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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 4 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 5837/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. da avv. Ivan d'Amuri
-opponente-
Contro
CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
-opposto-
Fatto e diritto
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Parte opponente proponeva opposizione contro le seguenti ordinanze ingiunzioni relative a sanzioni amministrative per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983:
1)ordinanza-ingiunzione relativa all'annualità 2017 n. OI-001647146 prot.
.0900.15/02/2019.0092617, notificata dall in data 09.04.2024; CP_1 CP_1
2)ordinanza-ingiunzione relativa all'annualità 2018 n. OI-002082812 prot.
.0900.28/11/2019.0662836, notificata dall in data 09.04.2024; CP_1 CP_1
1 3)ordinanza-ingiunzione relativa all'annualità 2019 n. OI-000563535 prot.
.0900.02/12/2021.0994510, notificata dall in data 09.04.2024. CP_1 CP_1
Parte opponente sostiene di non avere mai ricevuto gli avvisi di accertamento, ovvero gli atti prodromici alle ordinanze-ingiunzioni impugnate;
inoltre lamenta l'intervenuta prescrizione ex art. 28 l. n.
689/1981.
L , costituitosi in giudizio, ha prodotto prova, versata in atti: CP_1
- della avvenuta notifica dell'atto di accertamento Protocollo
.0900.15/02/2019.0092617 in data 04.03.2019, mediante cartolina di CP_1 ricevimento raccomandata a/r (riferito a OI 1647146 - annualità 2017);
- della avvenuta notifica dell'atto di accertamento Protocollo
.0900.28/11/2019.0662836 in data 17.01.2020, mediante cartolina di CP_1 ricevimento raccomandata a/r (riferito a OI 2082812 - annualità 2018);
- della avvenuta notifica dell'atto di accertamento Protocollo
.0900.02/12/2021.0994510 in data 26.12.2021, mediante cartolina di CP_1 ricevimento raccomandata a/r (riferito a OI 563535 - annualità 2019).
Dunque, attesa la documentazione fornita, gli accertamenti nei confronti del legale rappresentante sono stati ritualmente notificati dall' , dunque, CP_1 non vi è alcuna violazione per omessa notificazione degli atti prodromici.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, la prescrizione è stata interrotta dalla notifica degli atti di accertamento innanzi richiamati e documentati, e dall'applicazione della sospensione del decorso del termine prescrizionale, in virtu' della disciplina emergenziale del D.L. n. 18/2020 e dei successivi decreti.
Ne consegue che il diritto vantato dall' non è prescritto e che le CP_1 ordinanze-ingiunzioni impugnate non possono essere annullate.
La opposizione, pertanto, non merita accoglimento.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
2 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell che si liquidano nella misura di € 1.800,00, oltre oneri riflessi. CP_1
Bari, 4 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 4 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 5837/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. da avv. Ivan d'Amuri
-opponente-
Contro
CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
-opposto-
Fatto e diritto
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Parte opponente proponeva opposizione contro le seguenti ordinanze ingiunzioni relative a sanzioni amministrative per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983:
1)ordinanza-ingiunzione relativa all'annualità 2017 n. OI-001647146 prot.
.0900.15/02/2019.0092617, notificata dall in data 09.04.2024; CP_1 CP_1
2)ordinanza-ingiunzione relativa all'annualità 2018 n. OI-002082812 prot.
.0900.28/11/2019.0662836, notificata dall in data 09.04.2024; CP_1 CP_1
1 3)ordinanza-ingiunzione relativa all'annualità 2019 n. OI-000563535 prot.
.0900.02/12/2021.0994510, notificata dall in data 09.04.2024. CP_1 CP_1
Parte opponente sostiene di non avere mai ricevuto gli avvisi di accertamento, ovvero gli atti prodromici alle ordinanze-ingiunzioni impugnate;
inoltre lamenta l'intervenuta prescrizione ex art. 28 l. n.
689/1981.
L , costituitosi in giudizio, ha prodotto prova, versata in atti: CP_1
- della avvenuta notifica dell'atto di accertamento Protocollo
.0900.15/02/2019.0092617 in data 04.03.2019, mediante cartolina di CP_1 ricevimento raccomandata a/r (riferito a OI 1647146 - annualità 2017);
- della avvenuta notifica dell'atto di accertamento Protocollo
.0900.28/11/2019.0662836 in data 17.01.2020, mediante cartolina di CP_1 ricevimento raccomandata a/r (riferito a OI 2082812 - annualità 2018);
- della avvenuta notifica dell'atto di accertamento Protocollo
.0900.02/12/2021.0994510 in data 26.12.2021, mediante cartolina di CP_1 ricevimento raccomandata a/r (riferito a OI 563535 - annualità 2019).
Dunque, attesa la documentazione fornita, gli accertamenti nei confronti del legale rappresentante sono stati ritualmente notificati dall' , dunque, CP_1 non vi è alcuna violazione per omessa notificazione degli atti prodromici.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, la prescrizione è stata interrotta dalla notifica degli atti di accertamento innanzi richiamati e documentati, e dall'applicazione della sospensione del decorso del termine prescrizionale, in virtu' della disciplina emergenziale del D.L. n. 18/2020 e dei successivi decreti.
Ne consegue che il diritto vantato dall' non è prescritto e che le CP_1 ordinanze-ingiunzioni impugnate non possono essere annullate.
La opposizione, pertanto, non merita accoglimento.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
2 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell che si liquidano nella misura di € 1.800,00, oltre oneri riflessi. CP_1
Bari, 4 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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