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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/10/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Verbale di udienza del 28 ottobre 2025 della causa iscritta al n. 2861/2024 R.G.A.C.
Sono presenti: l'avv. Irene Cesena, in sostituzione dell'avv. Antonio Bonifati, per l'opponente, la quale preliminarmente chiede che la causa venga rimessa in istruttoria, con ammissione della prova capitolata;
in subordine, si riporta al ricorso introduttivo, ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
C la dott.ssa per la quale si Controparte_1 Controparte_3 riporta alla comparsa di costituzione, impugna e contesta, e chiede il rigetto dell'opposizione per i motivi ivi dedotti;
il giudice
dato atto, all'esito della discussione, dà lettura della seguente sentenza, allegata al presente verbale di udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e depositata telematicamente in uno con il medesimo.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2861 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa da
, in qualità di titolare del Bar Caffetteria del Corso, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Antonio Bonifati, presso il cui studio, in Castrovillari (CS), via Po n. 117, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
opponente
contro
, in persona del Controparte_4
Direttore e legale rappresentante pro tempore, difesa dal funzionario delegato dott.ssa Mariacristina Medaglia, e domiciliata presso la propria sede di Cosenza, via Montesanto n. 116; opposta
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione prot. n. 0026743 del 10.09.2024;
conclusioni delle parti: entrambe si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
1 per l'opponente: “Voglia, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso, e, per l'effetto, accertata e dichiarata la nullità /illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutte le ragioni sopra esposte, annullarli con ogni conseguente statuizione. Col favore delle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”; per l'opposta: “Voglia questo On. le Giudice adito ritenere infondati i motivi di ricorso e, per l'effetto, confermare integralmente l'atto impugnato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato con il relativo decreto di fissazione udienza,
[...]
, titolare del Bar Caffetteria del Corso, in Oriolo (CS), impugnava, in qualità di soggetto Pt_1 trasgressore, l'ordinanza ingiunzione in oggetto, portante la sanzione di € 20 mila, oltre spese, Contr notificatagli il 10.09.2024, emessa in seguito al controllo effettuato dalla e dalla Finanza di Castrovillari presso il predetto esercizio commerciale, in cui rinvenuto un apparecchio da intrattenimento funzionante ed a disposizione del pubblico, non conforme poiché celante, in doppio fondo, una ulteriore scheda di gioco non collegata alla rete telematica, con conseguente contestazione della violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater TULPS, chiusura dell'attività per gg. 30 e sequestro probatorio;
assumeva ad unico motivo la sua estraneità ai fatti, siccome mero gestore dell'apparecchio di proprietà di – ed installato dal – terzo obbligato solidale come tale ignaro della manomissione accertata, con conseguente CP_6 esclusione dell'elemento psicologico dell'illecito; invocava quindi la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, di cui, nel merito, chiedeva l'annullamento, giusta conclusioni ritrascritte. Costituitasi in giudizio, l' documentava Controparte_3 preliminarmente l'iter sanzionatorio, contestando quindi, in primo luogo, la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora per accedere alla invocava cautela sospensiva;
rappresentava nondimeno che non potevano sussistere dubbi sulla condotta illecita, siccome accertata e, peraltro, neppure contestata, ed anche sull'elemento psicologico della violazione, poiché il tenuto, con diligenza propria del gestore di esercizio commerciale, Pt_1 alla verifica ed al monitoraggio delle apparecchiature per il suo tramite messe a disposizione del pubblico, quindi imputabile quantomeno a titolo di colpa;
difendeva, al riguardo, la motivazione dell'ordinanza ingiunzione, oltre che dei suoi atti prodromici, rassegnando le conclusioni sopra riportate. All'udienza dell'11 febbraio 2025, delibandosi sfavorevolmente i motivi di opposizione, veniva di conseguenza negata all'opponente la cautela sospensiva richiesta, con giudizio di irrilevanza, ai fini della decisione, della prova per testi capitolata, e fissazione della odierna udienza, alla quale, previa discussione, la causa è stata decisa, con lettura del presente provvedimento, allegato e depositato in uno con il verbale. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome infondata, va di conseguenza respinta. L'elemento materiale della fattispecie illecita può dirsi ampiamente comprovato, sulla base della dichiarazioni – fidefacenti fino a querela di falso – contenute nei verbale di contestazione e sequestro, in base alle quali rimane acclarato che, durante la visita ispettiva dei Contr funzionari e dei finanzieri di Castrovillari, nell'esercizio commerciale gestito dal è Pt_1 stato rinvenuto un apparecchio del tipo VI Legend Games Evolution, contenente un doppio fondo, in cui ubicata una ulteriore scheda, non collegata telematicamente all'
[...]
