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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/06/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.74 / 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2025 / 74 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 17 giugno 2025, alle ore 9:40 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. LUCCHESI SALVATORE Parte_1
Per l'avv. MARCEDONE IVANO , oggi sostituito dall'avv. LEONE Controparte_1
SILVIA
L'avv. LUCCHESI insiste in ricorso e chiede rinnovarsi la CTU. L'avv. LEONE insiste nell'eccezione di inammissibilità per mancanza dei motivi specifici;
in subordine, insiste nelle richieste istruttorie e nelle deduzioni formulate in memoria .
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.74 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 17/06/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 74 /2025 tra
( ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Pachino (SR), via Libertà n. 7, presso lo studio dell'avv. LUCCHESI
Salvatore, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro con sede centrale in Controparte_2
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
, Corso Gelone n. 90, presso la sede Prov.le e rappresentato e difeso, sia unitamente CP_1 CP_1
che disgiuntamente, dagli avv.ti GALEANO Manlio e MARCEDONE Ivano per mandato generale alle liti del 22.03.2024 per notaio di Roma, rep. n.37875/7313; Per_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ai sensi della Legge n. 118/71, D.Lgs 509/88 o dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della Legge n. 222/1984
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che
2 la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 17.12.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato l'08.01.2025).
Sempre in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 445-bis comma sesto c.p.c. sollevata dall' è fondata e merita accoglimento. CP_1
Come noto, la richiamata disposizione prevede che dopo l'espletamento della CTU nella fase di
ATP, la parte che abbia depositato il dissenso avverso le conclusioni del CTU, deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione del dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Tale specificazione, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, fa sì che il giudizio definito dal comma sesto della disposizione appena richiamata venga a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio (per cui l'obbligo di specificità dei motivi sostanzialmente viene ricavato nei medesimi termini previsti per il giudizio impugnatorio ai sensi degli artt. 342 e ss e nel rito specifico 434 c.p.c., che impone di individuare, chiaramente, le questioni e i punti contestati del provvedimento impugnato e, con essi, i relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato, cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199).
Ne deriva che nel giudizio di opposizione alle risultanze della CTU, appare necessario che il ricorrente individui specificamente i capi della consulenza censurati e come, in realtà, il CTU avrebbe dovuto definire sul punto, nonché l'errore consumato con le conclusioni tratte che, qualora applicato correttamente, avrebbe portato ad una differente conclusione del giudizio. Se il ricorrente si limita a proporre una differente prospettazione e/o ad avanzare censure meramente valutative dell'iter motivazionale seguito dal consulente d'ufficio, non adempie all'obbligo di specificazione dei motivi e dunque la sua contestazione, in quanto generica, rende il ricorso inammissibile (cfr. sul punto Tribunale Trani sez. lav., 28/01/2022, n.194; Cass. n. 29275/2020; Cass. n. 4517/2022).
Nel caso in esame, (avente ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario legittimante il riconoscimento della pensione di inabilità civile o dell'assegno ordinario di invalidità), parte ricorrente si è limitata a formulare la medesima domanda di cui al ricorso per ATP, senza specificare i motivi della contestazione alla CTU, in conformità a quanto richiesto dall'art. 445-bis comma sesto c.p.c.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , nella relazione scritta depositata in data Persona_2
19.11.2024, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario richiesto. Nello specifico, il CTU ha osservato che: “Applicando la criteriologia medico legale, utilizzando i Barémes di cui al D.M.
05 febbraio 1992, il quadro patologico, nel suo complesso considerato, presentato dal sig.
3 rende lo stesso “INVALIDO con riduzione permanente della capacità Parte_1 lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) percentuale 60%”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, nell'instaurare il presente Parte_1
giudizio di merito, si è limitato ad affermare che “ Il Consulente Tecnico d'Ufficio nella sua valutazione ha sottostimato le patologie del ricorrente, ne ha omesso alcune ed altre le modifica in modo incomprensibile, ignorando il fatto che il ricorrente soffre di malattie ben più gravi di quelle riconosciute dal detto CTU che ha errato a sua volta, nel redigere una diagnosi conclusiva molto riduttiva rispetto alle patologie esistenti…il Dott. sottovaluta la cardiopatia ischemica Persona_3
cronica pluririvascolarizzata con DES in classe funzionale II-III (FE 44% -HFmrEF),
l'ipertensione arteriosa, la prostato-vesciculite cronicizzata, nonché l'obesità di I grado, tutte patologie che associate rendono sicuramente il ricorrente invalido e inabile al lavoro. Per quanto sopra si ritiene incomprensibile il mancato riconoscimento alla pensione di inabilità e/o all'assegno mensile di invalidità civile a far data dall'istanza amministrativa”.
Parte ricorrente, in altri termini, si è limitata ad affermare che le patologie accertate sono state sottostimate, muovendo da deduzioni generiche e rinviando alla documentazione medica prodotta in atti. In definitiva, si deve ritenere che parte ricorrente non abbia espresso doglianze concrete e apprezzabili sotto il profilo dell'iter motivazionale che giustifichino il rigetto delle conclusioni rassegnate in atti dal CTU della fase di ATP.
Ne deriva che le contestazioni del ricorrente, in quanto astratte e generiche, rendono il ricorso inammissibile.
Quanto alle spese di lite si ritiene che sussistano giustificate ragioni per disporne la compensazione in considerazione delle condizioni soggettive delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
depositato 08.01.2025 a seguito di ATP:
- dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata in data 19.11.2024 a firma del dott. ; Persona_2
- compensa le spese del giudizio.
Siracusa, 17/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2025 / 74 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 17 giugno 2025, alle ore 9:40 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. LUCCHESI SALVATORE Parte_1
Per l'avv. MARCEDONE IVANO , oggi sostituito dall'avv. LEONE Controparte_1
SILVIA
L'avv. LUCCHESI insiste in ricorso e chiede rinnovarsi la CTU. L'avv. LEONE insiste nell'eccezione di inammissibilità per mancanza dei motivi specifici;
in subordine, insiste nelle richieste istruttorie e nelle deduzioni formulate in memoria .
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.74 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 17/06/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 74 /2025 tra
( ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Pachino (SR), via Libertà n. 7, presso lo studio dell'avv. LUCCHESI
Salvatore, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro con sede centrale in Controparte_2
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
, Corso Gelone n. 90, presso la sede Prov.le e rappresentato e difeso, sia unitamente CP_1 CP_1
che disgiuntamente, dagli avv.ti GALEANO Manlio e MARCEDONE Ivano per mandato generale alle liti del 22.03.2024 per notaio di Roma, rep. n.37875/7313; Per_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ai sensi della Legge n. 118/71, D.Lgs 509/88 o dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della Legge n. 222/1984
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che
2 la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 17.12.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato l'08.01.2025).
Sempre in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 445-bis comma sesto c.p.c. sollevata dall' è fondata e merita accoglimento. CP_1
Come noto, la richiamata disposizione prevede che dopo l'espletamento della CTU nella fase di
ATP, la parte che abbia depositato il dissenso avverso le conclusioni del CTU, deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione del dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Tale specificazione, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, fa sì che il giudizio definito dal comma sesto della disposizione appena richiamata venga a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio (per cui l'obbligo di specificità dei motivi sostanzialmente viene ricavato nei medesimi termini previsti per il giudizio impugnatorio ai sensi degli artt. 342 e ss e nel rito specifico 434 c.p.c., che impone di individuare, chiaramente, le questioni e i punti contestati del provvedimento impugnato e, con essi, i relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato, cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199).
Ne deriva che nel giudizio di opposizione alle risultanze della CTU, appare necessario che il ricorrente individui specificamente i capi della consulenza censurati e come, in realtà, il CTU avrebbe dovuto definire sul punto, nonché l'errore consumato con le conclusioni tratte che, qualora applicato correttamente, avrebbe portato ad una differente conclusione del giudizio. Se il ricorrente si limita a proporre una differente prospettazione e/o ad avanzare censure meramente valutative dell'iter motivazionale seguito dal consulente d'ufficio, non adempie all'obbligo di specificazione dei motivi e dunque la sua contestazione, in quanto generica, rende il ricorso inammissibile (cfr. sul punto Tribunale Trani sez. lav., 28/01/2022, n.194; Cass. n. 29275/2020; Cass. n. 4517/2022).
Nel caso in esame, (avente ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario legittimante il riconoscimento della pensione di inabilità civile o dell'assegno ordinario di invalidità), parte ricorrente si è limitata a formulare la medesima domanda di cui al ricorso per ATP, senza specificare i motivi della contestazione alla CTU, in conformità a quanto richiesto dall'art. 445-bis comma sesto c.p.c.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , nella relazione scritta depositata in data Persona_2
19.11.2024, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario richiesto. Nello specifico, il CTU ha osservato che: “Applicando la criteriologia medico legale, utilizzando i Barémes di cui al D.M.
05 febbraio 1992, il quadro patologico, nel suo complesso considerato, presentato dal sig.
3 rende lo stesso “INVALIDO con riduzione permanente della capacità Parte_1 lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) percentuale 60%”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, nell'instaurare il presente Parte_1
giudizio di merito, si è limitato ad affermare che “ Il Consulente Tecnico d'Ufficio nella sua valutazione ha sottostimato le patologie del ricorrente, ne ha omesso alcune ed altre le modifica in modo incomprensibile, ignorando il fatto che il ricorrente soffre di malattie ben più gravi di quelle riconosciute dal detto CTU che ha errato a sua volta, nel redigere una diagnosi conclusiva molto riduttiva rispetto alle patologie esistenti…il Dott. sottovaluta la cardiopatia ischemica Persona_3
cronica pluririvascolarizzata con DES in classe funzionale II-III (FE 44% -HFmrEF),
l'ipertensione arteriosa, la prostato-vesciculite cronicizzata, nonché l'obesità di I grado, tutte patologie che associate rendono sicuramente il ricorrente invalido e inabile al lavoro. Per quanto sopra si ritiene incomprensibile il mancato riconoscimento alla pensione di inabilità e/o all'assegno mensile di invalidità civile a far data dall'istanza amministrativa”.
Parte ricorrente, in altri termini, si è limitata ad affermare che le patologie accertate sono state sottostimate, muovendo da deduzioni generiche e rinviando alla documentazione medica prodotta in atti. In definitiva, si deve ritenere che parte ricorrente non abbia espresso doglianze concrete e apprezzabili sotto il profilo dell'iter motivazionale che giustifichino il rigetto delle conclusioni rassegnate in atti dal CTU della fase di ATP.
Ne deriva che le contestazioni del ricorrente, in quanto astratte e generiche, rendono il ricorso inammissibile.
Quanto alle spese di lite si ritiene che sussistano giustificate ragioni per disporne la compensazione in considerazione delle condizioni soggettive delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
depositato 08.01.2025 a seguito di ATP:
- dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata in data 19.11.2024 a firma del dott. ; Persona_2
- compensa le spese del giudizio.
Siracusa, 17/06/2025
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