TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 7281/2021 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Carmen Luisi;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Simona Neve e Controparte_1 Michele Rapanà;
- RESISTENTE – N O N C H È
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 22.01.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate contestualmente a verbale dai procuratori delle parti, con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
il P.M. concludeva con propria nota del 24.01.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 27.05.2021 premesso che: Parte_1
1. in data 03.12.2011 aveva contratto matrimonio concordatario in Bari con CP_1
, dal quale erano nati i figli (in data 23.03.2013) e (in data
[...] Per_1 Per_2 04.08.2014);
2. il Tribunale di Bari, con decreto del 20.10.2020, non reclamato, aveva omologato la loro separazione giudiziale;
3. erano decorsi i termini per domandare la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4. il padre era “esageratamente invadente” e pretendeva di effettuare plurime chiamate e videochiamate ai figli, disturbando l'equilibrio dei figli durante la permanenza con la genitrice collocataria;
5. svolgeva l'attività lavorativa di collaboratore amministrativo presso l'INPS mentre il sercitava la libera professione di avvocato;
CP_1 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, di confermare le condizioni sottoscritte dalle parti nella convenzione separativa datata 06.04.2020 e di adottare altresì “i provvedimenti sanzionatori ex art. 709 ter c.p.c. in relazione ai comportamenti paterni”.
1 Il resistente si costituiva in giudizio con memoria di costituzione e, pur non Controparte_1 opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso ed alla conferma delle statuizioni separative, chiedeva disporsi una C.T.U. e rigettarsi l'avversa istanza ex art. 709 ter c.p.c. Deduceva che i rapporti tra i coniugi erano altamente conflittuali e che la ricorrente aveva assunto condotte ostruzionistiche tali da impedirgli di svolgere il suo ruolo genitoriale, tanto da averlo accusato di assumere atteggiamenti molesti quando desiderava telefonare o effettuare delle videochiamate coi figli per una sola volta al giorno. All'udienza di comparizione ex art. 4 L. n. 898/70 del 4 novembre 2021, il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione e a fronte della elevata conflittualità rilevata tra le parti, con ordinanza contestuale rinviava l'udienza per il conferimento dell'incarico di C.T.U. “al fine di acquisire utili elementi di valutazione in ordine al reale stato dei rapporti tra le parti in causa nonché tra costoro ed i figli”, con la finalità di “accertare quale sia il genitore più idoneo a rendersi collocatario prevalente dei minori per affinità elettive nonché per capacità empatiche, educative ed accuditive”. Depositata la relazione di C.T.U. il 09.05.2022, il Presidente, con ordinanza del 21.05.2022, confermava le condizioni regolanti lo stato di separazione ma con ampliamento del diritto di visita paterno, disponendo che gli operatori del Consultorio Familiare e dei Servizi sociali competenti per territorio attivassero o proseguissero un percorso di sostegno psicologico al fine di aiutare le parti al superamento della conflittualità; infine, nominava il G. I., dinanzi al quale rimetteva le parti. Depositate le memorie integrative (in cui la ricorrente chiedeva la conferma della condizioni separative ma, con riferimento al diritto di visita paterno, domandava la conferma delle statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 21.05.2022 mentre il chiedeva il collocamento CP_1 paritetico dei figli a settimane alterne con mantenimento diretto e ripartizione al 50% delle spese straordinarie nonché in subordine, qualora fosse stata confermata l'attuale regolamentazione del diritto di visita paterno, la revoca e/o riduzione ad € 300,00 del contributo paterno al mantenimento dei figli), veniva emessa dal Tribunale di Bari la sentenza parziale n. 3922/2022 del 18.10.2022 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso l'ordinanza presidenziale del 21.05.2022 il roponeva reclamo innanzi alla Corte CP_1 di Appello di Bari, che veniva rigettato con ordinanza del 13.06.2023. Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza resa il 23.02.2024 veniva rilevata l'inammissibilità per tardività delle tre memorie istruttorie di parte resistente e della memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. di parte ricorrente, venivano rigettate le richieste istruttorie e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, previa formulazione della seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “1) conferma dell'ordinanza presidenziale divorzile del 21.05.2022 (già confermata in data 13.06.2023 dalla Corte di Appello di Bari in sede di reclamo ed a cui parte ricorrente ha aderito sin dalla memoria integrativa del 14.07.2022, al pari del resistente, che vi ha espressamente aderito all'ultima udienza del 24.01.2024, chiedendo la conferma dell'attuale contribuzione paterna al mantenimento dei due figli minori, come concordato in sede separativa in complessivi € 1.100,00 mensili e dell'attuale regime di visita paterno, che prevede un pernottamento settimanale nella giornata del martedì oltre ai weekend alternati lunghi col padre, motivo per cui ad oggi risulterebbe cessata la materia del contendere); 2) compensazione delle spese di lite;
