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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 25/11/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 623/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 623/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DOMENICO DE Parte_1 P.IVA_1 ANGELIS;
ATTORE
Contro
(C.F. ), contumace;
Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'Avv. ROBERTO MADAMA e dell'Avv. CHIARA CUCCHIELLA;
CONVENUTO oggetto: opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno riconoscere e dichiarare la inammissibilità e/o l'infondatezza dell'azione esecutiva intrapresa da poiché le somme oggetto del Controparte_2 procedimento esecutivo presso terzi e assegnate dal Giudice dell'Esecuzione sono impignorabili. Dichiarare in ogni caso che al momento del pignoramento Parte_1 non era debitrice del debitore esecutato sig. non avendo lo stesso sig. Controparte_1 CP_1 sottoscritto il necessario contratto di finanziamento e non avendo la Cassa Depositi e Prestiti erogato la relativa provvista. In via del tutto subordinata riconoscere e dichiarare che sicuramente impignorabile era l'eccedenza di quanto assegnato (€ 150.474,86) rispetto a quanto destinato alla dal piano di riparto di cui al decreto dell'Ufficio Speciale Controparte_2 per la Ricostruzione n. 550/2023 (€ 138.601,35). Per l'effetto, in ogni caso annullare, dichiarare nulla e come mai emessa l'ordinanza di assegnazione emanata dal Giudice dell'Esecuzione in data 5.11.2024, opposta. Con vittoria di spese, diritti, onorari e compensi di tutte le fasi del presente giudizio.
Per il convenuto Controparte_2
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta da Parte_1
pagina 1 di 6 - sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di
Parte_1
- in ogni caso, nel merito, rigettare l'opposizione agli atti esecutivi proposta da
[...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna dell'opponente ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 29.4.2024 la (d'ora in avanti indicata come Controparte_2
pignorava i crediti vantati dal proprio debitore sig. nei confronti della CP_2 Controparte_1 [...] in virtù di contributo per la ricostruzione, nell'ambito della procedura di ricostruzione, Parte_1 al medesimo intestata, identificata al CUP H69H21000380008, e concretamente erogato a seguito di finanziamento contratto con secondo gli stati di avanzamento lavori secondo quanto Parte_1 previsto dall'art. 5 d.l. n. 189/2016; il pignoramento avveniva per € 220.223,79. rendeva la dichiarazione, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., di non essere debitrice di Parte_1
(All.3, atto di citazione), dichiarazione che veniva contestata con conseguente Controparte_1 introduzione del giudizio endoprocedimentale ex art. 549 c.p.c.. All'udienza del 5/11/2024 il G.E. accoglieva la contestazione del creditore procedente e con ordinanza gli assegnava la somma di € 150.474,86. in data 5/11/2024 proponeva opposizione avverso la predetta ordinanza di Parte_1 assegnazione (All.10, atto di citazione), chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva. L'istanza di sospensione veniva rigettata con ordinanza del 26/2/2025, con la quale veniva altresì assegnato all'opponente termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Il reclamo proposto ai sensi degli artt. 624 e 669-terdecies, c.p.c., avverso tale ordinanza non ha trovato accoglimento (All.13, comparsa di costituzione CP_2
Con atto di citazione notificato in data 22/4/2025, ha tempestivamente introdotto Parte_1
l'odierno giudizio di merito, articolando alcuni motivi di opposizione così sintetizzabili: 1) l'impignorabilità delle somme erogate dalla quale contributo per la Controparte_3 ricostruzione, poiché per legge vincolate nella destinazione alle imprese che avevano lavorato per la ricostruzione post sisma;
2) l'assenza, alla data di emissione dell'ordinanza di assegnazione, di somme sul conto vincolato, poiché non ancora erogate da Cassa Depositi e Prestiti;
3) l'impossibilità di pignorare le somme nella parte eccedente quella approvata dall' Controparte_4 come destinata alla
[...] CP_2
In data 26/5/2025 si costituiva in giudizio la società convenuta, sostenendo la legittimità CP_2 dell'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. e chiedendo il rigetto delle domande attoree. Rimaneva contumace . Controparte_1
Depositate le memorie ai sensi dell'art. 171-ter, c.p.c., all'udienza del 22/9/2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 20/11/2025 per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c., disponendone la trattazione scritta e assegnando alle parti termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali. Le parti costituite hanno provveduto al deposito delle proprie memorie e delle note in sostituzione d'udienza.
