Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott. Giuseppe Minutoli - Presidente
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 51/2023 r.g.a. promosso
DA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dagli avvocati, Pietro Carrozza, Carlo Carrozza
[...]
e Antonio Salvadore,
Appellante
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], c.f. , e CP_1 CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...], c.f. CP_2 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Tabacco,
Appellati
E
, nato a [...] il [...], c.f. CP_3 C.F._4
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Oliveri,
[...]
Appellato
E
1
, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Fiorillo, C.F._5
Appellato
E
, nonché del socio Controparte_6
accomandatario , in persona del curatore pro-tempore. CP_3
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2128/2022 del Tribunale di
Messina, pubblicata in data 10.12.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'articolo
127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione notificato il 29.10.2009 l'architetto Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Messina, , CP_3 [...]
, e l'ing. per sentire dichiarare il proprio CP_1 CP_2 Controparte_7
diritto al pagamento dei compensi maturati per le prestazioni rese su incarico e nell'interesse dei convenuti, quantificati complessivamente in euro 350.000,00.
Esponeva di avere svolto per molti anni la propria attività libero professionale nell'interesse della famiglia (accatastamento di immobili, operazioni CP_3
preordinate al restauro di edifici, progettazioni e cura di procedimenti amministrativi, interventi e prestazioni anche minori); di essere stato incaricato da ultimo da , e di predisporre un CP_3 CP_1 CP_2
progetto per lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e bonifica di un'area in zona A.S.I. sita in Venetico, località Beviola, nonché per l'insediamento in essa di capannoni industriali con sistemazione del materiale argilloso, con un compenso concordato forfettariamente (con il ) CP_3
2 in un quinto del ricavo previsto a fronte della alienazione a terzi del terreno assistito dalla progettazione da presentare per il rilascio delle abilitazioni alle costruzioni (in particolare, l'importo dei compensi era stato preventivato dalle parti in lire 200.000.000 su un ricavo previsto dalla alienazione in circa un miliardo di lire); che (usufruttuario), e CP_3 CP_1 CP_2
(nudi proprietari dell'area sita in Venetico) avevano frazionato l'area suddetta in tre lotti;
che i avevano incaricato esso attore di redigere un progetto di CP_3
massima per la fattibilità delle opere di bonifica del terzo lotto che era stato promesso in vendita all'ing. il quale, secondo quanto Controparte_7
comunicatogli da , “si sarebbe assunto l'onere di corrispondere CP_3
al professionista tutti i compensi spettanti sia per le precedenti fasi progettuali espletate, sia per la ripartizione del terreno in lotti in area A.S.I., sia per i progetti relativi alla bonifica del terzo lotto e della ristrutturazione del fabbricato sullo stesso insistente”, compenso che veniva verbalmente concordato nell'importo di € 350.000,00, pari alle tariffe professionali vigenti;
di avere adempiuto l'incarico conferitogli mediante deposito presso il
Consorzio ASI di relazione tecnica ed elaborati grafici sottoscritti dai per CP_3
l'ottenimento del parere preventivo;
che in data 26.8.2008 aveva consegnato a l'elaborato progettuale rielaborato sulla base delle prescrizioni CP_1
ASI per essere sottoscritto dai i quali, dal canto loro, non solo non CP_3
avevano restituito l'elaborato sottoscritto, ma avevano negato il conferimento dell'incarico professionale.
Si costituivano e , deducendo il proprio difetto di CP_3 CP_1
legittimazione passiva, dal momento che l'unico soggetto committente ed interessato alla progettazione dell'elaborato relativo all'area Beviola era l'ing.
dal quale pertanto volevano essere garantiti in caso di soccombenza. CP_7
L'ing. costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda, negando di CP_7
avere mai commissionato alcun progetto all'arch. . Pt_1
3 Il giudizio veniva interrotto a seguito del fallimento di e CP_3
riassunto nei termini di legge dall'arch. “con espressa dichiarazione, Pt_1
limitatamente al convenuto , di voler ottenere un titolo da CP_3
utilizzare contro il medesimo dopo la chiusura del fallimento ed il suo eventuale ritorno in bonis”.
