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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1650/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1217/2022 resa dal Tribunale di Napoli in data 3.2.2022 nel procedimento n.
13276/2016 - vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Alberto Gagliardi, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore, in Napoli, Viale Augusto, n.
148; appellanti
e
in liquidazione, in Controparte_1 persona del liquidatore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Michele L. Savasta Fiore e Ciro
Fabio Monticelli, elettivamente domiciliata, presso lo studio del secondo difensore, in
Napoli, Via Crispi, n. 62; appellato nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore (P. Iva Controparte_2
), domiciliata in Napoli, Via del Parco Margerita, n. 43, nonché P.IVA_1 CP_3
(CF , residente in [...];
[...] C.F._3 appellati contumaci
CONCLUSIONI
Per e : dichiarare cessata la materia del contendere. Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 6 Per : Controparte_4 dichiarare cessata la materia del contendere.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La , con atto di citazione del 16.4.2016, esponeva che: a) in data 4.8.1997, la CP_1 ordinò alla la ristampa di alcuni volumi indicati in Controparte_5 Controparte_1 citazione;
b) il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito in tre tranches, ma non venne mai onorato;
c) in data 4.3.1998, il Tribunale di Napoli dichiarò il Controparte_6
e la si insinuò al passivo fallimentare della detta società, per
[...] Controparte_1 la somma di Lire 969.012.354, pari ad euro 500.453,12); d) il 5.3.2008, e Parte_1
presentarono proposta di concordato fallimentare avente ad oggetto: “il Parte_2 pagamento nei medesimi termini (180 giorni dalla definitività del decreto di omologazione o
90 giorni dal passaggio in giudicato delle sentenze o dalla conclusione di transazioni successive alla omologazione del concordato) dei creditori chirografari, nella misura del
31%, già ammessi anche provvisoriamente al passivo fallimentare o che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda tardiva al tempo di presentazione della proposta di concordato (…)”; e) la proposta venne omologata con decreto del 13 Gennaio 2010; f) tuttavia, i fratelli nella loro qualità di assuntori, non corrisposero nulla alla Pt_1 CP_1
mentre quest'ultima, a seguito di indagini, aveva accertato che la proprietà di un'unità
[...] immobiliare degli stessi, sita in Napoli, Via A. Manzoni n. 15/B, era stata trasferita in trust – quanto meno per la quota di 1000/1000 in nuda proprietà - in forza di atto notarile dell'1.6.2012.
La chiedeva: “ritenuta la natura pregiudizievole nei confronti dell'odierna CP_1 attrice dell'atto traslativo posto in essere dai Signori e Parte_1 Parte_2
(ciascuno per la quota di 500/1000 in nuda proprietà), dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c.,
e quindi revocare nei confronti della creditrice in persona del Legale Controparte_1
Rappresentante Signor , l'atto di dotazione di trust della quota congiunta di Parte_3
1000/1000 in nuda proprietà, avvenuto per atto di Notaio Dott. , Notaio in Persona_1
Napoli, Rep. 3118 Racc. 2136 del 01.06.12, trascritto presso l'Ufficio Territoriale di Napoli
1 in data 06.06.12 ai nn. Reg. Gen. 15262 Reg. Part. 11446, a favore di
[...]
per le ragioni sopra enunciate, relativo ai cespiti immobiliari siti Controparte_7 in Napoli, Via Alessandro Manzoni n. 15/B, e precisamente: a) appartamento al piano primo
(secondo catastale) della consistenza catastale di vani 7 (sette) con deposito al piano sottostrada;
l'appartamento confina con via Manzoni, con proprietà e con viale via Per_2
Manzoni 15/D; il deposito confina con deposito sub. 2, vano scala e box sub. 1; detto immobile risulta censito al Catasto Fabbricati di detto Comune con i seguenti elementi:
Sezione CHI, foglio 10, p.lla 10, sub. 3, Via Alessandro Manzoni n. 15/B, piano S1 – 2, z.c.
pagina 2 di 6 10, Cat. A/7, Classe 2, vani 7, R.C. Euro 1.988,36. Valore € 187.905,00
(centottantasettemilanovecentocinque virgola zero zero); b) locale uso box al piano terra, della consistenza catastale di mq. 40 (quaranta), confinante con via Manzoni, con giardino comune e con depositi sub. 2 e 3; detto immobile risulta censito al Catasto Fabbricati di detto Comune con i seguenti elementi: Sezione CHI, foglio 10, p.lla 10, sub. 1, via
Alessandro Manzoni n. 15/B, piano T, z.c. 10, Cat. C/6, Classe 5, mq. 40, R.C. Euro 146,67.
