Art. 34. Rimborso allo Stato da parte della Gestione marittimi e dell'assicurazione obbligatoria dei contributi di pensione per il personale appartenente al Corpo equipaggi militari marittimi trasferito in servizio permanente o in ruolo
La Gestione marittimi e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti rimborseranno allo Stato, per il personale trasferito in servizio permanente, i contributi dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti versati dalla Amministrazione militare marittima.
Parimenti le Gestioni predette rimborseranno allo Stato i contributi versati a favore dei sottufficiali volontari raffermati, di cui all' articolo 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447 , che abbiano conseguito il diritto a pensione normale per anzianita' di servizio ovvero che abbiano conseguito la nomina all'impiego civile di Stato, a norma degli articoli 57 e seguenti della legge 31 luglio 1954, n. 599 .
L' articolo 23 della legge 27 novembre 1956, n. 1368 , e' abrogato.
La Gestione marittimi e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti rimborseranno allo Stato, per il personale trasferito in servizio permanente, i contributi dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti versati dalla Amministrazione militare marittima.
Parimenti le Gestioni predette rimborseranno allo Stato i contributi versati a favore dei sottufficiali volontari raffermati, di cui all' articolo 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447 , che abbiano conseguito il diritto a pensione normale per anzianita' di servizio ovvero che abbiano conseguito la nomina all'impiego civile di Stato, a norma degli articoli 57 e seguenti della legge 31 luglio 1954, n. 599 .
L' articolo 23 della legge 27 novembre 1956, n. 1368 , e' abrogato.