Ordinanza cautelare 9 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 09/09/2025, n. 7253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7253 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07253/2025REG.PROV.COLL.
N. 02208/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2208 del 2025, proposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
ER Notaro, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 2928/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ER Notaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il Cons. Marco Morgantini e udito l’Avv. Maurizio Danza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza appellata è stato accolto il ricorso proposto per l’annullamento del decreto n. 2023 del 24.08.2022 del Ministero dell’Istruzione nella parte in cui reca un nuovo rigetto dell’istanza di riconoscimento per il titolo del sostegno.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
Con decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2023 del 24.08.2022 è stata rigettata l’istanza di riconoscimento avanzata dalla ricorrente in relazione al titolo formativo conseguito in Romania per la specializzazione sul sostegno scolastico ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE.
Il provvedimento decide sull’istanza prot. n. 20517 del 10 dicembre 2018, già definita con provvedimento negativo, annullato con sentenza del Tar Lazio n.1178/2021, seguita da una successiva pronuncia di ottemperanza (TAR Lazio n. 12534/2021).
Il Tar ha premesso che il Ministero ha adottato il provvedimento di diniego ravvisando: la “non validità dell’attestato formativo presentato dall’istante” quale titolo di abilitazione per l’accesso alla professione regolamentata di insegnante di sostegno in Romania e, quindi, quale titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno in Italia suscettibile di essere validamente riconosciuto in Italia; effettuata in ogni caso la comparazione tra i percorsi formativi previsti in Italia e all’estero, l’Amministrazione ha poi dichiarato una differenza inconciliabile tra la formazione inerente alla specializzazione su sostegno conseguita in Italia e quella relativa al titolo formativo conseguito in Romania, di cui l’istante chiede il riconoscimento.
Il Tar ha ritenuto che “non è necessaria l’identità tra i titoli confrontati, essendo sufficiente una mera equivalenza per far scaturire il dovere di riconoscere il titolo conseguito all’estero.
Il Tar ha osservato che il provvedimento oggetto del presente giudizio nel negare il riconoscimento opera un raffronto tra il percorso formativo dell’istante in Romania e quello che viene svolto in Italia per conseguire la specializzazione sul sostegno; al termine del raffronto il Ministero conclude che i programmi afferenti al corso rumeno siano inconciliabilmente diversi da quelli tenuti nelle università italiane.
Di conseguenza non vi sarebbe la possibilità di disporre le misure compensative in quanto la distanza tra i due percorsi, quello italiano e quello romeno sarebbe tale da non poter essere colmata in alcun modo, anche e soprattutto in ragione del fatto che le misure compensative, sarebbero individuate – in contrasto con la direttiva europea – rispetto ad una formazione non abilitante.
Secondo il Tar la conclusione raggiunta dal Ministero si è sviluppata in assenza di un corretto contraddittorio procedimentale atteso che il provvedimento sfavorevole non risulta essere stato preceduto da una comunicazione di preavviso ex art. 10-bis L. 241/1990, comunicazione che avrebbe permesso all’istante di integrare la documentazione e rassegnare informazioni ulteriori inerenti la qualità e la natura della formazione svolta.
Peraltro, il Tar ha osservato, tale documentazione avrebbe dovuto essere acquisita in ogni caso in via autonoma dall’amministrazione, evitando di limitarsi a constatare la carenza di informazioni e dati allegati all’istanza dato che la stessa normativa di settore onera infatti gli uffici procedenti del compito di richiedere la documentazione ulteriore se considerata necessaria ai fini di una compiuta valutazione.
Tra i documenti la cui utilità ai fini dell’esame appare indubbia, risulta il piano formativo-didattico analitico svolto all’estero avendo il Ministero effettuato il confronto fra il percorso per l’abilitazione all’insegnamento sul sostegno in Italia e l’attestato finale, di natura sintetica e riassuntiva.
Il Tar ha ritenuto che la valutazione ministeriale inerente alle conoscenze complessivamente possedute dall’istante appare assunta sulla base di una argomentazione carente alla luce dei principi di diritto nazionale ed europeo che regolano la materia in esame; non appare adeguatamente motivata la radicale diversità tra il percorso formativo italiano e rumeno, se non sulla base all’apparenza di preconcetti e di argomenti deboli, da cui si fa discendere l’impossibilità di individuare misure ulteriori “tali da compensare le differenze tra le due formazioni (quella complessivamente conseguita dall’istante e quella prevista dall’ordinamento italiano)”.