In via preliminare deve esaminarsi l'eccezione di parte convenuta con cui è stata rilevata l'erronea qualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., anziché ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in pagina 2 di 6 riferimento ai due motivi relativi all'impignorabilità del contributo per la ricostruzione e Cont all'assegnazione di una somma eccedente quella indicata nel decreto di liquidazione dell' . Deve rilevarsi che la qualificazione giuridica dell'opposizione proposta (come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) compete esclusivamente al Giudice adito previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame senza essere in ciò vincolato dalla prospettazione operata dal ricorrente (Tribunale di Napoli, sentenza n.2010 del 10.02.2014). Ciò posto, l'opposizione in esame appare, in relazione ai due motivi citati, più correttamente qualificabile ai sensi dell'art. 615 c.c.; tuttavia, in assenza di ulteriori rilievi (ad es: mancato rispetto del termine di proposizione previsto ex art. 615, comma II, c.p.c.), e considerato che, in astratto, nulla impedisce la proposizione congiunta di un'opposizione all'esecuzione e di un'opposizione agli atti esecutivi, l'erronea qualificazione dell'opposizione non può determinare di per sé l'inammissibilità della stessa.
Non appare meritevole di accoglimento il motivo di opposizione relativo alla impignorabilità delle somme oggetto di causa ai sensi dell'art. 39, comma I, d.l. 28 settembre 2018, n. 109. In primo luogo, il motivo appare inammissibile in quanto tardivamente proposto. In linea con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario sul punto, deve ritenersi che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi si ha "mutatio libelli" quando si avanzi un motivo di contestazione della regolarità formale di un atto del processo esecutivo diverso da quello posto a fondamento dell'atto introduttivo dell'opposizione, facendo così valere una "causa petendi" fondata su un vizio dell'atto non prospettato prima, con l'effetto di porre un nuovo tema d'indagine e di ampliare i termini della controversia. Ne consegue, pertanto, che il motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto nel corso del processo è inammissibile, a prescindere dal fatto che attenga ad un vizio dello stesso atto opposto e che comporti identico "petitum" di annullamento (o revoca o modifica) del medesimo atto, irrilevante essendo, altresì, la presenza - nel ricorso ex art. 617 cod. proc. civ. - di una riserva "di ulteriormente sviluppare i motivi", la quale non può legittimare la proposizione di motivi nuovi (Cassazione, sez. 3, sentenza n. 18761 del 07/08/2013). Nel caso in esame, la contestazione relativa alla pignorabilità del credito oggetto di causa è stata sollevata per la prima volta in sede di reclamo avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione e poi riproposta nell'odierna sede di giudizio, mentre nell'originario atto introduttivo dell'opposizione davanti al G.E. non si rinviene alcun accenno all'asserita impignorabilità dei crediti. Pertanto, alla luce dei principi di diritto sopra esposti, deve ritenersi configurata una mutatio libelli con conseguente inammissibilità della relativa contestazione e connessa domanda. Ad ogni modo, la contestazione risulta infondata anche nel merito. Come già ritenuto dal collegio in sede di decisione sul reclamo ex art. 669-terdecies, c.p.c. avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 39, comma I, d.l. 28 settembre 2018, n. 109, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori […] delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; tuttavia, ai sensi del IV comma dell'articolo citato, gli effetti delle disposizioni dei precedenti commi sono cessati alla data del 31/12/2023 con riferimento alle regioni dell'Italia Centrale interessate dagli pagina 3 di 6 eventi sismici. Nel caso in esame il pignoramento mobiliare è stato notificato in data 7/5/2024, dunque successiva rispetto al 31/12/2023. Pertanto, non può che concludersi anche per l'infondatezza nel merito della contestazione – e connessa domanda - in esame.
Quanto al secondo e terzo motivo di opposizione, esaminabili congiuntamente, deve osservarsi quanto segue.
sostiene di non poter essere individuata quale debitor debitoris di . Parte_1 Controparte_1
Quest'ultimo, infatti, in virtù del decreto n. 315/2021del Direttore Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, come modificato dal decreto n. 5550/2023, aveva ottenuto, ai sensi dell'ordinanza n. 19 del 7.4.2017, il contributo per la procedura di ricostruzione al medesimo intestata, identificata al CUP H69H21000380008, MUDE 1104400100000512742020, COD. FASC. 490.40.10/2020/USR/1962. Il sig. aveva poi stipulato con un contratto di finanziamento per CP_1 Parte_1
l'erogazione, secondo gli stati di avanzamento dei lavori, del finanziamento concesso per la ricostruzione, secondo quanto previsto dall'art. 5 d.l. n. 189/2016. In virtù del citato contratto, CP_3 avrebbe dovuto erogare le somme accreditandole su un conto vincolato del cliente, Controparte_3 dopodiché l'istituto di credito avrebbe eseguito i pagamenti come da piano dei lavori approvato.
[...]
rileva che al momento dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione, pur essendovi il Pt_1 decreto n. 550/2023 dell'Ufficio Speciale Ricostruzione che aveva destinato alla € CP_2
138.601,35 per l'ultimo s.a.l., tuttavia non era ancora intervenuto l'effettivo accredito delle somme da parte della Depositi e, pertanto, ella non poteva essere individuata quale debitore di CP_3 CP_3
. Al contempo, l'opponente lamenta che le somme oggetto dell'ordinanza di Controparte_1 assegnazione eccedevano l'importo finanziato con il citato contratto (e quindi l'importo potenzialmente accreditabile sul conto intestato al e, dunque, risultava necessaria la stipula di un ulteriore CP_1 contratto di finanziamento integrativo, contratto che alla data di emissione dell'ordinanza opposta non era ancora stato stipulato. Il convenuto rivendica, invece, la correttezza dell'ordinanza opposta nella parte in cui indica che l'assegnazione può avere ad oggetto anche somme non ancora liquide ma certe, come nel caso de quo e pienamente esigibili appena la Regione Marche” (rectius Cassa deposito e Prestiti) provvederà al versamento sul conto corrente preposto e regolarmente pignorato. Co.Ge.A. rileva, inoltre, che i motivi di opposizione risultano interamente superati dalle sopravvenienze verificatesi nel corso del giudizio, ossia l'effettivo accredito delle somme sul conto corrente intestato a e la Controparte_1 stipula, da parte del medesimo, del contratto di finanziamento integrativo (circostanze di fatto che non sono contestate dall'opponente). In primo luogo, in diritto, deve ritenersi che l'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente;
pertanto, anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex art. 543 c.p.c., giacché - per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla realizzazione del programma negoziale, sia essa spontanea o coattiva, ex art. 2932 c.c. - è specificamente collegato ad un rapporto esistente, e possiede quindi capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione (Cassazione, sez. 3 - , sentenza n. 31844 del 27/10/2022; in senso conforme: Cassazione, sez. 6 - 3, ordinanza n. 15607 del 22/06/2017). Nel caso in esame, le somme oggetto di assegnazione, sebbene non ancora esigibili in quanto pagina 4 di 6 sospensivamente condizionate (nella loro erogazione, ai sensi dell'art. 3 c.
3.2.1. del contratto di finanziamento), erano senza dubbio riconducibili ad un rapporto giuridico ben identificato e già esistente: l'inesigibilità delle somme al momento dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione influisce, al più, sulla possibilità o meno di esigere, appunto, l'esecuzione dell'ordinanza, ma non sulla legittimità della stessa (Cassazione, sez. 6 - 3, ordinanza n. 15607 del 22/06/2017, già citata). Dunque, l'ordinanza di assegnazione, laddove ha ritenuto che fosse effettivamente debitore di Parte_1
, risulta del tutto legittima, quantomeno per l'importo oggetto del primo contratto di Controparte_1 finanziamento (All. 9, atto di citazione). Solo ad abundantiam, dunque, si indica che il motivo di opposizione in esame appare comunque ormai superato e assorbito dal fatto che, medio tempore, ha provveduto a porre in essere gli Controparte_1 adempimenti necessari ai fini dell'effettiva erogazione delle somme da parte di e CP_3
Prestiti (All. 20, memoria ex art. 171-ter, n.1, c.p.c. di parte attrice), che, dunque, sono anche concretamente divenute esigibili: tant'è che quest'ultima ha effettivamente erogato sul conto intestato al le somme destinate al pagamento dell'odierno convenuto e che ha già CP_1 Parte_1 corrisposto in data 10.6.2025 (All. 22, memoria ex art. 171-ter, n.1, c.p.c. di parte attrice), in favore di la somma € 138.601,35, ossia quella prevista dal decreto n. 550/2023 (All.8, Controparte_2 CP_4 atto di citazione).