3) invito, comunque, rivolto alle parti a completare con la massima sollecitudine il percorso di mediazione familiare (avviato e poi interrotto) volto al recupero di una sana bigenitorialità ed alla futura e piena condivisione di intenti nel comune interesse del benessere della prole, minato dalle condotte assunte negli ultimi anni dalla coppia genitoriale”. Con istanza di anticipazione di udienza depositata il 31.05.2024 il dichiarava di aderire CP_1 alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., di aver comunicato alla controparte l'adesione alla citata proposta con pec del 27.02.2024 e riferiva che la ricorrente aveva comunicato la propria indisponibilità a definire bonariamente la controversia. Infine, all'udienza indicata in epigrafe la presente causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti (l' chiedeva un aumento del Parte_1
2 contributo paterno al mantenimento dei figli ad € 1.400,00 mensili, oltre al 100% dell'AUU.; il si opponeva all'avversa richiesta ritenendo congruo l'importo mensile del contributo CP_1 paterno al mantenimento dei figli individuato nella proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. ed in subordine, attesa l'attuale regolamentazione del diritto di visita paterno, domandava una riduzione di detto contributo), con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. Il P.M. concludeva con propria nota del 24.01.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- In via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità, per tardività, della domanda di parte ricorrente formulata nella comparsa conclusionale depositata il 23.03.2025 relativa alla richiesta di incremento del contributo paterno al mantenimento dei figli ad € 2.000,00 mensili (€ 1.000,00 per ciascun figlio), fermo restando che all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.01.2025 l' aveva rassegnato le proprie conclusioni chiedendo “un aumento del contributo Parte_1 paterno al mantenimento della prole nella misura complessiva di € 1.400,00 mensili, oltre al 100% dell'Assegno Unico Universale, ammontante a circa € 50,00 per ciascun figlio”. Peraltro, la ricorrente nell'originario ricorso depositato in data 27.05.2021 aveva domandato confermarsi “integralmente i patti e le condizioni sottoscritti dalle parti con il ricorso/convenzione 6.04.2020 e omologati con decreto Trib. Bari 20.10.2020, con riferimento sia ai profili personali che economici” (in cui era stato concordato che il fosse tenuto a versare in favore della CP_1
a titolo di contributo paterno al mantenimento dei figli la somma di € 550,00 per Parte_1 ciascun figlio) ed anche nella memoria integrativa del 14.07.2022 aveva chiesto l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo. A ciò deve aggiungersi che a seguito del deposito delle dichiarazioni fiscali effettuato dal CP_1 in data 22.01.2025, la ricorrente alla citata udienza di precisazione delle conclusioni si era limitata a domandare un incremento del contributo paterno al mantenimento dei figli ad € 1.400,00 mensili. Il resistente nella propria memoria di replica ex art. 190 c.p.c. depositata il 14.04.2025 ha definito
“irrituale ed illegittima” la domanda di incremento del contributo paterno al mantenimento dei figli proposta dalla ricorrente nella sua comparsa conclusionale, non accettando il contraddittorio a riguardo. Pertanto, al di là dell'accertata tardività (che ha comportato l'inammissibilità della nuova doamnda) e della conseguente violazione del principio del contraddittorio, tale ulteriore modifica dell'originaria richiesta da parte della ricorrente s'appaleserebbe anche del tutto immotivata in quanto non supportata da nuovi elementi rispetto a quelli di cui la controparte era già edotta all'udienza di precisazione delle conclusioni. 2.- Nel merito, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la sentenza parziale n. 3922/2022 del 18.10.2022 la delibazione del collegio va limitata al regime di affidamento, al collocamento, alla regolamentazione del diritto di visita paterno, all'assegnazione della casa coniugale ed alle questioni economiche. 3.- Orbene, vanno confermate le condizioni di cui all'ordinanza divorzile del 21.05.2022 (già confermata in data 13.03.2023 dalla Corte di Appello di Bari in sede di reclamo ed a cui parte ricorrente ha espressamente aderito sin dalla memoria integrativa del 14.07.2022) in merito all'affidamento condiviso dei figli, al loro collocamento presso la madre, all'assegnazione in favore dell' della casa coniugale, peraltro di sua esclusiva proprietà sita in Bari alla strada Parte_1 delle Monache n. 1 (non essendovi contestazione a riguardo), essendo costei il genitore collocatario di prole minorenne nonché al regime di incontri tra padre e figli. Quanto al collocamento dei figli minori, il sin dall'udienza del 24.01.2024 ha CP_1 espressamente aderito alle statuizioni di cui all'ordinanza divorzile del 21.05.2022, subordinando la richiesta di “adozione di ogni provvedimento utile ed opportuno rispetto al collocamento dei minori” solo all'ipotesi in cui il Tribunale di Bari non avesse confermato la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata con ordinanza del 23.02.2024 (cfr. pag. 11 della comparsa conclusionale depositata il 24.03.2025 dal resistente).
3 4.- L'ordinanza divorzile del 21.05.2022 deve essere confermata anche con riferimento al regime di incontri tra il padre e i figli ( ha dodici anni mentre ha dieci anni), in difetto di nuovi Per_1 Per_2 elementi e considerato che l' sin dalla memoria integrativa depositata il 15.07.2022 ha Parte_1 aderito alle condizioni di cui all'ordinanza divorzile del 21.05.2022 (“b)confermare le condizioni contenute nel ricorso per la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale, relative all'affidamento dei figli minori;
alla disciplina del diritto di visita del padre, con le modifiche e integrazioni disposte nel provvedimento presidenziale del 24.5.2022; alla misura del contributo paterno al mantenimento dei minori;
c) regolamentare le video chiamate del padre ai minori nei tempi di permanenza presso la madre, in conformità a quanto stabilito nel provvedimento presidenziale del 24.5.2022 e, quindi, disponendo una video chiamata serale”- cfr. pp. 19-20) e solo da ultimo, in sede di comparsa conclusionale ha domandato la conferma delle condizioni stabilite nella convenzione di separazione omologata dal Tribunale, con le integrazioni di cui all'ordinanza presidenziale del 21.05.2022 solo con riferimento alla regolamentazione dei fine settimana. In sede di ordinanza divorzile era stata ampliato il diritto di visita paterno (“D'altro canto non va trascurato che l'affidamento condiviso impone ai coniugi, nell'esercizio consapevole della responsabilità parentale orientato all'interesse esclusivo dei minori, di avere un costante contatto tra di loro anche per modulare diversamente, a seconda delle concrete contingenze, i momenti delle visite i cui tempi possono essere fin d'ora modificati in ampliamento prevedendo che il padre possa tenere con sé i suoi figli: • durante la settimana nella giornata del martedì dalle 17,00 con pernotto per poi riaccompagnarli a scuola l'indomani mattina, e del giovedì dalle 17,00 alle 20:30 nel periodo invernale ed alle 21:30 nel periodo estivo, fino a dopo cena;
• nei weekend alternati dalle 15,00 del venerdì pomeriggio fino alle 8,00 del lunedì mattina successivo, quando il padre dovrà accompagnarli a scuola in periodo scolastico ovvero a casa della madre nel periodo estivo”) ed era stata confermata la regolamentazione delle visite per le festività ed il periodo estivo, così come stabilito nella convenzione di separazione omologata dal Tribunale. Ebbene, l' ha dedotto che la regolamentazione del diritto di visita paterno prevista in Parte_1 sede presidenziale aveva tenuto conto delle indicazioni di cui alla C.T.U a firma della dott.ssa Per_3 depositata il 09.05.2022, motivo per cui al fine di consentire ai figli della coppia di svolgere
[...] il tempo pieno scolastico, era stato disposto che il padre dovesse prelevare i figli da scuola alle ore 17:00 anziché alle ore 13:00, esigenza ora non più attuale (sul punto la ricorrente ha precisato che i figli terminerebbero l'orario scolastico tutti i giorni alle ore 13:00). Il n sede di memoria di replica ha contestato gli assunti di parte ricorrente, precisando di CP_1 essere impossibilitato a tenere con sé i figli nella fascia oraria 13:00-17:00 per esigenze lavorative ed ha domandato la conferma delle condizioni di cui alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (a sua volta confermativa dell'ordinanza divorzile del 21.05.2022). Pertanto, alla luce delle contrapposte esigenze, deve essere confermata l'attuale regolamentazione del diritto di visita padre – figli così come disposta dall'ordinanza divorzile del 21.05.2022. 5.- Passando alle questioni economiche, va confermata l'ordinanza divorzile del 21.05.2022 (a sua volta confermata in data 13.03.2023 dalla Corte di Appello di Bari) con riferimento all'ammontare del contributo paterno al mantenimento dei figli. In sede di ordinanza divorzile (2022) è stato confermato il contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura di € 1.100,00 mensili, oltre aggiornamento annuale ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, così come concordato in sede separativa nel 2020. L tanto nel ricorso introduttivo aveva chiesto confermarsi l'ammontare pattuito in sede Parte_1 separativa quanto nella memoria integrativa aveva chiesto confermarsi l'ordinanza presidenziale mentre solo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.01.2025 ha inteso chiedere un aumento del contributo paterno a complessivi € 1.400,00 mensili (formulando addirittura nella comparsa conclusionale una richiesta di ulteriore incremento a complessivi € 2.000,00 mensili – v. supra) mentre il ha domandato la conferma di detto contributo e solo in via subordinata CP_1 una riduzione.
4 5.1- Tenuto conto che la ricorrente già provvede con i propri redditi al mantenimento della prole in forma diretta, essendo collocataria di prole minorenne (l , invero è assunta presso Parte_1 l'INPS e, come risulta per tabulas, ha dichiarato al Fisco i seguenti redditi: nell'Unico 2018 un reddito complessivo di € 32.644,00, nell'Unico 2019 di € 33.166,00, nell'Unico 2020 di € 40.768,00, nel CUD 2021 un reddito da lavoro dipendente di € 33.997,00, nell'Unico 2022 un reddito complessivo di € 48.997,00, nell'Unico 2023 di € 47.977,00 e nell'Unico 2024 di € 51.004,00), la sua richiesta di incremento dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole non trova giustificazione sulla scorta delle argomentazioni che seguono. Relativamente al in atti figurano l'Unico 2018 con reddito complessivo di € 23.459,00, CP_1 l'Unico 2019 di € 58.542,00, l'Unico 2020 di € 29.672,00, l'Unico 2022 di € 40.841,00, l'Unico 2023 di € 160.429,00 e l'Unico 2024 di € 158.312,00. Sebbene risulti per tabulas che sussista allo stato una sperequazione reddituale tra le parti (è incontestato che il percepisca redditi ben superiori rispetto a quelli della ricorrente), il CP_1 Collegio ritiene che non sia possibile accordare allo stato il contributo di € 1.400,00 mensili, come richiesto dalla madre, tenuto conto che ambedue i coniugi dall'instaurazione del giudizio hanno comunque incrementato il proprio dato reddituale, tenuto conto altresì dell'età dei figli (rispettivamente di soli 12 e 10 anni), della circostanza che la ricorrente ha genericamente riferito circa le accresciute esigenze di vita dei figli ma di fatto sono trascorsi solo tre anni dall'emissione dell'ordinanza presidenziale divorzile, considerato altreesì che i tempi di permanenza dei figli presso il padre sono ben più prolungati rispetto al regime ordinario applicato da questo Tribunale (tant'è che gli stessi non solo pernottano dal padre il martedì ma anche, a fine settimane alterni, il venerdì, sabato e domenica con un conseguente risparmio di spesa e di tempo in favore della genitrice) e considerato, in aggiunta, che all' spetterà anche il rimborso del 50% delle spese straordinarie relative Parte_1 ad entrambi i figli, per il futuro l'intero importo dell'Assegno Unico Universale (da lei percepito all'attualità solo nella misura del 50%, come da lei dichiarato in comparsa conclusionale) nonché il già cospicuo ammontare del contributo paterno al mantenimento di entrambi i figli aggiornato in base agli indici ISTAT nelle more maturati (fermo restando che anche la genitrice deve contribuire in via diretta al loro mantenimento). Invero, si osserva che l'assegno attualmente corrisposto pari ad € 1.100,00 mensili (€ 550,00 per ciascun figlio), è soggetto ad aggiornamento annuale ISTAT, come previsto dagli accordi separativi. Tale meccanismo garantisce un aggiornamento periodico dell'importo proprio al fine di adeguarlo all'andamento inflattivo ed alle variazioni del potere di acquisto, assicurando così la congruità del contributo nel tempo. Nel caso di specie, al meccanismo di rivalutazione del contributo paterno al mantenimento dei figli concordato in fase separativa consegue che detto importo aggiornato a mezzo dell'indice ISTAT –
“indice FOI”, sia già superiore agli iniziali 1.100,00 mensili, considerando la l'originaria decorrenza del 01.07.2020, motivo per cui allo stato deve escludersi che l'attuale statuizione necessiti di un ulteriore incremento rispetto a quello già garantito ex lege dalla rivalutazione ISTAT. Inoltre, si rileva che parte istante non ha allegato né ha fornito prova di elementi nuovi, concreti e specifici che giustifichino un incremento dell'assegno, oltre alla rivalutazione ordinaria. La generica deduzione circa le accresciute esigenze dei figli, pur comprensibile in termini astratti, non è sufficiente a fronte del breve lasso di tempo trascorso dall'emissione dell'ordinanza presidenziale divorzile, di per sé a fondare una modifica in aumento dell'ammontare di detto contributo a carico del genitore onerato. In definitiva, a conferma dell'ordinanza presidenziale divorzile del 21.05.2022, il deve CP_1 versare all' a titolo di contributo paterno al mantenimento dei figli complessivi € Parte_1 1.100,00 (€ 550,00 per ciascun figlio), a decorrere dal 01.07.2020 ed entro il giorno 5 di ogni mese, oltre aggiornamenti annuali ISTAT maturati e maturandi ed al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, da individuarsi in virtù del “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019.
5 6.- Infine, devesi disporre che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero l' , che potrà pretenderne il versamento Parte_1 diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti.
7.- Alla soccombenza dell' in ordine all'ampliamento ulteriore del diritto di visita Parte_1 paterno nelle ore pomeridiane ed all'aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli (a cui si aggiunge la mancata adesione alla proposta conciliativa formulata dal G.I. ex art. 185 bis c.p.c., poi di fatto trasfusa in sentenza) nonché all'inammissibilità della domanda di ulteriore aumento proposta in comparsa conclusionale, consegue la sua condanna al pagamento di ½ delle spese processuali che vengono liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 – tabella relativa ai
“giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio, introduttiva, istruttoria – includente le memorie istruttorie e la C.T.U. - e decisoria, tutte liquidate secondo i parametri “medi”). Viceversa, la soccombenza del nel reclamo nonché il sostanziale accordo delle parti CP_1 sull'affidamento condiviso dei figli (chiesto anche dal n via principale), sul collocamento CP_1 materno dei minori e sull'assegnazione della casa coniugale, induce a compensare tra le parti il residuo ½ delle spese processuali. 8.- Tenuto conto del fatto che le operazioni peritali (C.T.U. piscologica) sono state svolte nel comune interesse di entrambe le parti processuali, vanno definitamente poste a carico di queste ultime, in solido tra loro, le spese della C.T.U. depositata dalla dott.ssa il 09.05.2022, come già Persona_3 liquidata in corso di causa con decreto del 10.05.2022. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 27.05.2021 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità della domanda formulata dalla nella comparsa Parte_1 conclusionale depositata il 24.03.2025 con riferimento all'incremento a complessivi €
2.000,00 mensili del contributo paterno al mantenimento dei figli;
2. conferma l'ordinanza presidenziale del 21.05.2022 (a sua volta confermativa degli accordi separativi omologati dal Tribunale di Bari con decreto del 20.10.2020) circa l'affidamento condiviso dei figli, il loro collocamento presso la madre e l'assegnazione in favore dell' della casa coniugale sita in Bari alla strada delle Monache n. 1; Parte_1
3. conferma l'ordinanza presidenziale del 21.05.2022 con riferimento al regime di incontri tra il padre ed i figli;
4. a conferma dell'ordinanza divorzile del 21.05.2022, dispone che sia Controparte_1 tenuto a versare ad a titolo di contributo paterno al mantenimento dei Parte_1 figli, a decorrere dal mese di luglio 2020 ed entro il giorno 5 di ogni mese, complessivi € 1.100,00 (€ 550,00 per ciascun figlio), oltre agli aggiornamenti annuali Istat maturati e maturandi ed al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, da individuarsi in forza del
“Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019;
5. dispone che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, l' , che potrà pretenderne il versamento diretto da parte Parte_1 dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti;
6. condanna al pagamento delle spese processuali sostenute Parte_1 CP_1
, che liquida in complessivi € 3.808,00 (pari ad ½), oltre accessori di legge se dovuti
[...] e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
7. compensa il restante ½ delle spese processuali;
6 8. pone definitivamente a carico di ambedue le parti processuali, in solido tra loro, le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidata nel corso del giudizio con decreto del 10.05.2022 (pari a complessivi € 2.628,53, oltre accessori come per legge);
9. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Bari, il 3 giugno 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
7
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 7281/2021 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Carmen Luisi;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Simona Neve e Controparte_1 Michele Rapanà;
- RESISTENTE – N O N C H È
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 22.01.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate contestualmente a verbale dai procuratori delle parti, con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
il P.M. concludeva con propria nota del 24.01.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 27.05.2021 premesso che: Parte_1
1. in data 03.12.2011 aveva contratto matrimonio concordatario in Bari con CP_1
, dal quale erano nati i figli (in data 23.03.2013) e (in data
[...] Per_1 Per_2 04.08.2014);
2. il Tribunale di Bari, con decreto del 20.10.2020, non reclamato, aveva omologato la loro separazione giudiziale;
3. erano decorsi i termini per domandare la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4. il padre era “esageratamente invadente” e pretendeva di effettuare plurime chiamate e videochiamate ai figli, disturbando l'equilibrio dei figli durante la permanenza con la genitrice collocataria;
5. svolgeva l'attività lavorativa di collaboratore amministrativo presso l'INPS mentre il sercitava la libera professione di avvocato;
CP_1 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, di confermare le condizioni sottoscritte dalle parti nella convenzione separativa datata 06.04.2020 e di adottare altresì “i provvedimenti sanzionatori ex art. 709 ter c.p.c. in relazione ai comportamenti paterni”.
1 Il resistente si costituiva in giudizio con memoria di costituzione e, pur non Controparte_1 opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso ed alla conferma delle statuizioni separative, chiedeva disporsi una C.T.U. e rigettarsi l'avversa istanza ex art. 709 ter c.p.c. Deduceva che i rapporti tra i coniugi erano altamente conflittuali e che la ricorrente aveva assunto condotte ostruzionistiche tali da impedirgli di svolgere il suo ruolo genitoriale, tanto da averlo accusato di assumere atteggiamenti molesti quando desiderava telefonare o effettuare delle videochiamate coi figli per una sola volta al giorno. All'udienza di comparizione ex art. 4 L. n. 898/70 del 4 novembre 2021, il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione e a fronte della elevata conflittualità rilevata tra le parti, con ordinanza contestuale rinviava l'udienza per il conferimento dell'incarico di C.T.U. “al fine di acquisire utili elementi di valutazione in ordine al reale stato dei rapporti tra le parti in causa nonché tra costoro ed i figli”, con la finalità di “accertare quale sia il genitore più idoneo a rendersi collocatario prevalente dei minori per affinità elettive nonché per capacità empatiche, educative ed accuditive”. Depositata la relazione di C.T.U. il 09.05.2022, il Presidente, con ordinanza del 21.05.2022, confermava le condizioni regolanti lo stato di separazione ma con ampliamento del diritto di visita paterno, disponendo che gli operatori del Consultorio Familiare e dei Servizi sociali competenti per territorio attivassero o proseguissero un percorso di sostegno psicologico al fine di aiutare le parti al superamento della conflittualità; infine, nominava il G. I., dinanzi al quale rimetteva le parti. Depositate le memorie integrative (in cui la ricorrente chiedeva la conferma della condizioni separative ma, con riferimento al diritto di visita paterno, domandava la conferma delle statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 21.05.2022 mentre il chiedeva il collocamento CP_1 paritetico dei figli a settimane alterne con mantenimento diretto e ripartizione al 50% delle spese straordinarie nonché in subordine, qualora fosse stata confermata l'attuale regolamentazione del diritto di visita paterno, la revoca e/o riduzione ad € 300,00 del contributo paterno al mantenimento dei figli), veniva emessa dal Tribunale di Bari la sentenza parziale n. 3922/2022 del 18.10.2022 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso l'ordinanza presidenziale del 21.05.2022 il roponeva reclamo innanzi alla Corte CP_1 di Appello di Bari, che veniva rigettato con ordinanza del 13.06.2023. Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza resa il 23.02.2024 veniva rilevata l'inammissibilità per tardività delle tre memorie istruttorie di parte resistente e della memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. di parte ricorrente, venivano rigettate le richieste istruttorie e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, previa formulazione della seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “1) conferma dell'ordinanza presidenziale divorzile del 21.05.2022 (già confermata in data 13.06.2023 dalla Corte di Appello di Bari in sede di reclamo ed a cui parte ricorrente ha aderito sin dalla memoria integrativa del 14.07.2022, al pari del resistente, che vi ha espressamente aderito all'ultima udienza del 24.01.2024, chiedendo la conferma dell'attuale contribuzione paterna al mantenimento dei due figli minori, come concordato in sede separativa in complessivi € 1.100,00 mensili e dell'attuale regime di visita paterno, che prevede un pernottamento settimanale nella giornata del martedì oltre ai weekend alternati lunghi col padre, motivo per cui ad oggi risulterebbe cessata la materia del contendere); 2) compensazione delle spese di lite;
3) invito, comunque, rivolto alle parti a completare con la massima sollecitudine il percorso di mediazione familiare (avviato e poi interrotto) volto al recupero di una sana bigenitorialità ed alla futura e piena condivisione di intenti nel comune interesse del benessere della prole, minato dalle condotte assunte negli ultimi anni dalla coppia genitoriale”. Con istanza di anticipazione di udienza depositata il 31.05.2024 il dichiarava di aderire CP_1 alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., di aver comunicato alla controparte l'adesione alla citata proposta con pec del 27.02.2024 e riferiva che la ricorrente aveva comunicato la propria indisponibilità a definire bonariamente la controversia. Infine, all'udienza indicata in epigrafe la presente causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti (l' chiedeva un aumento del Parte_1
2 contributo paterno al mantenimento dei figli ad € 1.400,00 mensili, oltre al 100% dell'AUU.; il si opponeva all'avversa richiesta ritenendo congruo l'importo mensile del contributo CP_1 paterno al mantenimento dei figli individuato nella proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. ed in subordine, attesa l'attuale regolamentazione del diritto di visita paterno, domandava una riduzione di detto contributo), con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. Il P.M. concludeva con propria nota del 24.01.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- In via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità, per tardività, della domanda di parte ricorrente formulata nella comparsa conclusionale depositata il 23.03.2025 relativa alla richiesta di incremento del contributo paterno al mantenimento dei figli ad € 2.000,00 mensili (€ 1.000,00 per ciascun figlio), fermo restando che all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.01.2025 l' aveva rassegnato le proprie conclusioni chiedendo “un aumento del contributo Parte_1 paterno al mantenimento della prole nella misura complessiva di € 1.400,00 mensili, oltre al 100% dell'Assegno Unico Universale, ammontante a circa € 50,00 per ciascun figlio”. Peraltro, la ricorrente nell'originario ricorso depositato in data 27.05.2021 aveva domandato confermarsi “integralmente i patti e le condizioni sottoscritti dalle parti con il ricorso/convenzione 6.04.2020 e omologati con decreto Trib. Bari 20.10.2020, con riferimento sia ai profili personali che economici” (in cui era stato concordato che il fosse tenuto a versare in favore della CP_1
a titolo di contributo paterno al mantenimento dei figli la somma di € 550,00 per Parte_1 ciascun figlio) ed anche nella memoria integrativa del 14.07.2022 aveva chiesto l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo. A ciò deve aggiungersi che a seguito del deposito delle dichiarazioni fiscali effettuato dal CP_1 in data 22.01.2025, la ricorrente alla citata udienza di precisazione delle conclusioni si era limitata a domandare un incremento del contributo paterno al mantenimento dei figli ad € 1.400,00 mensili. Il resistente nella propria memoria di replica ex art. 190 c.p.c. depositata il 14.04.2025 ha definito
“irrituale ed illegittima” la domanda di incremento del contributo paterno al mantenimento dei figli proposta dalla ricorrente nella sua comparsa conclusionale, non accettando il contraddittorio a riguardo. Pertanto, al di là dell'accertata tardività (che ha comportato l'inammissibilità della nuova doamnda) e della conseguente violazione del principio del contraddittorio, tale ulteriore modifica dell'originaria richiesta da parte della ricorrente s'appaleserebbe anche del tutto immotivata in quanto non supportata da nuovi elementi rispetto a quelli di cui la controparte era già edotta all'udienza di precisazione delle conclusioni. 2.- Nel merito, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la sentenza parziale n. 3922/2022 del 18.10.2022 la delibazione del collegio va limitata al regime di affidamento, al collocamento, alla regolamentazione del diritto di visita paterno, all'assegnazione della casa coniugale ed alle questioni economiche. 3.- Orbene, vanno confermate le condizioni di cui all'ordinanza divorzile del 21.05.2022 (già confermata in data 13.03.2023 dalla Corte di Appello di Bari in sede di reclamo ed a cui parte ricorrente ha espressamente aderito sin dalla memoria integrativa del 14.07.2022) in merito all'affidamento condiviso dei figli, al loro collocamento presso la madre, all'assegnazione in favore dell' della casa coniugale, peraltro di sua esclusiva proprietà sita in Bari alla strada Parte_1 delle Monache n. 1 (non essendovi contestazione a riguardo), essendo costei il genitore collocatario di prole minorenne nonché al regime di incontri tra padre e figli. Quanto al collocamento dei figli minori, il sin dall'udienza del 24.01.2024 ha CP_1 espressamente aderito alle statuizioni di cui all'ordinanza divorzile del 21.05.2022, subordinando la richiesta di “adozione di ogni provvedimento utile ed opportuno rispetto al collocamento dei minori” solo all'ipotesi in cui il Tribunale di Bari non avesse confermato la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata con ordinanza del 23.02.2024 (cfr. pag. 11 della comparsa conclusionale depositata il 24.03.2025 dal resistente).
3 4.- L'ordinanza divorzile del 21.05.2022 deve essere confermata anche con riferimento al regime di incontri tra il padre e i figli ( ha dodici anni mentre ha dieci anni), in difetto di nuovi Per_1 Per_2 elementi e considerato che l' sin dalla memoria integrativa depositata il 15.07.2022 ha Parte_1 aderito alle condizioni di cui all'ordinanza divorzile del 21.05.2022 (“b)confermare le condizioni contenute nel ricorso per la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale, relative all'affidamento dei figli minori;
alla disciplina del diritto di visita del padre, con le modifiche e integrazioni disposte nel provvedimento presidenziale del 24.5.2022; alla misura del contributo paterno al mantenimento dei minori;
c) regolamentare le video chiamate del padre ai minori nei tempi di permanenza presso la madre, in conformità a quanto stabilito nel provvedimento presidenziale del 24.5.2022 e, quindi, disponendo una video chiamata serale”- cfr. pp. 19-20) e solo da ultimo, in sede di comparsa conclusionale ha domandato la conferma delle condizioni stabilite nella convenzione di separazione omologata dal Tribunale, con le integrazioni di cui all'ordinanza presidenziale del 21.05.2022 solo con riferimento alla regolamentazione dei fine settimana. In sede di ordinanza divorzile era stata ampliato il diritto di visita paterno (“D'altro canto non va trascurato che l'affidamento condiviso impone ai coniugi, nell'esercizio consapevole della responsabilità parentale orientato all'interesse esclusivo dei minori, di avere un costante contatto tra di loro anche per modulare diversamente, a seconda delle concrete contingenze, i momenti delle visite i cui tempi possono essere fin d'ora modificati in ampliamento prevedendo che il padre possa tenere con sé i suoi figli: • durante la settimana nella giornata del martedì dalle 17,00 con pernotto per poi riaccompagnarli a scuola l'indomani mattina, e del giovedì dalle 17,00 alle 20:30 nel periodo invernale ed alle 21:30 nel periodo estivo, fino a dopo cena;
• nei weekend alternati dalle 15,00 del venerdì pomeriggio fino alle 8,00 del lunedì mattina successivo, quando il padre dovrà accompagnarli a scuola in periodo scolastico ovvero a casa della madre nel periodo estivo”) ed era stata confermata la regolamentazione delle visite per le festività ed il periodo estivo, così come stabilito nella convenzione di separazione omologata dal Tribunale. Ebbene, l' ha dedotto che la regolamentazione del diritto di visita paterno prevista in Parte_1 sede presidenziale aveva tenuto conto delle indicazioni di cui alla C.T.U a firma della dott.ssa Per_3 depositata il 09.05.2022, motivo per cui al fine di consentire ai figli della coppia di svolgere
[...] il tempo pieno scolastico, era stato disposto che il padre dovesse prelevare i figli da scuola alle ore 17:00 anziché alle ore 13:00, esigenza ora non più attuale (sul punto la ricorrente ha precisato che i figli terminerebbero l'orario scolastico tutti i giorni alle ore 13:00). Il n sede di memoria di replica ha contestato gli assunti di parte ricorrente, precisando di CP_1 essere impossibilitato a tenere con sé i figli nella fascia oraria 13:00-17:00 per esigenze lavorative ed ha domandato la conferma delle condizioni di cui alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (a sua volta confermativa dell'ordinanza divorzile del 21.05.2022). Pertanto, alla luce delle contrapposte esigenze, deve essere confermata l'attuale regolamentazione del diritto di visita padre – figli così come disposta dall'ordinanza divorzile del 21.05.2022. 5.- Passando alle questioni economiche, va confermata l'ordinanza divorzile del 21.05.2022 (a sua volta confermata in data 13.03.2023 dalla Corte di Appello di Bari) con riferimento all'ammontare del contributo paterno al mantenimento dei figli. In sede di ordinanza divorzile (2022) è stato confermato il contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura di € 1.100,00 mensili, oltre aggiornamento annuale ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, così come concordato in sede separativa nel 2020. L tanto nel ricorso introduttivo aveva chiesto confermarsi l'ammontare pattuito in sede Parte_1 separativa quanto nella memoria integrativa aveva chiesto confermarsi l'ordinanza presidenziale mentre solo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.01.2025 ha inteso chiedere un aumento del contributo paterno a complessivi € 1.400,00 mensili (formulando addirittura nella comparsa conclusionale una richiesta di ulteriore incremento a complessivi € 2.000,00 mensili – v. supra) mentre il ha domandato la conferma di detto contributo e solo in via subordinata CP_1 una riduzione.
4 5.1- Tenuto conto che la ricorrente già provvede con i propri redditi al mantenimento della prole in forma diretta, essendo collocataria di prole minorenne (l , invero è assunta presso Parte_1 l'INPS e, come risulta per tabulas, ha dichiarato al Fisco i seguenti redditi: nell'Unico 2018 un reddito complessivo di € 32.644,00, nell'Unico 2019 di € 33.166,00, nell'Unico 2020 di € 40.768,00, nel CUD 2021 un reddito da lavoro dipendente di € 33.997,00, nell'Unico 2022 un reddito complessivo di € 48.997,00, nell'Unico 2023 di € 47.977,00 e nell'Unico 2024 di € 51.004,00), la sua richiesta di incremento dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole non trova giustificazione sulla scorta delle argomentazioni che seguono. Relativamente al in atti figurano l'Unico 2018 con reddito complessivo di € 23.459,00, CP_1 l'Unico 2019 di € 58.542,00, l'Unico 2020 di € 29.672,00, l'Unico 2022 di € 40.841,00, l'Unico 2023 di € 160.429,00 e l'Unico 2024 di € 158.312,00. Sebbene risulti per tabulas che sussista allo stato una sperequazione reddituale tra le parti (è incontestato che il percepisca redditi ben superiori rispetto a quelli della ricorrente), il CP_1 Collegio ritiene che non sia possibile accordare allo stato il contributo di € 1.400,00 mensili, come richiesto dalla madre, tenuto conto che ambedue i coniugi dall'instaurazione del giudizio hanno comunque incrementato il proprio dato reddituale, tenuto conto altresì dell'età dei figli (rispettivamente di soli 12 e 10 anni), della circostanza che la ricorrente ha genericamente riferito circa le accresciute esigenze di vita dei figli ma di fatto sono trascorsi solo tre anni dall'emissione dell'ordinanza presidenziale divorzile, considerato altreesì che i tempi di permanenza dei figli presso il padre sono ben più prolungati rispetto al regime ordinario applicato da questo Tribunale (tant'è che gli stessi non solo pernottano dal padre il martedì ma anche, a fine settimane alterni, il venerdì, sabato e domenica con un conseguente risparmio di spesa e di tempo in favore della genitrice) e considerato, in aggiunta, che all' spetterà anche il rimborso del 50% delle spese straordinarie relative Parte_1 ad entrambi i figli, per il futuro l'intero importo dell'Assegno Unico Universale (da lei percepito all'attualità solo nella misura del 50%, come da lei dichiarato in comparsa conclusionale) nonché il già cospicuo ammontare del contributo paterno al mantenimento di entrambi i figli aggiornato in base agli indici ISTAT nelle more maturati (fermo restando che anche la genitrice deve contribuire in via diretta al loro mantenimento). Invero, si osserva che l'assegno attualmente corrisposto pari ad € 1.100,00 mensili (€ 550,00 per ciascun figlio), è soggetto ad aggiornamento annuale ISTAT, come previsto dagli accordi separativi. Tale meccanismo garantisce un aggiornamento periodico dell'importo proprio al fine di adeguarlo all'andamento inflattivo ed alle variazioni del potere di acquisto, assicurando così la congruità del contributo nel tempo. Nel caso di specie, al meccanismo di rivalutazione del contributo paterno al mantenimento dei figli concordato in fase separativa consegue che detto importo aggiornato a mezzo dell'indice ISTAT –
“indice FOI”, sia già superiore agli iniziali 1.100,00 mensili, considerando la l'originaria decorrenza del 01.07.2020, motivo per cui allo stato deve escludersi che l'attuale statuizione necessiti di un ulteriore incremento rispetto a quello già garantito ex lege dalla rivalutazione ISTAT. Inoltre, si rileva che parte istante non ha allegato né ha fornito prova di elementi nuovi, concreti e specifici che giustifichino un incremento dell'assegno, oltre alla rivalutazione ordinaria. La generica deduzione circa le accresciute esigenze dei figli, pur comprensibile in termini astratti, non è sufficiente a fronte del breve lasso di tempo trascorso dall'emissione dell'ordinanza presidenziale divorzile, di per sé a fondare una modifica in aumento dell'ammontare di detto contributo a carico del genitore onerato. In definitiva, a conferma dell'ordinanza presidenziale divorzile del 21.05.2022, il deve CP_1 versare all' a titolo di contributo paterno al mantenimento dei figli complessivi € Parte_1 1.100,00 (€ 550,00 per ciascun figlio), a decorrere dal 01.07.2020 ed entro il giorno 5 di ogni mese, oltre aggiornamenti annuali ISTAT maturati e maturandi ed al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, da individuarsi in virtù del “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019.
5 6.- Infine, devesi disporre che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero l' , che potrà pretenderne il versamento Parte_1 diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti.
7.- Alla soccombenza dell' in ordine all'ampliamento ulteriore del diritto di visita Parte_1 paterno nelle ore pomeridiane ed all'aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli (a cui si aggiunge la mancata adesione alla proposta conciliativa formulata dal G.I. ex art. 185 bis c.p.c., poi di fatto trasfusa in sentenza) nonché all'inammissibilità della domanda di ulteriore aumento proposta in comparsa conclusionale, consegue la sua condanna al pagamento di ½ delle spese processuali che vengono liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 – tabella relativa ai
“giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio, introduttiva, istruttoria – includente le memorie istruttorie e la C.T.U. - e decisoria, tutte liquidate secondo i parametri “medi”). Viceversa, la soccombenza del nel reclamo nonché il sostanziale accordo delle parti CP_1 sull'affidamento condiviso dei figli (chiesto anche dal n via principale), sul collocamento CP_1 materno dei minori e sull'assegnazione della casa coniugale, induce a compensare tra le parti il residuo ½ delle spese processuali. 8.- Tenuto conto del fatto che le operazioni peritali (C.T.U. piscologica) sono state svolte nel comune interesse di entrambe le parti processuali, vanno definitamente poste a carico di queste ultime, in solido tra loro, le spese della C.T.U. depositata dalla dott.ssa il 09.05.2022, come già Persona_3 liquidata in corso di causa con decreto del 10.05.2022. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 27.05.2021 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità della domanda formulata dalla nella comparsa Parte_1 conclusionale depositata il 24.03.2025 con riferimento all'incremento a complessivi €
2.000,00 mensili del contributo paterno al mantenimento dei figli;
2. conferma l'ordinanza presidenziale del 21.05.2022 (a sua volta confermativa degli accordi separativi omologati dal Tribunale di Bari con decreto del 20.10.2020) circa l'affidamento condiviso dei figli, il loro collocamento presso la madre e l'assegnazione in favore dell' della casa coniugale sita in Bari alla strada delle Monache n. 1; Parte_1
3. conferma l'ordinanza presidenziale del 21.05.2022 con riferimento al regime di incontri tra il padre ed i figli;
4. a conferma dell'ordinanza divorzile del 21.05.2022, dispone che sia Controparte_1 tenuto a versare ad a titolo di contributo paterno al mantenimento dei Parte_1 figli, a decorrere dal mese di luglio 2020 ed entro il giorno 5 di ogni mese, complessivi € 1.100,00 (€ 550,00 per ciascun figlio), oltre agli aggiornamenti annuali Istat maturati e maturandi ed al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, da individuarsi in forza del
“Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019;
5. dispone che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, l' , che potrà pretenderne il versamento diretto da parte Parte_1 dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti;
6. condanna al pagamento delle spese processuali sostenute Parte_1 CP_1
, che liquida in complessivi € 3.808,00 (pari ad ½), oltre accessori di legge se dovuti
[...] e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
7. compensa il restante ½ delle spese processuali;
6 8. pone definitivamente a carico di ambedue le parti processuali, in solido tra loro, le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidata nel corso del giudizio con decreto del 10.05.2022 (pari a complessivi € 2.628,53, oltre accessori come per legge);
9. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Bari, il 3 giugno 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
7