In base alla documentazione disponibile e sulla base di un sintetico confronto appare che le tematiche affrontate nel percorso di studi rumeno sarebbero attinenti alla materia dei bisogni educativi speciali che interessano appunto l’insegnamento di sostegno.
Gli uffici non avrebbero chiarito perché un’adeguata previsione di misure compensative - previste dall’art. 14 Direttiva 2005/36/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio e che in astratto potrebbero comprendere ore aggiuntive di didattica/tirocinio/laboratorio - non sia in grado di colmare le mancanze della formazione estera.
2. Il Ministero appellante evidenzia che la ricorrente in primo grado non ha prodotto, all’atto della presentazione della domanda di riconoscimento, alcun attestato o titolo riconducibile alla figura disciplinata dall’articolo 11 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, bensì un mero attestato di conclusione di un corso di formazione professionale, al più annoverabile tra i percorsi formativi previsti nell’ordinamento rumeno per la formazione continua dei docenti già in servizio.
Il Ministero ritiene la non applicabilità al procedimento “speciale” – disciplinato dalla normativa interna di recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali – del “generale” istituto della «Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
Fa presente che tutte le informazioni sui contenuti e sui caratteri essenziali dei percorsi formativi seguiti all’estero erano già a disposizione del Ministero, poiché gli attestati di formazione prodotti dagli istanti che hanno seguito, in Romania, i medesimi corsi di formazione presso le medesime università, si caratterizzano per una palese ed evidente sovrapponibilità dei contenuti, i quali non di rado sono addirittura identici.
Il Ministero osserva che la carenza di documentazione è imputabile al comportamento di chi era nel possesso di quella documentazione e aveva pertanto l’onere di produrla immediatamente a supporto e sostegno della propria istanza.
Il richiedente avrebbe dovuto corredare l’istanza di riconoscimento rivolta all’ Amministrazione di tutti i documenti necessari a rendere l’istanza medesima completa ed intelligibile ai fini della corretta valutazione di quanto richiesto.
L’istante aveva presentato documentazione che aveva ritenuto idonea.
Il Ministero lamenta pertanto violazione del principio di autoresponsabilità, imputabile all’ odierno appellato.
Il Ministero lamenta che la sentenza in epigrafe valuta negativamente perfino la comparazione in concreto svolta dal Ministero in applicazione dei criteri e principi enucleati dal Supremo Consesso Amministrativo in sede di Adunanza Plenaria, con le note pronunce n.n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28 e 29 dicembre 2022.
Infatti il Ministero ha diligentemente proceduto all’effettuazione della comparazione in concreto della formazione acquisita all’estero con quella richiesta nel nostro paese dal Decreto M.I.U.R. 30 settembre 2011 ai fini dell’insegnamento di sostegno.
Richiama i pareri resi dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
Tanto i pareri resi dal Ministero dell’università e della ricerca quanto il confronto posto in essere dal Ministero portano a concludere nel senso della non riconducibilità del preteso titolo di formazione.
La ricorrente non ha mai prodotto alcun attestato o titolo riconducibile alla figura disciplinata dal citato articolo 11, bensì un mero attestato di conclusione di un corso di formazione professionale, al più annoverabile tra i percorsi formativi previsti nell’ordinamento rumeno per la formazione continua dei docenti già in servizio.
3. Parte appellata si è costituita in giudizio per resistere all’appello.
Ritiene che il Tar abbia applicato correttamente i principi espressi della Adunanza Plenaria n° 22/2022 riferita ai titoli di specializzazione all’estero conseguiti in Romania.
Lamenta che il Ministero non ha inviato il preavviso di diniego.
Il Ministero non avrebbe correttamente valutato il percorso di studi seguito in Romania, non avendo acquisito la completa documentazione sull’iter formativo svoltosi all’estero.
4. Con ordinanza cautelare n° 1351 del 9 aprile 2025 il Consiglio di Stato ha sospeso gli effetti della sentenza appellata, osservando che il Ministero ha adottato il provvedimento di diniego per un verso ravvisando la non validità dell’attestato formativo presentato dall’istante quale titolo di abilitazione per l’accesso alla professione regolamentata di insegnante di sostegno in Romania e, quindi, quale titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno in Italia suscettibile di essere validamente riconosciuto in Italia, e, per un altro verso, effettuando in ogni caso la comparazione tra i percorsi formativi previsti in Italia e all’estero, concludendo nel senso che sussiste una incolmabile differenza tra la formazione inerente alla specializzazione su sostegno conseguita in Italia e quella relativa al titolo formativo conseguito in Romania, di cui l’istante chiede il riconoscimento.
