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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/10/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1515/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
IA IN presidente
Roberto Rivello consigliere
ND GI AN consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1515/2022 promossa da
(c.f. ), nella persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, difeso dall'avv. Emanuele Carlo Mazzocchi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Aosta, via Torre del Lebbroso, n. 37 appellante contro
(c.f. ), difesa dall'avv. Alessandro Quagliolo, Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Aosta, via Festaz, n. 52
(c.f. ), difeso dagli avv.ti Alessandra Bianchi e Controparte_2 C.F._2
AR OR, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Genova, largo San Giuseppe, n. 3/24 appellati
Conclusioni
1
ha precisato queste conclusioni: «Voglia la Corte Ill.ma: Parte_1
- Accogliere le conclusioni tolte in ricorso possessorio da intendersi qui richiamate
- Ed in principalità, reintegrare ai sensi degli arti 1168 e 1169 c.c., o in subordine mantenere ai sensi dell'art 1170 c.c. i ricorrenti nel pieno e pacifico godimento del proprio bene immobile contraddistinto al catasto del comune di La Salle al fg 43 mappale 80, ordinando alla convenuta sig.ra di cessare immediatamente dal transitare Controparte_1 sul detto mappale con persone e mezzi, in subordine con persone e mezzi finalizzati alla costruzione di un fabbricato a destinazione abitativa, corredando il provvedimento con tutte quelle disposizioni idonee all'effettivo rispetto dell'ordine impartito;
- in via di subordine, dato atto che sussistono anche gli estremi per la tutela di cui all'art 1171 c.c., ordinare l'immediata sospensione della costruzione ove controparte non dia dimostrazione che la stessa possa proseguire godendo di altro accesso autonomo di modo da evitare l'utilizzazione del fondo del per accedere al cantiere;
Parte_1
- emettersi provvedimento interdittivo che faccia divieto a controparte, direttamente o per il tramite di propri incaricati, di introdursi sul fondo del condominio al fine di raggiungere a piedi o con mezzi, i fondi contraddistinti ai mappali 83 e 771; in subordine limitare tale divieto ad una situazione di fatto corrispondente ad una servitù esercitata per finalità abitativa, ivi compresa quella prodromica al raggiungimento di detta finalità;
- previa rimessione della causa sul ruolo al fine di dare ingresso ai capitoli di prova per interrogatorio e testi indicati nei sottocapitoli del punto 4 della memoria ex art 183 c.p.c.
6° comma n. 2, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti e patendi al e dal attore, sia per il disturbo alla quiete dei condomini arrecato dal Parte_1 Parte_1 perdurante transito dei mezzi per la costruzione del fabbricato, sia per il deterioramento del sedime stradale, sia per le maggiori attività di pulizia di detto sedime, sporcato e danneggiato oltremodo dal transito dei mezzi da lavoro (si evidenzia sin d'ora che il sedime non era stato progettato per il passaggio di pesanti autocarri per le operazioni di costruzione); in subordine si insta affinché la quantificazione avvenga in via equitativa.
- con favore di spese di primo grado sia della fase cautelare, sia della fase di reclamo, sia della fase di merito;
- con favore di spese di secondo grado».
ha precisato queste conclusioni: «NEL MERITO Controparte_1
2 Confermare la sentenza impugnata 332/2022 emessa dal Tribunale di Aosta, rigettare l'avversario appello, rigettare le domande avversarie, siccome inammissibili e/o infondate per i motivi in fatto ed in diritto di cui alla narrativa.
Condannare gli appellanti alla rifusione delle spese di lite (oltre accessori).
In via istruttoria e nella sola ipotesi in cui venisse accolto l'avversario appello sulla mancata ammissione delle prove orali ammettere le prove orali indicate al capo IV anche in materia contraria rispetto alle istanze istruttorie avversarie ed ai capitoli eventualmente ammessi». ha precisato queste conclusioni: «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Controparte_2
Appello di Torino, in via preliminare e principale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o la mancanza di interesse dcel Sig. nel presente giudizio, Controparte_3 con conseguente estromissione dello stesso e, comunque ed in ogni caso, rigettare tutte le domande avversarie nei confronti dello stesso proposte, esonerandolo da ogni pronuncia in punto spese del presente procedimento.
Vinte le spese ed onorari di causa».
Svolgimento del processo
1. Condominio EN e ER ON, condòmino del primo, avevano agito contro innanzi al Tribunale di Aosta, rappresentando che la resistente, Controparte_1 proprietaria degli immobili siti in La Salle, identificati in catasto al foglio 43, mappali 771
e 83, confinanti con il mappale n. 80, di proprietà condominiale, aveva cominciato lavori di costruzione di un fabbricato destinato ad abitazione sul primo dei due mappali e per accedere ad esso, e anche a quello adiacente contraddistinto al n. 83, transitava con mezzi pesanti sul sedime condominiale, senza alcuna autorizzazione e senza titolo, con particolare riguardo ad una servitù di passaggio.
I ricorrenti avevano dedotto il pregiudizio al possesso del fondo di cui al mappale n.
80, ne avevano chiesto la reintegrazione o la manutenzione, con ordine all'appellata di cessare il transito anche solo con i mezzi deputati ai lavori edili, e in ulteriore subordine, avevano chiesto l'ordine a sospendere la prosecuzione della costruzione.
2. si era costituita in giudizio, deducendo il difetto di legittimazione Controparte_1 attiva o di rappresentanza o ancora di ius postulandi del condominio e chiedendo il rigetto anche nel merito delle domande.
3 3. Con ordinanza del 22 gennaio 2021, il ricorso è stato rigettato.
Con ordinanza, deliberata l'11 agosto 2021, è stato rigettato il reclamo proposto da e da . Parte_1 Controparte_2
Gli stessi hanno introdotto la fase di merito.
Con sentenza n. 332/2022 del 24 ottobre 2022, il Tribunale di Aosta ha rigettato le domande e ha compensato le spese processuali nella misura della metà, condannando i ricorrenti al pagamento della restante parte.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello sulla base di Parte_1 cinque motivi e ha riproposto le domande avanzate in primo grado.
ha chiesto il rigetto dell'appello e, in caso di ammissione delle prove Controparte_1 orali avversarie, l'ammissione delle prove da lei dedotte.
ha assunto di essersi costituito soltanto perché parte originaria Controparte_2 del processo e di chiarire la volontà di non proseguire il processo, chiedendo di dichiarare la carenza di legittimazione o di interesse, con conseguente estromissione dal processo ed esonero dal pagamento delle spese processuali.
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le difese finali, la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione
1. In rito, l'appellata ha dedotto la sopravvenuta carenza di interesse dell'appellante, in quanto, «nelle more del giudizio il Comune di La Salle, […], ha revocato il permesso di costruire alla Signora […]. || […] il provvedimento del è stato impugnato CP_1 CP_4 avanti al TAR il quale, tuttavia, ha respinto il ricorso per mancata notifica al controinteressato. (Doc 1 di appello già depositato in data 24.04.2024). || – […] ad oggi i lavori sono interrotti e non possono proseguire fintanto che non sia risolta la questione petitoria riguardante l'esistenza del diritto di passaggio» (p. 2, nota del 20 agosto 2024).
L'appellante non ha contestato la circostanza dell'interruzione dei lavori.
Non può registrarsi il difetto di interesse predicato, in quanto l'appellante ha chiesto in principalità di ordinare la cessazione del transito in generale ed in ogni caso ha chiesto la condanna al risarcimento del danno, la quale postula l'accertamento degli estremi del diritto alla reintegrazione nel possesso ovvero degli altri diritti azionati.
4 2. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui sono sintetizzati i motivi del rigetto delle domande: «In una situazione di fatto quale quella descritta, in assenza di un danno o di un pericolo imminente per la proprietà, il possesso o l'incolumità dei ricorrenti, e comunque in assenza di una privazione del possesso del sedime condominiale in danno dei ricorrenti o di una molestia giuridicamente apprezzabile nell'esercizio del possesso stesso (che vada quindi al di là del contingente disturbo della tranquillità per il passaggio di mezzi di cantiere) non è consentito inibire il passaggio da parte della convenuta, e degli esecutori dei lavori, in quanto ciò determinerebbe, di fatto, un sacrificio non giustificato delle prerogative insite nel diritto di proprietà, tra le quali certamente rientra quella fondamentale di realizzare sul proprio fondo un immobile destinato ad abitazione, in virtù di permesso già concesso dall'autorità amministrativa» (p. 14 sent.).
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
L'appellante ha esordito il motivo con la presa d'atto che «in sentenza il Giudice ha correttamente respinto l'eccezione avversaria di feci sed iure feci. La pronuncia sul punto è ineccepibile e rispettosa dei principi di diritto» (p. 7 cit. app.).
L'appellante ha poi ripreso le difese sottese a quell'eccezione: «Controparte ha cercato di legittimare il proprio transito abusivo, affermando che tale attività di fatto era corrispondente all'esercizio di un diritto di servitù di transito carraio di cui si affermava titolare: ha cercato di dare la prova dell'eccezione di feci sed iure feci, con la produzione dell'atto notaio (doc. 3 avversario) dal cui contenuto, a suo dire, sarebbe stato Persona_1 possibile riscontrare il diritto di servitù carraio gravante sul fondo del condominio a favore di quelli di essa sig.ra . […] || In subordine controparte ha cercato di sostenere che il CP_1 possesso corrispondente all'esercizio del diritto di servitù carraio, avrebbe trovato supporto nell'acquisto del diritto di transito per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Anche in questo caso l'eccezione di feci sed iure feci è stata rigettata da entrambi i Giudici
(di primo grado e del reclamo)» (p. 8 cit. app.).
