Art. 1. Articolo unico.
Dopo il quarto comma dell'art. 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, e' aggiunto il seguente comma:
"Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei due albi, l'avvocato ha facolta' di rimanere iscritto nel solo albo speciale".
Dopo il quarto comma dell'art. 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, e' aggiunto il seguente comma:
"Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei due albi, l'avvocato ha facolta' di rimanere iscritto nel solo albo speciale".