Sul piano del periculum in mora, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dovere sospendere l’esecutività della sentenza impugnata, al fine di evitare inutile dispendio di attività amministrativa e mantenere la res adhuc integra fino alla decisione definitiva della causa, in quanto sussiste il pregiudizio alla corretta attribuzione delle funzioni di insegnamento ed all’alterazione della concorrenza rispetto a docenti correttamente abilitati e, per contro, non è preclusa la possibilità di iscriversi alle graduatorie provinciali per le supplenze, nella fascia riservata a coloro i quali non siano abilitati all’insegnamento.
5. L’appello merita accoglimento.
Il Ministero ha adottato il provvedimento di diniego per un verso ravvisando la non validità dell’attestato formativo presentato dall’istante quale titolo di abilitazione per l’accesso alla professione regolamentata di insegnante di sostegno in Romania e, quindi, quale titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno in Italia suscettibile di essere validamente riconosciuto in Italia, e, per un altro verso, effettuando in ogni caso la comparazione tra i percorsi formativi previsti in Italia e all’estero, concludendo nel senso che sussiste un’incolmabile differenza tra la formazione inerente alla specializzazione su sostegno conseguita in Italia e quella relativa al titolo formativo conseguito in Romania, di cui l’istante chiede il riconoscimento.
Riguardo la necessità del titolo di abilitazione il collegio ribadisce che attualmente l'art. 13, comma 5, del D.M. n. 249 del 2010 esclude che un qualsivoglia effetto abilitante possa discendere, in Italia, dalla sola frequentazione del corso di specializzazione per il sostegno (così Consiglio di Stato VII n° 5066 del 6 giugno 2024, ordinanza cautelare n° 1351 del 9 aprile 2025).
L’istante non ha presentato nella documentazione allegata alla propria istanza, come sopra richiamata, alcun attestato di competenza o titolo di formazione conforme alla citata direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, rilasciato dal competente Ministero rumeno e valido per dimostrare il possesso dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno in Romania, ma ha presentato un mero attestato di formazione professionale conseguito nell’ambito del “Programma postuniversitario di formazione e sviluppo professionale continuo”, denominato, in lingua italiana, «La formazione degli insegnanti itineranti e di sostegno per la inclusione sociale ed educazionale delle persone con bisogni educativi speciali», rilasciato, non dal competente Ministero rumeno, ma dall’Università.
Il Ministero ha precisato, anche sulla base di interlocuzione con gli uffici rumeni e con l’Unione Europea, che:
- la direttiva [2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE] riguarda le situazioni in cui un professionista pienamente qualificato in uno Stato membro chiede il riconoscimento delle sue qualifiche in un altro Stato membro al fine di accedere alla professione o alle attività professionali del caso in tale Stato membro.”;
– per essere un insegnante pienamente qualificato in Romania, è necessario completare le tre fasi di studio di cui all'articolo 236, paragrafo 1, della legge nazionale rumena in materia di istruzione [Legge nazionale in materia di istruzione n. 1/2011 del 5 gennaio 2011] e anche superare l'esame nazionale di cui all'articolo 241, paragrafi 1 e 2, della stessa legge.”;
– L'articolo 236, paragrafo 1, della legge rumena dispone quanto segue:
La formazione iniziale per ricoprire una posizione d'insegnamento comprende:
a) una formazione iniziale, teorica e specializzata, conseguita in ambito universitario nel quadro di programmi speciali accreditati in conformità della legislazione;
b) il completamento di un master in didattica della durata di due anni o di un programma di formazione di livello I e II offerto da un dipartimento specializzato di un istituto di istruzione superiore;
c) un tirocinio pratico della durata di un anno scolastico, condotto in un istituto d'istruzione, solitamente sotto il coordinamento di un insegnante mentore.”.
