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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/12/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VI VA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1815/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ROSARNO MARIA Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2020, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 43920200000088716000, emesso dall' CP_1 per il recupero di somme ritenute indebitamente percepite a titolo di disoccupazione agricola e assegni per il nucleo familiare relativi all'anno 2007.
Esponeva che la revoca delle prestazioni traeva origine dalla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo riferite al predetto anno, disposta a seguito di accertamenti
1 ispettivi e resa conoscibile mediante pubblicazione dell'elenco trimestrale di variazioni, effettuata in modalità telematica in data 15 giugno 2018.
Parte ricorrente deduceva l'illegittimità degli accertamenti ispettivi per violazione del contraddittorio, l'irregolarità della notifica del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo e l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall' , chiedendo l'annullamento CP_1 dell'avviso di addebito impugnato.
Si costituiva l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per CP_1 decadenza, rilevando che la cancellazione delle giornate di lavoro per l'anno 2007 era stata pubblicata con il primo elenco trimestrale di variazioni del 2018, in data 15 giugno
2018, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della legge 6 luglio 2011, n. 111, e che il ricorso era stato proposto solo in data 23 dicembre 2020, oltre il termine decadenziale di 120 giorni previsto dalla legge.
In via subordinata, l' contestava la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento CP_1 delle prestazioni e deduceva l'insussistenza della prescrizione, sostenendo che il termine prescrizionale decorre dal momento in cui l'Istituto aveva acquisito effettiva conoscenza dell'indebita percezione delle prestazioni, conoscenza avvenuta solo a seguito di comunicazione della Guardia di Finanza nell'anno 2013.
DIRITTO
1. Sulla decadenza dall'impugnazione della cancellazione dagli elenchi agricoli e sulla notifica telematica
L'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall' è fondata. CP_1
Ai sensi dell'art. 38, comma 7, della legge 6 luglio 2011, n. 111, la cancellazione o variazione delle giornate di lavoro agricolo è portata a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione degli elenchi trimestrali di variazione, la quale ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Tale modalità di comunicazione si inserisce nel più ampio quadro normativo della digitalizzazione dell'azione amministrativa, di cui agli artt.
3-bis e 48 del d.lgs. n.
82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), nonché nelle disposizioni
2 regolamentari dell' che prevedono la consultazione degli atti tramite i servizi CP_1 telematici istituzionali.
Nel caso di specie, è pacifico che la cancellazione delle giornate riferite all'anno 2007 sia stata pubblicata in data 15 giugno 2018 e che il ricorso giudiziario sia stato depositato solo in data 23 dicembre 2020, quando il termine decadenziale di 120 giorni risultava ampiamente spirato.
Ne consegue che il provvedimento di cancellazione dagli elenchi agricoli è divenuto definitivo e non più contestabile, con conseguente preclusione di ogni valutazione in ordine alla dedotta sussistenza del rapporto di lavoro agricolo e alle doglianze relative agli accertamenti ispettivi.
2. Sull'insussistenza della prescrizione del credito previdenziale
È parimenti infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto dell' alla ripetizione di prestazioni previdenziali indebitamente erogate ha natura CP_1 restitutoria ex art. 2033 c.c. ed è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., non trovando applicazione il termine quinquennale previsto per i contributi previdenziali (Cass. civ., sez. lav., n. 8240/2009; Cass. civ., sez. lav., n.
22714/2016; Cass. civ., sez. lav., n. 27577/2018).
Quanto al dies a quo, la Suprema Corte ha chiarito che la prescrizione decorre dal momento in cui l'ente previdenziale abbia acquisito una conoscenza effettiva e qualificata dell'indebita percezione, tale da consentire l'esercizio dell'azione di recupero, e non già dal momento dell'erogazione della prestazione (Cass. civ., sez. lav.,
n. 5455/2019; Cass. civ., sez. lav., n. 23452/2020).
Nel caso in esame, l' ha dimostrato di aver acquisito tale conoscenza solo a seguito CP_1 della comunicazione della Guardia di Finanza nell'anno 2013, all'esito degli accertamenti ispettivi che hanno evidenziato l'insussistenza del rapporto di lavoro agricolo posto a fondamento delle prestazioni erogate.
L'avviso di addebito impugnato, emesso nel 2020, risulta pertanto adottato entro il termine prescrizionale decennale, con conseguente insussistenza della dedotta prescrizione.
3 Conclusioni
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, risultando infondate le censure sollevate da parte ricorrente.
