CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTU, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 630/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mazzarino - Indirizzo_ Mazzarino CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 479 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento TASI n. 479 Prot. N. 20447 del 07/12/2023 per l'anno di imposta 2018, limitatamente alla quota di competenza dell'immobile indicato al numero 4 dell'avviso di accertamento e identificato al catasto urbano al Foglio Numero_1 numero Numero_2 categoria C/3 per l'importo di euro 135,41.
Rilevava che il suddetto immobile, nell'anno 2018 e sino al 29/02/2020 era stato concesso in locazione alla società Società_1 Srl, con sede in Indirizzo_1 Roma C.F.: P.IVA_1. Tale circostanza era stata comunicata al Comune di Mazzarino con istanza in autotutela depositata a mezzo
PEC il 19/02/2024, rimasta senza riscontro, di talchè mancherebbe il presupposto impositivo della TASI.
Il ricorso è stato notificato il giorno 08/04/2024 a mezzo PEC all'indirizzo “Email_2
“.
Il Comune non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, e segnatamente dal contratto dell'11.9.2013, registrato al n. 3518 l'11.10.2013, risulta che la stessa ha ceduto in locazione alla società Società_1 Srl, il piano seminterrato dell'immobile sito in Mazzarino, Indirizzo_2 snc, identificato al catasto urbano al Foglio Numero_1 numero Numero_2 categoria C/3, per la durata di anni sei, prorogabile di altri anni sei.
L'avviso impugnato riguarda l'annualità 2018 e, pertanto, il presupposto impositivo deve riconoscersi, limitatamente al piano seminterrato dell'immobile indicato, in capo alla società locataria.
all'accoglimento del ricorso segue la condanna del Comune al pagamento delle spese in favore della ricorrente che si liquidano in euro 200,00 oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato limitatamente al piano seminterrato dell'immobile sito in Mazzarino, Indirizzo_2 snc, identificato al catasto urbano al Foglio Numero_1 numero Numero_2 categoria C/3 per l'importo di euro 135,41. Condanna il Comune di Mazzarino al pagamento delle spese in favore della ricorrente che liquida in euro 200,00 oltre accessori.
Caltanissetta 17 febbraio 2026
La Corte in composizione monocratica
SS B. GI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTU, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 630/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mazzarino - Indirizzo_ Mazzarino CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 479 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento TASI n. 479 Prot. N. 20447 del 07/12/2023 per l'anno di imposta 2018, limitatamente alla quota di competenza dell'immobile indicato al numero 4 dell'avviso di accertamento e identificato al catasto urbano al Foglio Numero_1 numero Numero_2 categoria C/3 per l'importo di euro 135,41.
Rilevava che il suddetto immobile, nell'anno 2018 e sino al 29/02/2020 era stato concesso in locazione alla società Società_1 Srl, con sede in Indirizzo_1 Roma C.F.: P.IVA_1. Tale circostanza era stata comunicata al Comune di Mazzarino con istanza in autotutela depositata a mezzo
PEC il 19/02/2024, rimasta senza riscontro, di talchè mancherebbe il presupposto impositivo della TASI.
Il ricorso è stato notificato il giorno 08/04/2024 a mezzo PEC all'indirizzo “Email_2
“.
Il Comune non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, e segnatamente dal contratto dell'11.9.2013, registrato al n. 3518 l'11.10.2013, risulta che la stessa ha ceduto in locazione alla società Società_1 Srl, il piano seminterrato dell'immobile sito in Mazzarino, Indirizzo_2 snc, identificato al catasto urbano al Foglio Numero_1 numero Numero_2 categoria C/3, per la durata di anni sei, prorogabile di altri anni sei.
L'avviso impugnato riguarda l'annualità 2018 e, pertanto, il presupposto impositivo deve riconoscersi, limitatamente al piano seminterrato dell'immobile indicato, in capo alla società locataria.
all'accoglimento del ricorso segue la condanna del Comune al pagamento delle spese in favore della ricorrente che si liquidano in euro 200,00 oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato limitatamente al piano seminterrato dell'immobile sito in Mazzarino, Indirizzo_2 snc, identificato al catasto urbano al Foglio Numero_1 numero Numero_2 categoria C/3 per l'importo di euro 135,41. Condanna il Comune di Mazzarino al pagamento delle spese in favore della ricorrente che liquida in euro 200,00 oltre accessori.
Caltanissetta 17 febbraio 2026
La Corte in composizione monocratica
SS B. GI