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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17270/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA LL Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. EA RC Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 17270/2025 R.G. promosso da
) (avv. BECHERI ROSETTA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. FERRABOSCHI STEFANIA) CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data 6/11/2025 e 7/11/2025. Per_ L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) Affidamento della figlia minore nata ERona_1
(MN) il 02/04/2012, ad entrambi i genitori secondo le forme dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e fissazione della residenza presso l'abitazione in Acquafredda (BS) Via Quattro Novembre
n. 6, dove già la minore risiede. Il Sig. trasferirà la propria residenza dalla casa familiare entro e Parte_1 non oltre la fine del corrente anno.
2) La casa familiare è assegnata alla Sig.ra che ivi abiterà insieme con la figlia;
i ricorrenti si CP_1 impegnano ad incaricare una agenzia immobiliare al fine di porre in vendita l'immobile comune nella seconda metà dell'anno 2026; il ricavato, dedotto quanto ancora dovuto per il mutuo fondiario, verrà suddiviso nella misura del 50% in capo a ciascuno dei comproprietari. 3) Ad entrambi i genitori rimangono assegnati i poteri di ordinaria amministrazione, da esercitarsi in modo disgiunto nei rispettivi tempi di permanenza con ciascuno di loro;
le decisioni di maggior importanza dovranno essere assunte congiuntamente da entrambi i genitori;
4) I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendole un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente se di necessità anche con ER esperti di fiducia scelti dalle parti. Il padre, tenuto conto dell'età di e degli impegni lavorativi della Sig.ra
, terrà con sé la minore secondo le più ampie modalità da concordarsi fra i genitori purché con CP_1 preavviso ed in conformità alle esigenze e secondo la sua volontà e nel rispetto degli impegni scolastici e ludico sportivi della stessa e comunque nei pomeriggi di Martedì e Venerdì sino alle ore 19.00, il Mercoledì dalle ore 14.45 con pernotto presso l'abitazione paterna sino alla mattina successiva, dal Sabato pomeriggio alle ore 14.45 al Lunedi mattina nel fine settimana di competenza del padre nonché il Sabato dalle ore 14.45 alle ore 19.00 nel fine settimana di competenza della madre. Si precisa che nella giornata di lunedì la minore trascorrerà il pomeriggio presso la zia paterna, come ordinariamente accade, con disponibilità del padre a subentrare in caso di necessità o impedimento della stessa. La minore trascorrerà altresì con il padre, sette giorni durante le vacanze natalizie, tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno le festività principali;
dalle 2 alle 3 settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno per esigenze di prenotazione e/o gestione dei periodi lavorativi. Le restanti festività̀̀̀̀ e/o ponti nell'anno solare verranno concordati dalle parti di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, presso l'uno e l'altro dei genitori. Resta inteso che i ricorrenti sono liberi di modificare il calendario secondo le diverse esigenze della minore ed i loro impegni lavorativi, previo accordo e preavviso ER non inferiore a 24 ore, impegnandosi affinché continui ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi, nonché con i rispettivi nuclei familiari.
5) Le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto, della figlia, ed i loro impegni lavorativi, previo accordo e preavviso non inferiore a 24 ore, impegnandosi a collaborare nell'individuare le scelte migliori per assicurare alla minore la crescita più sana e serena;
6) Il Sig. in considerazione dei tempi di cura come sopra individuati, verserà alla Sig.ra a Parte_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, su c/c bancario intestato alla madre entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di Maggio 2025, la somma mensile di € 100,00 (euro cento/00), importo dovuto per dodici mensilità e soggetto a rivalutazione di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della minore. I genitori concordano che l'assegno unico verrà percepito per l'intero dalla Sig.ra , le detrazioni fiscali nella CP_1 denuncia dei redditi saranno suddivise al 50%;
7) I genitori concordano che ciascuno di essi si impegna a sostenere e/o rimborsare al 50% le spese eccedenti l'ordinario mantenimento che si renderanno necessarie per la figlia e che dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le ha anticipate entro
10 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice
IBAN verrà indicato nella richiesta, fatto salvo il diverso accordo che preveda il pagamento diretto della spesa straordinaria al 50% da parte di ciascun genitore. Le spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, sono, a titolo indicativo, le seguenti: Spese per la salute: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari che sarebbero erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale da eseguirsi presso strutture private;
IV) farmaci particolari (omeopatia, fitoterapia, etc.); Spese per l'istruzione: spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; Spese per la custodia di prole minorenne: spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
8) Le parti concordano che l'assegno unico universale per la figlia verrà percepito per l'intero dalla Sig.ra
; il padre presta sin d'ora consenso, impegnandosi alle incombenze a ciò necessarie. CP_1
9) Le parti dichiarano con la sottoscrizione del presente ricorso di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione dipendente dal periodo di convivenza e di avere così risolto ogni loro rapporto patrimoniale pendente.
10) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, e dei documenti d'identità propri e della figlia minore.
