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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 02/04/2024, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 520/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mariano BOZZA Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Cleonice CORDISCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 520/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. CARMINUCCI ANGELO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/03/2024, e Parte_1 Pt_2
esponevano che in data 11/05/2007 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
All'udienza del 21/03/2024 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 21.03.2024); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
pagina 2 di 10 atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
I) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga più opportuno e nel reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicare all'altro coniuge ogni eventuale variazione di residenza entro un tempo ragionevole e comunque entro un mese dall'avvenuto cambio;
II) Al fine di addivenire ad una soluzione consensuale della vicenda, i coniugi hanno deciso di concordare ed eseguire il seguente trasferimento di proprietà immobiliare:
TRASFERIMENTO IMMOBILIARE: la SI nata a [...] [...] C.F.: e Parte_1 C.F._1
residente in [...] trasferisce al NO Parte_2
nato a [...] il [...] C.F.: e residente C.F._2
in Pescara (PE), Via Aldo Moro n.39, che accetta la propria quota pari a ½ della piena proprietà delle seguenti unità immobiliari, site in Pescara (PE) alla Via Aldo
Moro n.39, e precisamente:
a) appartamento ubicato al piano terzo distinto con il numero interno 9 (nove), composto da vani cinque ed accessori, confinante con vano scala, corte e proprietà della società o suoi aventi causa, salvo altri CP_1
pagina 3 di 10 b) locale ad uso garage ubicato al piano seminterrato della superficie catastale di metri quadrati 15 (quindici), confinante con area di manovra e di proprietà della società o suoi aventi causa, salvo altri. CP_1
Quanto sopra descritto è riportato al catasto dei Fabbricati del Comune di Pescara al foglio 41, con i seguenti ulteriori dati:
- Particella 1606, subalterno 144, zona censuaria 3, piano 3, interno 9, scala A/1, categoria A/2, classe 2, vani 5, R.C. euro 632,66 (cfr: doc.2 di cui al ricorso);
- Particella 1606, subalterno 271, zona censuaria 3, piano S1, categoria C/6, classe 3, mq 15, Via Aldo Moro n.39, rendita catastale euro 27,11 (cfr: doc.3 di cui al ricorso).
Dette unità immobiliari sono pervenute ai NOi per atto di Persona_1
compravendita in data 14-05-2021 n.9231 Repertorio, n.6511 Raccolta Notaio
di Pescara (trascritto a Pescara il 19/05/2021 al Registro generale Persona_2
7591 Registro Particolare 5251 e registrato In Pescara) (cfr: doc.8 di cui al ricorso).
I citati immobili sono gravati da ipoteca volontaria concessa a favore di
[...]
, iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Parte_3
Pescara, a garanzia di un mutuo concesso con atto a rogito del Notaio Per_2
in data 14-05-2021, Repertorio n.9232, Raccolta n.6512 (Registro generale
[...]
7592, Registro Particolare 932 Data di presentazione 19/05/2021) (cfr: doc. n.9 di cui al ricorso).
• Il trasferimento della quota di ½ (un mezzo) dei beni sopra descritti sub a) e b) avviene senza corresponsione di denaro, essendo la causa del trasferimento da rinvenirsi nelle motivazioni meglio esposte nei motivi di separazione.
• Ai soli fini fiscali si dichiara che il valore della quota dei beni oggetto di trasferimento è pari ad € 38.101,80 (euro trentottomilacentouno VIRGOLA ottanta), importo determinato facendo applicazione del criterio prezzo-valore di cui all'art. 1 comma 497 legge 266/2005 (ai sensi e per gli effetti della sentenza della corte costituzionale n. 6/2014), pertanto, in deroga all'art. 44, comma 1, del D.P.R. 26
pagina 4 di 10 aprile 1986, n. 131, il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'art. 52, comma
4 e 5, del D.P.R. n. 131 del 1986, (valore catastale).
• La SI garantisce di essere piena proprietaria della quota ceduta Parte_1
degli immobili sopra descritti, nonché di averne piena disponibilità e garantisce quanto ceduto a norma di legge.
• Le parti espressamente rinunciano all'iscrizione dell'ipoteca legale con esonero del
Conservatore del Registro Immobiliare competente da ogni responsabilità al riguardo.
• Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis, legge 27 febbraio 1985 n. 52, come introdotto con D.L. 78/2010, si allega al presente atto, le dichiarazioni redatte dall'ingegnere in data 27/02/2024 per l'appartamento e per il box Persona_3
auto, attestanti che i dati catastali relativi alle unità in oggetto quali sopra riportati e le planimetrie depositate in catasto ed allegate al presente atto sono conformi allo stato di fatto;
dichiarazioni che le parti ricorrenti con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano essere tuttora vigenti.
• In relazione a quanto richiesto dall'art. 40 della legge 47/1985, come da dichiarazione redatta in data 27/02/2024 dall'ingegnere iscritto Persona_3
all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti, che al presente atto si allega, le parte ricorrenti dichiarano che le predette unità immobiliari sono parte di un fabbricato condominiale edificato in forza di licenza edilizia rilasciata dal Org_1
e, precisamente, concessione edilizia del 05-09-1989 n.582/89 e successive
[...]
varianti n.618/92 del 05-08-1992 (doc.11 di cui al ricorso) e n.840/92 del 17-11-1992
(doc.12 di cui al ricorso).
I ricorrenti dichiarano, inoltre, che ad oggi non sono intervenute ulteriori modifiche, opere abusive, variazioni essenziali o mutamenti di destinazione d'uso che avrebbero richiesto un diverso provvedimento abilitativo anche in sanatoria.
pagina 5 di 10 Dichiarano inoltre che le aree esterne di pertinenza sono inferiori a mq 5.000 (metri quadrati cinquemila).
• Il permesso di abitabilità relativo ai beni oggetto di trasferimento è stato regolarmente rilasciato in data 29 giugno 1993 con provv.n.9201.
• Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si allega al presente atto, la copia dell'attestato di prestazione energetica redatto in data
04/09/2020 dal Geometra iscritto al Collegio dei Geometri di Controparte_2
Pescara, i ricorrenti a tal fine dichiarano che dalla data del rilascio non si è verificata nessuna delle condizioni di cui all'art. 6, comma 5, del citato D. Lgs. 192/2005, incidenti sulla validità decennale dell'allegato attestato (nuovi interventi di ristrutturazione o riqualificazione energetica ovvero mancato rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica) e che il box garage sub – non è soggetto all'obbligo di APE.
• Per quanto attiene la quota di ½ (un mezzo) trasferita dalla ORa al Parte_1
OR , le parti precisano che gli immobili vengono ceduti a corpo, Parte_2
nello stato di fatto e di diritto in cui oggi si trovano, ben noto alla parte cessionaria, con tutti gli annessi e connessi, accessori, accessioni, dipendenze e pertinenze, usi, diritti, azioni, ragioni, servitù, nulla escluso, comprensivo degli allacci alle reti pubbliche e con la quota proporzionale di diritti ed oneri condominiali, quali risultano dal regolamento di condominio e relative tabelle millesimali, predisposti dalla società venditrice, che la parte cessionaria dichiara di ben conoscere ed accettare.
• Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la parte cedente garantisce la conformità degli impianti posti al servizio di quanto oggetto del presente atto alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della realizzazione degli stessi.
• La SI garantisce la piena proprietà e disponibilità della propria Parte_1
quota degli immobili trasferiti e la libertà dei medesimi da oneri, pesi, vincoli,
pagina 6 di 10 gravami, servitù passive non apparenti, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, fatta eccezione per l'ipoteca volontaria iscritta presso l' Organizzazione_2 dell' di Pescara, a garanzia del mutuo concesso con atto a Organizzazione_3
rogito del Notaio in data 14-05-2021, Repertorio n.9232, Raccolta Persona_2
n.6512 (Registro generale 7592, Registro Particolare 932 Data di presentazione
19/05/2021) per l'importo di euro euro 152.000,00 (centocinquantaduemila virgola zero zero) a favore della , con sede in sede Parte_3
legale in Milano, Viale Fulvio Testi 250, 20126, Albo delle banche n. 5229; Codice
Fiscale e Partita IVA numero di Iscrizione al Registro delle Imprese P.IVA_1
di Milano 10359360152, R.E.A. Milano 1446792, a garanzia dell'originario mutuo di euro 76.000,00 (settantaseimila virgola zero zero).