Esaurita l'istruzione probatoria, il Tribunale rigettava la domanda.
Per la riforma della sentenza proponeva appello l'arch. . Pt_1
Si costituivano e chiedendo dichiararsi CP_1 CP_2
inammissibile l'appello proposto nei loro confronti, nonché il loro difetto di legittimazione passiva, e, nel merito, il rigetto del gravame.
Si costituiva anche rilevando che l'unico soggetto legittimato CP_3
passivamente doveva essere identificato nell'ing. e contestando, CP_7
comunque, la pretesa avversaria.
La si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. CP_4
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 21.3.2024, la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo di impugnazione l'arch. denuncia l'errore in Pt_1
cui è incorso il primo giudice nel ritenere non raggiunta la prova del conferimento dell'incarico professionale affidato dai convenuti relativamente all'elaborazione di un progetto di manutenzione straordinaria, bonifica e riqualificazione dell'area industriale sita in Venetico località Beviola. In particole, deduce l'erronea valutazione da parte del primo giudice delle deposizioni testimoniali, l'omessa valutazione delle dichiarazioni confessorie contenute nella lettera raccomandata del 16.09.2008 sottoscritta dall'ing.
l'esame superficiale del primo giudice del tenore delle Controparte_7
4 difese dei convenuti che avevano confermato il conferimento CP_3
dell'incarico all'arch. da parte dell'ing. la trascurata Pt_1 CP_7
valutazione del primo Giudice di tutto il compendio istruttorio documentale versato in atti dall'Arch. in sede di costituzione in giudizio e, Pt_1
successivamente, nei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c..
L'appellante si sofferma, quindi, sulle deposizioni testimoniali rese dai testi
[...]
, e , da cui emerge la prova Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
del fatto che “ha conferito incarico all'Arch. (anche CP_3 Pt_1
nell'interesse dei figli e nudi proprietari dell'immobile di CP_1 CP_2
Beviola e salvo subentro dell'ing. nella committenza e CP_7
nell'assunzione degli obblighi di pagamento degli oneri del progettista con la stipula del preliminare di acquisto del terzo lotto di Beviola così come di seguito meglio specificato) di occuparsi dell'elaborazione progettuale di manutenzione straordinaria e riqualificazione dell'area industriale di contrada
Beviola in Venetico”. Conclusione questa avvalorata dalla sottoscrizione dei sig.ri (mai disconosciuta dagli stessi) del progetto di manutenzione CP_3
straordinaria, bonifica e riqualificazione dell'area industriale, sita in contrada
Beviola in Venetico quali ancora effettivi proprietari del fabbricato. Il Giudice di primo grado ha poi omesso del tutto di esaminare e valutare la lettera raccomandata 16.09.2008, sottoscritta dall'ing. con cui quest'ultimo, CP_7
nel chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione dell'acconto versato di
€ 10.000,00, aveva pacificamente ammesso di aver conferito l'incarico all'arch.
per predisporre un progetto di massima da presentarsi all'A.S.I., Pt_1
incarico confermato dalle difese di e di , i quali CP_3 CP_1
hanno sempre indicato nell'ing. l'unico soggetto legittimato passivo CP_7
in ordine alle pretese dell'arch. . Pt_1
3. Con il secondo motivo di impugnazione l'arch. denunzia l'erronea Pt_1
valutazione delle risultanze probatorie, nonché la violazione degli articoli 2230
c.c. e 116 c.p.c., da parte del primo giudice che ha affermato in sentenza quanto 5 segue: “In esito alle prove assunto può quindi concludersi che l'attore non abbia provato: a) la sussistenza del credito (peraltro forfettariamente quantificato nell'atto introduttivo senza alcun riferimento ai parametri utilizzati per la quantificazione medesima); b) l'esecuzione delle prestazioni oggetto della pretesa, c) l'entità delle stesse e, prima ancora, d) il contenuto specifico dell' incarico asseritamente conferitogli”.