11) le parti danno atto di aver già proceduto agli adempimenti richiesti nel ricorso con riferimento al cane ER acquistato dai genitori per .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ER
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (n. 2/4/2012) e, con ricorso presentato in forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337- bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
EA LL EA RC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA LL Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. EA RC Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 17270/2025 R.G. promosso da
) (avv. BECHERI ROSETTA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. FERRABOSCHI STEFANIA) CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data 6/11/2025 e 7/11/2025. Per_ L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) Affidamento della figlia minore nata ERona_1
(MN) il 02/04/2012, ad entrambi i genitori secondo le forme dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e fissazione della residenza presso l'abitazione in Acquafredda (BS) Via Quattro Novembre
n. 6, dove già la minore risiede. Il Sig. trasferirà la propria residenza dalla casa familiare entro e Parte_1 non oltre la fine del corrente anno.
2) La casa familiare è assegnata alla Sig.ra che ivi abiterà insieme con la figlia;
i ricorrenti si CP_1 impegnano ad incaricare una agenzia immobiliare al fine di porre in vendita l'immobile comune nella seconda metà dell'anno 2026; il ricavato, dedotto quanto ancora dovuto per il mutuo fondiario, verrà suddiviso nella misura del 50% in capo a ciascuno dei comproprietari. 3) Ad entrambi i genitori rimangono assegnati i poteri di ordinaria amministrazione, da esercitarsi in modo disgiunto nei rispettivi tempi di permanenza con ciascuno di loro;
le decisioni di maggior importanza dovranno essere assunte congiuntamente da entrambi i genitori;
4) I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendole un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente se di necessità anche con ER esperti di fiducia scelti dalle parti. Il padre, tenuto conto dell'età di e degli impegni lavorativi della Sig.ra
, terrà con sé la minore secondo le più ampie modalità da concordarsi fra i genitori purché con CP_1 preavviso ed in conformità alle esigenze e secondo la sua volontà e nel rispetto degli impegni scolastici e ludico sportivi della stessa e comunque nei pomeriggi di Martedì e Venerdì sino alle ore 19.00, il Mercoledì dalle ore 14.45 con pernotto presso l'abitazione paterna sino alla mattina successiva, dal Sabato pomeriggio alle ore 14.45 al Lunedi mattina nel fine settimana di competenza del padre nonché il Sabato dalle ore 14.45 alle ore 19.00 nel fine settimana di competenza della madre. Si precisa che nella giornata di lunedì la minore trascorrerà il pomeriggio presso la zia paterna, come ordinariamente accade, con disponibilità del padre a subentrare in caso di necessità o impedimento della stessa. La minore trascorrerà altresì con il padre, sette giorni durante le vacanze natalizie, tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno le festività principali;
dalle 2 alle 3 settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno per esigenze di prenotazione e/o gestione dei periodi lavorativi. Le restanti festività̀̀̀̀ e/o ponti nell'anno solare verranno concordati dalle parti di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, presso l'uno e l'altro dei genitori. Resta inteso che i ricorrenti sono liberi di modificare il calendario secondo le diverse esigenze della minore ed i loro impegni lavorativi, previo accordo e preavviso ER non inferiore a 24 ore, impegnandosi affinché continui ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi, nonché con i rispettivi nuclei familiari.
5) Le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto, della figlia, ed i loro impegni lavorativi, previo accordo e preavviso non inferiore a 24 ore, impegnandosi a collaborare nell'individuare le scelte migliori per assicurare alla minore la crescita più sana e serena;
6) Il Sig. in considerazione dei tempi di cura come sopra individuati, verserà alla Sig.ra a Parte_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, su c/c bancario intestato alla madre entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di Maggio 2025, la somma mensile di € 100,00 (euro cento/00), importo dovuto per dodici mensilità e soggetto a rivalutazione di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della minore. I genitori concordano che l'assegno unico verrà percepito per l'intero dalla Sig.ra , le detrazioni fiscali nella CP_1 denuncia dei redditi saranno suddivise al 50%;
7) I genitori concordano che ciascuno di essi si impegna a sostenere e/o rimborsare al 50% le spese eccedenti l'ordinario mantenimento che si renderanno necessarie per la figlia e che dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le ha anticipate entro
10 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice
IBAN verrà indicato nella richiesta, fatto salvo il diverso accordo che preveda il pagamento diretto della spesa straordinaria al 50% da parte di ciascun genitore. Le spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, sono, a titolo indicativo, le seguenti: Spese per la salute: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari che sarebbero erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale da eseguirsi presso strutture private;
IV) farmaci particolari (omeopatia, fitoterapia, etc.); Spese per l'istruzione: spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; Spese per la custodia di prole minorenne: spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
8) Le parti concordano che l'assegno unico universale per la figlia verrà percepito per l'intero dalla Sig.ra
; il padre presta sin d'ora consenso, impegnandosi alle incombenze a ciò necessarie. CP_1
9) Le parti dichiarano con la sottoscrizione del presente ricorso di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione dipendente dal periodo di convivenza e di avere così risolto ogni loro rapporto patrimoniale pendente.
10) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, e dei documenti d'identità propri e della figlia minore.
11) le parti danno atto di aver già proceduto agli adempimenti richiesti nel ricorso con riferimento al cane ER acquistato dai genitori per .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ER
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (n. 2/4/2012) e, con ricorso presentato in forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337- bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
EA LL EA RC