La complessità delle questioni trattate e la natura delle controversie giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
• Rigetta il ricorso;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 12/12/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1815/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ROSARNO MARIA Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2020, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 43920200000088716000, emesso dall' CP_1 per il recupero di somme ritenute indebitamente percepite a titolo di disoccupazione agricola e assegni per il nucleo familiare relativi all'anno 2007.
Esponeva che la revoca delle prestazioni traeva origine dalla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo riferite al predetto anno, disposta a seguito di accertamenti
1 ispettivi e resa conoscibile mediante pubblicazione dell'elenco trimestrale di variazioni, effettuata in modalità telematica in data 15 giugno 2018.
Parte ricorrente deduceva l'illegittimità degli accertamenti ispettivi per violazione del contraddittorio, l'irregolarità della notifica del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo e l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall' , chiedendo l'annullamento CP_1 dell'avviso di addebito impugnato.
Si costituiva l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per CP_1 decadenza, rilevando che la cancellazione delle giornate di lavoro per l'anno 2007 era stata pubblicata con il primo elenco trimestrale di variazioni del 2018, in data 15 giugno
2018, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della legge 6 luglio 2011, n. 111, e che il ricorso era stato proposto solo in data 23 dicembre 2020, oltre il termine decadenziale di 120 giorni previsto dalla legge.
In via subordinata, l' contestava la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento CP_1 delle prestazioni e deduceva l'insussistenza della prescrizione, sostenendo che il termine prescrizionale decorre dal momento in cui l'Istituto aveva acquisito effettiva conoscenza dell'indebita percezione delle prestazioni, conoscenza avvenuta solo a seguito di comunicazione della Guardia di Finanza nell'anno 2013.
DIRITTO
1. Sulla decadenza dall'impugnazione della cancellazione dagli elenchi agricoli e sulla notifica telematica
L'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall' è fondata. CP_1
Ai sensi dell'art. 38, comma 7, della legge 6 luglio 2011, n. 111, la cancellazione o variazione delle giornate di lavoro agricolo è portata a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione degli elenchi trimestrali di variazione, la quale ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Tale modalità di comunicazione si inserisce nel più ampio quadro normativo della digitalizzazione dell'azione amministrativa, di cui agli artt.
3-bis e 48 del d.lgs. n.
82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), nonché nelle disposizioni
2 regolamentari dell' che prevedono la consultazione degli atti tramite i servizi CP_1 telematici istituzionali.
Nel caso di specie, è pacifico che la cancellazione delle giornate riferite all'anno 2007 sia stata pubblicata in data 15 giugno 2018 e che il ricorso giudiziario sia stato depositato solo in data 23 dicembre 2020, quando il termine decadenziale di 120 giorni risultava ampiamente spirato.
Ne consegue che il provvedimento di cancellazione dagli elenchi agricoli è divenuto definitivo e non più contestabile, con conseguente preclusione di ogni valutazione in ordine alla dedotta sussistenza del rapporto di lavoro agricolo e alle doglianze relative agli accertamenti ispettivi.
2. Sull'insussistenza della prescrizione del credito previdenziale
È parimenti infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto dell' alla ripetizione di prestazioni previdenziali indebitamente erogate ha natura CP_1 restitutoria ex art. 2033 c.c. ed è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., non trovando applicazione il termine quinquennale previsto per i contributi previdenziali (Cass. civ., sez. lav., n. 8240/2009; Cass. civ., sez. lav., n.
22714/2016; Cass. civ., sez. lav., n. 27577/2018).
Quanto al dies a quo, la Suprema Corte ha chiarito che la prescrizione decorre dal momento in cui l'ente previdenziale abbia acquisito una conoscenza effettiva e qualificata dell'indebita percezione, tale da consentire l'esercizio dell'azione di recupero, e non già dal momento dell'erogazione della prestazione (Cass. civ., sez. lav.,
n. 5455/2019; Cass. civ., sez. lav., n. 23452/2020).
Nel caso in esame, l' ha dimostrato di aver acquisito tale conoscenza solo a seguito CP_1 della comunicazione della Guardia di Finanza nell'anno 2013, all'esito degli accertamenti ispettivi che hanno evidenziato l'insussistenza del rapporto di lavoro agricolo posto a fondamento delle prestazioni erogate.
L'avviso di addebito impugnato, emesso nel 2020, risulta pertanto adottato entro il termine prescrizionale decennale, con conseguente insussistenza della dedotta prescrizione.
3 Conclusioni
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, risultando infondate le censure sollevate da parte ricorrente.
La complessità delle questioni trattate e la natura delle controversie giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
• Rigetta il ricorso;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 12/12/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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