CA
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 189/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 189/2024 promossa da:
c.f. già amministratore di e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , corrente Controparte_1 Parte_2 in Finale Emilia (MO), via Saffi n. 14, rappresentati e difesi dall'avv. Wakim Khuri del foro di Pesaro,
c.f. C.F._2
- appellanti - contro
, con l'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_2
Stato di Ancona
- appellato-
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 maggio 2024 gli appellanti in qualità di ex Parte_1
amministratore della società e a mezzo del rappresentante Controparte_1 Controparte_1
legale pro tempore hanno proposto appello avverso la sentenza n. 193/2023 pubblicata il 28/11/2023 con la quale il Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, ha rigettato l'opposizione spiegata dagli stessi pagina 1 di 5 avverso l'ordinanza ingiunzione n.15047/2021 emessa dall' Controparte_2
.
[...]
La vicenda trae origine da un accertamento operato dall'Ente ispettivo – con primo accesso in data 09.08.2013 - presso il locale avente insegna “RG KI” sito in Fano via L. Einaudi n.1, all'esito del quale, con Verbale Unico di accertamento e notificazione n.17224 del 25.11.2014 veniva contestato a in qualità di amministratore unico della società Parte_1 [...]
nonché a quest'ultima, la violazione delle norme disciplinanti l'appalto di servizio e la CP_1
somministrazione di manodopera. Riteneva l'Ente, infatti, che il contratto di appalto in essere tra la società la società vente ad oggetto Controparte_1 Parte_3
l'attività di pulizia dei locali, di facchinaggio e movimentazione delle merci, celasse invero un'attività di illecita interposizione di manodopera in violazione degli artt 18 e 29 Dlgs 276/2003. Pertanto l'Ente, ritenendo nullo il rapporto negoziale in essere tra le parti in quanto accordo negoziale tra somministratore ed utilizzatore di fatto operato in frode alla legge, considerava a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore, i lavoratori formalmente in forza presso Controparte_1
per il periodo dal 05/05/2013 al 19/01/2014. Parte_3
Ne seguivano due distinti procedimenti. Con il Verbale Unico n.17224/2014 venivano contestate e sanzionate le violazioni relative all'impiego irregolare dei lavoratori, alla mancata consegna delle lettere di assunzione, alle omesse ed infedeli registrazioni, nonché alla comunicazione di variazione di un rapporto di lavoro. A tale provvedimento gli odierni appellanti non proponevano opposizione, provvedendo al pagamento della sanzione inflitta.
Mentre, le violazioni di cui all'art. 18, 28 e 29 del D.lgs. 276/03 (l'aver stipulato un contratto di appalto di servizi in assenza dei requisiti e quindi posto in essere una mera somministrazione di manodopera con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di CCNL – pseudo committente /pseudo appaltatore -) avendo rilevanza penale secondo la normativa ratione temporis applicabile, erano oggetto di comunicazione di reato ex art. 347 cpp. Con sentenza n.280/2017 il
Tribunale Penale di Pesaro assolveva per intervenuta depenalizzazione dei fatti Parte_1
ascritti e rimetteva gli atti alla , la quale compulsava l'Ente ispettivo a Controparte_3 contestare in via amministrativa le violazioni di cui agli artt. 18 e 29 cit. L' procedeva in tale CP_2
direzione con il Verbale Unico di accertamento n.15047/2021 opposto dagli odierni appellanti.
Il Tribunale di Pesaro Sezione Lavoro ha ritenuto fondata la tesi ispettiva nella sua interezza, confermando il Verbale opposto.
Gli appellanti hanno affidato l'impugnazione ad un unico e articolato motivo di doglianza con il quale censurano la mancata valorizzazione di circostanze e risultanze probatorie dalle quali pagina 2 di 5 emergerebbe, secondo la prospettazione offerta dagli stessi, la genuinità del contratto di appalto. Sotto tale profilo chiedono valutarsi con più attenzione la testimonianza resa dal sig. dalla Testimone_1
quale si evincerebbe la rispondenza dei dipendenti della alle direttive della propria società Parte_3
datrice e non anche alla società appaltante. Censurano inoltre l'erroneità della decisione in quanto fondata su una non adeguata considerazione dell'ampiezza dell'oggetto del contratto di appalto consistente nella pulizia dell'intero ristorante, dei bagni, dei locali di servizio, di accesso e di passaggio del pubblico e della cucina, nonché nel servizio di scarico e movimentazione delle merci e degli approvvigionamenti e nel servizio di trasporto rifiuti, da svolgersi nell'arco dell'intera giornata lavorativa.
