CASS
Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2024, n. 9459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9459 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da El AD AM, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 16/05/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9459 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 19/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Pavia all'esito del giudizio abbreviato e impugnata dall'imputato, la quale aveva condannato AM El AD alla pena di otto mesi di reclusione e 1.200 euro di multa in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver ceduto, in più occasioni e in concorso con due correi, utilizzando l'utenza mobile 327-9445346 sulla quale riceveva l'ordine, sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina a BE EV, il quale acquistava dette sostanze tre-quattro volte la settimana, corrispondendo circa 30 euro a titolo di corrispettivo. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione e il travisamento della prova. Espone il difensore che elemento centrale, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, è l'attribuzione al medesimo dell'utenza n. 327-9445346, dato probatorio che non trova riscontro negli atti, non risultando che tale utenza sia stata trovata nella disponibilità del ricorrente o che fosse a lui intestata o che l'acquirente di sostanze stupefacenti lo abbia riconosciuto come l'interlocutore delle telefonate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Invero, non corrisponde al vero l'assunto difensivo secondo cui la prova dell'affermazione della penale responsabilità del ricorrente risiederebbe nella riconducibilità al medesimo dell'utenza n. 327-9445346. 3. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, il 26 giugno 2017, verso le ore 22, gli operanti procedettero al controllo di una Chevrolet Aveo targata DX143PN, a bordo della quale vi erano, quale conducente, BE EV, unitamente ad altri tre cittadini extracomunitari, tra cui l'odierno ricorrente;
occultata in un peluche, collocato tra due passeggeri (in particolare, tra AM AD e ZA Atik), furono rinvenuti 4 gr. di cocaina e gr. 5 di eroina. Escusso dai militari, lo EV riferì di essere abituale consumatore di sostanze stupefacenti;
di aver acquisto, poche ore prima, cocaina ed eroina, per, rispettivamente, venti e dieci euro, dai tre extracomunitari con cui si trovava in 2 auto - sostanza stupefacente che aveva immediatamente consumato sul posto - e non si trattava del primo acquisto, precisando, infine, che la droga rinvenuta nel peluche non era sua. In particolare, quel pomeriggio, dopo essersi accordato con un nordafricano a lui noto come spacciatore, contattandolo all'utenza n. 327- 9445346, per incontrarsi al solito posto", ossia presso la località La Prima nel comune di Parona, nei pressi di un cantiere, lo EV si incontrò con il suo contatto telefonico e altri due extracomunitari, che parimenti egli conosceva come spacciatori, e uno dei tre gli aveva consegnato lo stupefacente, che aveva consumato sul posto, ribadendo che i tre erano coloro che si trovavano a bordo della sua auto al momento del controllo. In seguito, escusso a sommarie informazioni 1'11 novembre 2017, lo EV ribadiva quanto dichiarato al momento del fatto, precisando di avere acquistato sostanze stupefacenti dai tre stranieri, previo contatto telefonico con l'utenza n. 327-9445346, sin dal marzo-aprile 2017, con una cadenza media di tre-quattro volte alla settimana. L'analisi del traffico telefonico dell'utenza in uso allo EV ha confermato i plurimi contatti con l'utenza n. 327-9445346 tra il 18 aprile al 26 giugno 2017, giorno del controllo. 4. Orbene, così ricostruiti i contorni fattuali della vicenda, è di intuitiva evidenza che la prova dell'affermazione della penale responsabilità, come ritenuta dai giudici di merito, si fonda sulle dichiarazioni dello EV, il quale, pur senza fornire i nomi dei fornitori, li ha sempre chiaramente e inequivocabilmente indicati come le persone che erano con lui a bordo dell'auto al momento del controllo di p.g., dichiarazioni riscontrate, oltre che dal rinvenimento dello stupefacente, dall'analisi del traffico telefonico dell'utenza che egli contattava per fissare gli appuntamenti per la consegna della droga. Diversamente da quanto opinato dal difensore, appare perciò irrilevante sapere chi fosse l'intestatario ovvero l'utilizzazione dell'utenza in esame, posto che, pacificamente, essa serviva per fissare gli incontri con i tre soggetti indicati dallo EV come i propri fornitori di sostanza stupefacente - tra cui l'odierno ricorrente - i quali agivano in concorso nell'attività di spaccio, posto che, in tutte le occasioni, si erano presentati insieme per vendere la droga allo EV. 5. Essendo il ricorso inammissibile