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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/10/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 2034/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
NA GN Presidente
RI IA ON IU
RO RN IU rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2034 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il
7/10/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...]di Principe (CE) al corso C.F._1
Umberto I n. 578, elettivamente domiciliata in Casal di Principe alla via
Cimarosa n.2, presso lo studio dell'Avv. Mirella Baldascino che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTE
E , nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
residente in Casal di Principe (CE) al corso Dante Alighieri n.49, elettivamente domiciliato in Casal di Principe alla via Lombardia n.7, presso lo studio dell'Avv. Miriam Natale che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/5/2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il 15/7/2006 in Casal di Principe, dal quale sono nati due figli, il 31/10/2006, maggiorenne ma non Persona_1
economicamente autosufficiente, e il 16/8/2010, hanno Persona_2
chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Con note depositate il 21/7/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando di rinunciare alla partecipazione dell'udienza di comparizione del 25/9/2025.
La IU delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con ordinanza del 7/10/2025.
Il PM ha apposto il visto, nulla opponendo.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Che il figlio minore venga affidato ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
3) Che i coniugi reciprocamente acconsentono al rilascio o al rinnovo del passaporto per il minore;
4) Che il sig. verserà a titolo di mantenimento la somma CP_1
di € 300,00 mensili per il mantenimento dei figli , di cui € 150,00 per ciascun figlio, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) Che il padre, di comune accordo con la madre, conserva il diritto di vedere e tenere con sé il figlio minore, ogni volta che vorrà e comunque, non meno di tre volte a settimana e, a settimane alterne, il minore trascorrerà il weekend con il padre;
6) Che durante le festività natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, con la madre e con il padre, il giorno della Vigilia di Natale o Natale ed il giorno della Vigilia di Capodanno o Capodanno alternandosi ogni anno e per le festività pasquali il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo con la madre o con il padre ad anni alterni, mentre durante le vacanze estive trascorrerà 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre, con estrema libertà di organizzazione tra i genitori e comunque ogni eventua le decisione in merito sarà adottata nel tempo e nel rispetto dell'evoluzione psico-affettiva del minore. I suindicati accordi possono essere recepiti nella presente decisione in quanto non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , nata a [...] Parte_1
il 12/9/1982 e nato a [...] il [...], alle condizioni CP_1
come indicate in parte motiva, qui da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casal di Principe
(Atto n.49, P.II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2006) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 10/10/2025.
La IU relatrice La Presidente
RO RN NA GN