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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/12/2024, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 45/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Natalino Sapone Consigliere
Manuela Morrone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. TROPIANO CARLO CARMELO e dell'avv. TROPIANO GIOVANNI
appellante e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CAGLIANONE GIOVANNI
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: in riforma della sentenza impugnata:
1. Accertare l'insussistenza e l'inesigibilità del credito vantato dalla società nei confronti Controparte_1
della e, come conseguenza, Parte_1
2. Annullare il D.I. n. 302/2014, emesso dal Tribunale di Locri in favore della società
Controparte_1
3. Con vittoria di onorario e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; per parte appellata: 1) in via preliminare accertare e dichiarare, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'Appello ex Art.348 bis, I° comma C.p.c., così per come proposto dalla con adozione d'ogni necessarie e consequenziale statuizione, Parte_1
anche in ordine alle Spese del presente Giudizio;
2) gradatamente, nel merito, rigettare comunque l'Appello ex adverso proposto, poiché del tutto infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza
n.854/19 del 23.07.2019, emessa nel procedimento R.G.A.C. n.37/2015 del Tribunale
Ordinario di Locri.
Con vittoria di Spese e Compensi di lite da distrarsi ex Art.93 C.p.c. in favore dell'Avv.
Giovanni Caglianone antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, la Parte_1
(di seguito ) si opponeva al DI n. 302/2014, con il quale gli veniva
[...] Parte_1 ingiunto il pagamento della somma di € 42.823,33 oltre interessi e spese in favore di
(di seguito Q8), sulla scorta della nota di credito del Controparte_2
8.1.2013. L'opponente contestava il credito vantato dalla Q8 e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, facendo rilevare che i rapporti tra le parti erano stati definiti dalla transazione del 3.05.2013, che avrebbe determinato l'estinzione del credito portato dalla nota in esame.
Si costituiva in giudizio la Q8, che contestava le affermazioni di parte opponente e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 854/2019 il Tribunale di Locri rigettava l'opposizione, ritenendo dimostrato il credito portato da nota proveniente dalla parte opposta ed ininfluente la transazione citata, riferita ad altri rapporti in essere tra le parti.
Con atto di citazione notificato il 20.01.2020, la impugnava la decisione Parte_1
predetta, ritenendo errata la valutazione effettuata dal giudice di primo grado della nota di credito come documento sottoscritto e formato dal debitore, di cui invece disconosceva la paternità, non essendo sottoscritto dalla società appellante, e reputando illogica ed erronea la interpretazione della transazione del 3.05.2013, concludendo quindi nei termini indicati in epigrafe.
pag. 2/5 Si costituiva in giudizio la Q8, che eccepiva l'inammissibilità dell'appello e, nel merito l'infondatezza dello stesso, evidenziando la novità del disconoscimento della provenienza della nota di credito.
Con ordinanza del 30.11.2020 la Corte escludeva la ricorrenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza ex art. 348 bis c.p.c. e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato
La contestazione della provenienza della nota di credito dalla società appellante, a rigore, non costituisce disconoscimento del documento, poiché di tratta di documento privo di sottoscrizione. Tuttavia, la provenienza del documento dalla deve Parte_1 ritenersi ammessa dall'opponente ed attuale appellante, in quanto mai contestata nel corso del giudizio di primo grado. La mancata contestazione, unita alla proposizione di una difesa incompatibile con il disconoscimento della provenienza della nota dalla
, esclude che la difesa possa essere utilmente avanzata in sede di appello. Parte_1
L'opposizione proposta avverso il DI n. 302/2014 non ha mai posto in dubbio l'esistenza del credito della Q8 e la attribuibilità della nota di credito all'opponente, limitandosi a ritenere estinto il credito a seguito della transazione.
Si tratta, evidentemente, di difesa che non può ritenersi compatibile con la contestazione dell'esistenza del credito, che deve ritenersi ammesso.
Anche il secondo motivo di appello appare infondato.
La sentenza di primo grado ha valutato attentamente la valenza della transazione del
3.05.2013, evidenziando come questa fosse limitata alla definizione di specifici rapporti credito debito oggetto dei giudizi ivi menzionati (per la il contenzioso si Parte_1
riferiva al mancato pagamento dei cali carburanti e mancato rimborso di somme quali stabilizzatore di tensione, sostituzione serratura cassaforte, ecc. riferite agli anni antecedenti al 2011). Tanto si ricava dalla premessa, dal richiamo di cui al punto 1) – che espressamente assegna alla premessa una valenza interpretativa – nonché dalle specifiche esclusioni di cui al punto 9). Proprio dette esclusioni conducono a ritenere pag. 3/5 che la nota di credito fosse da ritenere esclusa nell'originaria transazione, posto che si riferisce al periodo 1.12.2011/30.11.2012, ed è stata trasmessa il 30.1.2013. Il punto 9) della transazione, infatti, esclude dalla transazione A) il pagamento del “bonus di fine gestione” e B) il pagamento della fattura del 13.02.2013 n. 2111029591 di € 20.867,26, che la avrebbe dovuto effettuare in favore della Q8. Inoltre, al punto Parte_2
13) le parti si danno atto di non avere nulla da pretendere per alcun titolo, per le ragioni per le quali è causa.
È chiaro che la transazione non aveva ad oggetto ogni e qualunque rapporto tra le parti, ma solo i rapporti sub iudice, come espressamente indicato in premessa e ribadito nel punto 13), e che il riconoscimento di un credito non necessariamente avrebbe dovuto condurre alla compensazione, come dimostrano le esclusioni previste al punto 9).
Altro elemento che porta ad escludere la nota di credito dalla transazione in oggetto è il tipo di credito azionato in giudizio, la somma richiesta inizialmente in giudizio dalla
(€ 20.000,00) e riconosciuta dalla Q8. L'inclusione nella transazione anche Parte_1
della nota di credito in oggetto, e quindi della rinuncia della Q8 ad un credito pari al doppio di quello vantato dalla ed in difetto di alcuna menzione nell'atto di Parte_1
transazione, non appare ricavabile dalla lettura della transazione né dal comportamento delle parti in esecuzione della stessa.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante. Le spese di lite vengo liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, nei seguenti termini: € 4.996,00 (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale). Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. Parte_1
854/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello;
pag. 4/5 2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.996,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni
Caglianone;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 27/12/2024.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 45/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Natalino Sapone Consigliere
Manuela Morrone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. TROPIANO CARLO CARMELO e dell'avv. TROPIANO GIOVANNI
appellante e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CAGLIANONE GIOVANNI
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: in riforma della sentenza impugnata:
1. Accertare l'insussistenza e l'inesigibilità del credito vantato dalla società nei confronti Controparte_1
della e, come conseguenza, Parte_1
2. Annullare il D.I. n. 302/2014, emesso dal Tribunale di Locri in favore della società
Controparte_1
3. Con vittoria di onorario e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; per parte appellata: 1) in via preliminare accertare e dichiarare, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'Appello ex Art.348 bis, I° comma C.p.c., così per come proposto dalla con adozione d'ogni necessarie e consequenziale statuizione, Parte_1
anche in ordine alle Spese del presente Giudizio;
2) gradatamente, nel merito, rigettare comunque l'Appello ex adverso proposto, poiché del tutto infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza
n.854/19 del 23.07.2019, emessa nel procedimento R.G.A.C. n.37/2015 del Tribunale
Ordinario di Locri.
Con vittoria di Spese e Compensi di lite da distrarsi ex Art.93 C.p.c. in favore dell'Avv.
Giovanni Caglianone antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, la Parte_1
(di seguito ) si opponeva al DI n. 302/2014, con il quale gli veniva
[...] Parte_1 ingiunto il pagamento della somma di € 42.823,33 oltre interessi e spese in favore di
(di seguito Q8), sulla scorta della nota di credito del Controparte_2
8.1.2013. L'opponente contestava il credito vantato dalla Q8 e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, facendo rilevare che i rapporti tra le parti erano stati definiti dalla transazione del 3.05.2013, che avrebbe determinato l'estinzione del credito portato dalla nota in esame.
Si costituiva in giudizio la Q8, che contestava le affermazioni di parte opponente e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 854/2019 il Tribunale di Locri rigettava l'opposizione, ritenendo dimostrato il credito portato da nota proveniente dalla parte opposta ed ininfluente la transazione citata, riferita ad altri rapporti in essere tra le parti.
Con atto di citazione notificato il 20.01.2020, la impugnava la decisione Parte_1
predetta, ritenendo errata la valutazione effettuata dal giudice di primo grado della nota di credito come documento sottoscritto e formato dal debitore, di cui invece disconosceva la paternità, non essendo sottoscritto dalla società appellante, e reputando illogica ed erronea la interpretazione della transazione del 3.05.2013, concludendo quindi nei termini indicati in epigrafe.
pag. 2/5 Si costituiva in giudizio la Q8, che eccepiva l'inammissibilità dell'appello e, nel merito l'infondatezza dello stesso, evidenziando la novità del disconoscimento della provenienza della nota di credito.
Con ordinanza del 30.11.2020 la Corte escludeva la ricorrenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza ex art. 348 bis c.p.c. e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato
La contestazione della provenienza della nota di credito dalla società appellante, a rigore, non costituisce disconoscimento del documento, poiché di tratta di documento privo di sottoscrizione. Tuttavia, la provenienza del documento dalla deve Parte_1 ritenersi ammessa dall'opponente ed attuale appellante, in quanto mai contestata nel corso del giudizio di primo grado. La mancata contestazione, unita alla proposizione di una difesa incompatibile con il disconoscimento della provenienza della nota dalla
, esclude che la difesa possa essere utilmente avanzata in sede di appello. Parte_1
L'opposizione proposta avverso il DI n. 302/2014 non ha mai posto in dubbio l'esistenza del credito della Q8 e la attribuibilità della nota di credito all'opponente, limitandosi a ritenere estinto il credito a seguito della transazione.
Si tratta, evidentemente, di difesa che non può ritenersi compatibile con la contestazione dell'esistenza del credito, che deve ritenersi ammesso.
Anche il secondo motivo di appello appare infondato.
La sentenza di primo grado ha valutato attentamente la valenza della transazione del
3.05.2013, evidenziando come questa fosse limitata alla definizione di specifici rapporti credito debito oggetto dei giudizi ivi menzionati (per la il contenzioso si Parte_1
riferiva al mancato pagamento dei cali carburanti e mancato rimborso di somme quali stabilizzatore di tensione, sostituzione serratura cassaforte, ecc. riferite agli anni antecedenti al 2011). Tanto si ricava dalla premessa, dal richiamo di cui al punto 1) – che espressamente assegna alla premessa una valenza interpretativa – nonché dalle specifiche esclusioni di cui al punto 9). Proprio dette esclusioni conducono a ritenere pag. 3/5 che la nota di credito fosse da ritenere esclusa nell'originaria transazione, posto che si riferisce al periodo 1.12.2011/30.11.2012, ed è stata trasmessa il 30.1.2013. Il punto 9) della transazione, infatti, esclude dalla transazione A) il pagamento del “bonus di fine gestione” e B) il pagamento della fattura del 13.02.2013 n. 2111029591 di € 20.867,26, che la avrebbe dovuto effettuare in favore della Q8. Inoltre, al punto Parte_2
13) le parti si danno atto di non avere nulla da pretendere per alcun titolo, per le ragioni per le quali è causa.
È chiaro che la transazione non aveva ad oggetto ogni e qualunque rapporto tra le parti, ma solo i rapporti sub iudice, come espressamente indicato in premessa e ribadito nel punto 13), e che il riconoscimento di un credito non necessariamente avrebbe dovuto condurre alla compensazione, come dimostrano le esclusioni previste al punto 9).
Altro elemento che porta ad escludere la nota di credito dalla transazione in oggetto è il tipo di credito azionato in giudizio, la somma richiesta inizialmente in giudizio dalla
(€ 20.000,00) e riconosciuta dalla Q8. L'inclusione nella transazione anche Parte_1
della nota di credito in oggetto, e quindi della rinuncia della Q8 ad un credito pari al doppio di quello vantato dalla ed in difetto di alcuna menzione nell'atto di Parte_1
transazione, non appare ricavabile dalla lettura della transazione né dal comportamento delle parti in esecuzione della stessa.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante. Le spese di lite vengo liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, nei seguenti termini: € 4.996,00 (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale). Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. Parte_1
854/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello;
pag. 4/5 2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.996,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni
Caglianone;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 27/12/2024.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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