e che consentiva quindi la raccolta di proventi di gioco non registrati. Controparte_3
2 Così come non revocabile in dubbio è la corretta ed esaustiva motivazione dei verbali di accertamento e contestazione dell'infrazione, nonché di sequestro dell'apparecchiatura e delle somme in esso rinvenute, redatti in contraddittorio con soggetto delegato dal trasgressore, e, quindi, per relationem (ex multis, Cass. n. 21924/2021), della stessa ordinanza ingiunzione, pienamente intellegibile, come peraltro comprovato, in ultima analisi, dalle stesse difese approntate dall'odierno opponente. Del resto, il si è limitato a contestare il solo elemento soggettivo della fattispecie Pt_1 contravvenzionale, propugnando la sua qualità di mero gestore dell'esercizio commerciale, come tale ignaro del doppio fondo architettato, in sostanza, dal solo proprietario dell'apparecchio. L'assunto, seppur suggestivo, non può essere condiviso. È pur vero che, secondo l'univoco indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, “in tema di sanzioni amministrative, l'onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo sanzionato con l'ordinanza ingiunzione opposta, grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, rimanendo escluso il ricorso a presunzioni legali, che non possono ritenersi stabilite a favore della stessa autorità, se non quando i fatti sui quali esse si fondano siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come la conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità” (Cass. n. 17615/2007; Cass. SSUU n. 20930/2009, che impone alla P.A. sanzionatrice l'onere di provare
“la fattispecie tipica dell'illecito”; conf. Cass. n. 27225/2013). In altri termini, poiché l'opposizione è giudizio sul rapporto, e non solo sull'atto, l'amministrazione irrogatrice della sanzione deve dimostrare i presupposti dell'esercizio del potere, anche eventualmente mediante sillogismi presuntivi, con la precisazione, nondimeno, che “il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa” (da ultimo, Cass. n. 11568/2025; conf., Cass. n. 11777/2020). Ciò posto, prima di scrutinare oltre la fattispecie alla odierna attenzione, è opportuno dare contezza del rigetto delle istanze istruttorie dell'opponente. Avendo, come visto, contestato la sussistenza del solo elemento soggettivo dell'illecito, e nell'intento di avvalorare tale suo assunto, la difesa del ha capitolato prova testimoniale Pt_1 sul fatto che l'apertura dell'apparecchio sarebbe avvenuta solo a seguito dell'intervento di un dipendente della società proprietaria, in tale evenienza avvalorandosi a suo dire CP_6
l'estraneità alla condotta illecita del trasgressore esercente dell'esercizio commerciale, che non poteva aprire, e quindi manomettere, il dispositivo di gioco. Tuttavia, nei verbali, di contestazione e sequestro, non è riportata la presenza di altre persone oltre quelle identificate, di tal ché l'ammissione di quella prova testimoniale rimane prima facie inammissibile, in considerazione della prefata fidefacenza, fino a querela di falso, delle circostanze fattuali accertate e riportate nel documento dai verbalizzanti. Ciò posto, la condotta contestata al – si badi – è quella di cui al comma 9, lett. f- Pt_1 quater dell'art. 110 TULPS, di aver comunque (ossia a prescindere dalla produzione, distribuzione o installazione) messo a disposizione in luoghi pubblici o aperti al pubblico (come un bar, ndr) un apparecchio di cui accertata la destinazione, anche indiretta, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dello stesso art. 110 TULPS. Di quella condotta, nondimeno, il risponde a titolo di dolo o colpa. Pt_1