All'uopo deduce che l'esecuzione dell'incarico conferitogli emerge dalla seguente documentazione: relazione tecnica del 6.5.2008 redatta dall'arch.
e controfirmata dai richiesta di parere preventivo per Pt_1 CP_3
l'ottenimento della concessione edilizia relativa ai lavori di manutenzione straordinaria, bonifica e riqualificazione di un'area industriale in c. da Beviola depositata e sottoscritta dall'arch. al Consorzio ASI in data 7.5.2008 Pt_1
(cfr. all. 7 fascicolo di produzione attore); lettera raccomandata a.r. del
Consorzio A.S.I. prot. N. 5341 del 6.11.2008 indirizzata all'arch. , Pt_1
individuato nella menzionata nota quale “tecnico incaricato” e per conoscenza alla Ditta CÀ IA, RI e NO, (cfr. all. 7 fascicolo di produzione attore); nota di consegna 16.08.2008 sottoscritta per ricevuta dal sig. CP_1
della documentazione ivi meglio descritta concernente il progetto di
[...]
manutenzione straordinaria, bonifica e riqualificazione dell'area di Beviola in
Venetico (cfr. all. n. 8 fascicolo di produzione attore).
L'appellante, ritiene che la suddetta documentazione sia sufficiente ai fini della dimostrazione dell'esecuzione dell'incarico. In via subordinata chiede disporsi, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordine di esibizione nei confronti del Consorzio
A.S.I. di tutta la documentazione depositata dall'Arch. presso il detto Pt_1
Consorzio e consistente negli atti depositati dallo stesso professionista, in triplice copia, ed indicati nella richiesta di parere preventivo depositata e sottoscritta dall'arch. al Consorzio ASI in data 7.5.2008 per Pt_1
l'ottenimento della concessione edilizia relativa ai lavori di dell'area industriale in c.da Beviola ed in particolare: “1) Relazione Tecnica;
2) Elaborati grafici”. 6 Deduce, altresì, l'appellante che l'esecuzione dell'incarico emerge dalle deposizioni dei testi e , nonché dal Testimone_4 Testimone_2
contenuto della lettera a.r. del 16.9.2008, sottoscritta dall'ing. CP_7
con la quale quest'ultimo contestava all'arch. il mancato
[...] Pt_1
rispetto del termine essenziale del 30.4.2008 entro il quale l'incarico conferito all'architetto avrebbe dovuto essere espletato, chiedendo la restituzione dell'acconto di € 10.000,00. Sul punto aggiunge l'appellante che nessuna eccezione di inadempimento è stata sollevata dal nel corso del CP_7
giudizio di primo grado;
che il non ha provato la corresponsione della CP_7
la somma suddetta quale acconto del prezzo di vendita da destinare al CP_3
non è stata dimostrata la pattuizione di un termine essenziale;
in data 7.5.2008
l'arch. aveva presentato la relazione tecnica in triplice copia con gli Pt_1
elaborati grafici chiedendo parere preventivo al Consorzio;
il procedimento approvativo si era arrestato per la mancata sottoscrizione dell'elaborato da parte dei proprietari ai quali erano stati consegnati gli elaborati completi per CP_3
come richiesto dal Consorzio;
l'esecuzione dell'incarico da parte dell'arch.
ha trovato conferma nella sentenza della Corte d'Appello di Messina Pt_1
n. 3/2022.
Quanto alla determinazione del compenso, l'appellante richiama l'art. 2233 c.c.
e quantifica in € 94.839,84 (somma questa comprensiva dell'aumento del 25% per l'incarico parziale) quanto a lui dovuto (con detrazione della somma di €
10.000,00 corrisposta in acconto).
4. Con altro motivo di impugnazione l'appellante chiede la riforma del capo di sentenza relativo alle spese processuali nella prospettiva dell'accoglimento dei superiori motivi di gravame.