Il collegio osserva che il Ministero ha comunque considerato, a prescindere da quanto sopra, che il titolo formativo presentato dall’istante non può essere ammesso al riconoscimento richiesto, anche a seguito del confronto eseguito direttamente tra il precorso formativo previsto in Italia dal DM 30-9-2011 per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e il percorso formativo seguito in Romania dall’istante, dal quale emergono incolmabili differenze tra i due percorsi.
La specifica ed analitica analisi di confronto tra il percorso seguito in Romania e quello richiesto in Italia non è stata in concreto e in modo idoneo smentita dal Tar e, in questa sede, dalla parte appellata.
Il Ministero dell’Istruzione, anche sulla base del rilascio di specifico parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, ha specificamente evidenziato la necessità dei seguenti requisiti per l’attivazione dei corsi di specializzazione per il sostegno didattico, come previsti dall’art. 3 del DM 30-9-2011:
a. proposta didattica conforme ai contenuti degli allegati al […] decreto;
b. direzione del corso affidata a un professore universitario di I o II fascia del settore scientifico disciplinare M-PED 03, il quale abbia nel curriculum competenze specifiche sui temi dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
c. laboratori affidati a docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di insegnamento su posto di sostegno, preferibilmente per il grado di scuola per il quale è attivato il laboratorio, ovvero con provate e documentate esperienze nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
d. utilizzo in qualità di tutor di docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di servizio su posto di sostegno;
e. convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ricomprese nell'elenco di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 finalizzate alle attività di tirocinio comprensive del relativo progetto”.
Il Ministero ha osservato che nulla, in riferimento a detti requisiti, è presente nei percorsi formativi seguiti dall’istante ai fini del conseguimento dell’attestato di formazione di cui chiede il riconoscimento.
A fronte della disposizione dell’art 5 del DM 30-9-2011 secondo la quale i corsi di specializzazione [per le attività di sostegno] “sono riservati a docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno”, nulla, in riferimento ad eventuale analogo requisito di accesso, in Romania, alla formazione sul sostegno, emerge dall’attestato presentato dall’istante;
– a fronte della previsione, nell’allegato B al DM 30-9-2011, dell’espletamento di laboratori didattici diversificati per ciascun grado di scuola (con Tutor specializzato sul grado di scuola corrispondente), nulla, in riferimento all’eventuale espletamento di laboratori didattici viepiù diversificati per ciascun grado di scuola, emerge dall’attestato di formazione presentato dall’istante;
– a fronte della previsione, nell’allegato B al DM 30-9-2011, dell’espletamento di un tirocinio da svolgersi esclusivamente presso istituzioni scolastiche, diversificato per ordine e grado di scuola il Ministero ha osservato che dalla documentazione fornita dall’istante non si ha alcuna evidenza circa finalità, durata, luoghi, tempi e modalità attuative previsti per un eventuale tirocinio – ivi compresa la diversificazione per ordine e grado di scuola, la presenza di tutor e la supervisione delle attività svolte –, né dell’effettivo espletamento dello stesso.
Il Ministero ha analizzato le disposizioni di cui all’art 9 del DM 30-9-2011, secondo cui, tra l’altro:
“- Il corso si conclude con un esame finale al quale è assegnato uno specifico punteggio.
- La commissione d'esame è composta dal direttore del corso, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso nominati dalla competente autorità accademica, nonché da un esperto sulle tematiche dell'integrazione dei disabili e da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico designati dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.
- L'esame finale valuta, attraverso un colloquio con il candidato:
a. un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato volto a dimostrare la completa padronanza dell'argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico;
b. una relazione sull'esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni;
c. un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione (T.I.C.).”
Il Ministero ha osservato che nulla di tutto ciò si ricava dall’attestato di formazione presentato dall’istante, in riferimento allo svolgimento di un esame finale, come previsto dall’articolo 241 della citata legge rumena n. 1/2011, necessario per l’accesso alla professione di docente.
Il Ministero ha osservato altresì che, per le caratteristiche sopra esposte del percorso formativo previsto dal DM 30-9-2011, se, in Italia, un docente specializzato sul sostengo con riferimento a un determinato ordine/grado di scuola intende fare l’insegnante di sostegno su diverso ordine/grado di scuola, deve conseguire una nuova specializzazione, ovvero deve seguire una seconda volta il corso, come sopra delineato, con riferimento al nuovo ordine/grado di scuola su cui intende insegare;
mentre, ove si ritenesse – per assurdo – di riconoscere il titolo presentato dall’istante, lo stesso, non essendo caratterizzato da alcuna specializzazione su ordine e grado di scuola, sarebbe “spendibile” in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo, quindi, all’interessato di cambiare ordine/grado di scuola senza doversi nuovamente specializzare;
– in Italia, il percorso formativo prevede attività formative specifiche per i diversi tipi di disabilità, mentre l’attestato del quale l’istante richiede il riconoscimento è basato su insegnamenti aventi carattere generale, come si evince inequivocabilmente dalla documentazione presentata a corredo dell’istanza.