A conclusioni opposte – sia in punto di legittimità dell'ordinanza di assegnazione somme, sia in punto di valore assorbente delle sopravvenienze - deve giungersi in riferimento alle somme eccedenti il finanziamento citato e fatte oggetto del successivo contratto di finanziamento sottoscritto dal CP_1 in data 11.4.2025 (All. 19, atto di citazione): in questo caso, infatti, alla data di emissione dell'ordinanza di assegnazione, tali somme non solo non erano esigibili, ma non erano neppure riferibili ad un rapporto giuridico identificato e già in essere. Appare condivisibile l'argomento speso dall'opponente nella parte in cui sostiene l'impignorabilità dell'eccedenza di quanto assegnato (€ 150.474,86) nell'ordinanza opposta rispetto a quanto destinato alla dal piano di riparto di cui al decreto dell' n. 550/2023 (€ 138.601,35). Controparte_2 CP_4
In virtù del primo contratto di finanziamento in atti (All. 9, atto di citazione), art. 3.1.5., l'istituto di credito finanziatore è tenuto ad effettuare le erogazioni e l'accredito delle relative somme sul conto corrente vincolato esclusivamente al fine di dare esecuzione al pagamento delle somme indicate nelle richieste di utilizzo e dei relativi decreti autorizzatori dell'Ufficio Speciale Ricostruzione, non essendo ammessi differenti utilizzi. È evidente, dunque, che le somme accreditate debbano intendersi sottoposte ad un vincolo di destinazione secondo quanto indicato dall' Siccome nel caso in esame il decreto CP_5
n. 550/2023 dell' ha riconosciuto in favore della a somma di € 138.601,35, certamente CP_5 CP_2 illegittima è l'ordinanza di assegnazione laddove riconosce in favore del creditore procedente somme per un ammontare superiore. Né a conclusioni differenti può giungersi alla luce dell'intervenuta stipula del nuovo contratto di finanziamento dell'11.4.2025. La stipula del nuovo contratto di finanziamento, infatti, comunque non può giustificare il pagamento di somme non previste dal citato decreto. Pur a fronte dell'intervenuta sottoscrizione del nuovo contratto di finanziamento e dei richiamati i principi sopra esposti in merito alla pignorabilità delle somme oggetto di causa, ancorché riferibili a crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente, resta fermo il vincolo di pagina 5 di 6 destinazione imposto dal competente Ufficio sulle somme erogate. Con conseguente illegittimità dell'ordinanza di assegnazione in parte qua.
Alla luce del parziale accoglimento dell'opposizione, peraltro per una somma sensibilmente inferiore rispetto a quella complessivamente oggetto dell'ordinanza di assegnazione opposta, appare giustificata una parziale compensazione (per ½) delle spese di giudizio, poste per la restante parte a carico dei convenuti, maggiormente soccombenti. E ciò anche considerato il comportamento extra-processuale di
, il quale ha ingiustificatamente ritardato di sottoscrivere la richiesta di utilizzo dei Controparte_1 fondi erogati per pagare i fornitori (tra cui . Le spese vengono liquidate con riduzione CP_2 rispetto ai parametri medi dello scaglione di riferimento per le fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, stante l'assenza di istruttoria relativa a prove costituende e la modalità semplificata della decisione;
e senza aumenti per la presenza di più parti, stante la contumacia del CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara l'illegittimità dell'ordinanza di assegnazione opposta nella parte in cui prevede l'assegnazione in favore di di una CP_2 somma eccedente rispetto a quanto alla stessa destinato con decreto n. 550/2023 (€ CP_4
138.601,35), e la annulla limitatamente a tale eccedenza.
- Rigetta per il resto.
- Compensa per ½ e condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, del restante ½ delle spese di giudizio, che per l'intero vengono liquidate in € 9.500,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap, ed in € 195,00 per spese.
Ascoli Piceno, 25/11/2025
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 623/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DOMENICO DE Parte_1 P.IVA_1 ANGELIS;
ATTORE
Contro
(C.F. ), contumace;
Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'Avv. ROBERTO MADAMA e dell'Avv. CHIARA CUCCHIELLA;
CONVENUTO oggetto: opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno riconoscere e dichiarare la inammissibilità e/o l'infondatezza dell'azione esecutiva intrapresa da poiché le somme oggetto del Controparte_2 procedimento esecutivo presso terzi e assegnate dal Giudice dell'Esecuzione sono impignorabili. Dichiarare in ogni caso che al momento del pignoramento Parte_1 non era debitrice del debitore esecutato sig. non avendo lo stesso sig. Controparte_1 CP_1 sottoscritto il necessario contratto di finanziamento e non avendo la Cassa Depositi e Prestiti erogato la relativa provvista. In via del tutto subordinata riconoscere e dichiarare che sicuramente impignorabile era l'eccedenza di quanto assegnato (€ 150.474,86) rispetto a quanto destinato alla dal piano di riparto di cui al decreto dell'Ufficio Speciale Controparte_2 per la Ricostruzione n. 550/2023 (€ 138.601,35). Per l'effetto, in ogni caso annullare, dichiarare nulla e come mai emessa l'ordinanza di assegnazione emanata dal Giudice dell'Esecuzione in data 5.11.2024, opposta. Con vittoria di spese, diritti, onorari e compensi di tutte le fasi del presente giudizio.
Per il convenuto Controparte_2
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta da Parte_1
pagina 1 di 6 - sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di
Parte_1
- in ogni caso, nel merito, rigettare l'opposizione agli atti esecutivi proposta da
[...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna dell'opponente ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 29.4.2024 la (d'ora in avanti indicata come Controparte_2
pignorava i crediti vantati dal proprio debitore sig. nei confronti della CP_2 Controparte_1 [...] in virtù di contributo per la ricostruzione, nell'ambito della procedura di ricostruzione, Parte_1 al medesimo intestata, identificata al CUP H69H21000380008, e concretamente erogato a seguito di finanziamento contratto con secondo gli stati di avanzamento lavori secondo quanto Parte_1 previsto dall'art. 5 d.l. n. 189/2016; il pignoramento avveniva per € 220.223,79. rendeva la dichiarazione, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., di non essere debitrice di Parte_1
(All.3, atto di citazione), dichiarazione che veniva contestata con conseguente Controparte_1 introduzione del giudizio endoprocedimentale ex art. 549 c.p.c.. All'udienza del 5/11/2024 il G.E. accoglieva la contestazione del creditore procedente e con ordinanza gli assegnava la somma di € 150.474,86. in data 5/11/2024 proponeva opposizione avverso la predetta ordinanza di Parte_1 assegnazione (All.10, atto di citazione), chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva. L'istanza di sospensione veniva rigettata con ordinanza del 26/2/2025, con la quale veniva altresì assegnato all'opponente termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Il reclamo proposto ai sensi degli artt. 624 e 669-terdecies, c.p.c., avverso tale ordinanza non ha trovato accoglimento (All.13, comparsa di costituzione CP_2
Con atto di citazione notificato in data 22/4/2025, ha tempestivamente introdotto Parte_1
l'odierno giudizio di merito, articolando alcuni motivi di opposizione così sintetizzabili: 1) l'impignorabilità delle somme erogate dalla quale contributo per la Controparte_3 ricostruzione, poiché per legge vincolate nella destinazione alle imprese che avevano lavorato per la ricostruzione post sisma;
2) l'assenza, alla data di emissione dell'ordinanza di assegnazione, di somme sul conto vincolato, poiché non ancora erogate da Cassa Depositi e Prestiti;
3) l'impossibilità di pignorare le somme nella parte eccedente quella approvata dall' Controparte_4 come destinata alla
[...] CP_2
In data 26/5/2025 si costituiva in giudizio la società convenuta, sostenendo la legittimità CP_2 dell'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. e chiedendo il rigetto delle domande attoree. Rimaneva contumace . Controparte_1
Depositate le memorie ai sensi dell'art. 171-ter, c.p.c., all'udienza del 22/9/2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 20/11/2025 per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c., disponendone la trattazione scritta e assegnando alle parti termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali. Le parti costituite hanno provveduto al deposito delle proprie memorie e delle note in sostituzione d'udienza.
In via preliminare deve esaminarsi l'eccezione di parte convenuta con cui è stata rilevata l'erronea qualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., anziché ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in pagina 2 di 6 riferimento ai due motivi relativi all'impignorabilità del contributo per la ricostruzione e Cont all'assegnazione di una somma eccedente quella indicata nel decreto di liquidazione dell' . Deve rilevarsi che la qualificazione giuridica dell'opposizione proposta (come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) compete esclusivamente al Giudice adito previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame senza essere in ciò vincolato dalla prospettazione operata dal ricorrente (Tribunale di Napoli, sentenza n.2010 del 10.02.2014). Ciò posto, l'opposizione in esame appare, in relazione ai due motivi citati, più correttamente qualificabile ai sensi dell'art. 615 c.c.; tuttavia, in assenza di ulteriori rilievi (ad es: mancato rispetto del termine di proposizione previsto ex art. 615, comma II, c.p.c.), e considerato che, in astratto, nulla impedisce la proposizione congiunta di un'opposizione all'esecuzione e di un'opposizione agli atti esecutivi, l'erronea qualificazione dell'opposizione non può determinare di per sé l'inammissibilità della stessa.
Non appare meritevole di accoglimento il motivo di opposizione relativo alla impignorabilità delle somme oggetto di causa ai sensi dell'art. 39, comma I, d.l. 28 settembre 2018, n. 109. In primo luogo, il motivo appare inammissibile in quanto tardivamente proposto. In linea con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario sul punto, deve ritenersi che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi si ha "mutatio libelli" quando si avanzi un motivo di contestazione della regolarità formale di un atto del processo esecutivo diverso da quello posto a fondamento dell'atto introduttivo dell'opposizione, facendo così valere una "causa petendi" fondata su un vizio dell'atto non prospettato prima, con l'effetto di porre un nuovo tema d'indagine e di ampliare i termini della controversia. Ne consegue, pertanto, che il motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto nel corso del processo è inammissibile, a prescindere dal fatto che attenga ad un vizio dello stesso atto opposto e che comporti identico "petitum" di annullamento (o revoca o modifica) del medesimo atto, irrilevante essendo, altresì, la presenza - nel ricorso ex art. 617 cod. proc. civ. - di una riserva "di ulteriormente sviluppare i motivi", la quale non può legittimare la proposizione di motivi nuovi (Cassazione, sez. 3, sentenza n. 18761 del 07/08/2013). Nel caso in esame, la contestazione relativa alla pignorabilità del credito oggetto di causa è stata sollevata per la prima volta in sede di reclamo avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione e poi riproposta nell'odierna sede di giudizio, mentre nell'originario atto introduttivo dell'opposizione davanti al G.E. non si rinviene alcun accenno all'asserita impignorabilità dei crediti. Pertanto, alla luce dei principi di diritto sopra esposti, deve ritenersi configurata una mutatio libelli con conseguente inammissibilità della relativa contestazione e connessa domanda. Ad ogni modo, la contestazione risulta infondata anche nel merito. Come già ritenuto dal collegio in sede di decisione sul reclamo ex art. 669-terdecies, c.p.c. avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 39, comma I, d.l. 28 settembre 2018, n. 109, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori […] delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; tuttavia, ai sensi del IV comma dell'articolo citato, gli effetti delle disposizioni dei precedenti commi sono cessati alla data del 31/12/2023 con riferimento alle regioni dell'Italia Centrale interessate dagli pagina 3 di 6 eventi sismici. Nel caso in esame il pignoramento mobiliare è stato notificato in data 7/5/2024, dunque successiva rispetto al 31/12/2023. Pertanto, non può che concludersi anche per l'infondatezza nel merito della contestazione – e connessa domanda - in esame.
Quanto al secondo e terzo motivo di opposizione, esaminabili congiuntamente, deve osservarsi quanto segue.
sostiene di non poter essere individuata quale debitor debitoris di . Parte_1 Controparte_1
Quest'ultimo, infatti, in virtù del decreto n. 315/2021del Direttore Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, come modificato dal decreto n. 5550/2023, aveva ottenuto, ai sensi dell'ordinanza n. 19 del 7.4.2017, il contributo per la procedura di ricostruzione al medesimo intestata, identificata al CUP H69H21000380008, MUDE 1104400100000512742020, COD. FASC. 490.40.10/2020/USR/1962. Il sig. aveva poi stipulato con un contratto di finanziamento per CP_1 Parte_1
l'erogazione, secondo gli stati di avanzamento dei lavori, del finanziamento concesso per la ricostruzione, secondo quanto previsto dall'art. 5 d.l. n. 189/2016. In virtù del citato contratto, CP_3 avrebbe dovuto erogare le somme accreditandole su un conto vincolato del cliente, Controparte_3 dopodiché l'istituto di credito avrebbe eseguito i pagamenti come da piano dei lavori approvato.
[...]
rileva che al momento dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione, pur essendovi il Pt_1 decreto n. 550/2023 dell'Ufficio Speciale Ricostruzione che aveva destinato alla € CP_2
138.601,35 per l'ultimo s.a.l., tuttavia non era ancora intervenuto l'effettivo accredito delle somme da parte della Depositi e, pertanto, ella non poteva essere individuata quale debitore di CP_3 CP_3
. Al contempo, l'opponente lamenta che le somme oggetto dell'ordinanza di Controparte_1 assegnazione eccedevano l'importo finanziato con il citato contratto (e quindi l'importo potenzialmente accreditabile sul conto intestato al e, dunque, risultava necessaria la stipula di un ulteriore CP_1 contratto di finanziamento integrativo, contratto che alla data di emissione dell'ordinanza opposta non era ancora stato stipulato. Il convenuto rivendica, invece, la correttezza dell'ordinanza opposta nella parte in cui indica che l'assegnazione può avere ad oggetto anche somme non ancora liquide ma certe, come nel caso de quo e pienamente esigibili appena la Regione Marche” (rectius Cassa deposito e Prestiti) provvederà al versamento sul conto corrente preposto e regolarmente pignorato. Co.Ge.A. rileva, inoltre, che i motivi di opposizione risultano interamente superati dalle sopravvenienze verificatesi nel corso del giudizio, ossia l'effettivo accredito delle somme sul conto corrente intestato a e la Controparte_1 stipula, da parte del medesimo, del contratto di finanziamento integrativo (circostanze di fatto che non sono contestate dall'opponente). In primo luogo, in diritto, deve ritenersi che l'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente;
pertanto, anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex art. 543 c.p.c., giacché - per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla realizzazione del programma negoziale, sia essa spontanea o coattiva, ex art. 2932 c.c. - è specificamente collegato ad un rapporto esistente, e possiede quindi capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione (Cassazione, sez. 3 - , sentenza n. 31844 del 27/10/2022; in senso conforme: Cassazione, sez. 6 - 3, ordinanza n. 15607 del 22/06/2017). Nel caso in esame, le somme oggetto di assegnazione, sebbene non ancora esigibili in quanto pagina 4 di 6 sospensivamente condizionate (nella loro erogazione, ai sensi dell'art. 3 c.
3.2.1. del contratto di finanziamento), erano senza dubbio riconducibili ad un rapporto giuridico ben identificato e già esistente: l'inesigibilità delle somme al momento dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione influisce, al più, sulla possibilità o meno di esigere, appunto, l'esecuzione dell'ordinanza, ma non sulla legittimità della stessa (Cassazione, sez. 6 - 3, ordinanza n. 15607 del 22/06/2017, già citata). Dunque, l'ordinanza di assegnazione, laddove ha ritenuto che fosse effettivamente debitore di Parte_1
, risulta del tutto legittima, quantomeno per l'importo oggetto del primo contratto di Controparte_1 finanziamento (All. 9, atto di citazione). Solo ad abundantiam, dunque, si indica che il motivo di opposizione in esame appare comunque ormai superato e assorbito dal fatto che, medio tempore, ha provveduto a porre in essere gli Controparte_1 adempimenti necessari ai fini dell'effettiva erogazione delle somme da parte di e CP_3
Prestiti (All. 20, memoria ex art. 171-ter, n.1, c.p.c. di parte attrice), che, dunque, sono anche concretamente divenute esigibili: tant'è che quest'ultima ha effettivamente erogato sul conto intestato al le somme destinate al pagamento dell'odierno convenuto e che ha già CP_1 Parte_1 corrisposto in data 10.6.2025 (All. 22, memoria ex art. 171-ter, n.1, c.p.c. di parte attrice), in favore di la somma € 138.601,35, ossia quella prevista dal decreto n. 550/2023 (All.8, Controparte_2 CP_4 atto di citazione).
A conclusioni opposte – sia in punto di legittimità dell'ordinanza di assegnazione somme, sia in punto di valore assorbente delle sopravvenienze - deve giungersi in riferimento alle somme eccedenti il finanziamento citato e fatte oggetto del successivo contratto di finanziamento sottoscritto dal CP_1 in data 11.4.2025 (All. 19, atto di citazione): in questo caso, infatti, alla data di emissione dell'ordinanza di assegnazione, tali somme non solo non erano esigibili, ma non erano neppure riferibili ad un rapporto giuridico identificato e già in essere. Appare condivisibile l'argomento speso dall'opponente nella parte in cui sostiene l'impignorabilità dell'eccedenza di quanto assegnato (€ 150.474,86) nell'ordinanza opposta rispetto a quanto destinato alla dal piano di riparto di cui al decreto dell' n. 550/2023 (€ 138.601,35). Controparte_2 CP_4
In virtù del primo contratto di finanziamento in atti (All. 9, atto di citazione), art. 3.1.5., l'istituto di credito finanziatore è tenuto ad effettuare le erogazioni e l'accredito delle relative somme sul conto corrente vincolato esclusivamente al fine di dare esecuzione al pagamento delle somme indicate nelle richieste di utilizzo e dei relativi decreti autorizzatori dell'Ufficio Speciale Ricostruzione, non essendo ammessi differenti utilizzi. È evidente, dunque, che le somme accreditate debbano intendersi sottoposte ad un vincolo di destinazione secondo quanto indicato dall' Siccome nel caso in esame il decreto CP_5
n. 550/2023 dell' ha riconosciuto in favore della a somma di € 138.601,35, certamente CP_5 CP_2 illegittima è l'ordinanza di assegnazione laddove riconosce in favore del creditore procedente somme per un ammontare superiore. Né a conclusioni differenti può giungersi alla luce dell'intervenuta stipula del nuovo contratto di finanziamento dell'11.4.2025. La stipula del nuovo contratto di finanziamento, infatti, comunque non può giustificare il pagamento di somme non previste dal citato decreto. Pur a fronte dell'intervenuta sottoscrizione del nuovo contratto di finanziamento e dei richiamati i principi sopra esposti in merito alla pignorabilità delle somme oggetto di causa, ancorché riferibili a crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente, resta fermo il vincolo di pagina 5 di 6 destinazione imposto dal competente Ufficio sulle somme erogate. Con conseguente illegittimità dell'ordinanza di assegnazione in parte qua.
Alla luce del parziale accoglimento dell'opposizione, peraltro per una somma sensibilmente inferiore rispetto a quella complessivamente oggetto dell'ordinanza di assegnazione opposta, appare giustificata una parziale compensazione (per ½) delle spese di giudizio, poste per la restante parte a carico dei convenuti, maggiormente soccombenti. E ciò anche considerato il comportamento extra-processuale di
, il quale ha ingiustificatamente ritardato di sottoscrivere la richiesta di utilizzo dei Controparte_1 fondi erogati per pagare i fornitori (tra cui . Le spese vengono liquidate con riduzione CP_2 rispetto ai parametri medi dello scaglione di riferimento per le fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, stante l'assenza di istruttoria relativa a prove costituende e la modalità semplificata della decisione;
e senza aumenti per la presenza di più parti, stante la contumacia del CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara l'illegittimità dell'ordinanza di assegnazione opposta nella parte in cui prevede l'assegnazione in favore di di una CP_2 somma eccedente rispetto a quanto alla stessa destinato con decreto n. 550/2023 (€ CP_4
138.601,35), e la annulla limitatamente a tale eccedenza.
- Rigetta per il resto.
- Compensa per ½ e condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, del restante ½ delle spese di giudizio, che per l'intero vengono liquidate in € 9.500,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap, ed in € 195,00 per spese.
Ascoli Piceno, 25/11/2025
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
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