Anzitutto, il richiamo all'eccezione “feci sed iure feci” appare improprio.
Le difese della controparte richiamate non erano volte a dedurre lo ius possessionis, cioè l'esistenza di un possesso nello spogliatore, bensì lo ius possidendi, cioè il diritto in capo al medesimo di possedere (per tutte, Cass. civ., sez. II^, sent. 3 marzo 2016, n.
4198); detto altrimenti, erano difese volte ad introdurre temi petitori.
5 L'improprio richiamo all'eccezione “feci sed iure feci” appare suffragato dalle difese dell'appellante, secondo cui l'appellata «ha cercato di contrastare la doglianza dei ricorrenti
[…] con eccezione di feci sed iure feci, posto che giustificava il proprio transito in virtù di un preteso diritto di servitù (negato con la sentenza avverso cui è appello)» (p. 2 cit. app.).
Il tribunale ha ritenuto l'irrilevanza delle difese dell'appellata: «Non è evidentemente questa la sede in cui possa essere affermata o negata, in virtù dei documenti prodotti,
l'esistenza di una servitù di passaggio carraio a carico del fondo 80 e a favore del fondo
771, oltre che del fondo 83 con esso confinante a sud e sempre di proprietà della convenuta
(non interessato dall'intervento edilizio) o in cui possa essere “qualificato” il vantaggio, agricolo o abitativo, per il fondo dominante o in cui possa essere emessa pronuncia sulla validità o meno della clausola contenuta nell'atto del notaio del 1975. || Le Persona_1 suddette questioni attengono infatti al diverso giudizio petitorio ed esulano in via di principio dalla controversia sul possesso. || Allo stesso modo, devono essere fatti valere in sede petitoria i presupposti per l'acquisto di servitù di passaggio per usucapione sul fondo in contestazione, o della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia (in relazione alla dedotta circostanza che i diversi fondi contigui a quello condominiale e quello stesso in contestazione appartenevano ad unico proprietario) o della costituzione della servitù in via coattiva (in relazione alla dedotta interclusione del fondo della convenuta)» (p.
11 sent.).
Il richiamo che il giudice di primo grado ha fatto al provvedimento emesso in sede di reclamo circa l'assenza di una servitù prediale a favore del fondo dell'appellante in forza dell'atto del 28 ottobre 1975 è definito come “meramente incidentale” (p. 11 sent.), e non altera la ratio decidendi dell'irrilevanza delle questioni petitorie.
Questa decisione è favorevole alla posizione dell'appellante.
Ogni difesa volta a reintrodurre questioni petitorie, prima ancora di essere estranea all'oggetto del processo, rende il motivo inammissibile.
Le difese in merito sono prive di interesse perché strumentali ad ottenere un'utilità già conseguita e la cui conservazione non è stata messa in discussione dall'iniziativa della controparte, la quale non ha proposto appello in parte qua.
Così vale ove l'appellante ha ritenuto che, «se anche si volesse per un attimo, de iure condendo, accogliere la tesi avversaria che il proprio transito […] sarebbe corrispondente all'esercizio di una servitù (a questo punto necessariamente agricola per i motivi sopra evidenziati), dovrebbe comunque giungersi alla granitica considerazione che il transito della
6 non sarebbe certo di natura agricola essendo finalizzato alla costruzione di immobile CP_1 da adibirsi a civile abitazione» (p. 9 cit. app.).
Ancora, dove l'appellante ha trattato della questione dell'innovazione vietata ai sensi dell'art. 1067, co. 1, c.c. (pp. 9 ss. cit. app.) e ha gestito le difese in termini petitori, anche con riguardo al dedotto “probabile pregiudizio futuro”: «In sostanza tutto ciò originerebbe un'intensificazione illegittima e ingiustificata dell'utilizzazione della servitù posto che a tutto voler concedere fino ad ora sarebbe stata utilizzata per lo più solo in primavera ed estate in occasione del taglio e della raccolta dei fieni, mentre con un uso abitativo verrebbe utilizzata tutti i giorni, per più volte al giorno, da più mezzi, senza soluzione di continuità per l'intero arco dell'anno. || La giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte affermato il granitico principio che l'aggravamento della servitù vada riscontrato non soltanto quando l'esercizio attuale della stessa già comporti un danno per il fondo servente – che, nella fattispecie, si realizza col passaggio dei mezzi per lo sbancamento del terreno e per la costruzione dell'edificio –, ma anche per la potenzialità di un ulteriore aggravamento, il quale potrà verificarsi qualora sia prevedibile, proprio in conseguenza dell'esercizio della servitù non conforme al titolo, l'esigenza di una manutenzione del fondo servente più frequente ed onerosa» (pp. 12 s. sent.).
In negativo, il motivo non contiene argomenti in ordine all'erroneità della decisione in relazione all'assenza dello spoglio;
del resto, l'appellante non ha allegato la privazione del godimento del sedime nel tratto litigioso, vale a dire che è stato impedito il transito ai condòmini.
In ordine invece alla turbativa, l'appellante ha assunto che «non è estemporanea (per usare i termini del Giudice il disturbo non è affatto esclusivamente contingente) ma è destinata a perdurare nel tempo essendo l'altrui invocato possesso finalizzato all'esercizio permanente e non transeunte della servitù di passaggio con destinazione abitativa in luogo di quella agricola» (p. 14 cit. app.).
Il tribunale ha escluso la ricorrenza di una molestia, valorizzando il contesto in cui si è collocato il transito e le caratteristiche del transito: il sedime condominiale è l'unica via di accesso ai fondi dell'appellata dalla e alla via pubblica, su di esso transitano i proprietari di altri immobili di civile abitazione, il transito è contingente.
La molestia agli effetti normativi deve comportare un'alterazione allo stato di fatto apprezzabile (per tutte, Cass. civ., sez. II^, sent, 30 maggio 2014, n. 12258).
7 La circostanza che il tratto litigioso del sedime condominiale è funzionalmente destinato al transito – è pacifico il passaggio di terzi che, transitando anche sul fondo dell'appellata, raggiungono le abitazioni presenti a nord della proprietà condominiale [così si legge in sentenza, non criticata in argomento: «Quanto al merito, oltre che ai documenti prodotti dalle parti, deve aversi particolare riguardo, come già osservato con l'ordinanza possessoria, alla relazione descrittiva dell'arch. la quale, completa di fotografie Per_2 dei luoghi (non contestate dai ricorrenti circa l'effettiva rappresentazione dei luoghi di causa), di estratti di mappe catastali, l'una antecedente e l'altra successiva al frazionamento dell'originario mappale n. 80 eseguito nell'anno 1971, e di visura storica dello stesso mappale, ben rappresenta il fatto che il breve tratto stradale asfaltato (in parte adibito a parcheggio condominiale), posto a nord del fabbricato condominiale e direttamente collegato alla strada comunale, costituisce l'unico accesso carraio a tutti i mappali che sono situati ad ovest e a nord del stesso (alcuni dei quali peraltro già “occupati” da Parte_1 immobili di civile abitazione)» p. 11; v. anche doc. n. 9 fasc. primo grado appellanti] –, rende l'alterazione lamentata difficilmente apprezzabile.
La situazione è tale per cui il transito dell'appellata non è molesto se volto a recarsi presso i fondi dei terzi e lo diventa se termina immediatamente presso i suoi fondi.
Il problema della misurabilità dell'alterazione connota anche la prognosi di futura molestia, una volta terminata la costruzione (allo stato interrotta); lo scioglimento a favore dell'appellante è ancora più dubbio, perché cesserebbe (sarebbe cessato) il passaggio di mezzi pesanti.
La difficoltà di apprezzamento dell'alterazione emerge anche dall'impostazione delle difese dell'appellante, volte a denunciare un transito non titolato, più che una condotta effettivamente molesta («Il fatto che la sig.ra eserciti il passaggio su porzione di CP_1 fondo del che è già adibita a strada privata, non è certo di per sé dirimente ad Parte_1 escludere la molestia e a configurare il diritto della . La molestia sussiste nel CP_1 momento in cui l'attività del molestatore non è supportata da diritto», p. 15 cit. app.; v. anche i paragrafi della parte in diritto del ricorso possessorio, pp. 8 ss.).
Non ricorrono pertanto ragioni per ritenere integrata la turbativa.
Il motivo è rigettato (in parte in rito e in parte nel merito).
3. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la decisione di rigetto delle richieste istruttorie e anzitutto questo capo: «Le deduzioni istruttorie di parte attrice
8 in punto risarcimento del danno (punto 4 della seconda cit. memoria) sono irrilevanti o inammissibili» (p. 12 sent.).
Secondo l'appellante, «va preliminarmente osservato che i capitoli di prova dedotti nel corso del giudizio di primo grado erano volti a dimostrare: || - da un lato che durante il transito dei mezzi pesanti cadono sassi e terra, sul terreno di proprietà degli odierni attori;
|| - dall'altro lato la natura dei mezzi che transitano sulla strada di proprietà degli odierni attori autocarri di grosse dimensioni e mezzi di escavazione;
|| - da ultimo la circostanza che detti mezzi vengono parcheggiati sul terreno di proprietà degli odierni attori, impedendo ai condomini di ivi stazionare con le loro auto. || Accertate quindi le circostanze dedotte nei capitoli di prova, la quantificazione o quantomeno la rilevanza del danno ai fini possessori, ben avrebbe potuto di poi essere effettuata dal Giudice di prime cure, utilizzando nozioni di comune esperienza» (p. 19 sent.).