Il Ministero ha altresì considerato la grossolana differenza tra il numero di ore di formazione, pari a 1.500 (per il conseguimento di 60 crediti formativi), riportata nella documentazione presentata dall’interessata a corredo della propria istanza, come dichiarata dall’Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures, e il numero di ore, pari a 683, riportato nel provvedimento Nr. 29665, 30800 del 4 aprile 2016 con il quale il Ministero rumeno dell’istruzione e della ricerca scientifica - Direzione generale insegnamento superiore ha autorizzato la stessa Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures ad organizzare “il programma postuniversitario per la formazione e lo sviluppo professionale continuo, in lingua rumena”, denominato “La formazione degli insegnanti itineranti e di sostegno per la inclusione sociale ed educazionale delle persone con conseguenti dubbi circa l’attendibilità del contenuto degli atti presentati a corredo dell’istanza.
Da tali elementi emerge in modo chiaro che, a prescindere da ogni ulteriore questione, la comparazione in concreto effettuata dal Ministero ha dimostrato che il titolo formativo presentato dall’istante non può essere ammesso al riconoscimento richiesto, anche a seguito del confronto eseguito direttamente tra il precorso formativo previsto in Italia dal DM 30-9-2011 per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e il percorso formativo seguito in Romania dall’istante, dal quale emergono incolmabili differenze tra i due percorsi.
Al riguardo, va precisato che l’Adunanza plenaria non ha inteso riconoscere in maniera indiscriminata e acritica i titoli formativi conseguiti all’estero anche al di là o, addirittura, in senso opposto rispetto a quanto stabilito della Direttiva 2005/36/CE, bensì ha rammentato l’obbligo, per il Ministero, di «valutare le domande pertinenti ai sensi delle disposizioni più generali del TFUE in vista di un eventuale riconoscimento della formazione seguita, per quanto in assenza delle garanzie e dei requisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE» (Cons. St., Ad. plen., 29 dicembre 2022, n. 19, § 17), non essendo precluso alle autorità nazionali di adottare queste garanzie in modo estensivo anche ad una vicenda, come quella qui controversa, ciò che il Ministero ha fatto senza, infine, opporre inutili formalismi o defatiganti adempimenti procedimentali in tempi non ragionevoli, ma esaminando la domanda nel suo contenuto sostanziale e svolgendo la necessaria comparazione.
Come ha sancito la Corte di Giustizia UE nella propria giurisprudenza (v., per tutte, Corte di Giustizia UE, 8 luglio 2021, BB, C-166/20, punto 39), anche al di fuori del diretto campo applicativo della Direttiva, e in forza dei principi generali di cui agli artt. 45 e 49 TFUE, qualora l’esame comparativo dei titoli accerti che le conoscenze e le qualifiche attestate dal titolo straniero corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali, lo Stato membro ospitante è tenuto a riconoscere che tale titolo soddisfa le condizioni da queste imposte.
Se, invece, a seguito di tale confronto emerge una corrispondenza solo parziale tra tali conoscenze e qualifiche, detto Stato membro ha il diritto di pretendere che l’interessato dimostri di aver maturato le conoscenze e le qualifiche mancanti (6 ottobre 2015, Brouillard, C-298/14, punto 57 e giurisprudenza citata).
A tal riguardo, spetta alle autorità nazionali competenti valutare se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante nel contesto, segnatamente, di un’esperienza pratica, siano valide ai fini dell’accertamento del possesso delle conoscenze mancanti (sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard, C-298/14, EU:C:2015:652, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).
Invece, se detto esame comparativo evidenzia differenze sostanziali tra la formazione seguita dal richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, le autorità competenti possono fissare misure di compensazione per colmare tali differenze (v., segnatamente, sentenza del 2 dicembre 2010, Vandorou e a., C-422/09, C-425/09 e C-426/09, EU:C:2010:732, punto 72).