• A tal riguardo le parti convengono che il NO si accolli in via Parte_2 esclusiva l'intero debito residuo, in linea capitale ammontante ad oggi ad euro
71.734,87, che i coniugi hanno versato verso , Parte_3
per un mutuo di originari euro 76.000,00 (settantaseimila/00), di cui al contratto di
Mutuo citato. A tali effetti il NO si riconosce subentrato alla Parte_2
SI verso la Banca mutuante, e si obbliga a pagare puntualmente le Parte_1
singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotto di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola. A tal fine il NO elegge domicilio in Parte_2
Pescara (PE) alla Via Aldo Moro n.39. I ricorrenti si impegnano reciprocamente a richiedere alla Banca mutuante la liberazione della SI dagli Parte_1 impegni discendenti dal contratto di mutuo di cui sopra, anche mediante l'accollo liberatorio- o altro istituto giuridico – da parte della SI;
qualora, Parte_1
per a seguito della richiesta dei coniugi, non si dovesse ottenere la liberazione della SI ciò non integrerà una ipotesi di inadempimento ascrivile al sig. Pt_1
. Il NO , una volta estinto il mutuo, si farà carico di Parte_2 Parte_2
pagina 7 di 10 cancellare l'ipoteca iscritta gravante sulle unità immobiliari sub 144 e sub 271 del presente accordo.
• Le parti esonerano il difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia degli immobili ceduti, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative;
III) Il trasferimento immobiliare previsto nel presente accordo dalla SI Parte_1
in favore del NO è, come espressamente riconosciuto dalle
[...] Parte_2
parti, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della composizione consensuale della crisi coniugale a seguito della separazione tra di essi intervenuta;
IV) Alla luce della sentenza Cass. Civ. S.U. n.21761 dell'11-05-2021, il suddetto trasferimento di proprietà sarà formalizzato con atto contenuto nel verbale di accordo di separazione consensuale, che sarà depositato per l'omologa all'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Pescara;
V) Tutti gli effetti del presente atto decorrono dalla data di tale verbale e da tale data il sig. viene immesso nell'esclusivo possesso e materiale godimento Parte_2
dell'immobile compravenduto;
VI) Si richiede che al sopra proposto trasferimento venga applicato il trattamento tributario previsto dall'art.8 Tariffa parte 1° allegato “A” lettera f) del DPR 26 aprile 1986 n.131 e dell'art.19 Legge 6 marzo 1987 n.74 e successive modifiche e/o integrazioni;
VII) Resta esclusivamente a carico del NO l'onere relativo al Parte_2
pagamento della rata di mutuo ipotecario contratto dai coniugi in data 14-05-2021 a rogito Notaio (n.9231 Repertorio, n.6511 Raccolta) per l'acquisto Persona_2 dell'abitazione familiare;
VIII) Tutti gli arredi e le suppellettili presenti nella casa coniugale sita in Pescara
(PE) alla Via A. Moro n.39 sono assegnati alla SI;
Parte_1
pagina 8 di 10 IX) I coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, rinunziano reciprocamente a qualsiasi somma di mantenimento;
X) Le parti si impegnano a curare la trascrizione e la voltura del verbale di accordo di separazione consensuale contenente un trasferimento immobiliare presso la competente Conservatoria dei registri Immobiliari, esonerando il Cancelliere da tutte le responsabilità connesse a tale incombente;
XI) Le parti dichiarano e riconoscono che il presente trasferimento immobiliare avviene nell'ambito dell'assetto patrimoniale della famiglia senza alcun intento di liberalità e tale disposizione è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
XII) Ai sensi del all'art.1, nota II bis, parte I della Tariffa Parte Prima allegata al
Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
D.P.R. 26/04/1986 n. 131, consistente nell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per l'acquisto, nell'ambito della procedura summenzionata, della proprietà o dei diritti reali del bene oggetto di trasferimento al valore di aggiudicazione, ove occorra e ritenuto necessario la parte acquirente dichiara:
A) di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del
Comune in cui è situato l'immobile acquistato;
B) di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dalla stessa parte acquirente o dal coniuge con le agevolazioni di cui alla nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, come modificata dall'art. 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, e alle successive disposizioni pagina 9 di 10 agevolative per l'acquisto della "prima casa", richiamate nella citata nota II-bis, sotto la lettera c).
C) di avere la propria residenza nel Comune ove è situato l'immobile in oggetto.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle conseguenze in caso di alienazione entro cinque anni dall'acquisto.