Plurime sono le ragioni di infondatezza e generali e particolari.
L'appellante ha lamentato il rigetto delle istanze istruttorie, benché vertenti su fatti notori: «Rappresenta infatti fatto notorio, che non necessita di particolari competenze tecniche, il fatto che il continuo transito di mezzi pesanti su di un cortile , CP_5 nonché la caduta di sassi e terra comporti, da un lato un deterioramento di tale strada e, dall'altro lato la necessità di provvedere ad una sua continua pulizia. || Rappresenta parimenti fatto notorio che lo stazionamento di mezzi pesanti impedisca (avuto riguardo allo stato dei luoghi) lo stazionamento di vetture» (p. 19 cit. app.).
L'assunto dell'appellante palesa allora la superfluità delle sue istanze: in presenza di fatti notori, non c'è bisogno di prova (art. 115, co. 2, c.p.c.).
Tuttavia, i fatti allegati non sono notori: il deterioramento della strada e la necessità della pulizia, dipendenti dalla condotta avversaria, vanno dimostrati (ad esempio anche attraverso l'indicazione della spesa sostenuta); altrettanto dicasi per lo stazionamento di mezzi pesanti.
Allora, si deve procedere sul piano del particolare.
In ordine alla non ammissione delle prove di cui al capitolo n. 4), lett. a), b), c), il giudice di primo grado ha così motivato: «alle lett. a), b), c) del punto 4) gli attori hanno chiesto di provare che dall'inizio dei lavori per la costruzione del fabbricato in questione la porzione di terreno del condominio , sita lungo il confine nord, è giornalmente Pt_1 percorsa, per l'intero arco della giornata lavorativa, dagli autocarri che trasportano la terra degli scavi del tipo di quello che è raffigurato nella fotografia prodotta sub doc. 8 a) e che
9 durante tali trasporti dagli stessi autocarri cadono sassi e terra che si depositano sul sedime condominiale utilizzato dai condomini per accedere ai parcheggi. || Al riguardo, si rileva che nel ricorso originario gli attori hanno dedotto l'esistenza del diritto al risarcimento del danno sia per il disturbo alla quiete dei condomini arrecato dal perdurante transito dei mezzi per la costruzione del fabbricato, sia per il deterioramento del sedime stradale, sia per le maggiori attività di pulizia di detto sedime, sporcato e danneggiato oltremodo dal transito dei mezzi da lavoro. || Ciò posto, si osserva che la prova dedotta non è affatto idonea a dimostrare né l'effettivo “deterioramento” del sedime stradale condominiale né la sussistenza e l'entità degli eventuali costi per la relativa pulizia, ove in ipotesi realmente sostenuti dagli attori» (pp. 12 s. cit. app.).
L'appellante non ha spiegato perché le prove dedotte siano idonee a dimostrare il deterioramento e i costi della pulizia, essendosi limitato a richiamare la figura del notorio.
In effetti, come giudicato dal tribunale, le prove non sono concludenti.
La circostanza per cui il sedime era giornalmente percorso dagli autocarri è generica
– anche solo approssimativamente sarebbe stato utile indicare l'entità dei transiti – ed in ogni caso non dimostra l'intervenuto deterioramento (cioè l'entità del medesimo), atteso che il sedime è per il tratto litigioso funzionalmente destinato al transito.
La circostanza della caduta di sassi e terra è generica, attesa l'ignoranza dell'entità anche solo approssimativa dei transiti;
pertanto, in difetto di più precisi elementi, non è dato affermare che il transito dei condòmini sia stato reso più difficoltoso.
In ordine alla non ammissione della prova di cui al capitolo n. 4), lett. d), il giudice di primo grado ha così ritenuto: «La prova dedotta alla lett. d) del punto 4) cit. è tesa a dimostrare che, in prossimità dell'accesso al cantiere in questione, il sedime condominiale, nella parte utilizzata dai condomini quale parcheggio, non è più usufruibile in quanto oggetto di transito degli autocarri che accedono al cantiere stesso e in quanto utilizzato dai mezzi di cantiere quale parcheggio (come da foto sub doc. 16 prodotto). || Al riguardo, si rileva che la eventuale interferenza dell'accesso al cantiere con la parte terminale del parcheggio sito a nord del (foto n. 2 della relazione di parte Parte_1 Per_2 convenuta richiamata da parte attrice), tale per cui sarebbe precluso l'utilizzo del parcheggio, o comunque dell'ultimo posto auto posto in prossimità dell'accesso a detto cantiere, è circostanza nuova, mai dedotta prima, avendo gli attori sempre lamentato il passaggio dei mezzi sulla strada a nord del parcheggio, piuttosto che il transito su porzioni di quest'ultimo esercitato in modo tale da inibire ai condomini la possibilità di parcheggiare.
10 D'altra parte, la foto indicata dagli attori a sostegno della doglianza non consente di apprezzare un'effettiva interferenza nel senso indicato».
Il rigetto è fondato su due ragioni: la novità della circostanza e l'inconcludenza della prova.
L'appellante ha dal canto suo assunto che «[n]on è di poi condivisibile l'affermazione del Giudice circa l'assertività della prova volta a dimostrare che il transito talora impedisce l'utilizzazione di un posto auto. Tale prova è meramente confermativa dello stato dei luoghi al deposito del ricorso, posto che dalle fotografie allegate era ben visibile come l'accesso al terreno della sig.ra fosse collocato in corrispondenza di un posto auto;
per non dire CP_1 del fatto che la mancata concessione del provvedimento cautelare ha permesso alla sig.ra di proseguire con l'attività di transito, con ciò aggravando la molestia. || E se il CP_1
Giudice, come ha dichiarato in sentenza, non era in grado di comprendere dall'esame delle fotografie prodotte, che l'accesso al cantiere, per come era ubicato, di fatto privava il condominio di un posto auto, a maggior ragione, a fronte del dubbio, avrebbe dovuto ammetter il relativo capo di prova per interrogatorio e testi di cui alla soprariportata lettera
“D”» (p. 21 cit. app.).
È sufficiente osservare che l'appellante non ha censurato la novità della circostanza, quale prima ragione del rigetto.
Pertanto, il motivo è, in questa parte, inammissibile (cfr., benché rispetto al ricorso per cassazione, per tutte, Cass. civ., sez. III^, sent. 27 dicembre 2016, n. 27015).
In ordine alla non ammissione delle altre prove [capitoli nn.1), 2), 3)], il giudice di primo grado le ha ritenute «vertenti su fatti pacifici tra le parti stesse o su fatti che rileverebbero in un giudizio petitorio in cui si controverta sulla sussistenza (per acquisto derivativo o originario) o meno del diritto di servitù e/o sulla necessità della sua costituzione» (p. 12 sent.).
Giova riportare anche in questo caso le difese dell'appellante: «I capitoli di prova erano infatti volti a provare: || • la natura agricola del fondo di proprietà della Sig.ra CP_1
e, quindi l'illiceità sempre dal punto di vista possessorio del transito carraio posto in essere dalla Sig.ra , per accedere al proprio fondo;
comportamento che ben può integrare gli Pt_2 estremi di uno spoglio e/o di una molestia;
|| • l'individuazione della porzione di terreno oggetto di spoglio e/o molestia;
|| • il possesso ultrannuale della porzione di terreno oggetto di spoglio e/o molestia e, quindi la sussistenza dei requisiti previsti per la proposizione dell'azione. || Non si comprende quindi il motivo per il quale il Giudice di
11 prime cure abbia ritenuto di non ammettere tali capitoli di prova. || Il Parte_1 insiste quindi per l'ammissione dei capitoli di prova» (p. 22 cit. app.).
Il motivo è carente della parte argomentativa con conseguente inammissibilità (per tutte, Cass. civ., sez. III^, ord. 26 luglio 2024, n. 20884).
L'appellante non ha infatti spiegato perché non si tratta di fatti pacifici o estranei all'oggetto del processo, ed in effetti: la natura originariamente agricola degli immobili dell'appellata non è rilevante, visto che l'accertamento del contenuto della servitù (e prima ancora della servitù medesima) non è oggetto del processo;
sull'individuazione del sedime litigioso non ricorre contestazione;
quanto al possesso ultrannuale del sedime litigioso, è sufficiente osservare che il tribunale non ha negato i presupposti per l'esercizio dell'azione.
Il motivo è rigettato (in parte nel merito e in parte in rito).
4. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato plurimi capi.
Occorre pertanto procedere partitamente.
Il primo capo inerisce all'accertamento negativo del disturbo alla quiete: «Quanto al profilo del “disturbo alla quiete dei condomini”, si rileva che l'eventuale danno risarcibile deve pur sempre ricollegarsi ad un'attività ingiustamente molesta la quale non può essere rappresentata dal mero passaggio di mezzi funzionali alla costruzione di un fabbricato in virtù di titolo edilizio rilasciato al proprietario committente» (p. 13 sent.).
Per l'appellante, «l'affermazione non è condivisibile. || È giusta nel punto in cui dice che il danno risarcibile deve essere ricollegabile ad una attività ingiustamente molesta (è in sostanza il principio del neminem laedere ex art 2043 c.c. e segg.). Si osserva che nel caso che ci occupa è stato accertato in sentenza che l'attività della è abusiva;
è per
contro
CP_1 errata e quantomeno immotivata nel punto in cui afferma che l'attività “ingiustamente molesta non può essere rappresentata dal mero passaggio di mezzi funzionali alla costruzione di un fabbricato in virtù di titolo edilizio rilasciato al proprietario committente”. || A parte il fatto che il titolo edilizio fa sempre salvi i diritti di terzi, non v'è bisogno di spendere troppe parole per evidenziare che il titolo edilizio non è certo titolo sufficiente per trasformare il fatto illecito del terzo che transita, sporca e danneggia il terreno altrui senza averne alcuna autorizzazione del proprietario, in fatto lecito, peraltro esentato dal risarcimento del danno che arreca. La contrarietà dell'affermazione al diritto vigente, al diritto di proprietà, al principio del neminem laedere, e agli articoli 2043 e segg.
12 del c.c. è fin troppo evidente e la sentenza dovrà sul punto essere riformata» (pp. 25 s. cit. app.).
Plurime sono le ragioni di infondatezza in parte qua.
Anzitutto, il carattere abusivo della condotta dell'appellata va verosimilmente inteso come assenza di titolo del transito;
si tratta dunque di argomento petitorio irrilevante.
Inoltre, come esposto nel primo motivo d'appello, va esclusa la turbativa perché non
è apprezzabile l'alterazione del sedime nel tratto litigioso funzionalmente destinato al transito.
L'appellante ha poi ripreso il capo relativo al rigetto dell'istanza istruttoria sub lett.
d) del capitolo n. 4 – il transito avrebbe impedito il parcheggio in prossimità dell'accesso al cantiere –, e ha riprodotto il capo successivo relativo alla sosta dei mezzi di cantiere nell'area di parcheggio, che giova riprodurre: «Quanto all'utilizzo del parcheggio per la sosta di mezzi di cantiere, al di là del rilievo della novità della allegazione, si osserva che l'eventuale e occasionale occupazione di un posto auto con un mezzo di cantiere come nel caso raffigurato nel doc. 16 prodotto, ove pure in ipotesi non consentita o non tollerata dai condomini, non solo per questo è di per sé sola foriera di un danno risarcibile, né tale comportamento, neppure dedotto come abituale o continuativo, risulta integrare in concreto una turbativa giuridicamente rilevante» (p. 16 cit. app.).
Quanto alla prima parte, va richiamata la motivazione di cui al secondo motivo.
Quanto alla seconda parte, la motivazione riprodotta esprime due ragioni del rigetto: la novità dell'enunciato e l'occasionalità dell'occupazione (non allegata come abituale o continuativa).
Per l'appellante, la conclusione è errata perché il transito è stato riconosciuto come abusivo (p. 27 cit. app.).
Di nuovo, va affermato che il tribunale non ha riconosciuto il carattere abusivo del transito, ma ha ritenuto l'estraneità al processo delle questioni petitorie.
Inoltre, l'appellante ha taciuto sulla ritenuta novità della circostanza.
L'appellante ha affermato ancora che quanto assunto dal giudice «è errato per gli stessi motivi sopra dedotti con riferimento alla prima parte della sentenza impugnata nel presente motivo;
secondariamente stride col fatto notorio che il transito per edificare una nuova costruzione, dallo scavo al termine dei lavori, non da affatto luogo ad un evento sporadico, ma a più eventi destinati a moltiplicarsi e ripetersi nel tempo quantomeno sino all'ultimazione della costrizione che durerà non certo pochi mesi;
in terza analisi perché
13 anche una volta terminati i lavori, il transito, che si ripete è senza titolo, continuerà a molestare i condomini perché vi transiteranno le auto degli occupanti il nuovo fabbricato. ||
In quarta analisi, se il Giudice di prime cure avesse ammesso i capitoli di prova, avrebbe potuto verificare come transito e occupazione del suolo, non erano affatto sporadici e come la sporcizia e il degrado del sedime siano tutt'altro che danni non risarcibili» (p. 28 cit. app.).
Al richiamo alle difese del primo motivo d'appello segue il richiamo delle ragioni del rigetto.
Avuto riguardo alle questioni del fatto notorio, del pregiudizio futuro e delle prove, si rinvia alla trattazione del secondo motivo d'appello.
Il motivo è rigettato.
5. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il tribunale ha «incidentalmente osservato che anche ove dovesse negarsi l'esistenza o la validità di una servitù costituita a vantaggio del fondo 771, resterebbe il dato di fatto incontrovertibile e non contestato che parte convenuta, al fine di eseguire la costruzione e, in seguito, di accedere all'immobile di abitazione, deve necessariamente esercitare il passaggio sull'unica via di accesso al proprio fondo costituita dal tratto di strada sul mappale 80, sul quale, per come è pacifico e per come risulta dalle foto e planimetrie dei luoghi, già transitano gli altri proprietari degli immobili situati ad ovest e a nord del e dello stesso mappale 771 per raggiungere i rispettivi fondi e le rispettive Parte_1 abitazioni, peraltro attraversando il tratto di strada che insiste sullo stesso mappale 771 che a sua volta costituisce prosecuzione del tratto di strada in questione che insiste sul mappale 80 direttamente collegato alla strada comunale» (pp. 13 s. sent.).
Per l'appellante, le affermazioni «sono da un lato ultra petita e dall'altro lato fondate su erronei presupposti contrari alle risultanze di causa» (p. 31 cit. app.).
Il motivo non è fondato.
Sull'eccezione di ultrapetizione, l'appellante ha osservato che «[l]'interclusione idonea alla costituzione di una servitù di transito coattivo, è circostanza che non ha mai fatto ingresso nel presente processo e ciò è logico posto che si verte in tema possessorio, mentre la domanda di costituzione di servitù coattiva ha natura petitoria» (p. 31 cit. app.).
La circostanza dell'interclusione non è stata utilizzata dal giudice di primo grado per indebiti accertamenti petitori, bensì per escludere che si potesse addebitare all'appellata una condotta illecita agli effetti della tutela del possesso altrui.
14 Nel merito, l'appellante ha assunto che «l'affermazione dell'interclusione è […] errata sotto il profilo sostanziale, perché poggia esclusivamente sulle affermazioni di un perito di parte, che i ricorrenti non avevano onere di contestare sul punto, posto che l'oggetto della presente causa non è se i fondi della sig.ra siano o meno interclusi, ma se il transito CP_1 della sig.ra fosse o meno legittimo. E la legittimità o meno del transito prescinde CP_1 dall'interclusione» (p. 32 cit. app.).
L'appellante ha ammesso di non avere contestato (perché in tesi non era onerato di farlo) la circostanza dell'interclusione, come accertato dal tribunale.
Altra cosa è l'utilizzo che ne ha fatto il giudice di primo grado, secondo cui il transito dell'appellata sarebbe stato (e sarebbe) necessitato dall'interclusione.
Quest'ultimo dato, unitamente ad altri, non è irrilevante, in particolare in punto di elemento soggettivo.
Accantonata la questione della necessità che ricorra l'animus turbandi (o spoliandi), la Corte di cassazione ha ritenuto a sezioni unite che la molestia, in quanto illecito, deve essere assistita da dolo o colpa (sentenza 22 novembre 1994, n. 9871).
Occorre chiedersi se sia rimproverabile la condotta dell'appellata, cioè di colui che, acquistando la proprietà di fondi interclusi, non può accedervi se non passando sul fondo altrui, in parte destinato al transito, e che per questo vede transitare terzi, i quali per raggiungere i loro fondi transitano anche sui propri.
In questo contesto, si è ragionevolmente indotti a pensare che il proprio transito non alteri il godimento di chi è possessore del sedime.
Il motivo è rigettato.
6. Con il quinto motivo d'appello, l'appellante ha chiesto la riforma del capo inerente alla regolamentazione delle spese processuali quale effetto espansivo della riforma della sentenza.
Il motivo non contiene dunque censure da esaminare anche per il caso di rigetto dei motivi precedenti.
7. Avuto riguardo alla posizione dell'appellato, le sue richieste sono inammissibili.
Non ricorre nessuna delle ipotesi di estromissione dal processo (artt. 108, 109, 111, co. 3, c.p.c.).
L'appellato era parte del processo, sicché non può ritenersi carente di legittimazione.
15 L'appellato avrebbe potuto più agevolmente non costituirsi (art. 332 c.p.c.), anziché farlo al fine di rimarcare l'indifferenza alla prosecuzione del processo, già palesata quando ha fatto acquiescenza alla sentenza.
Altra questione è la sorte delle spese processuali del grado, di seguito sciolta.
8. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellata, le spese del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
In assenza di dati utili, si può convenire con la valutazione dell'appellante circa la natura indeterminabile della causa.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non
è stata compiuta istruzione probatoria (in argomento, Cass. civ., sez. II^, ord. 27 ottobre
2023, n. 29857).
Le spese processuali sono liquidate tenuto conto della richiesta dall'appellata (art. 112 c.p.c., v. nota spese depositata con la memoria di replica), quindi nella somma di euro 8.789,00 per compensi (euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00 per la fase istruttoria, euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato, nulla va disposto, atteso che alcuna domanda il primo ha spiegato nei confronti del secondo, il quale si è costituito solo per evidenziare l'indifferenza alla prosecuzione del processo, rispetto alla quale nulla ha infatti dedotto l'appellante.
9. Il rigetto integrale dell'appello costituisce un elemento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
16 condanna al rimborso a favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in complessivi euro 8.789,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
nulla dispone in punto di regolamentazione delle spese processuali nel rapporto tra e;
Parte_1 Controparte_2 dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il consigliere estensore
ND GI AN
Il presidente
IA IN
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
IA IN presidente
Roberto Rivello consigliere
ND GI AN consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1515/2022 promossa da
(c.f. ), nella persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, difeso dall'avv. Emanuele Carlo Mazzocchi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Aosta, via Torre del Lebbroso, n. 37 appellante contro
(c.f. ), difesa dall'avv. Alessandro Quagliolo, Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Aosta, via Festaz, n. 52
(c.f. ), difeso dagli avv.ti Alessandra Bianchi e Controparte_2 C.F._2
AR OR, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Genova, largo San Giuseppe, n. 3/24 appellati
Conclusioni
1
ha precisato queste conclusioni: «Voglia la Corte Ill.ma: Parte_1
- Accogliere le conclusioni tolte in ricorso possessorio da intendersi qui richiamate
- Ed in principalità, reintegrare ai sensi degli arti 1168 e 1169 c.c., o in subordine mantenere ai sensi dell'art 1170 c.c. i ricorrenti nel pieno e pacifico godimento del proprio bene immobile contraddistinto al catasto del comune di La Salle al fg 43 mappale 80, ordinando alla convenuta sig.ra di cessare immediatamente dal transitare Controparte_1 sul detto mappale con persone e mezzi, in subordine con persone e mezzi finalizzati alla costruzione di un fabbricato a destinazione abitativa, corredando il provvedimento con tutte quelle disposizioni idonee all'effettivo rispetto dell'ordine impartito;
- in via di subordine, dato atto che sussistono anche gli estremi per la tutela di cui all'art 1171 c.c., ordinare l'immediata sospensione della costruzione ove controparte non dia dimostrazione che la stessa possa proseguire godendo di altro accesso autonomo di modo da evitare l'utilizzazione del fondo del per accedere al cantiere;
Parte_1
- emettersi provvedimento interdittivo che faccia divieto a controparte, direttamente o per il tramite di propri incaricati, di introdursi sul fondo del condominio al fine di raggiungere a piedi o con mezzi, i fondi contraddistinti ai mappali 83 e 771; in subordine limitare tale divieto ad una situazione di fatto corrispondente ad una servitù esercitata per finalità abitativa, ivi compresa quella prodromica al raggiungimento di detta finalità;
- previa rimessione della causa sul ruolo al fine di dare ingresso ai capitoli di prova per interrogatorio e testi indicati nei sottocapitoli del punto 4 della memoria ex art 183 c.p.c.
6° comma n. 2, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti e patendi al e dal attore, sia per il disturbo alla quiete dei condomini arrecato dal Parte_1 Parte_1 perdurante transito dei mezzi per la costruzione del fabbricato, sia per il deterioramento del sedime stradale, sia per le maggiori attività di pulizia di detto sedime, sporcato e danneggiato oltremodo dal transito dei mezzi da lavoro (si evidenzia sin d'ora che il sedime non era stato progettato per il passaggio di pesanti autocarri per le operazioni di costruzione); in subordine si insta affinché la quantificazione avvenga in via equitativa.
- con favore di spese di primo grado sia della fase cautelare, sia della fase di reclamo, sia della fase di merito;
- con favore di spese di secondo grado».
ha precisato queste conclusioni: «NEL MERITO Controparte_1
2 Confermare la sentenza impugnata 332/2022 emessa dal Tribunale di Aosta, rigettare l'avversario appello, rigettare le domande avversarie, siccome inammissibili e/o infondate per i motivi in fatto ed in diritto di cui alla narrativa.
Condannare gli appellanti alla rifusione delle spese di lite (oltre accessori).
In via istruttoria e nella sola ipotesi in cui venisse accolto l'avversario appello sulla mancata ammissione delle prove orali ammettere le prove orali indicate al capo IV anche in materia contraria rispetto alle istanze istruttorie avversarie ed ai capitoli eventualmente ammessi». ha precisato queste conclusioni: «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Controparte_2
Appello di Torino, in via preliminare e principale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o la mancanza di interesse dcel Sig. nel presente giudizio, Controparte_3 con conseguente estromissione dello stesso e, comunque ed in ogni caso, rigettare tutte le domande avversarie nei confronti dello stesso proposte, esonerandolo da ogni pronuncia in punto spese del presente procedimento.
Vinte le spese ed onorari di causa».
Svolgimento del processo
1. Condominio EN e ER ON, condòmino del primo, avevano agito contro innanzi al Tribunale di Aosta, rappresentando che la resistente, Controparte_1 proprietaria degli immobili siti in La Salle, identificati in catasto al foglio 43, mappali 771
e 83, confinanti con il mappale n. 80, di proprietà condominiale, aveva cominciato lavori di costruzione di un fabbricato destinato ad abitazione sul primo dei due mappali e per accedere ad esso, e anche a quello adiacente contraddistinto al n. 83, transitava con mezzi pesanti sul sedime condominiale, senza alcuna autorizzazione e senza titolo, con particolare riguardo ad una servitù di passaggio.
I ricorrenti avevano dedotto il pregiudizio al possesso del fondo di cui al mappale n.
80, ne avevano chiesto la reintegrazione o la manutenzione, con ordine all'appellata di cessare il transito anche solo con i mezzi deputati ai lavori edili, e in ulteriore subordine, avevano chiesto l'ordine a sospendere la prosecuzione della costruzione.
2. si era costituita in giudizio, deducendo il difetto di legittimazione Controparte_1 attiva o di rappresentanza o ancora di ius postulandi del condominio e chiedendo il rigetto anche nel merito delle domande.
3 3. Con ordinanza del 22 gennaio 2021, il ricorso è stato rigettato.
Con ordinanza, deliberata l'11 agosto 2021, è stato rigettato il reclamo proposto da e da . Parte_1 Controparte_2
Gli stessi hanno introdotto la fase di merito.
Con sentenza n. 332/2022 del 24 ottobre 2022, il Tribunale di Aosta ha rigettato le domande e ha compensato le spese processuali nella misura della metà, condannando i ricorrenti al pagamento della restante parte.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello sulla base di Parte_1 cinque motivi e ha riproposto le domande avanzate in primo grado.
ha chiesto il rigetto dell'appello e, in caso di ammissione delle prove Controparte_1 orali avversarie, l'ammissione delle prove da lei dedotte.
ha assunto di essersi costituito soltanto perché parte originaria Controparte_2 del processo e di chiarire la volontà di non proseguire il processo, chiedendo di dichiarare la carenza di legittimazione o di interesse, con conseguente estromissione dal processo ed esonero dal pagamento delle spese processuali.
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le difese finali, la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione
1. In rito, l'appellata ha dedotto la sopravvenuta carenza di interesse dell'appellante, in quanto, «nelle more del giudizio il Comune di La Salle, […], ha revocato il permesso di costruire alla Signora […]. || […] il provvedimento del è stato impugnato CP_1 CP_4 avanti al TAR il quale, tuttavia, ha respinto il ricorso per mancata notifica al controinteressato. (Doc 1 di appello già depositato in data 24.04.2024). || – […] ad oggi i lavori sono interrotti e non possono proseguire fintanto che non sia risolta la questione petitoria riguardante l'esistenza del diritto di passaggio» (p. 2, nota del 20 agosto 2024).
L'appellante non ha contestato la circostanza dell'interruzione dei lavori.
Non può registrarsi il difetto di interesse predicato, in quanto l'appellante ha chiesto in principalità di ordinare la cessazione del transito in generale ed in ogni caso ha chiesto la condanna al risarcimento del danno, la quale postula l'accertamento degli estremi del diritto alla reintegrazione nel possesso ovvero degli altri diritti azionati.
4 2. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui sono sintetizzati i motivi del rigetto delle domande: «In una situazione di fatto quale quella descritta, in assenza di un danno o di un pericolo imminente per la proprietà, il possesso o l'incolumità dei ricorrenti, e comunque in assenza di una privazione del possesso del sedime condominiale in danno dei ricorrenti o di una molestia giuridicamente apprezzabile nell'esercizio del possesso stesso (che vada quindi al di là del contingente disturbo della tranquillità per il passaggio di mezzi di cantiere) non è consentito inibire il passaggio da parte della convenuta, e degli esecutori dei lavori, in quanto ciò determinerebbe, di fatto, un sacrificio non giustificato delle prerogative insite nel diritto di proprietà, tra le quali certamente rientra quella fondamentale di realizzare sul proprio fondo un immobile destinato ad abitazione, in virtù di permesso già concesso dall'autorità amministrativa» (p. 14 sent.).
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
L'appellante ha esordito il motivo con la presa d'atto che «in sentenza il Giudice ha correttamente respinto l'eccezione avversaria di feci sed iure feci. La pronuncia sul punto è ineccepibile e rispettosa dei principi di diritto» (p. 7 cit. app.).
L'appellante ha poi ripreso le difese sottese a quell'eccezione: «Controparte ha cercato di legittimare il proprio transito abusivo, affermando che tale attività di fatto era corrispondente all'esercizio di un diritto di servitù di transito carraio di cui si affermava titolare: ha cercato di dare la prova dell'eccezione di feci sed iure feci, con la produzione dell'atto notaio (doc. 3 avversario) dal cui contenuto, a suo dire, sarebbe stato Persona_1 possibile riscontrare il diritto di servitù carraio gravante sul fondo del condominio a favore di quelli di essa sig.ra . […] || In subordine controparte ha cercato di sostenere che il CP_1 possesso corrispondente all'esercizio del diritto di servitù carraio, avrebbe trovato supporto nell'acquisto del diritto di transito per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Anche in questo caso l'eccezione di feci sed iure feci è stata rigettata da entrambi i Giudici
(di primo grado e del reclamo)» (p. 8 cit. app.).
Anzitutto, il richiamo all'eccezione “feci sed iure feci” appare improprio.
Le difese della controparte richiamate non erano volte a dedurre lo ius possessionis, cioè l'esistenza di un possesso nello spogliatore, bensì lo ius possidendi, cioè il diritto in capo al medesimo di possedere (per tutte, Cass. civ., sez. II^, sent. 3 marzo 2016, n.
4198); detto altrimenti, erano difese volte ad introdurre temi petitori.
5 L'improprio richiamo all'eccezione “feci sed iure feci” appare suffragato dalle difese dell'appellante, secondo cui l'appellata «ha cercato di contrastare la doglianza dei ricorrenti
[…] con eccezione di feci sed iure feci, posto che giustificava il proprio transito in virtù di un preteso diritto di servitù (negato con la sentenza avverso cui è appello)» (p. 2 cit. app.).
Il tribunale ha ritenuto l'irrilevanza delle difese dell'appellata: «Non è evidentemente questa la sede in cui possa essere affermata o negata, in virtù dei documenti prodotti,
l'esistenza di una servitù di passaggio carraio a carico del fondo 80 e a favore del fondo
771, oltre che del fondo 83 con esso confinante a sud e sempre di proprietà della convenuta
(non interessato dall'intervento edilizio) o in cui possa essere “qualificato” il vantaggio, agricolo o abitativo, per il fondo dominante o in cui possa essere emessa pronuncia sulla validità o meno della clausola contenuta nell'atto del notaio del 1975. || Le Persona_1 suddette questioni attengono infatti al diverso giudizio petitorio ed esulano in via di principio dalla controversia sul possesso. || Allo stesso modo, devono essere fatti valere in sede petitoria i presupposti per l'acquisto di servitù di passaggio per usucapione sul fondo in contestazione, o della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia (in relazione alla dedotta circostanza che i diversi fondi contigui a quello condominiale e quello stesso in contestazione appartenevano ad unico proprietario) o della costituzione della servitù in via coattiva (in relazione alla dedotta interclusione del fondo della convenuta)» (p.
11 sent.).
Il richiamo che il giudice di primo grado ha fatto al provvedimento emesso in sede di reclamo circa l'assenza di una servitù prediale a favore del fondo dell'appellante in forza dell'atto del 28 ottobre 1975 è definito come “meramente incidentale” (p. 11 sent.), e non altera la ratio decidendi dell'irrilevanza delle questioni petitorie.
Questa decisione è favorevole alla posizione dell'appellante.
Ogni difesa volta a reintrodurre questioni petitorie, prima ancora di essere estranea all'oggetto del processo, rende il motivo inammissibile.
Le difese in merito sono prive di interesse perché strumentali ad ottenere un'utilità già conseguita e la cui conservazione non è stata messa in discussione dall'iniziativa della controparte, la quale non ha proposto appello in parte qua.
Così vale ove l'appellante ha ritenuto che, «se anche si volesse per un attimo, de iure condendo, accogliere la tesi avversaria che il proprio transito […] sarebbe corrispondente all'esercizio di una servitù (a questo punto necessariamente agricola per i motivi sopra evidenziati), dovrebbe comunque giungersi alla granitica considerazione che il transito della
6 non sarebbe certo di natura agricola essendo finalizzato alla costruzione di immobile CP_1 da adibirsi a civile abitazione» (p. 9 cit. app.).
Ancora, dove l'appellante ha trattato della questione dell'innovazione vietata ai sensi dell'art. 1067, co. 1, c.c. (pp. 9 ss. cit. app.) e ha gestito le difese in termini petitori, anche con riguardo al dedotto “probabile pregiudizio futuro”: «In sostanza tutto ciò originerebbe un'intensificazione illegittima e ingiustificata dell'utilizzazione della servitù posto che a tutto voler concedere fino ad ora sarebbe stata utilizzata per lo più solo in primavera ed estate in occasione del taglio e della raccolta dei fieni, mentre con un uso abitativo verrebbe utilizzata tutti i giorni, per più volte al giorno, da più mezzi, senza soluzione di continuità per l'intero arco dell'anno. || La giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte affermato il granitico principio che l'aggravamento della servitù vada riscontrato non soltanto quando l'esercizio attuale della stessa già comporti un danno per il fondo servente – che, nella fattispecie, si realizza col passaggio dei mezzi per lo sbancamento del terreno e per la costruzione dell'edificio –, ma anche per la potenzialità di un ulteriore aggravamento, il quale potrà verificarsi qualora sia prevedibile, proprio in conseguenza dell'esercizio della servitù non conforme al titolo, l'esigenza di una manutenzione del fondo servente più frequente ed onerosa» (pp. 12 s. sent.).
In negativo, il motivo non contiene argomenti in ordine all'erroneità della decisione in relazione all'assenza dello spoglio;
del resto, l'appellante non ha allegato la privazione del godimento del sedime nel tratto litigioso, vale a dire che è stato impedito il transito ai condòmini.
In ordine invece alla turbativa, l'appellante ha assunto che «non è estemporanea (per usare i termini del Giudice il disturbo non è affatto esclusivamente contingente) ma è destinata a perdurare nel tempo essendo l'altrui invocato possesso finalizzato all'esercizio permanente e non transeunte della servitù di passaggio con destinazione abitativa in luogo di quella agricola» (p. 14 cit. app.).
Il tribunale ha escluso la ricorrenza di una molestia, valorizzando il contesto in cui si è collocato il transito e le caratteristiche del transito: il sedime condominiale è l'unica via di accesso ai fondi dell'appellata dalla e alla via pubblica, su di esso transitano i proprietari di altri immobili di civile abitazione, il transito è contingente.
La molestia agli effetti normativi deve comportare un'alterazione allo stato di fatto apprezzabile (per tutte, Cass. civ., sez. II^, sent, 30 maggio 2014, n. 12258).
7 La circostanza che il tratto litigioso del sedime condominiale è funzionalmente destinato al transito – è pacifico il passaggio di terzi che, transitando anche sul fondo dell'appellata, raggiungono le abitazioni presenti a nord della proprietà condominiale [così si legge in sentenza, non criticata in argomento: «Quanto al merito, oltre che ai documenti prodotti dalle parti, deve aversi particolare riguardo, come già osservato con l'ordinanza possessoria, alla relazione descrittiva dell'arch. la quale, completa di fotografie Per_2 dei luoghi (non contestate dai ricorrenti circa l'effettiva rappresentazione dei luoghi di causa), di estratti di mappe catastali, l'una antecedente e l'altra successiva al frazionamento dell'originario mappale n. 80 eseguito nell'anno 1971, e di visura storica dello stesso mappale, ben rappresenta il fatto che il breve tratto stradale asfaltato (in parte adibito a parcheggio condominiale), posto a nord del fabbricato condominiale e direttamente collegato alla strada comunale, costituisce l'unico accesso carraio a tutti i mappali che sono situati ad ovest e a nord del stesso (alcuni dei quali peraltro già “occupati” da Parte_1 immobili di civile abitazione)» p. 11; v. anche doc. n. 9 fasc. primo grado appellanti] –, rende l'alterazione lamentata difficilmente apprezzabile.
La situazione è tale per cui il transito dell'appellata non è molesto se volto a recarsi presso i fondi dei terzi e lo diventa se termina immediatamente presso i suoi fondi.
Il problema della misurabilità dell'alterazione connota anche la prognosi di futura molestia, una volta terminata la costruzione (allo stato interrotta); lo scioglimento a favore dell'appellante è ancora più dubbio, perché cesserebbe (sarebbe cessato) il passaggio di mezzi pesanti.
La difficoltà di apprezzamento dell'alterazione emerge anche dall'impostazione delle difese dell'appellante, volte a denunciare un transito non titolato, più che una condotta effettivamente molesta («Il fatto che la sig.ra eserciti il passaggio su porzione di CP_1 fondo del che è già adibita a strada privata, non è certo di per sé dirimente ad Parte_1 escludere la molestia e a configurare il diritto della . La molestia sussiste nel CP_1 momento in cui l'attività del molestatore non è supportata da diritto», p. 15 cit. app.; v. anche i paragrafi della parte in diritto del ricorso possessorio, pp. 8 ss.).
Non ricorrono pertanto ragioni per ritenere integrata la turbativa.
Il motivo è rigettato (in parte in rito e in parte nel merito).
3. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la decisione di rigetto delle richieste istruttorie e anzitutto questo capo: «Le deduzioni istruttorie di parte attrice
8 in punto risarcimento del danno (punto 4 della seconda cit. memoria) sono irrilevanti o inammissibili» (p. 12 sent.).
Secondo l'appellante, «va preliminarmente osservato che i capitoli di prova dedotti nel corso del giudizio di primo grado erano volti a dimostrare: || - da un lato che durante il transito dei mezzi pesanti cadono sassi e terra, sul terreno di proprietà degli odierni attori;
|| - dall'altro lato la natura dei mezzi che transitano sulla strada di proprietà degli odierni attori autocarri di grosse dimensioni e mezzi di escavazione;
|| - da ultimo la circostanza che detti mezzi vengono parcheggiati sul terreno di proprietà degli odierni attori, impedendo ai condomini di ivi stazionare con le loro auto. || Accertate quindi le circostanze dedotte nei capitoli di prova, la quantificazione o quantomeno la rilevanza del danno ai fini possessori, ben avrebbe potuto di poi essere effettuata dal Giudice di prime cure, utilizzando nozioni di comune esperienza» (p. 19 sent.).
Plurime sono le ragioni di infondatezza e generali e particolari.
L'appellante ha lamentato il rigetto delle istanze istruttorie, benché vertenti su fatti notori: «Rappresenta infatti fatto notorio, che non necessita di particolari competenze tecniche, il fatto che il continuo transito di mezzi pesanti su di un cortile , CP_5 nonché la caduta di sassi e terra comporti, da un lato un deterioramento di tale strada e, dall'altro lato la necessità di provvedere ad una sua continua pulizia. || Rappresenta parimenti fatto notorio che lo stazionamento di mezzi pesanti impedisca (avuto riguardo allo stato dei luoghi) lo stazionamento di vetture» (p. 19 cit. app.).
L'assunto dell'appellante palesa allora la superfluità delle sue istanze: in presenza di fatti notori, non c'è bisogno di prova (art. 115, co. 2, c.p.c.).
Tuttavia, i fatti allegati non sono notori: il deterioramento della strada e la necessità della pulizia, dipendenti dalla condotta avversaria, vanno dimostrati (ad esempio anche attraverso l'indicazione della spesa sostenuta); altrettanto dicasi per lo stazionamento di mezzi pesanti.
Allora, si deve procedere sul piano del particolare.
In ordine alla non ammissione delle prove di cui al capitolo n. 4), lett. a), b), c), il giudice di primo grado ha così motivato: «alle lett. a), b), c) del punto 4) gli attori hanno chiesto di provare che dall'inizio dei lavori per la costruzione del fabbricato in questione la porzione di terreno del condominio , sita lungo il confine nord, è giornalmente Pt_1 percorsa, per l'intero arco della giornata lavorativa, dagli autocarri che trasportano la terra degli scavi del tipo di quello che è raffigurato nella fotografia prodotta sub doc. 8 a) e che
9 durante tali trasporti dagli stessi autocarri cadono sassi e terra che si depositano sul sedime condominiale utilizzato dai condomini per accedere ai parcheggi. || Al riguardo, si rileva che nel ricorso originario gli attori hanno dedotto l'esistenza del diritto al risarcimento del danno sia per il disturbo alla quiete dei condomini arrecato dal perdurante transito dei mezzi per la costruzione del fabbricato, sia per il deterioramento del sedime stradale, sia per le maggiori attività di pulizia di detto sedime, sporcato e danneggiato oltremodo dal transito dei mezzi da lavoro. || Ciò posto, si osserva che la prova dedotta non è affatto idonea a dimostrare né l'effettivo “deterioramento” del sedime stradale condominiale né la sussistenza e l'entità degli eventuali costi per la relativa pulizia, ove in ipotesi realmente sostenuti dagli attori» (pp. 12 s. cit. app.).
L'appellante non ha spiegato perché le prove dedotte siano idonee a dimostrare il deterioramento e i costi della pulizia, essendosi limitato a richiamare la figura del notorio.
In effetti, come giudicato dal tribunale, le prove non sono concludenti.
La circostanza per cui il sedime era giornalmente percorso dagli autocarri è generica
– anche solo approssimativamente sarebbe stato utile indicare l'entità dei transiti – ed in ogni caso non dimostra l'intervenuto deterioramento (cioè l'entità del medesimo), atteso che il sedime è per il tratto litigioso funzionalmente destinato al transito.
La circostanza della caduta di sassi e terra è generica, attesa l'ignoranza dell'entità anche solo approssimativa dei transiti;
pertanto, in difetto di più precisi elementi, non è dato affermare che il transito dei condòmini sia stato reso più difficoltoso.
In ordine alla non ammissione della prova di cui al capitolo n. 4), lett. d), il giudice di primo grado ha così ritenuto: «La prova dedotta alla lett. d) del punto 4) cit. è tesa a dimostrare che, in prossimità dell'accesso al cantiere in questione, il sedime condominiale, nella parte utilizzata dai condomini quale parcheggio, non è più usufruibile in quanto oggetto di transito degli autocarri che accedono al cantiere stesso e in quanto utilizzato dai mezzi di cantiere quale parcheggio (come da foto sub doc. 16 prodotto). || Al riguardo, si rileva che la eventuale interferenza dell'accesso al cantiere con la parte terminale del parcheggio sito a nord del (foto n. 2 della relazione di parte Parte_1 Per_2 convenuta richiamata da parte attrice), tale per cui sarebbe precluso l'utilizzo del parcheggio, o comunque dell'ultimo posto auto posto in prossimità dell'accesso a detto cantiere, è circostanza nuova, mai dedotta prima, avendo gli attori sempre lamentato il passaggio dei mezzi sulla strada a nord del parcheggio, piuttosto che il transito su porzioni di quest'ultimo esercitato in modo tale da inibire ai condomini la possibilità di parcheggiare.
10 D'altra parte, la foto indicata dagli attori a sostegno della doglianza non consente di apprezzare un'effettiva interferenza nel senso indicato».
Il rigetto è fondato su due ragioni: la novità della circostanza e l'inconcludenza della prova.
L'appellante ha dal canto suo assunto che «[n]on è di poi condivisibile l'affermazione del Giudice circa l'assertività della prova volta a dimostrare che il transito talora impedisce l'utilizzazione di un posto auto. Tale prova è meramente confermativa dello stato dei luoghi al deposito del ricorso, posto che dalle fotografie allegate era ben visibile come l'accesso al terreno della sig.ra fosse collocato in corrispondenza di un posto auto;
per non dire CP_1 del fatto che la mancata concessione del provvedimento cautelare ha permesso alla sig.ra di proseguire con l'attività di transito, con ciò aggravando la molestia. || E se il CP_1
Giudice, come ha dichiarato in sentenza, non era in grado di comprendere dall'esame delle fotografie prodotte, che l'accesso al cantiere, per come era ubicato, di fatto privava il condominio di un posto auto, a maggior ragione, a fronte del dubbio, avrebbe dovuto ammetter il relativo capo di prova per interrogatorio e testi di cui alla soprariportata lettera
“D”» (p. 21 cit. app.).
È sufficiente osservare che l'appellante non ha censurato la novità della circostanza, quale prima ragione del rigetto.
Pertanto, il motivo è, in questa parte, inammissibile (cfr., benché rispetto al ricorso per cassazione, per tutte, Cass. civ., sez. III^, sent. 27 dicembre 2016, n. 27015).
In ordine alla non ammissione delle altre prove [capitoli nn.1), 2), 3)], il giudice di primo grado le ha ritenute «vertenti su fatti pacifici tra le parti stesse o su fatti che rileverebbero in un giudizio petitorio in cui si controverta sulla sussistenza (per acquisto derivativo o originario) o meno del diritto di servitù e/o sulla necessità della sua costituzione» (p. 12 sent.).
Giova riportare anche in questo caso le difese dell'appellante: «I capitoli di prova erano infatti volti a provare: || • la natura agricola del fondo di proprietà della Sig.ra CP_1
e, quindi l'illiceità sempre dal punto di vista possessorio del transito carraio posto in essere dalla Sig.ra , per accedere al proprio fondo;
comportamento che ben può integrare gli Pt_2 estremi di uno spoglio e/o di una molestia;
|| • l'individuazione della porzione di terreno oggetto di spoglio e/o molestia;
|| • il possesso ultrannuale della porzione di terreno oggetto di spoglio e/o molestia e, quindi la sussistenza dei requisiti previsti per la proposizione dell'azione. || Non si comprende quindi il motivo per il quale il Giudice di
11 prime cure abbia ritenuto di non ammettere tali capitoli di prova. || Il Parte_1 insiste quindi per l'ammissione dei capitoli di prova» (p. 22 cit. app.).
Il motivo è carente della parte argomentativa con conseguente inammissibilità (per tutte, Cass. civ., sez. III^, ord. 26 luglio 2024, n. 20884).
L'appellante non ha infatti spiegato perché non si tratta di fatti pacifici o estranei all'oggetto del processo, ed in effetti: la natura originariamente agricola degli immobili dell'appellata non è rilevante, visto che l'accertamento del contenuto della servitù (e prima ancora della servitù medesima) non è oggetto del processo;
sull'individuazione del sedime litigioso non ricorre contestazione;
quanto al possesso ultrannuale del sedime litigioso, è sufficiente osservare che il tribunale non ha negato i presupposti per l'esercizio dell'azione.
Il motivo è rigettato (in parte nel merito e in parte in rito).
4. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato plurimi capi.
Occorre pertanto procedere partitamente.
Il primo capo inerisce all'accertamento negativo del disturbo alla quiete: «Quanto al profilo del “disturbo alla quiete dei condomini”, si rileva che l'eventuale danno risarcibile deve pur sempre ricollegarsi ad un'attività ingiustamente molesta la quale non può essere rappresentata dal mero passaggio di mezzi funzionali alla costruzione di un fabbricato in virtù di titolo edilizio rilasciato al proprietario committente» (p. 13 sent.).
