Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
05.02.2025, disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 24088/2023 avente ad oggetto: impugnativa di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ed avvisi di addebito;
TRA
, (C.F.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via Calata Capodichino 243, presso lo studio dell'Avv. Mariarosaria Costanzo che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in S. Maria Capua Vetere (CE), alla via Fosse Ardeatine 73, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Maddaluna che la rappresenta e difende;
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_2 rapp. p.t., con sede in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE - CONTUMACE
1
1. Con ricorso depositato in data 21.12.2023, impugnava la Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300004569000, avente ad oggetto tra l'altro i seguenti avvisi di addebito:
• n. 371 20180005246015000 asseritamente notificato in data 05/08/2018 euro 4.104,11 per contributi IVS 2017 oltre interessi e sanzioni.
• n. 371 20180020621541000 asseritamente notificato in data 16/01/2019 euro 2.680,85 per contributi IVS 2017 oltre interessi e sanzioni.
• n. 371 20190019074383000 asseritamente notificato in data 11/09/2019 euro 2.618,23 per contributi IVS 2018 oltre interessi e sanzioni.
• n. 37120190019074383000 asseritamente notificato in data 06/02/2020 euro 2.528,18 per contributi IVS 2018 /2019 oltre interessi e sanzioni.
• n. 37120210003365134000 asseritamente notificato in data 10/01/2022 euro 882,74 per contributi IVS 2019 oltre interessi e sanzioni.
Eccepiva l'omessa notifica degli avvisi di addebito prodromici alla comunicazione di preventiva di iscrizione ipotecaria e pertanto deduceva la sua illegittimità.
Lamentava l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale posto a fondamento degli avvisi di addebito sopra menzionati e l'illegittimità delle sanzioni applicate dall'Ente impositore.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, CP_ l' e l' per chiedere, previa sospensiva di “revocare, dichiarare Controparte_1 nulla e, in ogni caso, annullare gli avvisi di addebito analiticamente richiamati al punto “b” del ricorso introduttivo da intendersi qui per ripetute e trascritte integralmente, per i motivi spiegati;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti per gli avvisi di addebito richiamati nel corpo dell'atto.”
Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva Controparte_1 tempestivamente in giudizio eccependo, in via preliminare, la sua carenza di legittimazione passiva relativamente agli avvisi di addebito emessi dall' CP_3
Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso e, per l'effetto, confermare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata nonchè i sottesi avvisi di addebito;
Con vittoria di spese ed onorari ed, in via subordinata, la compensazione delle spese nei suoi confronti.
CP_ Mentre, l' non si costituiva in giudizio per cui veniva dichiarato contumace, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo a mezzo pec del 05.07.2024.
Rigettata la richiesta di sospensiva, l'udienza del 05.02.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Acquisita la documentazione prodotta e lette le note, la causa veniva decisa come da sentenza
2 depositata nel termine di legge.
2. Il ricorso va accolto per quanto di ragione nei limiti di cui in motivazione.
Per quanto attiene alle contestazioni sollevate relativamente alle notifiche degli avvisi di addebito, prodromici nella fattispecie all'emissione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300004569000, rileva il giudicante che queste non risultano provate.
Difatti l'ente impositore, non essendosi costituito in giudizio, non ha documentato la notifica dei predetti avvisi, preferendo rimanere contumace.
Dalla documentazione acquisita non si rinviene alcun atto che avrebbe permesso al contribuente di contestare il fondamento della pretesa contributiva non essendo sufficiente, in tal senso, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120199053056081000 prodotta dall'Agente della riscossione, che riguarderebbe tuttavia, in ogni caso, solamente l'avviso di addebito n. 371 2018
0005246015000.
Da ciò ne discende l'inefficacia relativa della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativamente ai detti avvisi di addebito per i quali sussiste la giurisdizione dell'adito
Giudice del Lavoro.
Quanto all'eccezione di pretesa maturata prescrizione dei crediti previdenziali, oggetto degli avvisi di addebito, che fanno riferimento agli anni di imposta che vanno dal 2017 al 2019, la domanda non può essere accolta . Difatti i crediti non risultano prescritti, in virtù della sospensione dei termini di prescrizione disciplinata dalla normativa emessa in seguito alla pandemia da COVID-19.
Va, infatti, ricordato che prima l'art. 37 del d.l. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, al comma 2, ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria all'articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
E successivamente l'art. 11 del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183 (cd. Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 26.2.2021, n. 21 ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, fermo restando che relativamente all'atto impugnato il Giudice del Lavoro ha competenza limitata ai crediti previdenziali , va dichiarata l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria limitatamente ai richiamati avvisi di addebito.
3 3. La complessità e la particolarità della questione costituiscono gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300004569000, limitatamente agli avvisi di addebito n. 371
20180005246015000, n. 371 20180020621541000, n. 371 20190019074383000, n.
37120190019074383000 e n. 37120210003365134000;
• compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 6.3.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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