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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/07/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2900/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2900/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PAGLIONE FRANCESCO
OPPONENTE contro
(già (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 CAGNO FABIO e dell'avv. LUCIANETTI VALENTINA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 307/2017, depositata in data 27.3.2017, la Corte d'Appello di Bari, definendo il giudizio rg.n. 1687/2012, ha così statuito: “1) in parziale accoglimento dell'appello principale ed in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna la e , in Controparte_2 Pt_1 Parte_1 solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni in favore di ciascuno degli appellanti principali, delle seguenti somme, da maggiorarsi con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi nella misura legale dal 1.7.93 al soddisfo: € 101.291,14 in favore di;
€ Parte_2 90.000,00 per ciascuno, in favore di e;
€ 60.000,00 Parte_3 Parte_4 Parte_5 per ciascuno, in favore di , , e . 2) condanna Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 e , in solido tra loro, alla rifusione, in favore di parte Controparte_2 Parte_1 appellante principale (congiunti ), delle spese processuali del doppio grado, liquidate per Pt_2 compensi e per ciascun grado in € 15.000,00, oltre il rimborso spese generali IVA e CPA, come per legge, nonché contributi unificati anticipati. 3) condanna la e Controparte_3 Controparte_4
nei limiti del massimale pattuito, a tenere ciascuna indenni i rispettivi assistiti
[...] ( per la prima, e , per la seconda) di quanto gli stessi saranno Controparte_2 Parte_1 chiamati a pagare in favore degli appellanti principali per effetto della presente pronuncia;
4) condanna la alla rifusione in favore di e per essa in favore del Controparte_3 Controparte_2 procuratore anticipatario, avv. Carmine Battiante ex art. 93 c.p.c., delle spese processuali del doppio pagina 1 di 4 grado liquidate in € 15.000,00 per ciascun grado ed a titolo di compenso, oltre rimborso spese generali (15%) IVA e CPA, come per legge. 5) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_2 delle spese processuali del doppio grado, liquidate in € 15.000,00 per Controparte_5 ciascun grado ed a titolo di compenso, oltre rimborso spese generali (15%) IVA e CPA, come per legge. 6) compensa integralmente fra le restanti parti le spese processuali del doppio grado”.
La citata sentenza d'appello sentenza è divenuta definitiva a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 11597/20 del 15.6.2020 che ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale che il ricorso incidentale proposti avverso la medesima.
Ottenuto il pagamento parziale del debito giudizialmente accertato da parte delle compagnie di assicurazione condannate a manlevare i propri assistiti, i , dopo un primo tentativo infruttuoso, Pt_2 hanno notificato in data 13.4.2018 alla (oggi ed a Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
un atto di precetto in rinnovazione per il residuo credito di € 660.454,66.
[...]
Successivamente la e i hanno raggiunto un accordo transattivo, con il quale la Controparte_1 Pt_2
, a tacitazione definitiva di ogni diritto e/o pretesa comunque connessa alla predetta sentenza CP_2 della Corte d'Appello di Bari n. 307/2017, si è obbligata a corrispondere ai , a saldo e stralcio di Pt_2 tutto quanto ad essi dovuto ed al netto di quanto già ottenuto dalle compagnie di assicurazione, la complessiva somma di € 600.000,00.
Una volta eseguito il pagamento della somma di euro 600.000,00 in forza dell'accordo transattivo, la ha chiesto ed ottenuto, ai sensi degli artt. 1294, 1298 e 1299 c.c., l'emissione di ingiunzione CP_2 a carico del condebitore solidale per il pagamento della somma di euro Parte_1
300.000,00, pari alla metà di quanto da essa corrisposto in forza della sentenza n. 307/17.
Il ha proposto la presente opposizione eccependo l'inesistenza del diritto di regresso, ovvero Pt_1 l'incertezza del credito azionato dalla : in particolare, ha dedotto sul punto che l'assicuratore CP_2 della Finservice, NI, in forza di un accordo transattivo intercorso tra assicuratore ed assicurato, ha liquidato in favore dell'odierna opposta tutte le somme che quest'ultima è tenuta a pagare in solido con esso opponente in forza della sentenza n. 307/17, anche oltre il massimale di polizza. Ha inoltre eccepito la pendenza a suo carico della procedura esecutiva iscritta al n. 2358/2018 RGE presso il Tribunale di Foggia, promossa nei suoi confronti dai per il recupero del credito residuo di euro Pt_2 60.454,66 non soddisfatto in sede transattiva. Infine, ha imputato alla la violazione del CP_2 canone di buona fede per non averlo coinvolto nella transazione intercorsa con i e per aver Pt_2 taciuto la circostanza relativa alla transazione stipulata con NI ed alla conseguente corresponsione da parte dell'assicuratore di somme extra massimale.