Denunciano anche l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il primo Giudice nella parte in cui non ha considerato che lo stesso contratto di appalto prevedeva espressamente che tutti i dipendenti operanti nel locale RG KI di Fano dovessero indossare la medesima divisa, non potendosi assumere quindi tale disposizione come indice di subordinazione dei dipendenti in capo alla società utilizzatrice.
Contestano l'attendibilità delle dichiarazioni rese dagli ispettori e in quanto in Tes_2 Tes_3 contrasto con il testo documentale dell'accordo relativo all'obbligo di tutti i dipendenti di indossare la medesima divisa e al reale oggetto del contratto di appalto, ben più ampio rispetto a quanto riferito dai medesimi testi.
Allegano, infine, che nel giudizio vertente tra la società appellante e l' incardinato presso il CP_4
Tribunale di Agrigento conclusosi con la sentenza n.46/2024 vi sarebbe riconoscimento della natura genuina del contratto di appalto tra le medesime società per cui è causa e dunque chiedono invocarsi in via analogica il principio sancito in detta pronuncia.
Concludono quindi per la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento in contestazione.
Nel giudizio di appello si è costituito l' , Controparte_2
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Risulta accertato in punto di fatto che, nel periodo oggetto di ispezione, tra la società
[...] esercente l'attività di ristorazione e la società CP_1 Parte_3
esercente svariate attività tra cui la pulizia generale dei locali, era in essere un contratto di appalto pagina 3 di 5 avente ad oggetto servizi di pulizia di tutti gli ambienti, di facchinaggio e di movimentazione merci da rendersi presso il locale commerciale RG KI sito in Fano alla via Einaudi n.1 gestito dalla società Parimenti risulta acclarato che erano operativi nel detto locale due Controparte_1
lavoratori dipendenti della società appaltante e ventisei lavoratori assunti Controparte_1
dalla società appaltatrice questi ultimi solo formalmente Parte_3 addetti alle mansioni oggetto dell'appalto di servizi.
In entrambi gli accessi effettuati (nelle date del 9.08.2013 e del 25.10.2013) gli ispettori hanno riscontrato che i dipendenti in forza alla società appaltatrice erano invero addetti anche alle mansioni di cucina e vendita dei prodotti, circostanza che è da ritenersi provata sia in virtù della valenza di prova legale del Verbale ispettivo in ordine ai fatti attestati e avvenuti in presenza dei pubblici ufficiali, sia per la mancata contestazione esplicita e puntuale da parte della società appellante, la quale si è limitata ad eccepire che l'attività di pulizia a cui i dipendenti erano addetti non sarebbe stata così residuale come ritenuto nella decisione impugnata. La circostanza ha poi trovato conferma anche nelle dichiarazioni testimoniali rese dagli ispettori e che, sentiti sui capitoli di prova Tes_2 Tes_3 formulati nella memoria di costituzione dell'Ente opposto, hanno confermato che i dipendenti assunti dalla erano addetti ad attività che non coincidevano con l'oggetto dell'appalto concluso Parte_3
tra le due società e che soltanto due erano i dipendenti della società appaltante. Le dichiarazioni degli ispettori, del resto, assumono anche una credibilità intrinseca se solo si consideri che l'attività di Pt_4
necessita di svariate unità di personale per l'espletamento delle diverse fasi produttive: la
[...] preparazione dei cibi, l'imbustamento, la consegna e il pagamento, non espletabili da sole due unità; pertanto appare del tutto verosimile che i dipendenti della società appaltatrice fossero impiegati nella lavorazione tipica del . L'accertamento di tale presupposto di fatto è già di per sé sufficiente Parte_4
per escludere la genuinità del contratto di appalto de quo, in quanto i dipendenti della Parte_3 erano inseriti nell'organizzazione della società appaltante al punto da assicurarne lo svolgimento dell'oggetto sociale.
Dalla lettura complessiva delle risultanze istruttorie è inoltre emerso che tutti i lavoratori facevano capo, quale figura di coordinatore, a , dipendente della Persona_1 CP_1
[...
nonostante la presenza del sig. , asseritamente responsabile del personale di Testimone_1
e le cui dichiarazioni testimoniali, comunque valutate dal primo Giudice, non sono Parte_3
idonee ad offrire una lettura differente da quella espressa in sentenza. Anzi dalle medesime dichiarazioni emerge che vi era uno stretto connubio tra le due società ed una commistione gestionale tale che i colloqui per l'assunzione con la e la formalizzazione dei contratti si Parte_3
svolgevano presso le sedi della RG KI di Palermo e Fano, facendo emergere così l'assenza di pagina 4 di 5 una struttura organizzativa propria da parte dell'appaltatrice. Né la società appellante ha fornito prova documentale o testimoniale - in ciò venendo meno agli oneri probatori sulla stessa gravanti - in ordine alla rispondenza delle mansioni effettivamente svolte dai dipendenti della società appaltatrice con quelle contrattuali.
E' noto in punto di diritto che affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi è necessario che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo dei propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa (Cass. 12551/2020), presupposti che nel caso in esame non si rinvengono, avendo agito l'appaltatrice come un mero intermediario di manodopera per lo svolgimento dell'attività di impresa dell'appaltante.
Inconferente, infine, il richiamo alla sentenza n. 46/2024 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 12.01.2024 in quanto relativa all'accertamento dei presupposti per la fruizione da parte della egli esoneri contributivi per l'assunzione dei lavoratori ivi indicati e in nulla Controparte_1
afferente al caso in esame.
Dal tenore della decisione consegue come logico corollario l'assorbimento di ogni altro motivo di appello.
In forza dei suesposti argomenti la sentenza va confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Rigetta l'appello; 2) condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'Ente appellato delle spese del presente grado, che liquida in euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n.228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 6 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Giada Di Gaspare, addetta UPP
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 189/2024 promossa da:
c.f. già amministratore di e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , corrente Controparte_1 Parte_2 in Finale Emilia (MO), via Saffi n. 14, rappresentati e difesi dall'avv. Wakim Khuri del foro di Pesaro,
c.f. C.F._2
- appellanti - contro
, con l'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_2
Stato di Ancona
- appellato-
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 maggio 2024 gli appellanti in qualità di ex Parte_1
amministratore della società e a mezzo del rappresentante Controparte_1 Controparte_1
legale pro tempore hanno proposto appello avverso la sentenza n. 193/2023 pubblicata il 28/11/2023 con la quale il Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, ha rigettato l'opposizione spiegata dagli stessi pagina 1 di 5 avverso l'ordinanza ingiunzione n.15047/2021 emessa dall' Controparte_2
.
[...]
La vicenda trae origine da un accertamento operato dall'Ente ispettivo – con primo accesso in data 09.08.2013 - presso il locale avente insegna “RG KI” sito in Fano via L. Einaudi n.1, all'esito del quale, con Verbale Unico di accertamento e notificazione n.17224 del 25.11.2014 veniva contestato a in qualità di amministratore unico della società Parte_1 [...]
nonché a quest'ultima, la violazione delle norme disciplinanti l'appalto di servizio e la CP_1
somministrazione di manodopera. Riteneva l'Ente, infatti, che il contratto di appalto in essere tra la società la società vente ad oggetto Controparte_1 Parte_3
l'attività di pulizia dei locali, di facchinaggio e movimentazione delle merci, celasse invero un'attività di illecita interposizione di manodopera in violazione degli artt 18 e 29 Dlgs 276/2003. Pertanto l'Ente, ritenendo nullo il rapporto negoziale in essere tra le parti in quanto accordo negoziale tra somministratore ed utilizzatore di fatto operato in frode alla legge, considerava a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore, i lavoratori formalmente in forza presso Controparte_1
per il periodo dal 05/05/2013 al 19/01/2014. Parte_3
Ne seguivano due distinti procedimenti. Con il Verbale Unico n.17224/2014 venivano contestate e sanzionate le violazioni relative all'impiego irregolare dei lavoratori, alla mancata consegna delle lettere di assunzione, alle omesse ed infedeli registrazioni, nonché alla comunicazione di variazione di un rapporto di lavoro. A tale provvedimento gli odierni appellanti non proponevano opposizione, provvedendo al pagamento della sanzione inflitta.
Mentre, le violazioni di cui all'art. 18, 28 e 29 del D.lgs. 276/03 (l'aver stipulato un contratto di appalto di servizi in assenza dei requisiti e quindi posto in essere una mera somministrazione di manodopera con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di CCNL – pseudo committente /pseudo appaltatore -) avendo rilevanza penale secondo la normativa ratione temporis applicabile, erano oggetto di comunicazione di reato ex art. 347 cpp. Con sentenza n.280/2017 il
Tribunale Penale di Pesaro assolveva per intervenuta depenalizzazione dei fatti Parte_1
ascritti e rimetteva gli atti alla , la quale compulsava l'Ente ispettivo a Controparte_3 contestare in via amministrativa le violazioni di cui agli artt. 18 e 29 cit. L' procedeva in tale CP_2
direzione con il Verbale Unico di accertamento n.15047/2021 opposto dagli odierni appellanti.
Il Tribunale di Pesaro Sezione Lavoro ha ritenuto fondata la tesi ispettiva nella sua interezza, confermando il Verbale opposto.
Gli appellanti hanno affidato l'impugnazione ad un unico e articolato motivo di doglianza con il quale censurano la mancata valorizzazione di circostanze e risultanze probatorie dalle quali pagina 2 di 5 emergerebbe, secondo la prospettazione offerta dagli stessi, la genuinità del contratto di appalto. Sotto tale profilo chiedono valutarsi con più attenzione la testimonianza resa dal sig. dalla Testimone_1
quale si evincerebbe la rispondenza dei dipendenti della alle direttive della propria società Parte_3
datrice e non anche alla società appaltante. Censurano inoltre l'erroneità della decisione in quanto fondata su una non adeguata considerazione dell'ampiezza dell'oggetto del contratto di appalto consistente nella pulizia dell'intero ristorante, dei bagni, dei locali di servizio, di accesso e di passaggio del pubblico e della cucina, nonché nel servizio di scarico e movimentazione delle merci e degli approvvigionamenti e nel servizio di trasporto rifiuti, da svolgersi nell'arco dell'intera giornata lavorativa.
Denunciano anche l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il primo Giudice nella parte in cui non ha considerato che lo stesso contratto di appalto prevedeva espressamente che tutti i dipendenti operanti nel locale RG KI di Fano dovessero indossare la medesima divisa, non potendosi assumere quindi tale disposizione come indice di subordinazione dei dipendenti in capo alla società utilizzatrice.
Contestano l'attendibilità delle dichiarazioni rese dagli ispettori e in quanto in Tes_2 Tes_3 contrasto con il testo documentale dell'accordo relativo all'obbligo di tutti i dipendenti di indossare la medesima divisa e al reale oggetto del contratto di appalto, ben più ampio rispetto a quanto riferito dai medesimi testi.
Allegano, infine, che nel giudizio vertente tra la società appellante e l' incardinato presso il CP_4
Tribunale di Agrigento conclusosi con la sentenza n.46/2024 vi sarebbe riconoscimento della natura genuina del contratto di appalto tra le medesime società per cui è causa e dunque chiedono invocarsi in via analogica il principio sancito in detta pronuncia.
Concludono quindi per la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento in contestazione.
Nel giudizio di appello si è costituito l' , Controparte_2
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Risulta accertato in punto di fatto che, nel periodo oggetto di ispezione, tra la società
[...] esercente l'attività di ristorazione e la società CP_1 Parte_3
esercente svariate attività tra cui la pulizia generale dei locali, era in essere un contratto di appalto pagina 3 di 5 avente ad oggetto servizi di pulizia di tutti gli ambienti, di facchinaggio e di movimentazione merci da rendersi presso il locale commerciale RG KI sito in Fano alla via Einaudi n.1 gestito dalla società Parimenti risulta acclarato che erano operativi nel detto locale due Controparte_1
lavoratori dipendenti della società appaltante e ventisei lavoratori assunti Controparte_1
dalla società appaltatrice questi ultimi solo formalmente Parte_3 addetti alle mansioni oggetto dell'appalto di servizi.
In entrambi gli accessi effettuati (nelle date del 9.08.2013 e del 25.10.2013) gli ispettori hanno riscontrato che i dipendenti in forza alla società appaltatrice erano invero addetti anche alle mansioni di cucina e vendita dei prodotti, circostanza che è da ritenersi provata sia in virtù della valenza di prova legale del Verbale ispettivo in ordine ai fatti attestati e avvenuti in presenza dei pubblici ufficiali, sia per la mancata contestazione esplicita e puntuale da parte della società appellante, la quale si è limitata ad eccepire che l'attività di pulizia a cui i dipendenti erano addetti non sarebbe stata così residuale come ritenuto nella decisione impugnata. La circostanza ha poi trovato conferma anche nelle dichiarazioni testimoniali rese dagli ispettori e che, sentiti sui capitoli di prova Tes_2 Tes_3 formulati nella memoria di costituzione dell'Ente opposto, hanno confermato che i dipendenti assunti dalla erano addetti ad attività che non coincidevano con l'oggetto dell'appalto concluso Parte_3
tra le due società e che soltanto due erano i dipendenti della società appaltante. Le dichiarazioni degli ispettori, del resto, assumono anche una credibilità intrinseca se solo si consideri che l'attività di Pt_4
necessita di svariate unità di personale per l'espletamento delle diverse fasi produttive: la
[...] preparazione dei cibi, l'imbustamento, la consegna e il pagamento, non espletabili da sole due unità; pertanto appare del tutto verosimile che i dipendenti della società appaltatrice fossero impiegati nella lavorazione tipica del . L'accertamento di tale presupposto di fatto è già di per sé sufficiente Parte_4
per escludere la genuinità del contratto di appalto de quo, in quanto i dipendenti della Parte_3 erano inseriti nell'organizzazione della società appaltante al punto da assicurarne lo svolgimento dell'oggetto sociale.
Dalla lettura complessiva delle risultanze istruttorie è inoltre emerso che tutti i lavoratori facevano capo, quale figura di coordinatore, a , dipendente della Persona_1 CP_1
[...
nonostante la presenza del sig. , asseritamente responsabile del personale di Testimone_1
e le cui dichiarazioni testimoniali, comunque valutate dal primo Giudice, non sono Parte_3
idonee ad offrire una lettura differente da quella espressa in sentenza. Anzi dalle medesime dichiarazioni emerge che vi era uno stretto connubio tra le due società ed una commistione gestionale tale che i colloqui per l'assunzione con la e la formalizzazione dei contratti si Parte_3
svolgevano presso le sedi della RG KI di Palermo e Fano, facendo emergere così l'assenza di pagina 4 di 5 una struttura organizzativa propria da parte dell'appaltatrice. Né la società appellante ha fornito prova documentale o testimoniale - in ciò venendo meno agli oneri probatori sulla stessa gravanti - in ordine alla rispondenza delle mansioni effettivamente svolte dai dipendenti della società appaltatrice con quelle contrattuali.
E' noto in punto di diritto che affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi è necessario che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo dei propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa (Cass. 12551/2020), presupposti che nel caso in esame non si rinvengono, avendo agito l'appaltatrice come un mero intermediario di manodopera per lo svolgimento dell'attività di impresa dell'appaltante.
Inconferente, infine, il richiamo alla sentenza n. 46/2024 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 12.01.2024 in quanto relativa all'accertamento dei presupposti per la fruizione da parte della egli esoneri contributivi per l'assunzione dei lavoratori ivi indicati e in nulla Controparte_1
afferente al caso in esame.
Dal tenore della decisione consegue come logico corollario l'assorbimento di ogni altro motivo di appello.
In forza dei suesposti argomenti la sentenza va confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Rigetta l'appello; 2) condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'Ente appellato delle spese del presente grado, che liquida in euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n.228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 6 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Giada Di Gaspare, addetta UPP
pagina 5 di 5