5. Con riferimento alla domanda proposta con l'atto d'appello nei confronti di
, va osservato preliminarmente che l'accertamento di un credito CP_3
nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice
7 delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione,
l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes", con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo (Cassazione 24156/2018).
Da ciò discende che la decisione nel merito sulla domanda proposta nei confronti di e l'assenza di impugnazione della sentenza per il CP_3
vizio derivante dalla mancata rilevazione della competenza esclusiva del giudice delegato al fallimento precludono in questa sede la declaratoria di improcedibilità della domanda.
6. Fatta tale premessa, e venendo al merito dell'impugnazione, va intento rilevata la estraneità di alla vicenda oggetto di causa. CP_2
Nessuna delle deposizioni testimoniali assunte fa riferimento alla persona di quale soggetto che avrebbe attribuito all'arch. l'incarico CP_2 Pt_1
di redigere il progetto per la manutenzione straordinaria, bonifica e riqualificazione del terreno in c.da Beviola del . Controparte_8
Anche la documentazione prodotta non evidenzia il coinvolgimento della CP_3
nella vicenda.
8 Nel costituirsi nel presente grado rimasta contumace nel giudizio CP_2
di primo grado, ha anche dedotto che il frontespizio del progetto non reca la sua sottoscrizione e, in ogni caso, ha disconosciuto la firma apposta al documento (sulla possibilità della parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado di disconoscere in appello la scrittura prodotta nella precedente fase si veda Cassazione 13384/2005).
7. Quanto alla posizione di , osserva la Corte che gli elementi CP_1
probatori non consentono di affermare con ragionevole certezza che il predetto abbia conferito l'incarico in questione all'architetto . Pt_1
Nessuno dei testi escussi indica il quale committente della CP_1
prestazione d'opera.
La sottoscrizione del frontespizio del progetto costituisce indizio labile, in quanto tale sottoscrizione, provenendo dal proprietario del fondo oggetto di intervento, era indispensabile per la presentazione del progetto alle competenti autorità. Si rammenta che nella richiesta di parere preventivo avanzata il
7.5.2008 dall'architetto all'ASI si legge “il sottoscritto arch. Pt_1 Pt_1
incaricato dalla ditta (usufruttuario)… chiede…”. La
[...] CP_3
richiesta veniva respinta dall'ASI con nota del 6.11.2008 perché non proveniva da soggetto che aveva “la titolarità dell'area oggetto di intervento progettuale”.
I documenti (richiesta di parere e rigetto dell'istanza) evidenziano, quindi, da un lato, la riconducibilità della committenza dell'opera a e, CP_3
dall'altro, la necessità della sottoscrizione del titolare dell'area quale requisito di ammissibilità dell'istanza che da sola non dimostra il conferimento dell'incarico.
Anche la sottoscrizione per ricevuta del apposta alla nota di CP_1
consegna degli elaborati progettuali assume un valore indiziario alquanto labile, poiché a tale sottoscrizione faceva seguito la missiva con la quale CP_3
9 evidenziava la sua estraneità al progetto e invitava l'architetto CP_1 Pt_1
al ritiro degli elaborati.
8. Le prove offerte nel giudizio di primo grado evidenziano invece il coinvolgimento di e dell'ing. quali committenti del CP_3 CP_7
progetto in questione.
Il teste ha riferito di avere eseguito, su incarico del , Testimone_2 Pt_1
un rilievo topografico dell'area in Venetico, località Beviola, in relazione alla quale l'arch. doveva redigere un progetto di riqualificazione dell'area Pt_1
stessa. Ha aggiunto di avere appreso dall'architetto del conferimento dell'incarico della progettazione in questione da parte di . Ha CP_3
riferito, ancora, il teste di un incontro avvenuto presso il rifornimento Agip di
Villafranca con e il , in cui, alla presenza del il CP_3 Pt_1 CP_3
lo aveva sollecitato al completamento dei rilievi relativi al progetto Pt_1
relativo alla contrada Beviola, aggiungendo sul punto che “anche il sig. CP_3
mi sollecitò in quell'occasione”.
