accertamento dei presupposti di applicazione delle cause escludenti è apprezzabile dalla stazione appaltante sulla base di conoscenze che non attribuiscono certezza all’accertamento svolto, essendo basate sulla valutazione di plurime circostanze, passibili di non univoca interpretazione e oggetto pertanto di un’attività connotata da discrezionalità tecnica, basata sul giudizio di verosimiglianza, sindacabile da questo Giudice per manifesta irragionevolezza o difetto dei presupposti di fatto” (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 2/8/2024, nr. 6944).
14. Sulla scorta delle considerazioni svolte e per le ragioni esplicitate, il ricorso e i tre ricorsi per motivi aggiunti successivamente proposti dalla società interessata vanno, dunque, respinti, in quanto infondati. La circostanza che l’esclusione disposta dalla s.a. abbia superato indenne il vaglio di legittimità vale, peraltro, di per sé ad appalesare la carenza di interesse in capo alla società medesima a dolersi degli atti recanti manifestazioni di volontà logicamente successive all’esclusione che la riguarda, gravati con il II e con il III ricorso per motivi aggiunti.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico della società PB Tankers s.p.a., vengono liquidate a favore dell’Istituto intimato e della società interveniente nella misura indicata in dispositivo. Possono essere compensate per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, previa estromissione del MIUR e dell’INPS, li rigetta.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’OG – Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale e dell’interveniente Argo s.r.l., che liquida in complessivi € 7.000,00 (€ 3.500,00 a favore di ciascuna parte), oltre oneri di legge. Le compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
NU SI, Consigliere, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU SI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO