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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/07/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1002/2021 + 943/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Lorenzo PUCCETTI Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause promosse in appello con ricorso del 15.12.2021 (RG 1002/2021) e del 27.12.2022 (RG 943/2022)
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo D'Isanto e Antonella Barbon, giusta procura alle liti in calce alla memoria difensiva ex art 416 cpc, elettivamente domiciliata in Treviso Viale Luzzati 38 (studio avv. D'Isanto)
Appellante principale ed appellato incidentale
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Mladovan come da procura CP_1 in calce congiunta telematicamente alla memoria difensiva in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Conegliano, Via Garibaldi 5/D
Appellato principale ed appellante incidentale
Appello avverso la sentenza non definitiva n. 330/2021 del 18.6.2021 e la sentenza definitiva n. 518/2022 depositata il 26.11.2022 del Tribunale del Lavoro di Treviso
IN PUNTO: impugnativa licenziamento - mobbing – risarcimento danni
Conclusioni: Per l'appellante principale: ””In via principale, rigettare tutte le domande, eccezioni ed istanze ex adverso proposte, in accoglimento dei motivi di appello e riformare i capi della Sent. n. 518/2022 del Tribunale di Treviso emessa in data 26.11.2022 nel senso indicato in
1 narrativa; per l'effetto revocare e/o modificare la gravata Sent. n. 518/2022 del Tribunale di Treviso e, quindi, rigettare tutte le domande formulate dal sig. CP_1
- In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di appello relativamente alla sussistenza di condotte mobbizzanti nella fattispecie in esame da parte del Datore di Lavoro, disporre, per i motivi esposti in narrativa, la rinnovazione della CTU attesa nullità della stessa per violazione del contradditorio ex artt. 193, 194 e 195 c.p.c. o, quanto meno, disporre la rimessione in termini ex art. 196 c.p.c. a favore della parte appellante per tutti i motivi esposti in narrativa;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di appello relativamente alla sussistenza di condotte mobbizzanti nella fattispecie in esame da parte del Datore di Lavoro, disporre per i motivi esposti in narrativa la rinnovazione della CTU atteso che il contenuto della espletata consulenza non ha fornito adeguate, logiche e convincenti risposte ai quesiti proposti;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.””
Per l'appellato principale ed appellante incidentale: “”Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis rejectis, a parziale conferma della sentenza N. 518/2022 impugnata, Nel merito, rigettare l'appello promosso dalla Società datrice di lavoro;
e, in accoglimento dell'appello incidentale: dichiarare l'illegittimità della condotta posta in essere dal datore di lavoro consistita nell'applicazione ingiusta ed unilaterale di una riduzione della retribuzione a partire dall'01.07.2015, e per l'effetto condannare la Società – in persona Pt_1 Parte_2 del suo r.l pro tempore – a corrispondere al lavoratore l'importo complessivo di € 2.300,76; condannarsi inoltre la Società datrice di lavoro a corrispondere al lavoratore l'integrazione della retribuzione del mese di marzo 2011, così come individuata in narrativa e pari ad ulteriori € 400,00. Condannare inoltre la – in CP_2 Parte_2 persona del suo r.l pro tempore – a rifondere al lavoratore l'intero importo dallo stesso corrisposto al consulente tecnico d'ufficio dott. per la partecipazione alla Persona_1 CTU, per la complessiva somma di € 2.074,00 come da fattura n. 82 emessa dal medico in data 10.11.2021 (doc. 43); Con vittoria di spese, anche generali, e compensi professionali del doppio grado di giudizio””.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza non definitiva n. 330/2021 del 18.6.2021 il Tribunale del Lavoro di Treviso, accertato che nei fatti denunciati dal ricorrente erano rinvenibili le caratteristiche del mobbing, ha rimesso la causa in istruttoria per l'esperimento di CTU medico legale diretta ad accertare se la malattia subìta dal ricorrente potesse ritenersi collegata da un nesso di causalità giuridicamente rilevante a tali fatti nonché, in caso positivo, la gravità della malattia stessa ed il danno subìto nonchè l'intensità delle sofferenze e la congruità delle spese sostenute.
2. Il primo giudice, istruita la causa con prove testimoniali e sulla base della documentazione prodotta dalle parti, ha rilevato come i rapporti tra il ricorrente ed il datore di lavoro erano caratterizzati da atteggiamenti irriguardosi, sprezzanti, umilianti, sminuenti ed emarginanti del secondo rispetto al primo e, rispetto alle dichiarazioni contrastanti resi dai testi sul punto, ha ritenuto di privilegiare le prospettazioni di coloro che avevano riferito di aver colto tali atteggiamenti ed in particolare di coloro che avevano riferito di sapere di tali situazioni rispetto a coloro che si erano limitati a riferire di non sapere. In particolare i testi e avevano riferito aspetti del rapporto di lavoro Tes_1 Tes_2 Tes_3 caratterizzati da evidenti criticità tra cui l'aver il titolare ( ) alzato più volte la Testimone_4 voce nei confronti del ricorrente, l'aver assegnato mansioni di minore importanza (quali la
2 pulizia delle parti scoperte dell'azienda e dei bagni) ovvero aver utilizzato verso il lavoratore espressioni di dileggio e di svalutazione;
era altresì emersa la situazione di contrasto tra il capocantiere ed il ricorrente laddove il primo si era più volte rifiutato di lavorare con il ricorrente senza che il datore di lavoro avesse inteso risolvere tale incresciosa situazione tra i dipendenti. Risultava, altresì, rilevante la circostanza che il datore di lavoro avesse intenzionalmente trattenuto un rimborso IRPEF dovuto al lavoratore per l'anno 2012 mentre appariva pretestuosa la contestazione disciplinare comminata al ricorrente per aver spostato alcune macchine operatrici senza esser in possesso del relativo patentino.
2.1 Valutati i fatti riscontrati come idonei ad ipotizzare il mobbing, doveva verificarsi se da tali fatti era conseguito un danno per il ricorrente che nella fattispecie corrispondeva alla malattia che ne aveva determinato l'assenza oltre il periodo del comporto e che si poneva alla base del licenziamento intimato da parte datoriale la causa in istruttoria ed espletata CTU medico legale (nella quale il consulente CP_3 accertava che il quadro clinico riscontrato a carico del ricorrente risultava compatibile con la pregressa diagnosi di “Disturbo dell'adattamento con ansia e depressione” mentre l'entità del danno alla persona era valutabile in ambito danno biologico temporaneo al 30% per 15 mesi, con livello di sofferenza medio-elevato e un danno biologico permanente del 5-6% con sofferenza lieve e che le spese sostenute per visite mediche erano da considerarsi congrue anche se non documentate), il Tribunale, con sentenza definitiva del 26.11.2022, confermava la precedente statuizione non definitiva, e condannava la società convenuta al pagamento del danno differenziale nella misura di € 15.052,95 oltre interessi dal 20.4.2019 al saldo nonché a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di 3 giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli una indennità pari a 6 mensilità; condannava inoltre la società al pagamento delle spese di lite e di quelle di CTP (limitandole ad € 500,00) oltre alle spese di CTU. In particolare calcolato il danno complessivo patrimoniale nella misura di € 21.491,99 (applicando le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2021), quantificava il danno differenziale risarcibile (detraendo quanto il ricorrente avrebbe ottenuto se avesse denunziato il danno da mobbing all' ) in € 15.052,94. CP_4
2.2 Quanto al licenziamento intimato dalla . per superamento Pt_1 Parte_2 del periodo di comporto, dovendosi imputare le assenze alla condotta mobbizzante del datore di lavoro, lo stesso andava dichiarato illegittimo in applicazione del principio secondo il quale non è possibile computare, ai fini del superamento del periodo massimo di comporto, le assenze determinate dallo stesso datore di lavoro. In applicazione dell'art 8 l. 604/1966 il datore era, pertanto, tenuto a riassumere nel termine di 3 giorni il lavoratore o in mancanza a risarcirgli il danno con una indennità fissata nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
2.3 Il giudice di prime cure rigettava le ulteriori domande di differenze retributive in ragione dell'applicazione dell'accordo sindacale siglato il 22.7.2014 che limitava il riconoscimento dell'elemento economico territoriale fino al mese di luglio 2015 mentre per gli altri periodi tali voci risultavano contabilizzate in busta paga, mentre i periodi di sospensione a zero ore risultavano legittimi in applicazione degli accordi sindacali intervenuti nel febbraio 2011.
3. Mill. ha impugnato sia la sentenza non definitiva e sia quella definitiva Parte_2 sotto diversi profili. L'appellato ha contestato le ragioni di impugnazione insistendo per la conferma delle sentenze impugnate ed ha proposto appello incidentale con riferimento al mancato riconoscimento delle differenze retributive.
3 4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi, all'esito della discussione orale, previa riunione dei procedimenti iscritti ai nn. 1002/2021 e 943/2022 e relativi il primo alla impugnazione della sentenza non definitiva ed il secondo a quella definitiva, era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 19 giugno 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La società appellante, con il primo motivo di impugnazione della sentenza non definitiva, ha censurato la decisione per errata interpretazione e valutazione delle risultanze istruttorie contestandola nella parte in cui aveva ritenuto di privilegiare le dichiarazioni di coloro che avevano ritenuto di aver colto gli atteggiamenti offensivi da parte datoriale rispetto a coloro che avevano riferito di non aver colto tali atteggiamenti. Nella fattispecie, dalla semplice lettura delle dichiarazioni, emergeva che i testimoni che secondo il giudice avevano riferito una “non conoscenza” dei fatti di causa, in realtà avevano riportato e motivato le proprie asserzioni con fatti specifici ed episodi a cui avevano effettivamente assistito evidenziando come nessuna condotta di svalutazione ovvero di umiliazione era stata rivolta nei confronti del ricorrente né tantomeno alcun CP_1 demansionamento si era verificato avendo sempre tutti i dipendenti collaborato nello svolgimento di mansioni più umili (quali anche la pulizia dei bagni con turni prestabiliti ed affissi all'interno dei locali aziendali oltre che delle aree comuni) nell'interesse della popolazione lavorativa;
in tal senso ha richiamato le deposizioni dei testi , Tes_5 Tes_6
e . Tes_7 Tes_3 Dalle dichiarazioni rese dai testi, inoltre, non erano affatto emersi atteggiamenti datoriali sussumibili nel mobbing ovvero condotte vessatorie da parte datoriale o di utilizzo di parole ingiuriose e denigranti perpetrate o pronunciate con sistematicità ed in modo prolungato. Quanto alle dichiarazioni rese dai testi del ricorrente (alle quali il primo giudice aveva ritenuto di dare maggior rilievo) in realtà si trattava di soggetti ( e ) che Tes_2 Tes_3 lavoravano in amministrazione e non presso i cantieri ed inoltre non accedevano ai luoghi comuni degli operai (spogliatori e officina). Il primo giudice aveva considerato solo parzialmente ed erroneamente i fatti riportati dai testi di parte ricorrente, omettendo una loro puntuale e incrociata valutazione, non dando così evidenza alle consuetudini aziendali ed al reale svolgimento degli accadimenti richiamati e tramutati, invece, in presunte condotte vessatorie e umilianti a danno del dipendente. Diversamente, inoltre, dalla valutazione dei presunti comportamenti omissivi del datore di lavoro nella regolamentazione dei turni di pulizia e delle situazioni di conflitto del ricorrente con gli altri dipendenti, le testimonianze avevano fatto emergere che il datore di lavoro era sempre intervenuto nelle situazioni di presunti conflitti tra i lavoratori invitando anche il ricorrente ad una maggiore attenzione e responsabilità nel proprio lavoro;
in realtà la unica situazione di conflitto era sorta in una sola occasione con il capocantiere sig. . Tes_6 Quanto invece ai procedimenti disciplinari intrapresi a carico del ricorrente (e che non avevano in alcun modo influito sul successivo licenziamento intimato unicamente per superamento del periodo di comporto) era emerso come gli stessi non erano espressione di un accanimento nei confronti del ricorrente, ma erano fondati su fatti effettivamente accaduti e provati anche dalle stesse testimonianze, le quali avevano dimostrato che il datore di lavoro era intervenuto per evitare il reiterarsi di comportamenti illeciti e per la tutela dell'ambiente lavorativo sicuro (tra cui l'utilizzo di carrelli elevatori senza il possesso da parte dello HO del relativo patentino) e non erano risultate affatto pretestuose. Le condotte sulle quali il primo giudice aveva basato la fattispecie del mobbing non costituivano espressione di quella sistematicità di episodi che richiede il mobbing ma si esaurivano nella consueta condotta datoriale senza alcun intento vessatorio o persecutorio e risultando assenti i requisiti integranti tale fattispecie (molteplicità comportamenti di
4 carattere persecutorio posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente, effetto lesivo della salute e della personalità del dipendente, nesso eziologico tra condotte datoriali e pregiudizio all'integrità psico fisica del lavoratore, elemento soggettivo dato dall'intento persecutorio). La sentenza non definitiva risultava pertanto errata nella parte in cui aveva ritenuto di dare accesso alla CTU medico legale senza aver correttamente valutato le dichiarazioni testimoniali assunte nonché i documenti prodotti.
5.1 La società appellante ha censurato, poi, la sentenza definitiva in quanto, recependo acriticamente la consulenza affidata al dott. (la quale si era dimostrata superficiale, Per_2 generica e contraddittoria non avendo fornito adeguate, logiche e convincenti risposte al quesito posto) non aveva correttamente valutato la sussistenza degli elementi caratterizzanti la fattispecie del mobbing. Ai fini della risarcibilità del danno alla persona, il lavoratore mobbizzato è tenuto a fornire e provare l'esistenza di un preciso nesso di causalità tra condotta illecita ed il prodursi del danno nel senso che è necessario dimostrare che il comportamento ostile ed aggressivo costituisca il presupposto determinante dell'evento lesivo della sfera personale e professionale del lavoratore e delle relative conseguenze dannose. Nella fattispecie mancava qualsiasi prova sanitaria di tutto ciò. Ha dedotto, inoltre, che se il primo giudice avesse correttamente valutato le dichiarazioni testimoniali assunte nella fase istruttoria nonché i documenti prodotti sarebbe dovuto giungere al rigetto delle istanze istruttorie del ricorrente riguardo alla CTU medico legale eccependo comunque la nullità dell'elaborato peritale per violazione dell'art. 193 cpc per lesione del diritto al contraddittorio nonché del diritto di difesa. Ha contestato la decisione definitiva anche in punto quantificazione del danno risarcibile laddove ha riconosciuto il danno biologico permanente mentre le risultanze non solo avevano rilevato un disturbo pregresso rispetto al rapporto di lavoro ma avevano anche accertato che tale disturbo sarebbe poi definitivamente cessato dopo il licenziamento. Infine la decisione risultava priva di motivazione nella parte in cui aveva condannato parte datoriale, in caso di mancata riassunzione del lavoratore entro tre giorni, alla corresponsione di una indennità nella misura massima prevista dall'art. 8 l. 604/66 senza una corretta valutazione dei parametri sottesi al riconoscimento di detto indennizzo. Ha contestato, infine, la liquidazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio (che andavano compensate in ragione del ridotto accoglimento della domanda) nonché il rimborso delle spese di CTP in favore dell'originario ricorrente.
6. L'appellato ha evidenziato come il giudice di prime cure aveva CP_1 correttamente valutato tutte le testimonianze, anche quelle rese da coloro che erano stati citati dal datore di lavoro, fornendo una attenta e prudente valutazione delle prove testimoniali;
ha richiamato le deposizioni rese nella fase istruttoria evidenziando come i comportamenti mobbizzanti rimarcati dai testi non erano stati affatto estemporanei e sporadici mentre gli atteggiamenti posti in essere nei confronti dell'appellato risultavano palesemente arroganti, umilianti, sminuenti ed emarginanti. Palese era risultato anche il demansionamento subìto così come le situazioni di conflitto con gli altri dipendenti (e che la società non aveva tentato di risolvere); ulteriore condotta mobbizzante era data dalla trattenuta da parte del datore di lavoro del rimborso Irpef per l'anno 2012. Quanto alla asserita nullità della CTU dedotta con l'impugnazione della sentenza definitiva, ha evidenziato come lo stesso consulente di parte dell'odierno appellante, dott.ssa Per_3
, nel corso delle operazioni peritali, aveva aderito alle conclusioni del CTU,
[...] circostanza sulla quale la società non aveva preso posizione alcuna, ciò dimostrando come il CTP avesse tempestivamente ricevuto la bozza della relazione medico legale redatta dal
5 CTU senza alcuna violazione del diritto di difesa ed aderendo alle conclusioni dallo stesso formulate. Quanto all'indennizzo riconosciuto nella misura di sei mensilità, il giudice aveva giustificato tale riconoscimento in base al numero dei dipendenti occupati, all'anzianità di servizio e al comportamento del datore di lavoro;
le spese di lite erano state correttamente riconosciute avendo il primo giudice tenuto conto del diverso valore e peso delle domande respinte rispetto a quelle accolte. Ha proposto appello incidentale avuto riguardo al mancato riconoscimento delle differenze retributive evidenziando come l'elemento economico territoriale (che era stato ritenuto non dovuto in ragione del contratto di categoria) in realtà aveva solo mutato nome divenendo in forza degli Accordi Regionali del Veneto Elemento Regionale Transitorio;
la società non aveva dunque riconosciuto tali istituti contrattuali corrispondendo una retribuzione mensile inferiore. Parimenti andava riconosciuta la contribuzione del mese di marzo 2011 allorquando l'azienda aveva chiesto ed ottenuto la cassa integrazione a probabilmente a causa di un errore nella comunicazione, la cassa integrazione era stata riconosciuta con una settimana di ritardo. Ha, altresì, contestato la sentenza definitiva nella parte in cui aveva limitato la rifusione delle spese di CTP nella misura di € 500,00 per mancanza di allegazione rilevando come il lavoratore alla udienza del 10.6.2022 aveva assolto al proprio onere probatorio depositando la fattura emessa dal CTP dott. ed il primo giudice non aveva svolto alcuna Per_1 valutazione di eccessività o superfluità di detta spesa.
7. L'appello principale proposto da è fondato e va accolto per le Pt_1 Parte_2 considerazioni di seguito riportate.
8. Dalle risultanze istruttorie espletate nel primo giudizio e da quelle documentali non emergono comportamenti ed atteggiamenti di parte datoriale sussumibili in una fattispecie di mobbing ovvero connotati dall'intento persecutorio che deve contraddistinguere tale condotta affinchè possa qualificarsi come mobbizzante. Il mobbing designa un complesso fenomeno che consiste in una serie di atti o comportamenti vessatori, sistematici e protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione, mortificazione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere il soggetto dal gruppo. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro rilevano i seguenti elementi, la cui prova è a carico del lavoratore: a) la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente;
b) l'evento lesivo della salute psico-fisica del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta mobbizzante e il danno all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio: i comportamenti datoriali devono essere il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione (Cass. 6079/2021). In sostanza il mobbing non si esaurisce nella sommatoria di comportamenti già vietati dalla legge, ma presuppone un elemento psicologico aggiuntivo, ossia l'animus nocendi, che rende vietati i comportamenti altrimenti leciti e aggrava il significato giuridico nonché sociale di comportamenti già vietati e per i quali l'ordinamento già assicura tutela: è necessario cioè un complesso di azioni che, in quanto convergenti verso un fine ultimo vessatorio, ed organizzate in sequela, oltre ad arrecare un maggior danno, perseguono un
6 intento di degrado che il singolo atto non sarebbe altrimenti in grado di conseguire (in termini Cass. 32381/2019). Dunque l'elemento qualificante (che deve essere provato da chi assume di avere subìto la condotta vessatoria) va ricercato non nell'illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica. In sostanza, la pur accertata esistenza di uno o più atti illegittimi non consente di per sé di affermare, laddove il lavoratore stesso non alleghi ulteriori e concreti elementi, l'esistenza effettiva di un comportamento complessivamente vessatorio in danno del dipendente. Non ci si può limitare a dolersi genericamente di essere vittima di un illecito (ovvero allegare l'esistenza di specifici atti illegittimi), ma occorre evidenziare, a fronte di una prospettazione in termini di trattamento complessivamente vessatorio, concreti elementi a sostegno della dedotta sussistenza di un disegno preordinato alla prevaricazione (cfr. Cass. 7487/2020, Cass. 10992/2020). Gli stessi procedimenti disciplinari eventualmente attivati dal datore non sono di per sé autonomamente indice di una condotta persecutoria anche se vengono poi dichiarati illegittimi.
8.1 Nella fattispecie di causa le dichiarazioni testimoniali acquisite nel primo giudizio, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, risultano generiche e contrastanti e soprattutto non mettono in risalto quell'intento persecutorio che deve, invece, unificare i comportamenti datoriali ritenuti illegittimi. In particolare il teste ha così riferito: “il ricorrente rettificava le attrezzature Tes_1 e si occupava anche della installazione degli impianti nel cantiere e…curava la Parte_2 revisione delle motopompe sia a scoppio che elettriche e si occupava anche della gestione dei generatori dei quadri elettrici. Nel periodo in cui ho lavorato umiliava Testimone_4 con batture pronunciate in presenza di colleghi …in una occasione disse che tra le CP_1 cose da buttare avremmo dovuto mettere anche affidava ad compiti CP_1 Tes_4 CP_1 quali tagliare l'erba del prato, raccogliere foglie cadute e mozziconi di sigaretta e anche la pulizia di bagno e spogliatoi….Tali mansioni le ha fatte sino a fine 2017 dopo abbiamo iniziato spontaneamente a fare una turnazione….Non posso dire che abbia chiesto Tes_4 agli altri operai di ostacolare il lavoro di E' vero che spostava macchine CP_1 CP_1 operatrici ma lo faceva davanti ad . Non ho mai sentito impartire a Tes_4 Tes_4 CP_1 l'ordine di spostare gli escavatori ma neppure l'ho sentito vietare tale spostamento. CP_1 a volte commetteva degli errori nella manutenzione delle pompe ma si trattava di errori normali che anche altri operatori commettevano …quando sbagliava ,,lo facevano CP_1 notare con maggiore evidenza”. Il teste ha precisato: “Non ho mai lavorato assieme ad fatta eccezione una Tes_5 CP_1 volta a . Non so dire come veniva trattato da e da Ricorso Parte_3 CP_1 Tes_4 Per_4 che una volta ha rimproverato perché aveva spostato in azienda un Tes_4 CP_1 escavatore senza avere l'apposito patentino. La pulizia dei bagni veniva eseguita a turno…Il turno era indicato su un apposito foglio affisso in bagno. Il taglio dell'erba e la pulizia dei giardino venivano eseguiti periodicamente da una ditta specializzata. Non ho mai sentito o rimproverare per errori commessi” Tes_4 Per_4 CP_1 Queste le dichiarazioni rese dal teste : “..era un mio subordinato…lavorava nei Tes_6 cantieri a volte revisionava anche l'attrezzatura…a volte sbagliava e faceva di testa sua. Quando sbagliava veniva rimproverato da e da come accadeva con gli altri Tes_4 Per_4 operatori….è vero che veniva incaricato della pulizia dei bagni con frequenza CP_1 maggiore degli altri operai…i bagni li pulivamo tutti secondo il turno che veniva pubblicato…HO ha tagliato anche l'erba, ma lo facevano tutti e veniva l'impresa. .Non mi risulta che umiliasse HO affermando che bisognava metterlo tra le cose da Tes_4 buttare. Poco prima che venisse licenziato ho avuto una discussione con CP_1 CP_1 perché per motivi di lavoro voleva svolgere dei compiti che non poteva svolgere e mi ha offeso …mi sono rifiutato di lavorare ancora con lui”
7 Il teste ha precisato:”..lavorava sia nei cantieri sia presso l'azienda e si occupava Tes_2 anche di mansioni di pulizia e di taglio dell'erba. .. in più occasioni circa Testimone_4 dieci volte ha alzato la voce nei confronti del ricorrente usando anche parole al limite dell'offensivo. Non ricordo esattamente le parole. In qual periodo l'azienda non andava bene e forse questo era un modo per di scaricare la tensione. Anche io sono stata Tes_4 trattata male da la pulizia dei bagni in azienda era previsto un turno che Per_5 veniva scritto in un foglietto affisso su una bacheca in zona produzione. Quando però l'operario di turno non provvedeva alla pulizia era che veniva chiamato a CP_1 sostituirlo. L'incarico poteva scaturire sia da che da altri dipendenti secondo i quali Tes_4 aveva più tempo di loro. Da un controllo contabile ho riscontrato che non era stato CP_1 erogato il rimborso Irpef del modello 730 del 2012….MI sono accorta del mancato rimborso nel marzo 2017 ho avvisato e non so quanto sia stato corrisposta la Tes_4 differenza. ..Il ricorrente ha avuto una discussione con , anzi le discussioni si sono Tes_6 verificate più di una volta …in una occasione aveva rimproverato il ricorrente Tes_6 dicendo che questi aveva portato dal cantiere una pompa che era stata rotta senza accorgersene”. Così il teste : “…lavorava nei cantieri svolgendo tutte le mansioni relative a Tes_3 impianti anche presso l'azienda Cryvet della stessa proprietà che Controparte_5 produceva materiali per l'edilizia….si occupava inoltre anche della pulizia dei locali, del taglio dell'erba e del forno per l'essiccazione della vernice che veniva data sulle pompe….A volte ( ) però alzava il tono di voce nei loro confronti (operai) e rientrava alterato Tes_4 dall'officina. Con me si comportava a volete bene e a volte male sicchè c'era alta tensione. Per questo motivo me ne sono andata e ho raggiunto un accordo economico con l'azienda… Ho visto pulire spesso il piazzale e tagliare l'erba più di altri dipendenti oltre a pulir CP_1 i bagni. Per la pulizia dei bagni c'era un turno ma puliva quasi sempre HO Il teste ha così riferito: “…svolgeva mansioni di tutto fare, aiutava nei cantieri, Tes_7 faceva le pulizie e tagliava l'erba. trattava in modo normale, non ho Testimone_4 CP_1 mai visto che lo rimproverasse o insultasse. Anche gli altri dipendenti e colleghi trattavano bene A volte poteva esserci qualche discussione ma si trattava secondo me di cose CP_1 normali. Non mi risulta che assegnasse compiti umilianti a N La pulizia del Tes_4 CP_1 bagno veniva svolta a turno tra tutti gli operai. Poteva capitare che se qualcuno era impegnato qualcun altro facesse la pulizia al suo posto. Non mi risulta che abbia CP_1 pulito il bagno con maggiore frequenza rispetto agli altri. In officina non urlava. A Tes_4 volte quando c'erano consegne urgenti da fare ci stimolava a lavorare per rispettare la consegna, ma non urlava. …. ) non voleva più lavorare con HO perché Persona_6 si fermava a chiacchierare con operai delle altre ditte e lo lasciava da solo a CP_1 lavorare”.
8.2 Dal tenore delle su riportate dichiarazioni, oltre alla insussistenza di comportamenti mobbizzanti nei termini in precedenza indicati, non risulta realizzatosi alcun demansionamento atteso che l'odierno appellato ha sempre continuato a svolgere le proprie mansioni (come analiticamente descritte dai colleghi di lavoro) e soprattutto non è stato chiarito con quali frequenze siano state svolte mansioni ed attività di minor rilievo quali pulizia del bagno, dello spogliatoio e del giardino (che comunque non assumevano carattere di prevalenza); peraltro, come univocamente emerso, la attività di pulizia dei bagni e degli altri spazi all'interno dell'azienda venivano svolti a turno tra tutti i dipendenti e quindi con evidente carattere saltuario e non continuativo. Le circostanze riferite dai testi non denotano una emarginazione del lavoratore, evidenziando unicamente una qualche difficoltà nei rapporti tra lavoratori e datore di lavoro ma che non costituiscono prova di una condotta persecutoria non rientrando peraltro, nel comportamento mobbizzante il caso in cui la offesa o l'insulto verso il dipendente si sia verificato in una singola ed isolata occasione.
8 Nel caso di specie manca la prova di una strategia di attacco mirato nei confronti del lavoratore caratterizzato da intento persecutorio ed esplicitato attraverso condotte vessatorie sistematiche e reiterate (Cass. 6079/2021). Va detto che non tutte le condotte datoriali percepite come odiose o offensive dal lavoratore sono riconducibili al mobbing, essendo necessaria una prova rigorosa da parte del dipendente non solo delle condotte mobbizzanti, ma anche della lesione della salute, del nesso causale e dell'intento persecutorio. In realtà le condotte reputate dal dipendente come “non normali” rientrano nell'ambito di un utilizzo lecito della discrezionalità propria del titolare;
il sig. può avere Testimone_4 assunto atteggiamenti e comportamenti rigidi, può aver anche alzato la voce, ma ciò è avvenuto nei confronti di tutti i dipendenti e non del solo ed in una evidente ottica CP_1 di organizzazione della attività lavorativa all'interno della azienda e senza alcun manifesto intento persecutorio nei confronti dell'odierno appellato. Risulta assente, inoltre, la ripetitività dei comportamenti ritenuti mobbizzanti e/o dequalificanti essendo emerso che i presunti atteggiamento datoriali ritenuti illegittimi si sono concretizzati solo in singole e sporadiche occasioni. Peraltro tali comportamenti ben possono risultare giustificati da necessità di espletamento del servizio e, ove pure fossero derivati da rapporti tesi e conflittuali fra le parti, non sarebbero idonei di per sé ad integrare gli estremi di un intento persecutorio ovvero a costituire un'univoca strategia mobbizzante (Cass. 10043/2019).
8.3 Quanto al mancato rimborso IRPEF (relativo all'anno 2012) tale circostanza è rimasta un singolo episodio, risalente nel tempo e comunque (seppure in ritardo) regolarizzato dalla azienda e senza che possa costituire intento persecutorio.
8.4 Anche le presunte “persecuzioni disciplinari” non sono idonee a configurare una ipotesi di mobbing. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che una successione di contestazioni e provvedimenti disciplinari non è automaticamente indice di una condotta persecutoria del datore, nemmeno nel caso in cui questi provvedimenti si siano rivelati, a seguito di una procedura di impugnazione, illegittimi. Affinché possano costituire indice di una condotta assimilabile al mobbing, infatti, è necessario ottenere la prova concreta della finalità persecutoria (Cass. 22288/2019). I procedimenti disciplinari attivati nei confronti del dipendente i cui provvedimenti CP_1 non risultano essere stati contestati o avversati, risultavano fondati su fatti ed episodi accaduti e provati, sia documentalmente che a mezzo testimonianze (tra cui l'aver utilizzato carrelli elevatori in mancanza del necessario patentino) ) e del tutto avulsi dal successivo licenziamento, intimato per superamento del periodo di comporto.
8.5 Quanto alla CTU medico legale svolta nel precedente grado di giudizio, seppur corretta sotto un profilo sanitario e sorretta da valide argomentazioni valutative, la stessa si fonda e trova il suo presupposto nella ritenuta sussistenza di comportamenti altamente mobbizzanti da parte datoriale che invece, per le ragioni innanzi esplicitate, non risultano essersi realizzati nei termini voluti e prospettati dal ricorrente e comunque non caratterizzati dall'intento persecutorio ritenuto dalla giurisprudenza elemento imprescindibile. Pertanto in assenza di atteggiamenti sussumibili nel mobbing le valutazioni espresse dal CTU restano irrilevanti.
9. L'appello incidentale è infondato e va pertanto rigettato.
10. Con riferimento al dedotto mancato riconoscimento di differenze retributive (avuto riguardo all'Elemento Economico Territoriale che secondo l'appellante incidentale aveva solo mutato nome divenendo in forza degli Accordi Regionali del Veneto Elemento
9 Regionale Transitorio) va confermato quanto precisato al riguardo dal primo giudice evidenziando come la variazione in diminuzione della retribuzione intervenuta da luglio Part 2015 derivava dal venir meno dell' (collegato all'andamento produttivo dei settori della Metalmeccanica, Installazione Impianti e Autoriparazione), in conseguenza delle previsioni del contratto collettivo regionale del luglio 2014 in cui era stata prevista la proroga dell'erogazione di tale elemento retributivo solamente sino al 30.06.2015. L'Elemento Regionale Territoriale risulta invece istituito successivamente con il contratto regionale del luglio 2017 (erogato per le ore effettivamente lavorate a decorrere dall'1.8.2017 e valevole inizialmente sino al marzo 2018) e dunque avulso e differente dal Part precedente
10.1 Anche i periodi di sospensione dal lavoro a zero ore risultavano legittimi in applicazione degli accordi sindacali intervenuti nel mese di febbraio 2011
11. In conseguenza dell'accoglimento dell'appello principale proposto dalla Pt_1 [...] il sig. va condannato alla restituzione in favore della società Parte_2 CP_1 delle somme ricevute in esecuzione delle sentenze del Tribunale di Treviso (non definitiva n. 330/2021 e definitiva n. 518/2022) maggiorate degli interessi legali dal momento dell'avvenuto pagamento sino all'effettivo soddisfo.
12. In applicazione del principio di soccombenza, va altresì condannato CP_1 alla rifusione in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di Pt_1 Parte_2 giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche quanto al primo grado in € 9.257,00 (comprensiva della fase istruttoria) e quanto al presente giudizio in € 6.946,00 in base al valore di causa (indeterminabile) e secondo le aliquote medie Le spese della CTU espletata in primo grado sono da porsi a carico della parte soccombente CP_1
13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) accoglie l'appello principale proposto da ed in riforma della Pt_1 Parte_2 sentenza non definitiva n. 330/2021 e di quella definitiva n. 518/2022 del Tribunale del Lavoro di Treviso rigetta le domande proposte da con il ricorso CP_1 introduttivo del giudizio di primo grado;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
3) condanna alla rifusione in favore di delle spese CP_1 Pt_1 Parte_2 di lite di entrambi i gradi di giudizio liquidate quanto al primo grado in € 9.257,00 e quanto al presente giudizio in € 6.946,00 oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva;
4) condanna alla restituzione in favore di delle CP_1 Pt_1 Parte_2 somme ricevute in esecuzione delle sentenze del Tribunale di Treviso (n. 330/2021 e 518/2022) maggiorate degli interessi legali dal momento dell'avvenuto pagamento sino all'effettivo soddisfo;
5) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a
10 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13; 6) pone a carico di le spese della CTU espletata in primo grado. CP_1
Venezia, 19 giugno 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Lorenzo Puccetti
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Lorenzo PUCCETTI Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause promosse in appello con ricorso del 15.12.2021 (RG 1002/2021) e del 27.12.2022 (RG 943/2022)
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo D'Isanto e Antonella Barbon, giusta procura alle liti in calce alla memoria difensiva ex art 416 cpc, elettivamente domiciliata in Treviso Viale Luzzati 38 (studio avv. D'Isanto)
Appellante principale ed appellato incidentale
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Mladovan come da procura CP_1 in calce congiunta telematicamente alla memoria difensiva in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Conegliano, Via Garibaldi 5/D
Appellato principale ed appellante incidentale
Appello avverso la sentenza non definitiva n. 330/2021 del 18.6.2021 e la sentenza definitiva n. 518/2022 depositata il 26.11.2022 del Tribunale del Lavoro di Treviso
IN PUNTO: impugnativa licenziamento - mobbing – risarcimento danni
Conclusioni: Per l'appellante principale: ””In via principale, rigettare tutte le domande, eccezioni ed istanze ex adverso proposte, in accoglimento dei motivi di appello e riformare i capi della Sent. n. 518/2022 del Tribunale di Treviso emessa in data 26.11.2022 nel senso indicato in
1 narrativa; per l'effetto revocare e/o modificare la gravata Sent. n. 518/2022 del Tribunale di Treviso e, quindi, rigettare tutte le domande formulate dal sig. CP_1
- In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di appello relativamente alla sussistenza di condotte mobbizzanti nella fattispecie in esame da parte del Datore di Lavoro, disporre, per i motivi esposti in narrativa, la rinnovazione della CTU attesa nullità della stessa per violazione del contradditorio ex artt. 193, 194 e 195 c.p.c. o, quanto meno, disporre la rimessione in termini ex art. 196 c.p.c. a favore della parte appellante per tutti i motivi esposti in narrativa;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di appello relativamente alla sussistenza di condotte mobbizzanti nella fattispecie in esame da parte del Datore di Lavoro, disporre per i motivi esposti in narrativa la rinnovazione della CTU atteso che il contenuto della espletata consulenza non ha fornito adeguate, logiche e convincenti risposte ai quesiti proposti;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.””
Per l'appellato principale ed appellante incidentale: “”Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis rejectis, a parziale conferma della sentenza N. 518/2022 impugnata, Nel merito, rigettare l'appello promosso dalla Società datrice di lavoro;
e, in accoglimento dell'appello incidentale: dichiarare l'illegittimità della condotta posta in essere dal datore di lavoro consistita nell'applicazione ingiusta ed unilaterale di una riduzione della retribuzione a partire dall'01.07.2015, e per l'effetto condannare la Società – in persona Pt_1 Parte_2 del suo r.l pro tempore – a corrispondere al lavoratore l'importo complessivo di € 2.300,76; condannarsi inoltre la Società datrice di lavoro a corrispondere al lavoratore l'integrazione della retribuzione del mese di marzo 2011, così come individuata in narrativa e pari ad ulteriori € 400,00. Condannare inoltre la – in CP_2 Parte_2 persona del suo r.l pro tempore – a rifondere al lavoratore l'intero importo dallo stesso corrisposto al consulente tecnico d'ufficio dott. per la partecipazione alla Persona_1 CTU, per la complessiva somma di € 2.074,00 come da fattura n. 82 emessa dal medico in data 10.11.2021 (doc. 43); Con vittoria di spese, anche generali, e compensi professionali del doppio grado di giudizio””.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza non definitiva n. 330/2021 del 18.6.2021 il Tribunale del Lavoro di Treviso, accertato che nei fatti denunciati dal ricorrente erano rinvenibili le caratteristiche del mobbing, ha rimesso la causa in istruttoria per l'esperimento di CTU medico legale diretta ad accertare se la malattia subìta dal ricorrente potesse ritenersi collegata da un nesso di causalità giuridicamente rilevante a tali fatti nonché, in caso positivo, la gravità della malattia stessa ed il danno subìto nonchè l'intensità delle sofferenze e la congruità delle spese sostenute.
2. Il primo giudice, istruita la causa con prove testimoniali e sulla base della documentazione prodotta dalle parti, ha rilevato come i rapporti tra il ricorrente ed il datore di lavoro erano caratterizzati da atteggiamenti irriguardosi, sprezzanti, umilianti, sminuenti ed emarginanti del secondo rispetto al primo e, rispetto alle dichiarazioni contrastanti resi dai testi sul punto, ha ritenuto di privilegiare le prospettazioni di coloro che avevano riferito di aver colto tali atteggiamenti ed in particolare di coloro che avevano riferito di sapere di tali situazioni rispetto a coloro che si erano limitati a riferire di non sapere. In particolare i testi e avevano riferito aspetti del rapporto di lavoro Tes_1 Tes_2 Tes_3 caratterizzati da evidenti criticità tra cui l'aver il titolare ( ) alzato più volte la Testimone_4 voce nei confronti del ricorrente, l'aver assegnato mansioni di minore importanza (quali la
2 pulizia delle parti scoperte dell'azienda e dei bagni) ovvero aver utilizzato verso il lavoratore espressioni di dileggio e di svalutazione;
era altresì emersa la situazione di contrasto tra il capocantiere ed il ricorrente laddove il primo si era più volte rifiutato di lavorare con il ricorrente senza che il datore di lavoro avesse inteso risolvere tale incresciosa situazione tra i dipendenti. Risultava, altresì, rilevante la circostanza che il datore di lavoro avesse intenzionalmente trattenuto un rimborso IRPEF dovuto al lavoratore per l'anno 2012 mentre appariva pretestuosa la contestazione disciplinare comminata al ricorrente per aver spostato alcune macchine operatrici senza esser in possesso del relativo patentino.
2.1 Valutati i fatti riscontrati come idonei ad ipotizzare il mobbing, doveva verificarsi se da tali fatti era conseguito un danno per il ricorrente che nella fattispecie corrispondeva alla malattia che ne aveva determinato l'assenza oltre il periodo del comporto e che si poneva alla base del licenziamento intimato da parte datoriale la causa in istruttoria ed espletata CTU medico legale (nella quale il consulente CP_3 accertava che il quadro clinico riscontrato a carico del ricorrente risultava compatibile con la pregressa diagnosi di “Disturbo dell'adattamento con ansia e depressione” mentre l'entità del danno alla persona era valutabile in ambito danno biologico temporaneo al 30% per 15 mesi, con livello di sofferenza medio-elevato e un danno biologico permanente del 5-6% con sofferenza lieve e che le spese sostenute per visite mediche erano da considerarsi congrue anche se non documentate), il Tribunale, con sentenza definitiva del 26.11.2022, confermava la precedente statuizione non definitiva, e condannava la società convenuta al pagamento del danno differenziale nella misura di € 15.052,95 oltre interessi dal 20.4.2019 al saldo nonché a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di 3 giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli una indennità pari a 6 mensilità; condannava inoltre la società al pagamento delle spese di lite e di quelle di CTP (limitandole ad € 500,00) oltre alle spese di CTU. In particolare calcolato il danno complessivo patrimoniale nella misura di € 21.491,99 (applicando le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2021), quantificava il danno differenziale risarcibile (detraendo quanto il ricorrente avrebbe ottenuto se avesse denunziato il danno da mobbing all' ) in € 15.052,94. CP_4
2.2 Quanto al licenziamento intimato dalla . per superamento Pt_1 Parte_2 del periodo di comporto, dovendosi imputare le assenze alla condotta mobbizzante del datore di lavoro, lo stesso andava dichiarato illegittimo in applicazione del principio secondo il quale non è possibile computare, ai fini del superamento del periodo massimo di comporto, le assenze determinate dallo stesso datore di lavoro. In applicazione dell'art 8 l. 604/1966 il datore era, pertanto, tenuto a riassumere nel termine di 3 giorni il lavoratore o in mancanza a risarcirgli il danno con una indennità fissata nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
2.3 Il giudice di prime cure rigettava le ulteriori domande di differenze retributive in ragione dell'applicazione dell'accordo sindacale siglato il 22.7.2014 che limitava il riconoscimento dell'elemento economico territoriale fino al mese di luglio 2015 mentre per gli altri periodi tali voci risultavano contabilizzate in busta paga, mentre i periodi di sospensione a zero ore risultavano legittimi in applicazione degli accordi sindacali intervenuti nel febbraio 2011.
3. Mill. ha impugnato sia la sentenza non definitiva e sia quella definitiva Parte_2 sotto diversi profili. L'appellato ha contestato le ragioni di impugnazione insistendo per la conferma delle sentenze impugnate ed ha proposto appello incidentale con riferimento al mancato riconoscimento delle differenze retributive.
3 4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi, all'esito della discussione orale, previa riunione dei procedimenti iscritti ai nn. 1002/2021 e 943/2022 e relativi il primo alla impugnazione della sentenza non definitiva ed il secondo a quella definitiva, era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 19 giugno 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La società appellante, con il primo motivo di impugnazione della sentenza non definitiva, ha censurato la decisione per errata interpretazione e valutazione delle risultanze istruttorie contestandola nella parte in cui aveva ritenuto di privilegiare le dichiarazioni di coloro che avevano ritenuto di aver colto gli atteggiamenti offensivi da parte datoriale rispetto a coloro che avevano riferito di non aver colto tali atteggiamenti. Nella fattispecie, dalla semplice lettura delle dichiarazioni, emergeva che i testimoni che secondo il giudice avevano riferito una “non conoscenza” dei fatti di causa, in realtà avevano riportato e motivato le proprie asserzioni con fatti specifici ed episodi a cui avevano effettivamente assistito evidenziando come nessuna condotta di svalutazione ovvero di umiliazione era stata rivolta nei confronti del ricorrente né tantomeno alcun CP_1 demansionamento si era verificato avendo sempre tutti i dipendenti collaborato nello svolgimento di mansioni più umili (quali anche la pulizia dei bagni con turni prestabiliti ed affissi all'interno dei locali aziendali oltre che delle aree comuni) nell'interesse della popolazione lavorativa;
in tal senso ha richiamato le deposizioni dei testi , Tes_5 Tes_6
e . Tes_7 Tes_3 Dalle dichiarazioni rese dai testi, inoltre, non erano affatto emersi atteggiamenti datoriali sussumibili nel mobbing ovvero condotte vessatorie da parte datoriale o di utilizzo di parole ingiuriose e denigranti perpetrate o pronunciate con sistematicità ed in modo prolungato. Quanto alle dichiarazioni rese dai testi del ricorrente (alle quali il primo giudice aveva ritenuto di dare maggior rilievo) in realtà si trattava di soggetti ( e ) che Tes_2 Tes_3 lavoravano in amministrazione e non presso i cantieri ed inoltre non accedevano ai luoghi comuni degli operai (spogliatori e officina). Il primo giudice aveva considerato solo parzialmente ed erroneamente i fatti riportati dai testi di parte ricorrente, omettendo una loro puntuale e incrociata valutazione, non dando così evidenza alle consuetudini aziendali ed al reale svolgimento degli accadimenti richiamati e tramutati, invece, in presunte condotte vessatorie e umilianti a danno del dipendente. Diversamente, inoltre, dalla valutazione dei presunti comportamenti omissivi del datore di lavoro nella regolamentazione dei turni di pulizia e delle situazioni di conflitto del ricorrente con gli altri dipendenti, le testimonianze avevano fatto emergere che il datore di lavoro era sempre intervenuto nelle situazioni di presunti conflitti tra i lavoratori invitando anche il ricorrente ad una maggiore attenzione e responsabilità nel proprio lavoro;
in realtà la unica situazione di conflitto era sorta in una sola occasione con il capocantiere sig. . Tes_6 Quanto invece ai procedimenti disciplinari intrapresi a carico del ricorrente (e che non avevano in alcun modo influito sul successivo licenziamento intimato unicamente per superamento del periodo di comporto) era emerso come gli stessi non erano espressione di un accanimento nei confronti del ricorrente, ma erano fondati su fatti effettivamente accaduti e provati anche dalle stesse testimonianze, le quali avevano dimostrato che il datore di lavoro era intervenuto per evitare il reiterarsi di comportamenti illeciti e per la tutela dell'ambiente lavorativo sicuro (tra cui l'utilizzo di carrelli elevatori senza il possesso da parte dello HO del relativo patentino) e non erano risultate affatto pretestuose. Le condotte sulle quali il primo giudice aveva basato la fattispecie del mobbing non costituivano espressione di quella sistematicità di episodi che richiede il mobbing ma si esaurivano nella consueta condotta datoriale senza alcun intento vessatorio o persecutorio e risultando assenti i requisiti integranti tale fattispecie (molteplicità comportamenti di
4 carattere persecutorio posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente, effetto lesivo della salute e della personalità del dipendente, nesso eziologico tra condotte datoriali e pregiudizio all'integrità psico fisica del lavoratore, elemento soggettivo dato dall'intento persecutorio). La sentenza non definitiva risultava pertanto errata nella parte in cui aveva ritenuto di dare accesso alla CTU medico legale senza aver correttamente valutato le dichiarazioni testimoniali assunte nonché i documenti prodotti.
5.1 La società appellante ha censurato, poi, la sentenza definitiva in quanto, recependo acriticamente la consulenza affidata al dott. (la quale si era dimostrata superficiale, Per_2 generica e contraddittoria non avendo fornito adeguate, logiche e convincenti risposte al quesito posto) non aveva correttamente valutato la sussistenza degli elementi caratterizzanti la fattispecie del mobbing. Ai fini della risarcibilità del danno alla persona, il lavoratore mobbizzato è tenuto a fornire e provare l'esistenza di un preciso nesso di causalità tra condotta illecita ed il prodursi del danno nel senso che è necessario dimostrare che il comportamento ostile ed aggressivo costituisca il presupposto determinante dell'evento lesivo della sfera personale e professionale del lavoratore e delle relative conseguenze dannose. Nella fattispecie mancava qualsiasi prova sanitaria di tutto ciò. Ha dedotto, inoltre, che se il primo giudice avesse correttamente valutato le dichiarazioni testimoniali assunte nella fase istruttoria nonché i documenti prodotti sarebbe dovuto giungere al rigetto delle istanze istruttorie del ricorrente riguardo alla CTU medico legale eccependo comunque la nullità dell'elaborato peritale per violazione dell'art. 193 cpc per lesione del diritto al contraddittorio nonché del diritto di difesa. Ha contestato la decisione definitiva anche in punto quantificazione del danno risarcibile laddove ha riconosciuto il danno biologico permanente mentre le risultanze non solo avevano rilevato un disturbo pregresso rispetto al rapporto di lavoro ma avevano anche accertato che tale disturbo sarebbe poi definitivamente cessato dopo il licenziamento. Infine la decisione risultava priva di motivazione nella parte in cui aveva condannato parte datoriale, in caso di mancata riassunzione del lavoratore entro tre giorni, alla corresponsione di una indennità nella misura massima prevista dall'art. 8 l. 604/66 senza una corretta valutazione dei parametri sottesi al riconoscimento di detto indennizzo. Ha contestato, infine, la liquidazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio (che andavano compensate in ragione del ridotto accoglimento della domanda) nonché il rimborso delle spese di CTP in favore dell'originario ricorrente.
6. L'appellato ha evidenziato come il giudice di prime cure aveva CP_1 correttamente valutato tutte le testimonianze, anche quelle rese da coloro che erano stati citati dal datore di lavoro, fornendo una attenta e prudente valutazione delle prove testimoniali;
ha richiamato le deposizioni rese nella fase istruttoria evidenziando come i comportamenti mobbizzanti rimarcati dai testi non erano stati affatto estemporanei e sporadici mentre gli atteggiamenti posti in essere nei confronti dell'appellato risultavano palesemente arroganti, umilianti, sminuenti ed emarginanti. Palese era risultato anche il demansionamento subìto così come le situazioni di conflitto con gli altri dipendenti (e che la società non aveva tentato di risolvere); ulteriore condotta mobbizzante era data dalla trattenuta da parte del datore di lavoro del rimborso Irpef per l'anno 2012. Quanto alla asserita nullità della CTU dedotta con l'impugnazione della sentenza definitiva, ha evidenziato come lo stesso consulente di parte dell'odierno appellante, dott.ssa Per_3
, nel corso delle operazioni peritali, aveva aderito alle conclusioni del CTU,
[...] circostanza sulla quale la società non aveva preso posizione alcuna, ciò dimostrando come il CTP avesse tempestivamente ricevuto la bozza della relazione medico legale redatta dal
5 CTU senza alcuna violazione del diritto di difesa ed aderendo alle conclusioni dallo stesso formulate. Quanto all'indennizzo riconosciuto nella misura di sei mensilità, il giudice aveva giustificato tale riconoscimento in base al numero dei dipendenti occupati, all'anzianità di servizio e al comportamento del datore di lavoro;
le spese di lite erano state correttamente riconosciute avendo il primo giudice tenuto conto del diverso valore e peso delle domande respinte rispetto a quelle accolte. Ha proposto appello incidentale avuto riguardo al mancato riconoscimento delle differenze retributive evidenziando come l'elemento economico territoriale (che era stato ritenuto non dovuto in ragione del contratto di categoria) in realtà aveva solo mutato nome divenendo in forza degli Accordi Regionali del Veneto Elemento Regionale Transitorio;
la società non aveva dunque riconosciuto tali istituti contrattuali corrispondendo una retribuzione mensile inferiore. Parimenti andava riconosciuta la contribuzione del mese di marzo 2011 allorquando l'azienda aveva chiesto ed ottenuto la cassa integrazione a probabilmente a causa di un errore nella comunicazione, la cassa integrazione era stata riconosciuta con una settimana di ritardo. Ha, altresì, contestato la sentenza definitiva nella parte in cui aveva limitato la rifusione delle spese di CTP nella misura di € 500,00 per mancanza di allegazione rilevando come il lavoratore alla udienza del 10.6.2022 aveva assolto al proprio onere probatorio depositando la fattura emessa dal CTP dott. ed il primo giudice non aveva svolto alcuna Per_1 valutazione di eccessività o superfluità di detta spesa.
