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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3244/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta IENZI Presidente
Cecilia PRATESI Giudice rel.
Stefania CIANI Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3244/2024 , vertente
TRA
ALERMO (PA), 08/11/1984), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LOMBARDI GIORGIO;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 09/10/1992), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
LACARIA SAVERIA¸
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione , ha proposto ricorso al fine di regolamentare le condizioni di affidamento Parte_1
e mantenimento della figlia minore , nata il [...] in [...] relazione con _1
. Controparte_1
Le parti sono comparse in data 07.11.2024, dinnanzi al Giudice Onorario delegato dal GD al fine di espletare il tentativo di conciliazione, ed in quella sede hanno raggiunto un accordo alle condizioni come di seguito indicate:
“1) la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni di _1
maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità e aspirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
2) la figlia minore risiederà presso la madre, mentre l'altro genitore potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario e, comunque, in caso di disaccordo:
- a fine settimana alternati, dalle ore 9,00 del sabato alla domenica sera, con riaccompagno a casa della madre entro le ore 20,30, nonché nella stessa settimana, dall'uscita di scuola del lunedi con riaccompagno a casa della madre entro le ore 20,30 ed il mercoledi dall'uscita di scuola con pernotto e accompagno a scuola il giorno seguente;
- per tre pomeriggi a settimana (lunedi, mercoledi e giovedi), dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30, salvo il mercoledi con pernotto e riaccompagno a scuola il giorno dopo e con possibilità di un altro pernotto, negli stessi giorni, da concordare, nella sola settimana in cui non
è previsto che la figlia minore trascorrerà il fine settimana presso il padre;
- durante il periodo natalizio per sette giorni consecutivi, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- nelle vacanze pasquali, per tre giorni consecutivi, ad anni alterni, ricomprendenti il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- nel periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 15 maggio di ciascun anno;
- alternativamente con l'altro genitore nei restanti giorni di festività;
3) il sig. verserà entro il 5 di ogni mese presso il domicilio della sig.ra CP_1 un assegno di € 300,00, annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento della figlia minore, con decorrenza dal dicembre 2024, con le precisazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014, per cui sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.);
4) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti la figlia minore con le specificazioni di cui al Protocollo
d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 che di seguito si trascrivono:
spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione:
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5) la casa familiare sita in Roma, via Portuense nr. 715 è assegnata alla sig.ra Pt_1
l'altro genitore se ne allontanerà entro il 01 dicembre 2024, asportando i propri beni ed
[...]
effetti personali;
6) impegno ad intraprendere un percorso di sostegno alla bigenitorialià, presso struttura individuata su accordo delle parti;
7) spese compensate”.
Rilevate l'equità e la congruità dell'accordo raggiunto dalle parti di cui al verbale sopra riportato, in quanto conformi all'interesse della prole.
Ritenuto infine che in ragione della composizione della lite le spese di giudizio devono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
- dispone in ordine all'affidamento ed al mantenimento della figlia minore in _1 conformità a quanto previsto dalle parti nell'accordo congiunto di cui al verbale del 07.11.2024 integralmente riportato in motivazione;
- compensa le spese di lite;
Roma, 18.12.2024
La Giudice est.
Cecilia Pratesi
Il Presidente
Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta IENZI Presidente
Cecilia PRATESI Giudice rel.
Stefania CIANI Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3244/2024 , vertente
TRA
ALERMO (PA), 08/11/1984), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LOMBARDI GIORGIO;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 09/10/1992), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
LACARIA SAVERIA¸
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione , ha proposto ricorso al fine di regolamentare le condizioni di affidamento Parte_1
e mantenimento della figlia minore , nata il [...] in [...] relazione con _1
. Controparte_1
Le parti sono comparse in data 07.11.2024, dinnanzi al Giudice Onorario delegato dal GD al fine di espletare il tentativo di conciliazione, ed in quella sede hanno raggiunto un accordo alle condizioni come di seguito indicate:
“1) la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni di _1
maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità e aspirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
2) la figlia minore risiederà presso la madre, mentre l'altro genitore potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario e, comunque, in caso di disaccordo:
- a fine settimana alternati, dalle ore 9,00 del sabato alla domenica sera, con riaccompagno a casa della madre entro le ore 20,30, nonché nella stessa settimana, dall'uscita di scuola del lunedi con riaccompagno a casa della madre entro le ore 20,30 ed il mercoledi dall'uscita di scuola con pernotto e accompagno a scuola il giorno seguente;
- per tre pomeriggi a settimana (lunedi, mercoledi e giovedi), dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30, salvo il mercoledi con pernotto e riaccompagno a scuola il giorno dopo e con possibilità di un altro pernotto, negli stessi giorni, da concordare, nella sola settimana in cui non
è previsto che la figlia minore trascorrerà il fine settimana presso il padre;
- durante il periodo natalizio per sette giorni consecutivi, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- nelle vacanze pasquali, per tre giorni consecutivi, ad anni alterni, ricomprendenti il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- nel periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 15 maggio di ciascun anno;
- alternativamente con l'altro genitore nei restanti giorni di festività;
3) il sig. verserà entro il 5 di ogni mese presso il domicilio della sig.ra CP_1 un assegno di € 300,00, annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento della figlia minore, con decorrenza dal dicembre 2024, con le precisazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014, per cui sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.);
4) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti la figlia minore con le specificazioni di cui al Protocollo
d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 che di seguito si trascrivono:
spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione:
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5) la casa familiare sita in Roma, via Portuense nr. 715 è assegnata alla sig.ra Pt_1
l'altro genitore se ne allontanerà entro il 01 dicembre 2024, asportando i propri beni ed
[...]
effetti personali;
6) impegno ad intraprendere un percorso di sostegno alla bigenitorialià, presso struttura individuata su accordo delle parti;
7) spese compensate”.
Rilevate l'equità e la congruità dell'accordo raggiunto dalle parti di cui al verbale sopra riportato, in quanto conformi all'interesse della prole.
Ritenuto infine che in ragione della composizione della lite le spese di giudizio devono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
- dispone in ordine all'affidamento ed al mantenimento della figlia minore in _1 conformità a quanto previsto dalle parti nell'accordo congiunto di cui al verbale del 07.11.2024 integralmente riportato in motivazione;
- compensa le spese di lite;
Roma, 18.12.2024
La Giudice est.
Cecilia Pratesi
Il Presidente
Marta Ienzi