Decreto 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione civile per i minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rosario Lionello Rossino Presidente rel.
dott. Luisa Poppi Consigliere
dott. Annarita Donofrio Consigliere
dott. Francesca Primi Consigliere onorario dott. Fabio Gambetti Consigliere onorario all'esito dell'udienza del 28 marzo 2025
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento per reclamo iscritto al n. 562/2023 r. g. v. promosso da:
nata in [...] il [...] e nato in [...] il Parte_1 Parte_2
18 maggio 1993, genitori del minore nato in [...] il [...], Persona_1 con il patrocinio dell'Avv. Andrea Maestri.
RECLAMANTI
e con la partecipazione del PROCURATORE GENERALE
La Corte, decidendo a scioglimento della riserva, assunta all'udienza del 28 marzo 2025, sul reclamo avverso il provvedimento del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna depositato il 12 aprile 2023
OSSERVA
1-Con decreto depositato il 12 aprile 2023, il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale e , genitori Parte_1 Parte_2
del minore , avevano chiesto l'autorizzazione a permanere in Italia ai sensi Persona_2
dell'art. 31 comma 3 D. Lgs. 286 del 1998.
Il Tribunale ha evidenziato che non risultava che i ricorrenti avessero esperito le altre procedure previste per la regolarizzazione della loro posizione sul territorio italiano e che l'istanza avesse finalità elusiva di tali procedure.
provvedimento impugnato risultava in contrasto con l'art. 31 del T.U. Immigrazione e con la normativa sovranazionale.
Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del reclamo.
Si è costituito il , essendogli stato notificato erroneamente il Controparte_1
reclamo, pur senza essere parte del procedimento.
3. –Venendosi a trattare del reclamo, osserva la Corte che la decisione deve partire dall'esame della giurisprudenza di legittimità in materia.
Le Sezioni Unite Civili della Cassazione (sentenze n. 21799 e n. 21803 del 25 ottobre 2010),
risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto all'interno della prima sezione della Suprema
Corte, nonché le successive pronunce della stessa Corte (Cassazione, sez. VI, Ordinanza n.
17942, 10/9/2015; Cassazione sez. VI, n. 25508, 02/12/2014; Cassazione sez. VI, n. 17739,
07/09/2015; Cassazione civile, sez. I, 07/06/2017, n. 14146), hanno affermato che:
“La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista
dall'art. 31 del d.lg. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-
fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze
contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere
qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione
dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o
deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo
sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga
o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi
Pag. 2 di 5 ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che
trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare.”
La Suprema Corte ha indicato la necessità di effettuare una lettura costituzionalmente ed internazionalmente orientata dell'art. 31 e delle altre norme collegate in materia di immigrazione, prestando attenzione alla preminenza dell'interesse del minore e del suo diritto all'unità familiare, ed imponendone un doveroso ed equilibrato bilanciamento con gli interessi pubblici generali potenzialmente confliggenti, al lume dei parametri della « proporzionalità » e
« necessità », sistematicamente ricordati dalle Corti sovranazionali e dalla nostra Corte
costituzionale.
Proprio dalle pronunce della Corte europea, le Sezioni Unite hanno tratto un ulteriore presupposto condizionante il provvedimento. Posto infatti che la norma assolve alla « necessità
di non privare traumaticamente il minore della figura parentale fino ad allora presente nella sua vita psichica », è coerente con tale scopo che la stessa possa essere invocata quando la figura parentale vi sia davvero e, quindi, allorché la funzione che le è propria sia stata « effettiva ».
Non è sufficiente, dunque, l'accertamento di un rapporto di filiazione meramente biologica, ma occorre stabilire la ricorrenza o meno di un « rapporto affettivo significativo idoneo a giustificare l'inversione della regola generale secondo cui il figlio minore segue la condizione giuridica del genitore (art. 31 comma 1) », e, quindi, documentare il pregresso e reale esercizio,
da parte del richiedente, « a beneficio del figlio minore, della propria funzione genitoriale, la cui improvvisa interruzione costituirebbe un nocumento irreversibile per il suo sviluppo psicofisico», ovvero, se si tratta di minore in tenerissima età (significativamente considerata una variabile dalla norma), che sussista la sua idoneità effettiva ad occuparsi del minore, ad allevarlo
Pag. 3 di 5 in un ambiente familiare idoneo a garantirne la crescita, nonché a prendersi carico dei suoi bisogni e dei suoi problemi.
Il difficile bilanciamento dei contrapposti interessi è quindi rimesso alla peculiarità delle singole fattispecie ed agli accertamenti che anche di ufficio devono essere disposti attraverso organi specializzati.
4. – Nel caso in esame, sono stati acquisiti adeguati elementi attraverso la relazione del Servizio
Sociale, pervenuta il 5 marzo 2025, dalla quale emerge che il minore frequenta la scuola primaria ed è bene inserito nel contesto scolastico, avendo sviluppato relazioni positive sia con i compagni che con le insegnanti. Il bambino frequenta anche il doposcuola, al quale è stato iscritto dai genitori su consiglio delle insegnanti. Solido è il rapporto tra il minore e i genitori,
che esercitano adeguatamente le relative funzioni.
Preme, ancora, sottolineare che i due reclamanti non risultano gravati da precedenti penali.
5-Considerati tutti gli elementi sopra esposti, ritiene questo Collegio che, al fine di garantire al minore stabilità e permanenza in Italia, vada consentita la permanenza in Italia anche dei genitori, per la durata di tre anni dalla pubblicazione del presente provvedimento.
6 – Vanno compensate le spese relative al rapporto processuale tra i reclamanti e il
, non avendo il reclamo, erroneamente notificato a Controparte_1
quest'ultimo, comportato particolari attività difensive.
P.Q.M.
Visti gli artt. 739 c.p.c. e 31 comma 3 D.Lg. 286 del 1998,
In riforma del provvedimento depositato il 12 aprile 2023 del Tribunale per i Minorenni
dell'Emilia Romagna, autorizza la permanenza in Italia di nata in [...] il Parte_1
23 luglio 1994 e nato in [...] il [...], genitori del minore Parte_2
Pag. 4 di 5 nato in [...] il [...], per tre anni dalla data di pubblicazione Persona_1
del presente provvedimento.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Sezione Civile per i Minorenni il 28
marzo 2025
Il Presidente relatore dott. Rosario Lionello Rossino
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