a=2, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna AA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/01/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9459 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 19/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Pavia all'esito del giudizio abbreviato e impugnata dall'imputato, la quale aveva condannato AM El AD alla pena di otto mesi di reclusione e 1.200 euro di multa in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver ceduto, in più occasioni e in concorso con due correi, utilizzando l'utenza mobile 327-9445346 sulla quale riceveva l'ordine, sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina a BE EV, il quale acquistava dette sostanze tre-quattro volte la settimana, corrispondendo circa 30 euro a titolo di corrispettivo. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione e il travisamento della prova. Espone il difensore che elemento centrale, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, è l'attribuzione al medesimo dell'utenza n. 327-9445346, dato probatorio che non trova riscontro negli atti, non risultando che tale utenza sia stata trovata nella disponibilità del ricorrente o che fosse a lui intestata o che l'acquirente di sostanze stupefacenti lo abbia riconosciuto come l'interlocutore delle telefonate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Invero, non corrisponde al vero l'assunto difensivo secondo cui la prova dell'affermazione della penale responsabilità del ricorrente risiederebbe nella riconducibilità al medesimo dell'utenza n. 327-9445346. 3. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, il 26 giugno 2017, verso le ore 22, gli operanti procedettero al controllo di una Chevrolet Aveo targata DX143PN, a bordo della quale vi erano, quale conducente, BE EV, unitamente ad altri tre cittadini extracomunitari, tra cui l'odierno ricorrente;
occultata in un peluche, collocato tra due passeggeri (in particolare, tra AM AD e ZA Atik), furono rinvenuti 4 gr. di cocaina e gr. 5 di eroina. Escusso dai militari, lo EV riferì di essere abituale consumatore di sostanze stupefacenti;
di aver acquisto, poche ore prima, cocaina ed eroina, per, rispettivamente, venti e dieci euro, dai tre extracomunitari con cui si trovava in 2 auto - sostanza stupefacente che aveva immediatamente consumato sul posto - e non si trattava del primo acquisto, precisando, infine, che la droga rinvenuta nel peluche non era sua. In particolare, quel pomeriggio, dopo essersi accordato con un nordafricano a lui noto come spacciatore, contattandolo all'utenza n. 327- 9445346, per incontrarsi al solito posto", ossia presso la località La Prima nel comune di Parona, nei pressi di un cantiere, lo EV si incontrò con il suo contatto telefonico e altri due extracomunitari, che parimenti egli conosceva come spacciatori, e uno dei tre gli aveva consegnato lo stupefacente, che aveva consumato sul posto, ribadendo che i tre erano coloro che si trovavano a bordo della sua auto al momento del controllo. In seguito, escusso a sommarie informazioni 1'11 novembre 2017, lo EV ribadiva quanto dichiarato al momento del fatto, precisando di avere acquistato sostanze stupefacenti dai tre stranieri, previo contatto telefonico con l'utenza n. 327-9445346, sin dal marzo-aprile 2017, con una cadenza media di tre-quattro volte alla settimana. L'analisi del traffico telefonico dell'utenza in uso allo EV ha confermato i plurimi contatti con l'utenza n. 327-9445346 tra il 18 aprile al 26 giugno 2017, giorno del controllo. 4. Orbene, così ricostruiti i contorni fattuali della vicenda, è di intuitiva evidenza che la prova dell'affermazione della penale responsabilità, come ritenuta dai giudici di merito, si fonda sulle dichiarazioni dello EV, il quale, pur senza fornire i nomi dei fornitori, li ha sempre chiaramente e inequivocabilmente indicati come le persone che erano con lui a bordo dell'auto al momento del controllo di p.g., dichiarazioni riscontrate, oltre che dal rinvenimento dello stupefacente, dall'analisi del traffico telefonico dell'utenza che egli contattava per fissare gli appuntamenti per la consegna della droga. Diversamente da quanto opinato dal difensore, appare perciò irrilevante sapere chi fosse l'intestatario ovvero l'utilizzazione dell'utenza in esame, posto che, pacificamente, essa serviva per fissare gli incontri con i tre soggetti indicati dallo EV come i propri fornitori di sostanza stupefacente - tra cui l'odierno ricorrente - i quali agivano in concorso nell'attività di spaccio, posto che, in tutte le occasioni, si erano presentati insieme per vendere la droga allo EV. 5. Essendo il ricorso inammissibile a=2, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna AA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/01/2024.