3 Sotto tale ultimo profilo, non può dirsi escluda aprioristicamente ogni imputazione soggettiva la semplice qualità di gestore dell'esercizio commerciale in cui ubicata l'apparecchiatura non conforme alla citata disposizione del TULPS, come vorrebbe la difesa dell'opponente. La giurisprudenza (Cass. nn. 24616/2020, 14535/2019) è invero attestata su posizione differente, configurando, in capo al gestore dell'esercizio commerciale in cui rinvenuto l'apparecchio non conforme, uno obbligo generale di vigilanza e controllo della regolarità degli apparecchi di gioco, ed in particolare del loro collegamento telematico, atteso che trattasi di soggetto in relazione al quale è possibile configurare una posizione di garanzia e controllo in ordine al corretto utilizzo degli apparecchi (e, conseguentemente, alla corretta trasmissione dei dati relativi alle giocate) in ragione del rapporto materiale con il bene utilizzato per le giocate; appare di conseguenza irrilevante la buona fede del gestore dei locali dove risultano installati gli apparecchi, in quanto lo stesso risponde del fatto altrui (autore dell'illecito), e quindi avrebbe dovuto eventualmente dedurre la mancanza di colpa dell'installatore. Quella stessa giurisprudenza pone l'accento sul profitto che l'esercente comunque ricava Contr dall'installazione, di tal ché l'evidenziata posizione di controllo sui dati trasmessi all' rimane mera operazione matematica, tra il numero delle giocate effettive e quelle trasmesse. In altri termini: se il gestore ha – rectius: non può non aver - contezza del numero delle giocate, deve di conseguenza accorgersi dell'eventuale discrasia con i dati trasmessi telematicamente all'ADM, che, peraltro, sostanziano il suo guadagno della messa a disposizione dei clienti dell'apparecchio, come dedotto dallo stesso opponente. È tale semplice rilievo che concretizza la condotta quantomeno colposa del , e Pt_1 giustifica quindi l'irrogazione della sanzione, e la conseguente reiezione della sua opposizione;
le spese di lite spettano all'opposta anche se costituita mediante funzionario (Cass. n. 20758/2025), con applicazione della tariffa forense ridotta del 20%, e sono liquidate in dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, nella causa indicata in epigrafe, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conforma l'ordinanza ingiunzione impugnata;
Contr
- condanna l'opponente alla refusione, in favore dell' , delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge.
Cosi deciso in Cosenza all'udienza del 28 ottobre 2025.
Il giudice Gino Bloise
Provvedimento letto in udienza e successivamente depositato telematicamente.
Il cancelliere Francesco Raffaele Costabile
4
Sono presenti: l'avv. Irene Cesena, in sostituzione dell'avv. Antonio Bonifati, per l'opponente, la quale preliminarmente chiede che la causa venga rimessa in istruttoria, con ammissione della prova capitolata;
in subordine, si riporta al ricorso introduttivo, ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
C la dott.ssa per la quale si Controparte_1 Controparte_3 riporta alla comparsa di costituzione, impugna e contesta, e chiede il rigetto dell'opposizione per i motivi ivi dedotti;
il giudice
dato atto, all'esito della discussione, dà lettura della seguente sentenza, allegata al presente verbale di udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e depositata telematicamente in uno con il medesimo.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2861 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa da
, in qualità di titolare del Bar Caffetteria del Corso, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Antonio Bonifati, presso il cui studio, in Castrovillari (CS), via Po n. 117, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
opponente
contro
, in persona del Controparte_4
Direttore e legale rappresentante pro tempore, difesa dal funzionario delegato dott.ssa Mariacristina Medaglia, e domiciliata presso la propria sede di Cosenza, via Montesanto n. 116; opposta
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione prot. n. 0026743 del 10.09.2024;
conclusioni delle parti: entrambe si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
1 per l'opponente: “Voglia, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso, e, per l'effetto, accertata e dichiarata la nullità /illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutte le ragioni sopra esposte, annullarli con ogni conseguente statuizione. Col favore delle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”; per l'opposta: “Voglia questo On. le Giudice adito ritenere infondati i motivi di ricorso e, per l'effetto, confermare integralmente l'atto impugnato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato con il relativo decreto di fissazione udienza,
[...]
, titolare del Bar Caffetteria del Corso, in Oriolo (CS), impugnava, in qualità di soggetto Pt_1 trasgressore, l'ordinanza ingiunzione in oggetto, portante la sanzione di € 20 mila, oltre spese, Contr notificatagli il 10.09.2024, emessa in seguito al controllo effettuato dalla e dalla Finanza di Castrovillari presso il predetto esercizio commerciale, in cui rinvenuto un apparecchio da intrattenimento funzionante ed a disposizione del pubblico, non conforme poiché celante, in doppio fondo, una ulteriore scheda di gioco non collegata alla rete telematica, con conseguente contestazione della violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater TULPS, chiusura dell'attività per gg. 30 e sequestro probatorio;
assumeva ad unico motivo la sua estraneità ai fatti, siccome mero gestore dell'apparecchio di proprietà di – ed installato dal – terzo obbligato solidale come tale ignaro della manomissione accertata, con conseguente CP_6 esclusione dell'elemento psicologico dell'illecito; invocava quindi la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, di cui, nel merito, chiedeva l'annullamento, giusta conclusioni ritrascritte. Costituitasi in giudizio, l' documentava Controparte_3 preliminarmente l'iter sanzionatorio, contestando quindi, in primo luogo, la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora per accedere alla invocava cautela sospensiva;
rappresentava nondimeno che non potevano sussistere dubbi sulla condotta illecita, siccome accertata e, peraltro, neppure contestata, ed anche sull'elemento psicologico della violazione, poiché il tenuto, con diligenza propria del gestore di esercizio commerciale, Pt_1 alla verifica ed al monitoraggio delle apparecchiature per il suo tramite messe a disposizione del pubblico, quindi imputabile quantomeno a titolo di colpa;
difendeva, al riguardo, la motivazione dell'ordinanza ingiunzione, oltre che dei suoi atti prodromici, rassegnando le conclusioni sopra riportate. All'udienza dell'11 febbraio 2025, delibandosi sfavorevolmente i motivi di opposizione, veniva di conseguenza negata all'opponente la cautela sospensiva richiesta, con giudizio di irrilevanza, ai fini della decisione, della prova per testi capitolata, e fissazione della odierna udienza, alla quale, previa discussione, la causa è stata decisa, con lettura del presente provvedimento, allegato e depositato in uno con il verbale. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome infondata, va di conseguenza respinta. L'elemento materiale della fattispecie illecita può dirsi ampiamente comprovato, sulla base della dichiarazioni – fidefacenti fino a querela di falso – contenute nei verbale di contestazione e sequestro, in base alle quali rimane acclarato che, durante la visita ispettiva dei Contr funzionari e dei finanzieri di Castrovillari, nell'esercizio commerciale gestito dal è Pt_1 stato rinvenuto un apparecchio del tipo VI Legend Games Evolution, contenente un doppio fondo, in cui ubicata una ulteriore scheda, non collegata telematicamente all'
[...]
e che consentiva quindi la raccolta di proventi di gioco non registrati. Controparte_3
2 Così come non revocabile in dubbio è la corretta ed esaustiva motivazione dei verbali di accertamento e contestazione dell'infrazione, nonché di sequestro dell'apparecchiatura e delle somme in esso rinvenute, redatti in contraddittorio con soggetto delegato dal trasgressore, e, quindi, per relationem (ex multis, Cass. n. 21924/2021), della stessa ordinanza ingiunzione, pienamente intellegibile, come peraltro comprovato, in ultima analisi, dalle stesse difese approntate dall'odierno opponente. Del resto, il si è limitato a contestare il solo elemento soggettivo della fattispecie Pt_1 contravvenzionale, propugnando la sua qualità di mero gestore dell'esercizio commerciale, come tale ignaro del doppio fondo architettato, in sostanza, dal solo proprietario dell'apparecchio. L'assunto, seppur suggestivo, non può essere condiviso. È pur vero che, secondo l'univoco indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, “in tema di sanzioni amministrative, l'onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo sanzionato con l'ordinanza ingiunzione opposta, grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, rimanendo escluso il ricorso a presunzioni legali, che non possono ritenersi stabilite a favore della stessa autorità, se non quando i fatti sui quali esse si fondano siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come la conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità” (Cass. n. 17615/2007; Cass. SSUU n. 20930/2009, che impone alla P.A. sanzionatrice l'onere di provare
