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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/04/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 308/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 16.04.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
ER RI, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele BUCCI, presso cui è
elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE -AMBITO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso cui sono domiciliati ex lege
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 27.03.2024, ER RI, assumendo di aver presentato domanda al fine di aggiornamento delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di III fascia della provincia di Campobasso, valevoli per il triennio 2021-2024, ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per ottenere il riconoscimento di punti 6 per il servizio civile prestato non in costanza di rapporto di
impiego.
pagina 1 di 8 Parte ricorrente si duole della mancata valutazione del servizio civile da parte dell'amministrazione scolastica e prospetta, ai fini dell'attribuzione del punteggio asseritamente dovuto e della corretta collocazione nelle graduatorie di III fascia, l'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 50/2021 e dell'allegato A (nonché dei precedenti DM di analogo tenore), che valorizza diversamente il servizio militare di leva (e i servizi sostitutivi/assimilati per legge) in relazione alla circostanza che tale servizio sia stato svolto in costanza di rapporto di impiego o meno, con un sensibile decremento del punteggio attribuito ove tale contestualità non sussista (0,60 punti per anno non in costanza di nomina invece che 6,00 punti per anno in costanza di nomina). Da qui la richiesta di rettifica della graduatoria e condanna delle amministrazioni resistenti all'attribuzione di punti 6 per il servizio militare prestato non in costanza di nomina.
Si costituivano i resistenti, evidenziando il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise, in quanto costituente mera articolazione periferica del Ministero, unico soggetto legittimato a contraddire nel presente giudizio;
nel merito, chiedevano il rigetto della domanda, evidenziando che risultava carente il presupposto applicativo indefettibile ai fini del riconoscimento del punteggio così come rivendicato, dato che parte ricorrente non aveva prestato il servizio civile sostitutivo di quello di leva obbligatorio, ma quello c.d. volontario istituito dalla legge
64/2001; in ogni caso, sostenevano che, come acclarato con sentenza del Consiglio di Stato n.
11602/2022 del 29 dicembre 2022, ogni eventuale residuo dubbio sulla corretta valutazione in termini di punteggio del periodo di servizio militare non in costanza di nomina poteva dirsi ormai dipanato;
rilevavano che la materia era regolata dall'art. 485 comma 7 (per il personale docente) e dall'art. 569 comma 3 (per il personale ATA) del decreto legislativo 297/1994, secondo i quali “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti ” e che, tuttavia, tali norme non prevedevano - contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente - la valutabilità in tutti i casi, senza limiti e a ogni fine dei periodi di servizio, bensì stabilivano la misura e i termini entro cui il servizio prestato poteva essere riconosciuto;
a ciò conseguiva che il periodo di servizio militare /servizio civile poteva essere valutato solo se prestato in costanza di nomina;
evidenziavano, peraltro, che la predetta impostazione era stata, in ultimo, condivisa anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, con le sentenze nn. 22432 e 22429 dell'8 agosto 2024.
____
1.Deve affermarsi il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, in quanto costituente mera articolazione periferica del Ministero resistente, unico soggetto che, in qualità di datore di lavoro, è legittimato a contraddire nel presente giudizio.
La S.C. ha -sul punto- affermato che:
In tema di contenzioso del personale scolastico, l'Ufficio Scolastico Regionale o il dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al Ministero dell'Istruzione,
pagina 2 di 8 dell'Università e della Ricerca, non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto Ministero, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva" (cfr. Cass., 9 novembre 2021, n. 32938).
2.Nel merito, il ricorso va rigettato.
L'odierna controversia si inserisce all'interno di presupposti fattuali, descritti in apertura di motivazione, da ritenersi pacifici poiché non oggetto di contestazione tra le parti. In particolare, non è contestato ed
è comunque comprovato dal deposito del documento n. 1, allegato al ricorso, che parte ricorrente abbia presentato domanda di aggiornamento nelle graduatorie di III fascia del personale ATA, per il profilo di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico, dichiarando il servizio civile prestato dal 5.07.2005 al 26.06.2006 (cfr. doc. 2), ottenendo il riconoscimento per tale titolo di punti 0,60 in luogo di quello, oggetto di richiesta di attribuzione nella presente sede, di 6 punti.
Pertanto, la stessa parte ricorrente indica di aver ottenuto per tale servizio civile l'attribuzione del punteggio di 0,60 punti, per cui può darsi per assodato che il servizio civile prestato sia stato effettivamente valutato in tale misura (0,60).
Come già accennato, in base alle asserzioni del ricorrente, può affermarsi che la parte non si duole di non aver ottenuto il riconoscimento di alcun punteggio per il servizio civile prestato, ma richiede che le sia riconosciuto il punteggio di 6, sostanzialmente come quello cui avrebbe avuto diritto qualora avesse prestato il servizio militare o civile in costanza di rapporto;
inoltre, è pacifico che nel caso in esame il servizio civile non sia stato reso in costanza di rapporto di impiego.
Il thema decidendum della presente controversia attiene quindi all'accertamento della legittimità o meno dell'operato dell'Amministrazione convenuta che, in applicazione del disposto di cui all'Allegato
A del D.M. n. 50/2021, ha riconosciuto in favore di parte ricorrente il punteggio di 0,60 punti per il servizio civile reso non in costanza di rapporto di impiego, invece dei 6 punti che lo stesso D.M. assegna per il servizio militare o equiparato prestato in costanza di nomina/in costanza di servizio.
Le censure del ricorrente postulano quindi l'illegittimità del D.M. citato nella parte in cui, ai fini della costituzione delle graduatorie ATA, non attribuisce 6 punti per anno (ma solo 0,60) ai candidati che hanno svolto il servizio militare di leva o quelli equiparati non in costanza di nomina, così operando una presunta disparità di trattamento rispetto ai candidati che abbiano prestato il medesimo servizio in costanza di rapporto d'impiego.
3. Tanto premesso, la tesi propugnata dal ricorrente è infondata.
pagina 3 di 8 Invero, la Suprema Corte, recentemente pronunciatasi proprio sulla specifica questione oggi in esame, ha espresso il seguente principio di diritto:
«In tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il
D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto» (Cass. 8 agosto 2024, n. 22432; cfr.
altresì, ancor più di recente, Cass. 14.04.2025, n. 9738).
La Corte ha dapprima evidenziato che le precedenti pronunce di legittimità avevano definito la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto.
La S.C. ha quindi rilevato che “tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del
2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n. 15467 e Cass. 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima”, precisando che tale indirizzo è stato propugnato
“a partire dall'originaria Cass. 5679-2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento
Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare - in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola - il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2), con principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA.
Fatta tale premessa, la S.C., nella recente pronuncia n. 22432/2024, ha quindi rilevato che “il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso”, tema che costituisce oggetto anche dell'odierno giudizio.
pagina 4 di 8 Nell'affrontare tale problematica, la S.C. ha dapprima precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma la valutazione dello stesso ai fini del "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569), ciò perché Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo
a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
Ha quindi rilevato come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame:
“Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e quelli sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di
impiego, come servizio effettivo reso nella medesima qualifica;
- il servizio militare di leva e quelli sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali;
- il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali;
- come servizio valutabile solo quello “effettivamente prestato” ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, la computabilità dei corrispondenti periodi «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti»”.
“In sostanza”, continua la S.C., “secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amministrativo;
assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore
a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano
pagina 5 di 8 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui”.
Per la Corte tale assetto “appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del
Codice dell'Ordinamento Militare”; invero “Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in
costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del
2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
La Corte afferma, quindi, che “In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo
non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la
pagina 6 di 8 situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento”.
Per la S.C., dunque, “il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo” ed è “ giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo”; ciò perché, da un lato, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima dalla stessa
S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081); dall'altro, deve evidenziarsi la situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602» (Cass. n. 22432/2024), nonché condivisibile giurisprudenza di merito (Trib. Bologna n. 1216 del 30.09.2024, Trib. Modena n. 699 del 5.09.2024).
A ciò si aggiunga che nel caso in esame parte ricorrente, come pure evidenziato dal Ministero, risulta aver prestato servizio civile di natura volontaria, non già obbligatoria, che deve essere valutato con lo stesso punteggio previsto per i servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni.
Nel caso di specie, dunque, il DM del 2021 -laddove attribuisce al periodo di servizio civile di natura volontaria il medesimo punteggio dei servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni- non si pone in contrasto con la norma primaria, né con quella costituzionale.
In altre parole, non si ravvisano profili di discriminazione o di pregiudizio nell'assetto delineato dal
D.M. laddove, non essendovi ragioni per parificare situazioni di per sé disomogenee come quella dell'espletamento del servizio militare o sostitutivo in pendenza di rapporto rispetto al suo svolgimento non in costanza di nomina o rispetto allo svolgimento di servizio civile volontario, ha comunque valorizzato -attribuendo un punteggio - l'espletamento del servizio militare o sostitutivo o volontario, attraverso una ragionevole modulazione del menzionato punteggio.
4. In definitiva, e per concludere, alla luce delle superiori considerazioni e del principio di diritto enunciato da Cass. n. 22432/2024, si ritengono legittime le previsioni di rango secondario del D.M. n. pagina 7 di 8 50 del 03.03.2021, laddove prevedono la valutazione del servizio militare o sostitutivo, in costanza di nomina, con l'integrale punteggio di n. 6 punti per anno (e di 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per l'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, e che assegnano il minor punteggio di 0,60 punti annui (e 0,15 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per il servizio prestato non in costanza di impiego scolastico.
Per tutte le ragioni esposte, si appalesa non censurabile la valutazione del servizio operata dell'Amministrazione resistente.
5. Il ricorso va quindi rigettato.
La controvertibilità delle questioni esaminate ed i contrasti giurisprudenziali - risolti di recente, sullo specifico aspetto in esame, da Cass. n. 22432/2024, vedi anche Cass. 9738/2025 - giustificano la compensazione integrale delle spese di lite (cfr. sentenza n. 77/2018 Corte Cost., laddove ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore, tra cui può farsi rientrare “l'assoluta novità della questione trattata” e/o il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”).
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise;
2) Rigetta il ricorso;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Campobasso, 23 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 16.04.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
ER RI, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele BUCCI, presso cui è
elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE -AMBITO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso cui sono domiciliati ex lege
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 27.03.2024, ER RI, assumendo di aver presentato domanda al fine di aggiornamento delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di III fascia della provincia di Campobasso, valevoli per il triennio 2021-2024, ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per ottenere il riconoscimento di punti 6 per il servizio civile prestato non in costanza di rapporto di
impiego.
pagina 1 di 8 Parte ricorrente si duole della mancata valutazione del servizio civile da parte dell'amministrazione scolastica e prospetta, ai fini dell'attribuzione del punteggio asseritamente dovuto e della corretta collocazione nelle graduatorie di III fascia, l'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 50/2021 e dell'allegato A (nonché dei precedenti DM di analogo tenore), che valorizza diversamente il servizio militare di leva (e i servizi sostitutivi/assimilati per legge) in relazione alla circostanza che tale servizio sia stato svolto in costanza di rapporto di impiego o meno, con un sensibile decremento del punteggio attribuito ove tale contestualità non sussista (0,60 punti per anno non in costanza di nomina invece che 6,00 punti per anno in costanza di nomina). Da qui la richiesta di rettifica della graduatoria e condanna delle amministrazioni resistenti all'attribuzione di punti 6 per il servizio militare prestato non in costanza di nomina.
Si costituivano i resistenti, evidenziando il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise, in quanto costituente mera articolazione periferica del Ministero, unico soggetto legittimato a contraddire nel presente giudizio;
nel merito, chiedevano il rigetto della domanda, evidenziando che risultava carente il presupposto applicativo indefettibile ai fini del riconoscimento del punteggio così come rivendicato, dato che parte ricorrente non aveva prestato il servizio civile sostitutivo di quello di leva obbligatorio, ma quello c.d. volontario istituito dalla legge
64/2001; in ogni caso, sostenevano che, come acclarato con sentenza del Consiglio di Stato n.