La si è costituita nella presente fase processuale chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_2
Orbene, quanto al primo motivo di opposizione, osserva questo giudicante che l'accordo transattivo stipulato da con il proprio assicuratore NI non rileva nel presente giudizio, in quanto CP_2 attiene esclusivamente all'autonomo rapporto di garanzia tra assicuratore ed assicurato. In forza di detto accordo transattivo, NI si è impegnata a versare l'ulteriore somma di euro 300.000,00 extra massimale, corrispondente alla quota di debito (rispetto all'esposizione complessiva di euro 600.000,00 determinata nella transazione tra ed i ) gravante sul proprio assicurato in CP_2 Pt_2 forza della n. 307/17.
pagina 2 di 4 Neppure assume rilievo nel presente giudizio la pendenza a carico del della procedura Pt_1 esecutiva iscritta al n. 2358/2018 RGE promossa dai . Pt_2
L'art. 1304 comma 1 cod. civ. così dispone: “La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”. In ordine a tale previsione, deve rilevarsi come non possa escludersi la possibilità, per il creditore che stipuli la transazione con uno solo dei condebitori solidali, di impedire che l'efficacia della transazione si estenda anche al condebitore solidale non stipulante (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4257 del 19/04/1991, Rv. 471758 – 01, secondo cui “Il principio che deriva dalla disposizione di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ., secondo il quale la transazione, fatta dal creditore con uno dei debitori in solido, giova agli altri che dichiarano di volerne profittare, opera solo in mancanza di diversa e contraria manifestazione di volontà del creditore, contenuta nella transazione stessa ovvero in una clausola aggiunta ad essa, atteso che come i condebitori possono, omettendo la dichiarazione suddetta, escludere l'efficacia della transazione per se stessi, così il creditore può, in virtù del principio della autonomia negoziale, impedire che l'efficacia stessa sia a loro estesa. Pertanto, nella transazione tra il creditore ed uno o più dei condebitori sociali è perfettamente legittimo che sia inserita una clausola che escluda la possibilità per gli altri condebitori, che non hanno partecipato alla transazione, di profittare della stessa”; cfr. anche Cass. civ. Sez. I Sent., 24/04/2007, n. 9901, secondo cui “È legittimo nella transazione tra il creditore e uno o più coobbligati l'inserimento di una clausola che escluda la possibilità per gli altri condebitori estranei, che non abbiano partecipato alla transazione, di profittare della stessa”).
Ora, nella fattispecie in esame, il tenore letterale dell'accordo intercorso tra i e la Pt_2 CP_2 è inequivoco nell'escludere la natura integralmente satisfattiva della transazione.
[...]
Al punto 3 del predetto accordo è scritto: “I signori dichiarano di accettare quanto innanzi Pt_2 proposto da e si obbligano a rilasciare regolare quietanza di pagamento per tutti gli CP_2 importi che verranno loro versati. Per l'effetto, con il pagamento del complessivo importo di € 600.000,00 (a fronte dei 660.454,66 di cui all'atto di precetto, n.d.a.) secondo le anzidette modalità, i signori dichiarano che si riterranno integralmente soddisfatti e che non avranno più nulla a Pt_2 pretendere da a titolo, ragione e/o azione, comunque connessi alla vicenda giudiziaria CP_2 oggetto della sentenza della Corte di Appello di Bari di cui in premessa.” Al punto 4 si chiarisce: “Le parti come in epigrafe costituite si danno reciprocamente atto che
intende espressamente esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del co-obbligato in solido CP_2 ; i signori intendono proseguire l'azione esecutiva intrapresa nei Parte_1 Pt_2 confronti del predetto coobbligato in solido, , per il maggior credito da essi Parte_1 vantato”. Dunque, i creditori hanno ivi formulato espressa riserva di agire in via esecutiva nei confronti dell'altro condebitore, , per il recupero del credito residuo precettato di euro 60.454,66. Parte_1 Ne è dunque derivato, rispetto a tale importo residuo, lo scioglimento del vincolo di solidarietà tra i condebitori, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 1304 c.c.
In relazione all'importo del debito solidale come determinato nell'accordo transattivo sussiste il diritto di regresso della ex art. 1299 c.c. nella misura di euro 300.000,00 eccedente la sua quota di CP_2 debito. L'opposta ha infatti provato il pagamento in favore dei della somma complessiva di euro Pt_2 600.000,00, come da bonifici in atti recanti la causale “atto di transazione”.
Alla luce di quanto sinora esposto, alcuna violazione del canone di buona fede è imputabile alla
, la quale ha stipulato due distinti atti transattivi con il proprio assicuratore e con il creditore CP_2 ed ha legittimamente esercitato il diritto di regresso dopo aver pagato l'intero debito solidale. pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opponente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 6.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 10.7.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2900/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PAGLIONE FRANCESCO
OPPONENTE contro
(già (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 CAGNO FABIO e dell'avv. LUCIANETTI VALENTINA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 307/2017, depositata in data 27.3.2017, la Corte d'Appello di Bari, definendo il giudizio rg.n. 1687/2012, ha così statuito: “1) in parziale accoglimento dell'appello principale ed in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna la e , in Controparte_2 Pt_1 Parte_1 solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni in favore di ciascuno degli appellanti principali, delle seguenti somme, da maggiorarsi con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi nella misura legale dal 1.7.93 al soddisfo: € 101.291,14 in favore di;
€ Parte_2 90.000,00 per ciascuno, in favore di e;
€ 60.000,00 Parte_3 Parte_4 Parte_5 per ciascuno, in favore di , , e . 2) condanna Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 e , in solido tra loro, alla rifusione, in favore di parte Controparte_2 Parte_1 appellante principale (congiunti ), delle spese processuali del doppio grado, liquidate per Pt_2 compensi e per ciascun grado in € 15.000,00, oltre il rimborso spese generali IVA e CPA, come per legge, nonché contributi unificati anticipati. 3) condanna la e Controparte_3 Controparte_4
nei limiti del massimale pattuito, a tenere ciascuna indenni i rispettivi assistiti
[...] ( per la prima, e , per la seconda) di quanto gli stessi saranno Controparte_2 Parte_1 chiamati a pagare in favore degli appellanti principali per effetto della presente pronuncia;
4) condanna la alla rifusione in favore di e per essa in favore del Controparte_3 Controparte_2 procuratore anticipatario, avv. Carmine Battiante ex art. 93 c.p.c., delle spese processuali del doppio pagina 1 di 4 grado liquidate in € 15.000,00 per ciascun grado ed a titolo di compenso, oltre rimborso spese generali (15%) IVA e CPA, come per legge. 5) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_2 delle spese processuali del doppio grado, liquidate in € 15.000,00 per Controparte_5 ciascun grado ed a titolo di compenso, oltre rimborso spese generali (15%) IVA e CPA, come per legge. 6) compensa integralmente fra le restanti parti le spese processuali del doppio grado”.
La citata sentenza d'appello sentenza è divenuta definitiva a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 11597/20 del 15.6.2020 che ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale che il ricorso incidentale proposti avverso la medesima.
Ottenuto il pagamento parziale del debito giudizialmente accertato da parte delle compagnie di assicurazione condannate a manlevare i propri assistiti, i , dopo un primo tentativo infruttuoso, Pt_2 hanno notificato in data 13.4.2018 alla (oggi ed a Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
un atto di precetto in rinnovazione per il residuo credito di € 660.454,66.
[...]
Successivamente la e i hanno raggiunto un accordo transattivo, con il quale la Controparte_1 Pt_2
, a tacitazione definitiva di ogni diritto e/o pretesa comunque connessa alla predetta sentenza CP_2 della Corte d'Appello di Bari n. 307/2017, si è obbligata a corrispondere ai , a saldo e stralcio di Pt_2 tutto quanto ad essi dovuto ed al netto di quanto già ottenuto dalle compagnie di assicurazione, la complessiva somma di € 600.000,00.
Una volta eseguito il pagamento della somma di euro 600.000,00 in forza dell'accordo transattivo, la ha chiesto ed ottenuto, ai sensi degli artt. 1294, 1298 e 1299 c.c., l'emissione di ingiunzione CP_2 a carico del condebitore solidale per il pagamento della somma di euro Parte_1
300.000,00, pari alla metà di quanto da essa corrisposto in forza della sentenza n. 307/17.
Il ha proposto la presente opposizione eccependo l'inesistenza del diritto di regresso, ovvero Pt_1 l'incertezza del credito azionato dalla : in particolare, ha dedotto sul punto che l'assicuratore CP_2 della Finservice, NI, in forza di un accordo transattivo intercorso tra assicuratore ed assicurato, ha liquidato in favore dell'odierna opposta tutte le somme che quest'ultima è tenuta a pagare in solido con esso opponente in forza della sentenza n. 307/17, anche oltre il massimale di polizza. Ha inoltre eccepito la pendenza a suo carico della procedura esecutiva iscritta al n. 2358/2018 RGE presso il Tribunale di Foggia, promossa nei suoi confronti dai per il recupero del credito residuo di euro Pt_2 60.454,66 non soddisfatto in sede transattiva. Infine, ha imputato alla la violazione del CP_2 canone di buona fede per non averlo coinvolto nella transazione intercorsa con i e per aver Pt_2 taciuto la circostanza relativa alla transazione stipulata con NI ed alla conseguente corresponsione da parte dell'assicuratore di somme extra massimale.