Nel caso di specie, per le ragioni sin qui espresse, l’esame comparativo condotto dal Ministero in concreto rispetto ai titoli formativi – anche in assenza del titolo abilitante rilasciato dal Ministero rumeno (c.d. Adeverinta) – porta ad escludere che le conoscenze acquisite all’estero siano sufficienti a giustificare una equipollenza di formazione, eventualmente colmabile con misure di compensazione, per le ragioni già espresse, non efficacemente contrastate dal ricorrente.
6. Anche sulla base di tali considerazioni, il collegio osserva che la comunicazione del preavviso di diniego, cui ha fatto riferimento il Tar, non avrebbe potuto condurre ad un diverso esito, in quanto l’Amministrazione si è correttamente determinata sulla base del titolo che era stato presentato per il riconoscimento e che il Ministero ha dimostrato, anche sulla base di analitica valutazione del percorso di studi, che il riconoscimento non era possibile e che nemmeno tale esito di valutazione richiedeva l’esercizio di ulteriori poteri istruttori.
Trattasi dunque di atto in concreto dovuto e vincolato, in quanto l’assenza dei presupposti per il riconoscimento emergente dalla descritta comparazione non lascia alcun margine all’amministrazione per un esito diverso del procedimento, che in alcun modo l’apporto procedimentale del privato avrebbe quindi potuto mutare.
7. Il collegio ritiene infine che non vi siano i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o per sospendere il giudizio in pendenza di analogo rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia UE.
In data 3 maggio 2024, con ordinanza n. 8867, il T.A.R. Lazio – Sezione IV-ter – ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea questioni interpretative riguardanti il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna.
Così il Tar Lazio nell’ordinanza di remissione alla CGUE ha considerato: “Vanno rimessi alla Corte di giustizia UE i seguenti quesiti:
- se l’art. 13 della Direttiva 2005/36/UE come modificata dalla Direttiva 2007/55/UE , letto alla luce dell’obiettivo comunitario della eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri e della libera circolazione degli insegnanti, debba essere interpretato nel senso che, con riguardo al riconoscimento infracomunitario delle qualifiche professionali, con particolare riferimento al titolo di specializzazione all’insegnamento di sostegno, osti alla interpretazione ed applicazione di una normativa nazionale che consenta di considerare sussistenti le condizioni per il riconoscimento anche nel caso in cui il titolo di formazione specialistica acquisito nello Stato membro d’origine non permetta l’esercizio della corrispondente professione nel medesimo Stato e da questo non sia legalmente riconosciuto come titolo abilitante al ridetto esercizio;
- nel caso in cui l’art. 13 della Direttiva 2005/36/UE come modificata dalla Direttiva 2007/55/UE non abbia detto effetto ostativo, se le disposizioni del titolo III, capo I, della Direttiva 2005/36 debbano, dunque, essere interpretate nel senso che le autorità competenti in materia di riconoscimento delle qualifiche, acquisita la relativa istanza, siano sempre e comunque tenute a valutare il contenuto di tutti i documenti presentati dalla persona interessata, idonei ad attestare la sua qualifica professionale, ancorché non abilitante nello Stato membro d’origine, nonché la conformità della formazione che essi attestano alle condizioni richieste per ottenere la qualifica professionale in questione nello Stato membro ospitante e, se del caso, applicare misure di compensazione.”
Il collegio ritiene che non sussistano i presupposti per sospendere il giudizio per pendenza di analogo rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia UE né per disporre autonomo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia perché la questione, oggetto del rinvio, è in questo caso irrilevante.
Infatti il Ministero ha comunque valutato in concreto il percorso di studi svolto in Romania, come sopra precisato.
Dall’esito di tale comparazione sono emerse emergono pesanti ed incolmabili differenze tra i due percorsi formativi, le quali hanno imposto il diniego della domanda di riconoscimento proposta come pure l’impossibilità di disporre misure compensative, come congruamente motivato dall’Amministrazione.
Tale elemento rende ininfluente in questo giudizio la questione pendente, in quanto, a prescindere dalla soluzione, la comparazione in concreto qui svolta impedisce in radice il riconoscimento del titolo.
L’appello deve pertanto essere accolto.
In riforma della sentenza appellata deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.
Le oscillazioni giurisprudenziali consentono comunque la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO