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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 7465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7465 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'udienza del
20.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 28578/2024 R.G. cui è riunito il procedimento n. 3433/23 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eugenio OL e Carola Parte_1
Pipitone presso il cui studio legale OL in Napoli alla Via Ulisse Prota Giurleo 56/a, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E in persona del l.r., rappresentato e difeso dall' avv. Anna Di Stefano elett.te dom.to presso CP_1
l'Ufficio legale della sede di Napoli alla via Alcide de Gasperi 55 CP_1
Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.2.2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile sulla base della domanda amministrativa del 09.03.2022, atteso che era stata ritenuta dalla Commissione medica, all'esito della visita medica del 21.06.2022 e, con verbale sanitario del 11.09.2022, invalida solo nella misura del 46%. Il c.t.u. nominato, dott. , concludeva la sua relazione valutando che non sussistessero i Per_1 presupposti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità e accertava una percentuale di invalidità pari al 67%. Parte ricorrente, preso atto delle suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 23.12.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite ed attribuzione. L si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1 All'odierna udienza del 20.10.2025, rinnovata la CTU, la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura alle parti.
***** Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio del procedimento per ATPO, recante il n. RG. 3433/23. Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Con l'odierno atto di opposizione, la ricorrente contestava specificamente la CTU svolta nella fase di ATP, lamentando che l'elaborato peritale redatto dal dott. si basasse su un'erronea Per_1 interpretazione della certificazione medica e della propria anamnesi. Lamentava, in particolare, che il complesso ortopedico fosse più grave di quello considerato dal CTU, stante la certificazione medica depositata che ne evidenziava la lesione al corno anteriore menisco laterale, con gonalgia destra e necessità di fisioterapia e il coinvolgimento di diversi ambiti dell'apparato locomotore, non valutati, pertanto, adeguatamente dal CTU- corroborati poi da ultima e recente documentazione ortopedica del 31.10.2024 depositata unitamente alla presente opposizione. Disposta la rinnovazione della perizia, il CTU nominato Dott. – all'esito della visita Persona_2 medica svolta ed alla luce della documentazione sanitaria depositata - concludeva ritenendo l'opponente affetta dalle seguenti patologie: “OBESITA (IMC 30) COMPLICATA DA RACHIARTROSI DI MODESTO SIGNIFICATO ED INCIDENZA FUNZIONALE ED ESITI DI RIFERITA MENISCECTOMIA DX E FRATTURA RADIO E SCAFOIDE CARPALE SINISTRI. TURBE MINZIONALE IN ESITI DI ISTERECTOMIA. (F.E. 46%) I- Controparte_2 II CLASSE NYHA;
Pertanto, il CTU nominato nell'odierno giudizio di opposizione, dott. ha concluso che Persona_2
“applicando il metodo a scalare e retrodatandolo al gennaio 2025, cioè di sei mesi rispetto all'accertamento ecocardiografico, la capacità di lavoro della ricorrente È RIDOTTA permanentemente in misura superiore al 74% e raggiunge un grado del 75% (settantacinque), per cui la ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile dal 1° gennaio 2025. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nell'odierna fase di opposizione trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Va osservato, infine, che come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte l'odierno giudizio non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Le spese della fase di ATP vanno integralmente compensate tra le parti tenuto conto della decorrenza della prestazione dall'1.01.2025 e, quindi, successiva alla data del deposito del ricorso ex art. 445 bis CP_ c.p.c.; le spese dell'odierno giudizio vanno, invece, poste a carico dell' soccombente nella misura di 1/3, frazione che si liquida in euro 450,00, mentre vanno compensate per la rimanente parte tenuto conto della decorrenza della prestazione (1.1.2025), successiva alla data del deposito dell'odierna opposizione (23.12.2024). Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 3433/23, così decide:
-Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che ha diritto al Parte_1 riconoscimento dell'assegno di invalidità civile dal 1° gennaio 2025.