“la fattispecie tipica dell'illecito”; conf. Cass. n. 27225/2013). In altri termini, poiché l'opposizione è giudizio sul rapporto, e non solo sull'atto, l'amministrazione irrogatrice della sanzione deve dimostrare i presupposti dell'esercizio del potere, anche eventualmente mediante sillogismi presuntivi, con la precisazione, nondimeno, che “il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa” (da ultimo, Cass. n. 11568/2025; conf., Cass. n. 11777/2020). Ciò posto, prima di scrutinare oltre la fattispecie alla odierna attenzione, è opportuno dare contezza del rigetto delle istanze istruttorie dell'opponente. Avendo, come visto, contestato la sussistenza del solo elemento soggettivo dell'illecito, e nell'intento di avvalorare tale suo assunto, la difesa del ha capitolato prova testimoniale Pt_1 sul fatto che l'apertura dell'apparecchio sarebbe avvenuta solo a seguito dell'intervento di un dipendente della società proprietaria, in tale evenienza avvalorandosi a suo dire CP_6
l'estraneità alla condotta illecita del trasgressore esercente dell'esercizio commerciale, che non poteva aprire, e quindi manomettere, il dispositivo di gioco. Tuttavia, nei verbali, di contestazione e sequestro, non è riportata la presenza di altre persone oltre quelle identificate, di tal ché l'ammissione di quella prova testimoniale rimane prima facie inammissibile, in considerazione della prefata fidefacenza, fino a querela di falso, delle circostanze fattuali accertate e riportate nel documento dai verbalizzanti. Ciò posto, la condotta contestata al – si badi – è quella di cui al comma 9, lett. f- Pt_1 quater dell'art. 110 TULPS, di aver comunque (ossia a prescindere dalla produzione, distribuzione o installazione) messo a disposizione in luoghi pubblici o aperti al pubblico (come un bar, ndr) un apparecchio di cui accertata la destinazione, anche indiretta, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dello stesso art. 110 TULPS. Di quella condotta, nondimeno, il risponde a titolo di dolo o colpa. Pt_1
3 Sotto tale ultimo profilo, non può dirsi escluda aprioristicamente ogni imputazione soggettiva la semplice qualità di gestore dell'esercizio commerciale in cui ubicata l'apparecchiatura non conforme alla citata disposizione del TULPS, come vorrebbe la difesa dell'opponente. La giurisprudenza (Cass. nn. 24616/2020, 14535/2019) è invero attestata su posizione differente, configurando, in capo al gestore dell'esercizio commerciale in cui rinvenuto l'apparecchio non conforme, uno obbligo generale di vigilanza e controllo della regolarità degli apparecchi di gioco, ed in particolare del loro collegamento telematico, atteso che trattasi di soggetto in relazione al quale è possibile configurare una posizione di garanzia e controllo in ordine al corretto utilizzo degli apparecchi (e, conseguentemente, alla corretta trasmissione dei dati relativi alle giocate) in ragione del rapporto materiale con il bene utilizzato per le giocate; appare di conseguenza irrilevante la buona fede del gestore dei locali dove risultano installati gli apparecchi, in quanto lo stesso risponde del fatto altrui (autore dell'illecito), e quindi avrebbe dovuto eventualmente dedurre la mancanza di colpa dell'installatore. Quella stessa giurisprudenza pone l'accento sul profitto che l'esercente comunque ricava Contr dall'installazione, di tal ché l'evidenziata posizione di controllo sui dati trasmessi all' rimane mera operazione matematica, tra il numero delle giocate effettive e quelle trasmesse. In altri termini: se il gestore ha – rectius: non può non aver - contezza del numero delle giocate, deve di conseguenza accorgersi dell'eventuale discrasia con i dati trasmessi telematicamente all'ADM, che, peraltro, sostanziano il suo guadagno della messa a disposizione dei clienti dell'apparecchio, come dedotto dallo stesso opponente. È tale semplice rilievo che concretizza la condotta quantomeno colposa del , e Pt_1 giustifica quindi l'irrogazione della sanzione, e la conseguente reiezione della sua opposizione;
le spese di lite spettano all'opposta anche se costituita mediante funzionario (Cass. n. 20758/2025), con applicazione della tariffa forense ridotta del 20%, e sono liquidate in dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, nella causa indicata in epigrafe, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conforma l'ordinanza ingiunzione impugnata;
Contr
- condanna l'opponente alla refusione, in favore dell' , delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge.
Cosi deciso in Cosenza all'udienza del 28 ottobre 2025.
Il giudice Gino Bloise
Provvedimento letto in udienza e successivamente depositato telematicamente.
Il cancelliere Francesco Raffaele Costabile
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