Articolo 1 della Legge 7 dicembre 1951, n. 1333
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30 dicembre 1951
Art. 1. Articolo unico.

Dopo il quarto comma dell'art. 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, e' aggiunto il seguente comma:
"Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei due albi, l'avvocato ha facolta' di rimanere iscritto nel solo albo speciale".

Entrata in vigore il 30 dicembre 1951