7. L'appello principale proposto da è fondato e va accolto per le Pt_1 Parte_2 considerazioni di seguito riportate.
8. Dalle risultanze istruttorie espletate nel primo giudizio e da quelle documentali non emergono comportamenti ed atteggiamenti di parte datoriale sussumibili in una fattispecie di mobbing ovvero connotati dall'intento persecutorio che deve contraddistinguere tale condotta affinchè possa qualificarsi come mobbizzante. Il mobbing designa un complesso fenomeno che consiste in una serie di atti o comportamenti vessatori, sistematici e protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione, mortificazione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere il soggetto dal gruppo. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro rilevano i seguenti elementi, la cui prova è a carico del lavoratore: a) la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente;
b) l'evento lesivo della salute psico-fisica del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta mobbizzante e il danno all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio: i comportamenti datoriali devono essere il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione (Cass. 6079/2021). In sostanza il mobbing non si esaurisce nella sommatoria di comportamenti già vietati dalla legge, ma presuppone un elemento psicologico aggiuntivo, ossia l'animus nocendi, che rende vietati i comportamenti altrimenti leciti e aggrava il significato giuridico nonché sociale di comportamenti già vietati e per i quali l'ordinamento già assicura tutela: è necessario cioè un complesso di azioni che, in quanto convergenti verso un fine ultimo vessatorio, ed organizzate in sequela, oltre ad arrecare un maggior danno, perseguono un
6 intento di degrado che il singolo atto non sarebbe altrimenti in grado di conseguire (in termini Cass. 32381/2019). Dunque l'elemento qualificante (che deve essere provato da chi assume di avere subìto la condotta vessatoria) va ricercato non nell'illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica. In sostanza, la pur accertata esistenza di uno o più atti illegittimi non consente di per sé di affermare, laddove il lavoratore stesso non alleghi ulteriori e concreti elementi, l'esistenza effettiva di un comportamento complessivamente vessatorio in danno del dipendente. Non ci si può limitare a dolersi genericamente di essere vittima di un illecito (ovvero allegare l'esistenza di specifici atti illegittimi), ma occorre evidenziare, a fronte di una prospettazione in termini di trattamento complessivamente vessatorio, concreti elementi a sostegno della dedotta sussistenza di un disegno preordinato alla prevaricazione (cfr. Cass. 7487/2020, Cass. 10992/2020). Gli stessi procedimenti disciplinari eventualmente attivati dal datore non sono di per sé autonomamente indice di una condotta persecutoria anche se vengono poi dichiarati illegittimi.
8.1 Nella fattispecie di causa le dichiarazioni testimoniali acquisite nel primo giudizio, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, risultano generiche e contrastanti e soprattutto non mettono in risalto quell'intento persecutorio che deve, invece, unificare i comportamenti datoriali ritenuti illegittimi. In particolare il teste ha così riferito: “il ricorrente rettificava le attrezzature Tes_1 e si occupava anche della installazione degli impianti nel cantiere e…curava la Parte_2 revisione delle motopompe sia a scoppio che elettriche e si occupava anche della gestione dei generatori dei quadri elettrici. Nel periodo in cui ho lavorato umiliava Testimone_4 con batture pronunciate in presenza di colleghi …in una occasione disse che tra le CP_1 cose da buttare avremmo dovuto mettere anche affidava ad compiti CP_1 Tes_4 CP_1 quali tagliare l'erba del prato, raccogliere foglie cadute e mozziconi di sigaretta e anche la pulizia di bagno e spogliatoi….Tali mansioni le ha fatte sino a fine 2017 dopo abbiamo iniziato spontaneamente a fare una turnazione….Non posso dire che abbia chiesto Tes_4 agli altri operai di ostacolare il lavoro di E' vero che spostava macchine CP_1 CP_1 operatrici ma lo faceva davanti ad . Non ho mai sentito impartire a Tes_4 Tes_4 CP_1 l'ordine di spostare gli escavatori ma neppure l'ho sentito vietare tale spostamento. CP_1 a volte commetteva degli errori nella manutenzione delle pompe ma si trattava di errori normali che anche altri operatori commettevano …quando sbagliava ,,lo facevano CP_1 notare con maggiore evidenza”. Il teste ha precisato: “Non ho mai lavorato assieme ad fatta eccezione una Tes_5 CP_1 volta a . Non so dire come veniva trattato da e da Ricorso Parte_3 CP_1 Tes_4 Per_4 che una volta ha rimproverato perché aveva spostato in azienda un Tes_4 CP_1 escavatore senza avere l'apposito patentino. La pulizia dei bagni veniva eseguita a turno…Il turno era indicato su un apposito foglio affisso in bagno. Il taglio dell'erba e la pulizia dei giardino venivano eseguiti periodicamente da una ditta specializzata. Non ho mai sentito o rimproverare per errori commessi” Tes_4 Per_4 CP_1 Queste le dichiarazioni rese dal teste : “..era un mio subordinato…lavorava nei Tes_6 cantieri a volte revisionava anche l'attrezzatura…a volte sbagliava e faceva di testa sua. Quando sbagliava veniva rimproverato da e da come accadeva con gli altri Tes_4 Per_4 operatori….è vero che veniva incaricato della pulizia dei bagni con frequenza CP_1 maggiore degli altri operai…i bagni li pulivamo tutti secondo il turno che veniva pubblicato…HO ha tagliato anche l'erba, ma lo facevano tutti e veniva l'impresa. .Non mi risulta che umiliasse HO affermando che bisognava metterlo tra le cose da Tes_4 buttare. Poco prima che venisse licenziato ho avuto una discussione con CP_1 CP_1 perché per motivi di lavoro voleva svolgere dei compiti che non poteva svolgere e mi ha offeso …mi sono rifiutato di lavorare ancora con lui”
7 Il teste ha precisato:”..lavorava sia nei cantieri sia presso l'azienda e si occupava Tes_2 anche di mansioni di pulizia e di taglio dell'erba. .. in più occasioni circa Testimone_4 dieci volte ha alzato la voce nei confronti del ricorrente usando anche parole al limite dell'offensivo. Non ricordo esattamente le parole. In qual periodo l'azienda non andava bene e forse questo era un modo per di scaricare la tensione. Anche io sono stata Tes_4 trattata male da la pulizia dei bagni in azienda era previsto un turno che Per_5 veniva scritto in un foglietto affisso su una bacheca in zona produzione. Quando però l'operario di turno non provvedeva alla pulizia era che veniva chiamato a CP_1 sostituirlo. L'incarico poteva scaturire sia da che da altri dipendenti secondo i quali Tes_4 aveva più tempo di loro. Da un controllo contabile ho riscontrato che non era stato CP_1 erogato il rimborso Irpef del modello 730 del 2012….MI sono accorta del mancato rimborso nel marzo 2017 ho avvisato e non so quanto sia stato corrisposta la Tes_4 differenza. ..Il ricorrente ha avuto una discussione con , anzi le discussioni si sono Tes_6 verificate più di una volta …in una occasione aveva rimproverato il ricorrente Tes_6 dicendo che questi aveva portato dal cantiere una pompa che era stata rotta senza accorgersene”. Così il teste : “…lavorava nei cantieri svolgendo tutte le mansioni relative a Tes_3 impianti anche presso l'azienda Cryvet della stessa proprietà che Controparte_5 produceva materiali per l'edilizia….si occupava inoltre anche della pulizia dei locali, del taglio dell'erba e del forno per l'essiccazione della vernice che veniva data sulle pompe….A volte ( ) però alzava il tono di voce nei loro confronti (operai) e rientrava alterato Tes_4 dall'officina. Con me si comportava a volete bene e a volte male sicchè c'era alta tensione. Per questo motivo me ne sono andata e ho raggiunto un accordo economico con l'azienda… Ho visto pulire spesso il piazzale e tagliare l'erba più di altri dipendenti oltre a pulir CP_1 i bagni. Per la pulizia dei bagni c'era un turno ma puliva quasi sempre HO Il teste ha così riferito: “…svolgeva mansioni di tutto fare, aiutava nei cantieri, Tes_7 faceva le pulizie e tagliava l'erba. trattava in modo normale, non ho Testimone_4 CP_1 mai visto che lo rimproverasse o insultasse. Anche gli altri dipendenti e colleghi trattavano bene A volte poteva esserci qualche discussione ma si trattava secondo me di cose CP_1 normali. Non mi risulta che assegnasse compiti umilianti a N La pulizia del Tes_4 CP_1 bagno veniva svolta a turno tra tutti gli operai. Poteva capitare che se qualcuno era impegnato qualcun altro facesse la pulizia al suo posto. Non mi risulta che abbia CP_1 pulito il bagno con maggiore frequenza rispetto agli altri. In officina non urlava. A Tes_4 volte quando c'erano consegne urgenti da fare ci stimolava a lavorare per rispettare la consegna, ma non urlava. …. ) non voleva più lavorare con HO perché Persona_6 si fermava a chiacchierare con operai delle altre ditte e lo lasciava da solo a CP_1 lavorare”.
8.2 Dal tenore delle su riportate dichiarazioni, oltre alla insussistenza di comportamenti mobbizzanti nei termini in precedenza indicati, non risulta realizzatosi alcun demansionamento atteso che l'odierno appellato ha sempre continuato a svolgere le proprie mansioni (come analiticamente descritte dai colleghi di lavoro) e soprattutto non è stato chiarito con quali frequenze siano state svolte mansioni ed attività di minor rilievo quali pulizia del bagno, dello spogliatoio e del giardino (che comunque non assumevano carattere di prevalenza); peraltro, come univocamente emerso, la attività di pulizia dei bagni e degli altri spazi all'interno dell'azienda venivano svolti a turno tra tutti i dipendenti e quindi con evidente carattere saltuario e non continuativo. Le circostanze riferite dai testi non denotano una emarginazione del lavoratore, evidenziando unicamente una qualche difficoltà nei rapporti tra lavoratori e datore di lavoro ma che non costituiscono prova di una condotta persecutoria non rientrando peraltro, nel comportamento mobbizzante il caso in cui la offesa o l'insulto verso il dipendente si sia verificato in una singola ed isolata occasione.
8 Nel caso di specie manca la prova di una strategia di attacco mirato nei confronti del lavoratore caratterizzato da intento persecutorio ed esplicitato attraverso condotte vessatorie sistematiche e reiterate (Cass. 6079/2021). Va detto che non tutte le condotte datoriali percepite come odiose o offensive dal lavoratore sono riconducibili al mobbing, essendo necessaria una prova rigorosa da parte del dipendente non solo delle condotte mobbizzanti, ma anche della lesione della salute, del nesso causale e dell'intento persecutorio. In realtà le condotte reputate dal dipendente come “non normali” rientrano nell'ambito di un utilizzo lecito della discrezionalità propria del titolare;
il sig. può avere Testimone_4 assunto atteggiamenti e comportamenti rigidi, può aver anche alzato la voce, ma ciò è avvenuto nei confronti di tutti i dipendenti e non del solo ed in una evidente ottica CP_1 di organizzazione della attività lavorativa all'interno della azienda e senza alcun manifesto intento persecutorio nei confronti dell'odierno appellato. Risulta assente, inoltre, la ripetitività dei comportamenti ritenuti mobbizzanti e/o dequalificanti essendo emerso che i presunti atteggiamento datoriali ritenuti illegittimi si sono concretizzati solo in singole e sporadiche occasioni. Peraltro tali comportamenti ben possono risultare giustificati da necessità di espletamento del servizio e, ove pure fossero derivati da rapporti tesi e conflittuali fra le parti, non sarebbero idonei di per sé ad integrare gli estremi di un intento persecutorio ovvero a costituire un'univoca strategia mobbizzante (Cass. 10043/2019).
8.3 Quanto al mancato rimborso IRPEF (relativo all'anno 2012) tale circostanza è rimasta un singolo episodio, risalente nel tempo e comunque (seppure in ritardo) regolarizzato dalla azienda e senza che possa costituire intento persecutorio.
8.4 Anche le presunte “persecuzioni disciplinari” non sono idonee a configurare una ipotesi di mobbing. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che una successione di contestazioni e provvedimenti disciplinari non è automaticamente indice di una condotta persecutoria del datore, nemmeno nel caso in cui questi provvedimenti si siano rivelati, a seguito di una procedura di impugnazione, illegittimi. Affinché possano costituire indice di una condotta assimilabile al mobbing, infatti, è necessario ottenere la prova concreta della finalità persecutoria (Cass. 22288/2019). I procedimenti disciplinari attivati nei confronti del dipendente i cui provvedimenti CP_1 non risultano essere stati contestati o avversati, risultavano fondati su fatti ed episodi accaduti e provati, sia documentalmente che a mezzo testimonianze (tra cui l'aver utilizzato carrelli elevatori in mancanza del necessario patentino) ) e del tutto avulsi dal successivo licenziamento, intimato per superamento del periodo di comporto.
8.5 Quanto alla CTU medico legale svolta nel precedente grado di giudizio, seppur corretta sotto un profilo sanitario e sorretta da valide argomentazioni valutative, la stessa si fonda e trova il suo presupposto nella ritenuta sussistenza di comportamenti altamente mobbizzanti da parte datoriale che invece, per le ragioni innanzi esplicitate, non risultano essersi realizzati nei termini voluti e prospettati dal ricorrente e comunque non caratterizzati dall'intento persecutorio ritenuto dalla giurisprudenza elemento imprescindibile. Pertanto in assenza di atteggiamenti sussumibili nel mobbing le valutazioni espresse dal CTU restano irrilevanti.
9. L'appello incidentale è infondato e va pertanto rigettato.
10. Con riferimento al dedotto mancato riconoscimento di differenze retributive (avuto riguardo all'Elemento Economico Territoriale che secondo l'appellante incidentale aveva solo mutato nome divenendo in forza degli Accordi Regionali del Veneto Elemento
9 Regionale Transitorio) va confermato quanto precisato al riguardo dal primo giudice evidenziando come la variazione in diminuzione della retribuzione intervenuta da luglio Part 2015 derivava dal venir meno dell' (collegato all'andamento produttivo dei settori della Metalmeccanica, Installazione Impianti e Autoriparazione), in conseguenza delle previsioni del contratto collettivo regionale del luglio 2014 in cui era stata prevista la proroga dell'erogazione di tale elemento retributivo solamente sino al 30.06.2015. L'Elemento Regionale Territoriale risulta invece istituito successivamente con il contratto regionale del luglio 2017 (erogato per le ore effettivamente lavorate a decorrere dall'1.8.2017 e valevole inizialmente sino al marzo 2018) e dunque avulso e differente dal Part precedente
10.1 Anche i periodi di sospensione dal lavoro a zero ore risultavano legittimi in applicazione degli accordi sindacali intervenuti nel mese di febbraio 2011
11. In conseguenza dell'accoglimento dell'appello principale proposto dalla Pt_1 [...] il sig. va condannato alla restituzione in favore della società Parte_2 CP_1 delle somme ricevute in esecuzione delle sentenze del Tribunale di Treviso (non definitiva n. 330/2021 e definitiva n. 518/2022) maggiorate degli interessi legali dal momento dell'avvenuto pagamento sino all'effettivo soddisfo.
12. In applicazione del principio di soccombenza, va altresì condannato CP_1 alla rifusione in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di Pt_1 Parte_2 giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche quanto al primo grado in € 9.257,00 (comprensiva della fase istruttoria) e quanto al presente giudizio in € 6.946,00 in base al valore di causa (indeterminabile) e secondo le aliquote medie Le spese della CTU espletata in primo grado sono da porsi a carico della parte soccombente CP_1
13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) accoglie l'appello principale proposto da ed in riforma della Pt_1 Parte_2 sentenza non definitiva n. 330/2021 e di quella definitiva n. 518/2022 del Tribunale del Lavoro di Treviso rigetta le domande proposte da con il ricorso CP_1 introduttivo del giudizio di primo grado;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
3) condanna alla rifusione in favore di delle spese CP_1 Pt_1 Parte_2 di lite di entrambi i gradi di giudizio liquidate quanto al primo grado in € 9.257,00 e quanto al presente giudizio in € 6.946,00 oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva;
4) condanna alla restituzione in favore di delle CP_1 Pt_1 Parte_2 somme ricevute in esecuzione delle sentenze del Tribunale di Treviso (n. 330/2021 e 518/2022) maggiorate degli interessi legali dal momento dell'avvenuto pagamento sino all'effettivo soddisfo;
5) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a
10 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13; 6) pone a carico di le spese della CTU espletata in primo grado. CP_1
Venezia, 19 giugno 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Lorenzo Puccetti
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