CA
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, com- posta da:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente relatore
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 615/2023 R. G. promossa in grado di appello d a
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avvocato Rosa Pampinella, domiciliata nel suo studio in viale Strasburgo n. 253, Palermo.
Appellante-
C O N T R O
Parte_2
Rappresentata e difesa dall' Avvocato Salvatore Pellegrini domiciliata nel suo studio di via Taormina n. 18, Cinisi
Appellata
Nei confronti
CP_1
Rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria domiciliato nell'ufficio legale dell'Istituto in via Laurana n. 59, Palermo.
Appellato
Nei confronti
1
CP_2
Appellato/ non costituito
All'udienza del 22 MAGGIO 2025 i procuratori delle parti costituite han- no concluso come nei rispettivi atti.
FATTO e MOTIVI
1)Con la sentenza n.1215/2023 il Tribunale di Palermo in parziale acco- glimento della opposizione all'intimazione di pagamento proposta dalla so- cietà in epigrafe ha dichiarato, per quanto qui interessa, la prescrizione “del diritto alla esazione riguardo agli avvisi d'addebito n. 59620160001157049000 e n. 5962017000034964000”. In particolare, il Tribunale, dopo avere verificato la notifica degli avvisi di addebito suddetti, rispettivamente il giorno 11.5.2016 e il giorno 1. 2.2017, ha ritenuto la maturazione del termine di prescrizione successivo stante la notifica dell'intimazione opposta il 16/2/2022.
2) La sentenza è stata appellata da che Parte_1 ne ha sostenuto la erroneità per avere omesso di considerare, ai fini della maturazione del termine di prescrizione, plurimi provvedimenti normativi che, dal mese di marzo 2020 al 31 agosto 2021, avevano disposto la so- spensione dell'attività di riscossione e comunque la richiesta di definizione agevolata avanzata dalla società appellata.
3) L costituitosi ha aderito all'appello. CP_1
, costituitasi, ha eccepito la inammissi- Parte_2 bilità dell'appello per difetto di legittimazione dell' CP_3
4) L'appello è inammissibile. Il difetto di legittimazione, che comunque sarebbe rilevabile d'ufficio an- che in questa sede di gravame perché in base all'art. 81 cpc nessuno può fa- re valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dia casi con- sentiti e salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato (Cass. SU n. 7514/2022), è stato correttamente eccepito dalla società appellata.
Infatti, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la Corte di cassa- zione ha recentemente chiarito che la disciplina del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 per come modificato dal D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2- quater (conv. con L. n. 265 del 2002), prevede che la legittimazione a con- traddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022) ed è stato escluso che tale legitti- mazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazio- ne al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, e alle conseguenze che da esso ha trat- to la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione.
2 In particolare è stato sottolineato che, mentre "deve ritenersi (...) sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo", deve al contempo escludersi che ricorra "un'ipotesi di litisconsorzio necessario", atteso che "nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario
[e] la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente […], sog- getto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pa- gamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa")”. L'orientamento è stato ribadito proprio per escludere l'ammissibilità dell'impugnazione di da Cass. Parte_1
n.16752/23 e n.14052/23. Pertanto, l'odierna ricorrente difetta di legittimazione ad impugnare la sta- tuizione di primo grado, che concerne il merito (prescrizione) della pretesa contributiva, non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un di- ritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007). Le spese seguono la soccombenza nei confronti della società appellata e si liquidano come in dispositivo. Nei confronti dell' le spese devono dichiararsi compensate stante la CP_1 posizione difensiva dell' . CP_4
Nessuna pronuncia va resa sul regolamento delle spese nei confronti dell' non costituito ed estraneo all'oggetto di questo giudizio di ap- CP_2 pello.
PQM
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 1215/2023 del Tribunale di Palermo. Condanna l'appellante a rifondere alla società appellata le spese processuali di questo grado che liquida in euro 1984,00 per compensi oltre spese e one- ri di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario. Dichiara compensate le spese processuali con l' CP_1
Nulla sulle spese nei confronti dell' CP_2
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02.
3 Palermo 22 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
Maria G. Di Marco
4