-Compensa integralmente tra le parti le spese di ATP;
CP_
-Condanna l' al pagamento delle spese di lite dell'odierno giudizio nella misura di 1/3, frazione che liquida in complessivi euro 450,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione, compensandole per la rimanente parte;
Napoli, 20.10.2025 Il giudice del lavoro (dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella) La presente sentenza è stata redatta con il contributo della dott.ssa Serena Bianco Bevilacqua
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'udienza del
20.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 28578/2024 R.G. cui è riunito il procedimento n. 3433/23 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eugenio OL e Carola Parte_1
Pipitone presso il cui studio legale OL in Napoli alla Via Ulisse Prota Giurleo 56/a, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E in persona del l.r., rappresentato e difeso dall' avv. Anna Di Stefano elett.te dom.to presso CP_1
l'Ufficio legale della sede di Napoli alla via Alcide de Gasperi 55 CP_1
Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.2.2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile sulla base della domanda amministrativa del 09.03.2022, atteso che era stata ritenuta dalla Commissione medica, all'esito della visita medica del 21.06.2022 e, con verbale sanitario del 11.09.2022, invalida solo nella misura del 46%. Il c.t.u. nominato, dott. , concludeva la sua relazione valutando che non sussistessero i Per_1 presupposti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità e accertava una percentuale di invalidità pari al 67%. Parte ricorrente, preso atto delle suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 23.12.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite ed attribuzione. L si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1 All'odierna udienza del 20.10.2025, rinnovata la CTU, la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura alle parti.
***** Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio del procedimento per ATPO, recante il n. RG. 3433/23. Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Con l'odierno atto di opposizione, la ricorrente contestava specificamente la CTU svolta nella fase di ATP, lamentando che l'elaborato peritale redatto dal dott. si basasse su un'erronea Per_1 interpretazione della certificazione medica e della propria anamnesi. Lamentava, in particolare, che il complesso ortopedico fosse più grave di quello considerato dal CTU, stante la certificazione medica depositata che ne evidenziava la lesione al corno anteriore menisco laterale, con gonalgia destra e necessità di fisioterapia e il coinvolgimento di diversi ambiti dell'apparato locomotore, non valutati, pertanto, adeguatamente dal CTU- corroborati poi da ultima e recente documentazione ortopedica del 31.10.2024 depositata unitamente alla presente opposizione. Disposta la rinnovazione della perizia, il CTU nominato Dott. – all'esito della visita Persona_2 medica svolta ed alla luce della documentazione sanitaria depositata - concludeva ritenendo l'opponente affetta dalle seguenti patologie: “OBESITA (IMC 30) COMPLICATA DA RACHIARTROSI DI MODESTO SIGNIFICATO ED INCIDENZA FUNZIONALE ED ESITI DI RIFERITA MENISCECTOMIA DX E FRATTURA RADIO E SCAFOIDE CARPALE SINISTRI. TURBE MINZIONALE IN ESITI DI ISTERECTOMIA. (F.E. 46%) I- Controparte_2 II CLASSE NYHA;
Pertanto, il CTU nominato nell'odierno giudizio di opposizione, dott. ha concluso che Persona_2
“applicando il metodo a scalare e retrodatandolo al gennaio 2025, cioè di sei mesi rispetto all'accertamento ecocardiografico, la capacità di lavoro della ricorrente È RIDOTTA permanentemente in misura superiore al 74% e raggiunge un grado del 75% (settantacinque), per cui la ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile dal 1° gennaio 2025. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nell'odierna fase di opposizione trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Va osservato, infine, che come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte l'odierno giudizio non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Le spese della fase di ATP vanno integralmente compensate tra le parti tenuto conto della decorrenza della prestazione dall'1.01.2025 e, quindi, successiva alla data del deposito del ricorso ex art. 445 bis CP_ c.p.c.; le spese dell'odierno giudizio vanno, invece, poste a carico dell' soccombente nella misura di 1/3, frazione che si liquida in euro 450,00, mentre vanno compensate per la rimanente parte tenuto conto della decorrenza della prestazione (1.1.2025), successiva alla data del deposito dell'odierna opposizione (23.12.2024). Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 3433/23, così decide:
-Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che ha diritto al Parte_1 riconoscimento dell'assegno di invalidità civile dal 1° gennaio 2025.
-Compensa integralmente tra le parti le spese di ATP;
CP_
-Condanna l' al pagamento delle spese di lite dell'odierno giudizio nella misura di 1/3, frazione che liquida in complessivi euro 450,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione, compensandole per la rimanente parte;
Napoli, 20.10.2025 Il giudice del lavoro (dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella) La presente sentenza è stata redatta con il contributo della dott.ssa Serena Bianco Bevilacqua