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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/05/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott. ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 3800/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti PIOMBI FEDERICA e VITELLINI VALENTINA
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_2 C.F._2
Avv.ti PIOMBI FEDERICA e VITELLINI VALENTINA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
IL TR I B U N A L E
premesso che con ricorso depositato il 22/05/2024 e Parte_1 Pt_2
hanno proposto domanda contestuale di separazione e scioglimento del
[...]
loro matrimonio, unione celebrata in MONTENEGRO il 20/08/2016 e trascritta in
Italia;
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considerato che
con sentenza di questo Tribunale n. 247/2024, pubblicata il
23/09/2024, è stata omologata la separazione dei coniugi;
viste le note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/04/2025 con cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler sottoporre lo scioglimento del loro matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto e delle memorie depositate il 7/04/2025; rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicem- bre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta inin- terrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla udienza cartolare di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ri- costituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla determina- zione espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contra- rietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.; visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
(nata in [...] il [...]) e (nato in [...]- Parte_2
NEGRO il 09/04/1983), celebrato in MONTENEGRO il 20/08/2016 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di FIDENZA (PR) al n. 86 - parte 2 – Serie C, anno 2016;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle condizioni di cui al ricorso congiunto e delle memorie depositate il 7/04/2025, qui da in- tendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di FIDENZA di proce- dere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 2 di 3 4. nulla sulle spese.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 30/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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