XIII) I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia autentica della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 02.04.2024
Il Presidente
Dott. Angelo Mariano Bozza
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mariano BOZZA Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Cleonice CORDISCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 520/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. CARMINUCCI ANGELO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/03/2024, e Parte_1 Pt_2
esponevano che in data 11/05/2007 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
All'udienza del 21/03/2024 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 21.03.2024); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
pagina 2 di 10 atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
I) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga più opportuno e nel reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicare all'altro coniuge ogni eventuale variazione di residenza entro un tempo ragionevole e comunque entro un mese dall'avvenuto cambio;
II) Al fine di addivenire ad una soluzione consensuale della vicenda, i coniugi hanno deciso di concordare ed eseguire il seguente trasferimento di proprietà immobiliare:
TRASFERIMENTO IMMOBILIARE: la SI nata a [...] [...] C.F.: e Parte_1 C.F._1
residente in [...] trasferisce al NO Parte_2
nato a [...] il [...] C.F.: e residente C.F._2
in Pescara (PE), Via Aldo Moro n.39, che accetta la propria quota pari a ½ della piena proprietà delle seguenti unità immobiliari, site in Pescara (PE) alla Via Aldo
Moro n.39, e precisamente:
a) appartamento ubicato al piano terzo distinto con il numero interno 9 (nove), composto da vani cinque ed accessori, confinante con vano scala, corte e proprietà della società o suoi aventi causa, salvo altri CP_1
pagina 3 di 10 b) locale ad uso garage ubicato al piano seminterrato della superficie catastale di metri quadrati 15 (quindici), confinante con area di manovra e di proprietà della società o suoi aventi causa, salvo altri. CP_1
Quanto sopra descritto è riportato al catasto dei Fabbricati del Comune di Pescara al foglio 41, con i seguenti ulteriori dati:
- Particella 1606, subalterno 144, zona censuaria 3, piano 3, interno 9, scala A/1, categoria A/2, classe 2, vani 5, R.C. euro 632,66 (cfr: doc.2 di cui al ricorso);
- Particella 1606, subalterno 271, zona censuaria 3, piano S1, categoria C/6, classe 3, mq 15, Via Aldo Moro n.39, rendita catastale euro 27,11 (cfr: doc.3 di cui al ricorso).
Dette unità immobiliari sono pervenute ai NOi per atto di Persona_1
compravendita in data 14-05-2021 n.9231 Repertorio, n.6511 Raccolta Notaio
di Pescara (trascritto a Pescara il 19/05/2021 al Registro generale Persona_2
7591 Registro Particolare 5251 e registrato In Pescara) (cfr: doc.8 di cui al ricorso).
I citati immobili sono gravati da ipoteca volontaria concessa a favore di
[...]
, iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Parte_3
Pescara, a garanzia di un mutuo concesso con atto a rogito del Notaio Per_2
in data 14-05-2021, Repertorio n.9232, Raccolta n.6512 (Registro generale
[...]
7592, Registro Particolare 932 Data di presentazione 19/05/2021) (cfr: doc. n.9 di cui al ricorso).
• Il trasferimento della quota di ½ (un mezzo) dei beni sopra descritti sub a) e b) avviene senza corresponsione di denaro, essendo la causa del trasferimento da rinvenirsi nelle motivazioni meglio esposte nei motivi di separazione.
• Ai soli fini fiscali si dichiara che il valore della quota dei beni oggetto di trasferimento è pari ad € 38.101,80 (euro trentottomilacentouno VIRGOLA ottanta), importo determinato facendo applicazione del criterio prezzo-valore di cui all'art. 1 comma 497 legge 266/2005 (ai sensi e per gli effetti della sentenza della corte costituzionale n. 6/2014), pertanto, in deroga all'art. 44, comma 1, del D.P.R. 26
pagina 4 di 10 aprile 1986, n. 131, il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'art. 52, comma
4 e 5, del D.P.R. n. 131 del 1986, (valore catastale).
• La SI garantisce di essere piena proprietaria della quota ceduta Parte_1
degli immobili sopra descritti, nonché di averne piena disponibilità e garantisce quanto ceduto a norma di legge.
• Le parti espressamente rinunciano all'iscrizione dell'ipoteca legale con esonero del
Conservatore del Registro Immobiliare competente da ogni responsabilità al riguardo.
• Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis, legge 27 febbraio 1985 n. 52, come introdotto con D.L. 78/2010, si allega al presente atto, le dichiarazioni redatte dall'ingegnere in data 27/02/2024 per l'appartamento e per il box Persona_3
auto, attestanti che i dati catastali relativi alle unità in oggetto quali sopra riportati e le planimetrie depositate in catasto ed allegate al presente atto sono conformi allo stato di fatto;
dichiarazioni che le parti ricorrenti con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano essere tuttora vigenti.
• In relazione a quanto richiesto dall'art. 40 della legge 47/1985, come da dichiarazione redatta in data 27/02/2024 dall'ingegnere iscritto Persona_3
all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti, che al presente atto si allega, le parte ricorrenti dichiarano che le predette unità immobiliari sono parte di un fabbricato condominiale edificato in forza di licenza edilizia rilasciata dal Org_1
e, precisamente, concessione edilizia del 05-09-1989 n.582/89 e successive
[...]
varianti n.618/92 del 05-08-1992 (doc.11 di cui al ricorso) e n.840/92 del 17-11-1992
(doc.12 di cui al ricorso).
I ricorrenti dichiarano, inoltre, che ad oggi non sono intervenute ulteriori modifiche, opere abusive, variazioni essenziali o mutamenti di destinazione d'uso che avrebbero richiesto un diverso provvedimento abilitativo anche in sanatoria.
pagina 5 di 10 Dichiarano inoltre che le aree esterne di pertinenza sono inferiori a mq 5.000 (metri quadrati cinquemila).
• Il permesso di abitabilità relativo ai beni oggetto di trasferimento è stato regolarmente rilasciato in data 29 giugno 1993 con provv.n.9201.
• Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si allega al presente atto, la copia dell'attestato di prestazione energetica redatto in data
04/09/2020 dal Geometra iscritto al Collegio dei Geometri di Controparte_2
Pescara, i ricorrenti a tal fine dichiarano che dalla data del rilascio non si è verificata nessuna delle condizioni di cui all'art. 6, comma 5, del citato D. Lgs. 192/2005, incidenti sulla validità decennale dell'allegato attestato (nuovi interventi di ristrutturazione o riqualificazione energetica ovvero mancato rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica) e che il box garage sub – non è soggetto all'obbligo di APE.
• Per quanto attiene la quota di ½ (un mezzo) trasferita dalla ORa al Parte_1
OR , le parti precisano che gli immobili vengono ceduti a corpo, Parte_2
nello stato di fatto e di diritto in cui oggi si trovano, ben noto alla parte cessionaria, con tutti gli annessi e connessi, accessori, accessioni, dipendenze e pertinenze, usi, diritti, azioni, ragioni, servitù, nulla escluso, comprensivo degli allacci alle reti pubbliche e con la quota proporzionale di diritti ed oneri condominiali, quali risultano dal regolamento di condominio e relative tabelle millesimali, predisposti dalla società venditrice, che la parte cessionaria dichiara di ben conoscere ed accettare.
• Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la parte cedente garantisce la conformità degli impianti posti al servizio di quanto oggetto del presente atto alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della realizzazione degli stessi.
• La SI garantisce la piena proprietà e disponibilità della propria Parte_1
quota degli immobili trasferiti e la libertà dei medesimi da oneri, pesi, vincoli,
pagina 6 di 10 gravami, servitù passive non apparenti, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, fatta eccezione per l'ipoteca volontaria iscritta presso l' Organizzazione_2 dell' di Pescara, a garanzia del mutuo concesso con atto a Organizzazione_3
rogito del Notaio in data 14-05-2021, Repertorio n.9232, Raccolta Persona_2
n.6512 (Registro generale 7592, Registro Particolare 932 Data di presentazione
19/05/2021) per l'importo di euro euro 152.000,00 (centocinquantaduemila virgola zero zero) a favore della , con sede in sede Parte_3
legale in Milano, Viale Fulvio Testi 250, 20126, Albo delle banche n. 5229; Codice
Fiscale e Partita IVA numero di Iscrizione al Registro delle Imprese P.IVA_1
di Milano 10359360152, R.E.A. Milano 1446792, a garanzia dell'originario mutuo di euro 76.000,00 (settantaseimila virgola zero zero).