Per l'appellante, «l'affermazione non è condivisibile. || È giusta nel punto in cui dice che il danno risarcibile deve essere ricollegabile ad una attività ingiustamente molesta (è in sostanza il principio del neminem laedere ex art 2043 c.c. e segg.). Si osserva che nel caso che ci occupa è stato accertato in sentenza che l'attività della è abusiva;
è per
contro
CP_1 errata e quantomeno immotivata nel punto in cui afferma che l'attività “ingiustamente molesta non può essere rappresentata dal mero passaggio di mezzi funzionali alla costruzione di un fabbricato in virtù di titolo edilizio rilasciato al proprietario committente”. || A parte il fatto che il titolo edilizio fa sempre salvi i diritti di terzi, non v'è bisogno di spendere troppe parole per evidenziare che il titolo edilizio non è certo titolo sufficiente per trasformare il fatto illecito del terzo che transita, sporca e danneggia il terreno altrui senza averne alcuna autorizzazione del proprietario, in fatto lecito, peraltro esentato dal risarcimento del danno che arreca. La contrarietà dell'affermazione al diritto vigente, al diritto di proprietà, al principio del neminem laedere, e agli articoli 2043 e segg.
12 del c.c. è fin troppo evidente e la sentenza dovrà sul punto essere riformata» (pp. 25 s. cit. app.).
Plurime sono le ragioni di infondatezza in parte qua.
Anzitutto, il carattere abusivo della condotta dell'appellata va verosimilmente inteso come assenza di titolo del transito;
si tratta dunque di argomento petitorio irrilevante.
Inoltre, come esposto nel primo motivo d'appello, va esclusa la turbativa perché non
è apprezzabile l'alterazione del sedime nel tratto litigioso funzionalmente destinato al transito.
L'appellante ha poi ripreso il capo relativo al rigetto dell'istanza istruttoria sub lett.
d) del capitolo n. 4 – il transito avrebbe impedito il parcheggio in prossimità dell'accesso al cantiere –, e ha riprodotto il capo successivo relativo alla sosta dei mezzi di cantiere nell'area di parcheggio, che giova riprodurre: «Quanto all'utilizzo del parcheggio per la sosta di mezzi di cantiere, al di là del rilievo della novità della allegazione, si osserva che l'eventuale e occasionale occupazione di un posto auto con un mezzo di cantiere come nel caso raffigurato nel doc. 16 prodotto, ove pure in ipotesi non consentita o non tollerata dai condomini, non solo per questo è di per sé sola foriera di un danno risarcibile, né tale comportamento, neppure dedotto come abituale o continuativo, risulta integrare in concreto una turbativa giuridicamente rilevante» (p. 16 cit. app.).
Quanto alla prima parte, va richiamata la motivazione di cui al secondo motivo.
Quanto alla seconda parte, la motivazione riprodotta esprime due ragioni del rigetto: la novità dell'enunciato e l'occasionalità dell'occupazione (non allegata come abituale o continuativa).
Per l'appellante, la conclusione è errata perché il transito è stato riconosciuto come abusivo (p. 27 cit. app.).
Di nuovo, va affermato che il tribunale non ha riconosciuto il carattere abusivo del transito, ma ha ritenuto l'estraneità al processo delle questioni petitorie.
Inoltre, l'appellante ha taciuto sulla ritenuta novità della circostanza.
L'appellante ha affermato ancora che quanto assunto dal giudice «è errato per gli stessi motivi sopra dedotti con riferimento alla prima parte della sentenza impugnata nel presente motivo;
secondariamente stride col fatto notorio che il transito per edificare una nuova costruzione, dallo scavo al termine dei lavori, non da affatto luogo ad un evento sporadico, ma a più eventi destinati a moltiplicarsi e ripetersi nel tempo quantomeno sino all'ultimazione della costrizione che durerà non certo pochi mesi;
in terza analisi perché
13 anche una volta terminati i lavori, il transito, che si ripete è senza titolo, continuerà a molestare i condomini perché vi transiteranno le auto degli occupanti il nuovo fabbricato. ||
In quarta analisi, se il Giudice di prime cure avesse ammesso i capitoli di prova, avrebbe potuto verificare come transito e occupazione del suolo, non erano affatto sporadici e come la sporcizia e il degrado del sedime siano tutt'altro che danni non risarcibili» (p. 28 cit. app.).
Al richiamo alle difese del primo motivo d'appello segue il richiamo delle ragioni del rigetto.
Avuto riguardo alle questioni del fatto notorio, del pregiudizio futuro e delle prove, si rinvia alla trattazione del secondo motivo d'appello.
Il motivo è rigettato.
5. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il tribunale ha «incidentalmente osservato che anche ove dovesse negarsi l'esistenza o la validità di una servitù costituita a vantaggio del fondo 771, resterebbe il dato di fatto incontrovertibile e non contestato che parte convenuta, al fine di eseguire la costruzione e, in seguito, di accedere all'immobile di abitazione, deve necessariamente esercitare il passaggio sull'unica via di accesso al proprio fondo costituita dal tratto di strada sul mappale 80, sul quale, per come è pacifico e per come risulta dalle foto e planimetrie dei luoghi, già transitano gli altri proprietari degli immobili situati ad ovest e a nord del e dello stesso mappale 771 per raggiungere i rispettivi fondi e le rispettive Parte_1 abitazioni, peraltro attraversando il tratto di strada che insiste sullo stesso mappale 771 che a sua volta costituisce prosecuzione del tratto di strada in questione che insiste sul mappale 80 direttamente collegato alla strada comunale» (pp. 13 s. sent.).
Per l'appellante, le affermazioni «sono da un lato ultra petita e dall'altro lato fondate su erronei presupposti contrari alle risultanze di causa» (p. 31 cit. app.).
Il motivo non è fondato.
Sull'eccezione di ultrapetizione, l'appellante ha osservato che «[l]'interclusione idonea alla costituzione di una servitù di transito coattivo, è circostanza che non ha mai fatto ingresso nel presente processo e ciò è logico posto che si verte in tema possessorio, mentre la domanda di costituzione di servitù coattiva ha natura petitoria» (p. 31 cit. app.).
La circostanza dell'interclusione non è stata utilizzata dal giudice di primo grado per indebiti accertamenti petitori, bensì per escludere che si potesse addebitare all'appellata una condotta illecita agli effetti della tutela del possesso altrui.
14 Nel merito, l'appellante ha assunto che «l'affermazione dell'interclusione è […] errata sotto il profilo sostanziale, perché poggia esclusivamente sulle affermazioni di un perito di parte, che i ricorrenti non avevano onere di contestare sul punto, posto che l'oggetto della presente causa non è se i fondi della sig.ra siano o meno interclusi, ma se il transito CP_1 della sig.ra fosse o meno legittimo. E la legittimità o meno del transito prescinde CP_1 dall'interclusione» (p. 32 cit. app.).
L'appellante ha ammesso di non avere contestato (perché in tesi non era onerato di farlo) la circostanza dell'interclusione, come accertato dal tribunale.
Altra cosa è l'utilizzo che ne ha fatto il giudice di primo grado, secondo cui il transito dell'appellata sarebbe stato (e sarebbe) necessitato dall'interclusione.
Quest'ultimo dato, unitamente ad altri, non è irrilevante, in particolare in punto di elemento soggettivo.
Accantonata la questione della necessità che ricorra l'animus turbandi (o spoliandi), la Corte di cassazione ha ritenuto a sezioni unite che la molestia, in quanto illecito, deve essere assistita da dolo o colpa (sentenza 22 novembre 1994, n. 9871).
Occorre chiedersi se sia rimproverabile la condotta dell'appellata, cioè di colui che, acquistando la proprietà di fondi interclusi, non può accedervi se non passando sul fondo altrui, in parte destinato al transito, e che per questo vede transitare terzi, i quali per raggiungere i loro fondi transitano anche sui propri.
In questo contesto, si è ragionevolmente indotti a pensare che il proprio transito non alteri il godimento di chi è possessore del sedime.
Il motivo è rigettato.
6. Con il quinto motivo d'appello, l'appellante ha chiesto la riforma del capo inerente alla regolamentazione delle spese processuali quale effetto espansivo della riforma della sentenza.
Il motivo non contiene dunque censure da esaminare anche per il caso di rigetto dei motivi precedenti.
7. Avuto riguardo alla posizione dell'appellato, le sue richieste sono inammissibili.
Non ricorre nessuna delle ipotesi di estromissione dal processo (artt. 108, 109, 111, co. 3, c.p.c.).
L'appellato era parte del processo, sicché non può ritenersi carente di legittimazione.
15 L'appellato avrebbe potuto più agevolmente non costituirsi (art. 332 c.p.c.), anziché farlo al fine di rimarcare l'indifferenza alla prosecuzione del processo, già palesata quando ha fatto acquiescenza alla sentenza.
Altra questione è la sorte delle spese processuali del grado, di seguito sciolta.
8. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellata, le spese del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
In assenza di dati utili, si può convenire con la valutazione dell'appellante circa la natura indeterminabile della causa.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non
è stata compiuta istruzione probatoria (in argomento, Cass. civ., sez. II^, ord. 27 ottobre
2023, n. 29857).
Le spese processuali sono liquidate tenuto conto della richiesta dall'appellata (art. 112 c.p.c., v. nota spese depositata con la memoria di replica), quindi nella somma di euro 8.789,00 per compensi (euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00 per la fase istruttoria, euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato, nulla va disposto, atteso che alcuna domanda il primo ha spiegato nei confronti del secondo, il quale si è costituito solo per evidenziare l'indifferenza alla prosecuzione del processo, rispetto alla quale nulla ha infatti dedotto l'appellante.
9. Il rigetto integrale dell'appello costituisce un elemento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
16 condanna al rimborso a favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in complessivi euro 8.789,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
nulla dispone in punto di regolamentazione delle spese processuali nel rapporto tra e;
Parte_1 Controparte_2 dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il consigliere estensore
ND GI AN
Il presidente
IA IN
17