11602/2022 del 29 dicembre 2022, ogni eventuale residuo dubbio sulla corretta valutazione in termini di punteggio del periodo di servizio militare non in costanza di nomina poteva dirsi ormai dipanato;
rilevavano che la materia era regolata dall'art. 485 comma 7 (per il personale docente) e dall'art. 569 comma 3 (per il personale ATA) del decreto legislativo 297/1994, secondo i quali “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti ” e che, tuttavia, tali norme non prevedevano - contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente - la valutabilità in tutti i casi, senza limiti e a ogni fine dei periodi di servizio, bensì stabilivano la misura e i termini entro cui il servizio prestato poteva essere riconosciuto;
a ciò conseguiva che il periodo di servizio militare /servizio civile poteva essere valutato solo se prestato in costanza di nomina;
evidenziavano, peraltro, che la predetta impostazione era stata, in ultimo, condivisa anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, con le sentenze nn. 22432 e 22429 dell'8 agosto 2024.
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1.Deve affermarsi il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, in quanto costituente mera articolazione periferica del Ministero resistente, unico soggetto che, in qualità di datore di lavoro, è legittimato a contraddire nel presente giudizio.
La S.C. ha -sul punto- affermato che:
In tema di contenzioso del personale scolastico, l'Ufficio Scolastico Regionale o il dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al Ministero dell'Istruzione,
pagina 2 di 8 dell'Università e della Ricerca, non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto Ministero, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva" (cfr. Cass., 9 novembre 2021, n. 32938).
2.Nel merito, il ricorso va rigettato.
L'odierna controversia si inserisce all'interno di presupposti fattuali, descritti in apertura di motivazione, da ritenersi pacifici poiché non oggetto di contestazione tra le parti. In particolare, non è contestato ed
è comunque comprovato dal deposito del documento n. 1, allegato al ricorso, che parte ricorrente abbia presentato domanda di aggiornamento nelle graduatorie di III fascia del personale ATA, per il profilo di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico, dichiarando il servizio civile prestato dal 5.07.2005 al 26.06.2006 (cfr. doc. 2), ottenendo il riconoscimento per tale titolo di punti 0,60 in luogo di quello, oggetto di richiesta di attribuzione nella presente sede, di 6 punti.
Pertanto, la stessa parte ricorrente indica di aver ottenuto per tale servizio civile l'attribuzione del punteggio di 0,60 punti, per cui può darsi per assodato che il servizio civile prestato sia stato effettivamente valutato in tale misura (0,60).
Come già accennato, in base alle asserzioni del ricorrente, può affermarsi che la parte non si duole di non aver ottenuto il riconoscimento di alcun punteggio per il servizio civile prestato, ma richiede che le sia riconosciuto il punteggio di 6, sostanzialmente come quello cui avrebbe avuto diritto qualora avesse prestato il servizio militare o civile in costanza di rapporto;
inoltre, è pacifico che nel caso in esame il servizio civile non sia stato reso in costanza di rapporto di impiego.
Il thema decidendum della presente controversia attiene quindi all'accertamento della legittimità o meno dell'operato dell'Amministrazione convenuta che, in applicazione del disposto di cui all'Allegato
A del D.M. n. 50/2021, ha riconosciuto in favore di parte ricorrente il punteggio di 0,60 punti per il servizio civile reso non in costanza di rapporto di impiego, invece dei 6 punti che lo stesso D.M. assegna per il servizio militare o equiparato prestato in costanza di nomina/in costanza di servizio.
Le censure del ricorrente postulano quindi l'illegittimità del D.M. citato nella parte in cui, ai fini della costituzione delle graduatorie ATA, non attribuisce 6 punti per anno (ma solo 0,60) ai candidati che hanno svolto il servizio militare di leva o quelli equiparati non in costanza di nomina, così operando una presunta disparità di trattamento rispetto ai candidati che abbiano prestato il medesimo servizio in costanza di rapporto d'impiego.
3. Tanto premesso, la tesi propugnata dal ricorrente è infondata.
pagina 3 di 8 Invero, la Suprema Corte, recentemente pronunciatasi proprio sulla specifica questione oggi in esame, ha espresso il seguente principio di diritto:
«In tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il
D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto» (Cass. 8 agosto 2024, n. 22432; cfr.
altresì, ancor più di recente, Cass. 14.04.2025, n. 9738).
La Corte ha dapprima evidenziato che le precedenti pronunce di legittimità avevano definito la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto.
La S.C. ha quindi rilevato che “tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del
2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n. 15467 e Cass. 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima”, precisando che tale indirizzo è stato propugnato
“a partire dall'originaria Cass. 5679-2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento
Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare - in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola - il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2), con principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA.
Fatta tale premessa, la S.C., nella recente pronuncia n. 22432/2024, ha quindi rilevato che “il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso”, tema che costituisce oggetto anche dell'odierno giudizio.
pagina 4 di 8 Nell'affrontare tale problematica, la S.C. ha dapprima precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma la valutazione dello stesso ai fini del "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569), ciò perché Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo
a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
Ha quindi rilevato come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame:
“Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e quelli sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di
impiego, come servizio effettivo reso nella medesima qualifica;
- il servizio militare di leva e quelli sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali;
- il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali;
- come servizio valutabile solo quello “effettivamente prestato” ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, la computabilità dei corrispondenti periodi «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti»”.
“In sostanza”, continua la S.C., “secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amministrativo;
assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore
a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano
pagina 5 di 8 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui”.
Per la Corte tale assetto “appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del
Codice dell'Ordinamento Militare”; invero “Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in
costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del
2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
La Corte afferma, quindi, che “In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo
non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la
pagina 6 di 8 situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento”.
Per la S.C., dunque, “il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo” ed è “ giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo”; ciò perché, da un lato, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima dalla stessa
S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081); dall'altro, deve evidenziarsi la situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602» (Cass. n. 22432/2024), nonché condivisibile giurisprudenza di merito (Trib. Bologna n. 1216 del 30.09.2024, Trib. Modena n. 699 del 5.09.2024).
A ciò si aggiunga che nel caso in esame parte ricorrente, come pure evidenziato dal Ministero, risulta aver prestato servizio civile di natura volontaria, non già obbligatoria, che deve essere valutato con lo stesso punteggio previsto per i servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni.
Nel caso di specie, dunque, il DM del 2021 -laddove attribuisce al periodo di servizio civile di natura volontaria il medesimo punteggio dei servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni- non si pone in contrasto con la norma primaria, né con quella costituzionale.
In altre parole, non si ravvisano profili di discriminazione o di pregiudizio nell'assetto delineato dal
D.M. laddove, non essendovi ragioni per parificare situazioni di per sé disomogenee come quella dell'espletamento del servizio militare o sostitutivo in pendenza di rapporto rispetto al suo svolgimento non in costanza di nomina o rispetto allo svolgimento di servizio civile volontario, ha comunque valorizzato -attribuendo un punteggio - l'espletamento del servizio militare o sostitutivo o volontario, attraverso una ragionevole modulazione del menzionato punteggio.
4. In definitiva, e per concludere, alla luce delle superiori considerazioni e del principio di diritto enunciato da Cass. n. 22432/2024, si ritengono legittime le previsioni di rango secondario del D.M. n. pagina 7 di 8 50 del 03.03.2021, laddove prevedono la valutazione del servizio militare o sostitutivo, in costanza di nomina, con l'integrale punteggio di n. 6 punti per anno (e di 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per l'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, e che assegnano il minor punteggio di 0,60 punti annui (e 0,15 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per il servizio prestato non in costanza di impiego scolastico.
Per tutte le ragioni esposte, si appalesa non censurabile la valutazione del servizio operata dell'Amministrazione resistente.
5. Il ricorso va quindi rigettato.
La controvertibilità delle questioni esaminate ed i contrasti giurisprudenziali - risolti di recente, sullo specifico aspetto in esame, da Cass. n. 22432/2024, vedi anche Cass. 9738/2025 - giustificano la compensazione integrale delle spese di lite (cfr. sentenza n. 77/2018 Corte Cost., laddove ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore, tra cui può farsi rientrare “l'assoluta novità della questione trattata” e/o il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”).
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise;
2) Rigetta il ricorso;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Campobasso, 23 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
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