• A tal riguardo le parti convengono che il NO si accolli in via Parte_2 esclusiva l'intero debito residuo, in linea capitale ammontante ad oggi ad euro
71.734,87, che i coniugi hanno versato verso , Parte_3
per un mutuo di originari euro 76.000,00 (settantaseimila/00), di cui al contratto di
Mutuo citato. A tali effetti il NO si riconosce subentrato alla Parte_2
SI verso la Banca mutuante, e si obbliga a pagare puntualmente le Parte_1
singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotto di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola. A tal fine il NO elegge domicilio in Parte_2
Pescara (PE) alla Via Aldo Moro n.39. I ricorrenti si impegnano reciprocamente a richiedere alla Banca mutuante la liberazione della SI dagli Parte_1 impegni discendenti dal contratto di mutuo di cui sopra, anche mediante l'accollo liberatorio- o altro istituto giuridico – da parte della SI;
qualora, Parte_1
per a seguito della richiesta dei coniugi, non si dovesse ottenere la liberazione della SI ciò non integrerà una ipotesi di inadempimento ascrivile al sig. Pt_1
. Il NO , una volta estinto il mutuo, si farà carico di Parte_2 Parte_2
pagina 7 di 10 cancellare l'ipoteca iscritta gravante sulle unità immobiliari sub 144 e sub 271 del presente accordo.
• Le parti esonerano il difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia degli immobili ceduti, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative;
III) Il trasferimento immobiliare previsto nel presente accordo dalla SI Parte_1
in favore del NO è, come espressamente riconosciuto dalle
[...] Parte_2
parti, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della composizione consensuale della crisi coniugale a seguito della separazione tra di essi intervenuta;
IV) Alla luce della sentenza Cass. Civ. S.U. n.21761 dell'11-05-2021, il suddetto trasferimento di proprietà sarà formalizzato con atto contenuto nel verbale di accordo di separazione consensuale, che sarà depositato per l'omologa all'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Pescara;
V) Tutti gli effetti del presente atto decorrono dalla data di tale verbale e da tale data il sig. viene immesso nell'esclusivo possesso e materiale godimento Parte_2
dell'immobile compravenduto;
VI) Si richiede che al sopra proposto trasferimento venga applicato il trattamento tributario previsto dall'art.8 Tariffa parte 1° allegato “A” lettera f) del DPR 26 aprile 1986 n.131 e dell'art.19 Legge 6 marzo 1987 n.74 e successive modifiche e/o integrazioni;
VII) Resta esclusivamente a carico del NO l'onere relativo al Parte_2
pagamento della rata di mutuo ipotecario contratto dai coniugi in data 14-05-2021 a rogito Notaio (n.9231 Repertorio, n.6511 Raccolta) per l'acquisto Persona_2 dell'abitazione familiare;
VIII) Tutti gli arredi e le suppellettili presenti nella casa coniugale sita in Pescara
(PE) alla Via A. Moro n.39 sono assegnati alla SI;
Parte_1
pagina 8 di 10 IX) I coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, rinunziano reciprocamente a qualsiasi somma di mantenimento;
X) Le parti si impegnano a curare la trascrizione e la voltura del verbale di accordo di separazione consensuale contenente un trasferimento immobiliare presso la competente Conservatoria dei registri Immobiliari, esonerando il Cancelliere da tutte le responsabilità connesse a tale incombente;
XI) Le parti dichiarano e riconoscono che il presente trasferimento immobiliare avviene nell'ambito dell'assetto patrimoniale della famiglia senza alcun intento di liberalità e tale disposizione è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
XII) Ai sensi del all'art.1, nota II bis, parte I della Tariffa Parte Prima allegata al
Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
D.P.R. 26/04/1986 n. 131, consistente nell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per l'acquisto, nell'ambito della procedura summenzionata, della proprietà o dei diritti reali del bene oggetto di trasferimento al valore di aggiudicazione, ove occorra e ritenuto necessario la parte acquirente dichiara:
A) di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del
Comune in cui è situato l'immobile acquistato;
B) di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dalla stessa parte acquirente o dal coniuge con le agevolazioni di cui alla nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, come modificata dall'art. 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, e alle successive disposizioni pagina 9 di 10 agevolative per l'acquisto della "prima casa", richiamate nella citata nota II-bis, sotto la lettera c).
C) di avere la propria residenza nel Comune ove è situato l'immobile in oggetto.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle conseguenze in caso di alienazione entro cinque anni dall'acquisto.
XIII) I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia autentica della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 02.04.2024
Il Presidente
Dott. Angelo Mariano Bozza
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