Il teste ha riferito di un incarico conferito in sua presenza al Testimone_1
CP_3
Quanto alla posizione dell'ing. promissario acquirente del terreno CP_7
oggetto della progettazione in questione, va osservato che la missiva del
16.9.2008 a firma del e del suo legale contiene una precisa CP_7
ammissione in ordine alla consegna della somma di € 10.000,00 all'architetto per la predisposizione di un progetto di massima da presentarsi all'ASI Pt_1
“per la fattibilità di un'opera di bonifica di un'area sita in Venetico, contrada
Beviola”. Con la suddetta missiva l'ing. chiedeva, infatti, la CP_7
restituzione della somma suddetta evidenziando che “l'accordo intercorso deve considerarsi senz'altro risolto per il mancato rispetto del termine essenziale del
30.4.2008”.
10 Ora, la missiva costituisce una indubbia confessione stragiudiziale in ordine all'assistenza di un accordo intercorso cin l'architetto per l'opera in CP_9
questione.
Dal canto suo l'ingegnere nel costituirsi nel primo grado non aveva CP_7
sollevato alcuna questione sull'eventuale inadempimento dell'architetto e sulla inosservanza di un termine essenziale di adempimento (di cui Pt_1
non vi è prova), essendosi limitato a sostenere la propria estraneità alla vicenda.
Gli elementi evidenziati suggeriscono, pertanto, la conclusione secondo cui a conferire l'incarico professionale all'architetto siano stati sia Pt_1 [...]
che l'ingegnere CP_3 CP_7
9. Tale conclusione, tuttavia, non conduce alla riforma della sentenza, poiché non risulta acquisita agli atti la documentazione idonea dimostri l'effettivo svolgimento dell'incarico, tenuto conto che la domanda giudiziale proposta con l'atto d'appello tende al riconoscimento della somma di € 94.839,84, somma questa da determinarsi ai sensi dell'art. 2233 c.c. “come da prospetto allegato al presente atto” (v. conclusioni, punto 5, pag. 42 dell'atto d'appello).
Ora, il prospetto richiamato nelle conclusioni evidenzia una proposta di parcella con riferimento alle seguenti attività: progetto di massima, preventivo sommario, progetto esecutivo, preventivo particolareggiato.
Ebbene nessuno di questi elaborati si rinviene in atti, sicchè in assenza di tale documentazione, indispensabile ai fini della valutazione dell'opera professionale (nella sua consistenza, pregio, nell'importo dei relativi lavori da eseguire), non può procedersi ad alcuna quantificazione del compenso spettante all'architetto . Pt_1
Era onere dell'appellante produrre tali elaborati, che del resto da lui provenivano e ai quali comunque ben poteva avere accesso.
11 Né a tale carenza probatoria può supplirsi tramite ctu o tramite ordine di esibizione al Consorzio ASI come richiesto dall'appellante.
Si rammenta, infatti, che “l'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto
(Cassazione 31251/2021).
Anche l'acquisizione della documentazione in questione tramite ctu non è ammissibile, poiché al ctu è precluso di acquisire i documenti che siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda (Cassazione
3086/2022).
L'appello va, pertanto, respinto.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dello scaglione previsto per le cause di valore compreso fra € 52.000,01 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2128/2002 emessa dal Tribunale di Messina anche nei confronti di
[...]
, , e del fallimento CP_10 CP_1 CP_2 Controparte_7 [...]
, così decide: Controparte_6
rigetta l'appello;
12 condanna al rimborso delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in complessivi € 7.300,00 per compensi professionali, di CP_3
cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, €
2.200,00 per la fase di trattazione ed € 2.600,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
condanna al rimborso delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
e di che liquida in complessivi € 7.300,00 per compensi CP_1 CP_2
professionali, di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 2.200,00 per la fase di trattazione ed € 2.600,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
condanna al rimborso delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 7.300,00 per compensi CP_7
professionali, di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 2.200,00 per la fase di trattazione ed € 2.600,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte di di un ulteriore importo Parte_1
pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott. G. Minutoli
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