La si è costituita nella presente fase processuale chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_2
Orbene, quanto al primo motivo di opposizione, osserva questo giudicante che l'accordo transattivo stipulato da con il proprio assicuratore NI non rileva nel presente giudizio, in quanto CP_2 attiene esclusivamente all'autonomo rapporto di garanzia tra assicuratore ed assicurato. In forza di detto accordo transattivo, NI si è impegnata a versare l'ulteriore somma di euro 300.000,00 extra massimale, corrispondente alla quota di debito (rispetto all'esposizione complessiva di euro 600.000,00 determinata nella transazione tra ed i ) gravante sul proprio assicurato in CP_2 Pt_2 forza della n. 307/17.
pagina 2 di 4 Neppure assume rilievo nel presente giudizio la pendenza a carico del della procedura Pt_1 esecutiva iscritta al n. 2358/2018 RGE promossa dai . Pt_2
L'art. 1304 comma 1 cod. civ. così dispone: “La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”. In ordine a tale previsione, deve rilevarsi come non possa escludersi la possibilità, per il creditore che stipuli la transazione con uno solo dei condebitori solidali, di impedire che l'efficacia della transazione si estenda anche al condebitore solidale non stipulante (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4257 del 19/04/1991, Rv. 471758 – 01, secondo cui “Il principio che deriva dalla disposizione di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ., secondo il quale la transazione, fatta dal creditore con uno dei debitori in solido, giova agli altri che dichiarano di volerne profittare, opera solo in mancanza di diversa e contraria manifestazione di volontà del creditore, contenuta nella transazione stessa ovvero in una clausola aggiunta ad essa, atteso che come i condebitori possono, omettendo la dichiarazione suddetta, escludere l'efficacia della transazione per se stessi, così il creditore può, in virtù del principio della autonomia negoziale, impedire che l'efficacia stessa sia a loro estesa. Pertanto, nella transazione tra il creditore ed uno o più dei condebitori sociali è perfettamente legittimo che sia inserita una clausola che escluda la possibilità per gli altri condebitori, che non hanno partecipato alla transazione, di profittare della stessa”; cfr. anche Cass. civ. Sez. I Sent., 24/04/2007, n. 9901, secondo cui “È legittimo nella transazione tra il creditore e uno o più coobbligati l'inserimento di una clausola che escluda la possibilità per gli altri condebitori estranei, che non abbiano partecipato alla transazione, di profittare della stessa”).
Ora, nella fattispecie in esame, il tenore letterale dell'accordo intercorso tra i e la Pt_2 CP_2 è inequivoco nell'escludere la natura integralmente satisfattiva della transazione.
[...]
Al punto 3 del predetto accordo è scritto: “I signori dichiarano di accettare quanto innanzi Pt_2 proposto da e si obbligano a rilasciare regolare quietanza di pagamento per tutti gli CP_2 importi che verranno loro versati. Per l'effetto, con il pagamento del complessivo importo di € 600.000,00 (a fronte dei 660.454,66 di cui all'atto di precetto, n.d.a.) secondo le anzidette modalità, i signori dichiarano che si riterranno integralmente soddisfatti e che non avranno più nulla a Pt_2 pretendere da a titolo, ragione e/o azione, comunque connessi alla vicenda giudiziaria CP_2 oggetto della sentenza della Corte di Appello di Bari di cui in premessa.” Al punto 4 si chiarisce: “Le parti come in epigrafe costituite si danno reciprocamente atto che
intende espressamente esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del co-obbligato in solido CP_2 ; i signori intendono proseguire l'azione esecutiva intrapresa nei Parte_1 Pt_2 confronti del predetto coobbligato in solido, , per il maggior credito da essi Parte_1 vantato”. Dunque, i creditori hanno ivi formulato espressa riserva di agire in via esecutiva nei confronti dell'altro condebitore, , per il recupero del credito residuo precettato di euro 60.454,66. Parte_1 Ne è dunque derivato, rispetto a tale importo residuo, lo scioglimento del vincolo di solidarietà tra i condebitori, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 1304 c.c.
In relazione all'importo del debito solidale come determinato nell'accordo transattivo sussiste il diritto di regresso della ex art. 1299 c.c. nella misura di euro 300.000,00 eccedente la sua quota di CP_2 debito. L'opposta ha infatti provato il pagamento in favore dei della somma complessiva di euro Pt_2 600.000,00, come da bonifici in atti recanti la causale “atto di transazione”.
Alla luce di quanto sinora esposto, alcuna violazione del canone di buona fede è imputabile alla
, la quale ha stipulato due distinti atti transattivi con il proprio assicuratore e con il creditore CP_2 ed ha legittimamente esercitato il diritto di regresso dopo aver pagato l'intero debito solidale. pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opponente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 6.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 10.7.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 4 di 4