Valore Euro 13.875,00 (tredicimilaottocentosettantacinque virgola zero); c) appartamento al piano rialzato (primo catastale) della consistenza catastale di vani 7,5 (sette virgola cinque) con deposito al piano sottostrada;
l'appartamento confina con via Manzoni, con proprietà
e con viale privato via Manzoni 15/D; il deposito confina con depositi sub. 1 e 3, Per_2 con vano scala e via Manzoni;
detto immobile risulta censito al Catasto Fabbricati di detto
Comune con i seguenti elementi: Sezione CHI, foglio 10, p.lla 10, sub. 2, aggraffato alla particella 9, Via Alessandro Manzoni n. 15/B, piano S1 – 1, z.c. 10, Cat. A/7, Classe 2, vani
7,5, R.C. Euro 2.130,38, Valore € 201.330,00 (duecentounomilatrecentotrenta virgola zero);
- Revocare altresì l'atto di costituzione del Trust denominato “PETUNIA” sottoscritto in data 9 Maggio 2012 dai Signori (C.F. , CP_3 C.F._4 Pt_2
(C.F. ), (C.F. ), dalla
[...] C.F._2 Parte_1 C.F._1
Società in persona degli Amministratori pro tempore, Controparte_2
C.F. , e dal Signor (C.F. ), Rep. N. P.IVA_1 CP_3 C.F._5
3094, autenticato avanti il Notaio Dott. , iscritto al Collegio Notarile dei Persona_1
Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, per i motivi sopra enunciati”.
Si costituivano e , nonché la M.M. Trust e Business srl, Parte_1 Parte_2 contestando l'avverso dedotto, mentre , a seguito di ordine di integrazione CP_3 del contraddittorio, rimaneva contumace.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha accolto in parte le domande, dichiarando l'inefficacia, nei confronti della società attrice, dell'atto di dotazione di della quota CP_2 congiunta di 1000/1000 in nuda proprietà, avvenuto per atto di Notaio Dott. , Persona_1
Rep. 3118 Racc. 2136 del 01.06.12, trascritto presso l'Ufficio Territoriale di Napoli 1 in data
06.06.12 ai nn. Reg. Gen. 15262 Reg. Part. 11446, a favore di Controparte_2 relativo ai cespiti indicati nella pronuncia.
Avverso la sentenza, indicata come notificata in data 11.3.2022, con impugnazione del
7.4.2022, e hanno promosso appello, costituendosi in data CP_3 Parte_1
14.4.2022.
Si è costituita la chiedendo una pronuncia di inammissibilità dell'appello e in CP_1 ogni caso il rigetto dello stesso.
E tuttavia, le parti, nel prosieguo del giudizio, hanno evidenziato la cessazione della materia pagina 3 di 6 del contendere, che è considerazione necessariamente preliminare ad ogni altra, anche in rito.
Si è ad esempio sostenuto che la cessazione della materia del contendere non solo impedisce la decisione della causa nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, ma, per la sua peculiare efficacia, dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo, risulta anche di impedimento alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione (Cass. civ. Sez. Unite, 11/12/2003, n. 18956; cfr. anche Cass. civ. Sez. III Ord., 16/02/2023, n. 4951; cfr. anche Cass. ,III, 1.6.2004, n.
10478, secondo cui quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, si esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Ne consegue che contro tale pronunzia la parte può dolersi in sede di impugnazione solo contestando l'esistenza del presupposto per emetterla, risultandole invece precluso per difetto di interesse ogni altro motivo di censura).
Inoltre, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Nella specie, i difensori delle parti costituite, a seguito di richiesta di chiarimenti della Corte del 30.1.1025 (“…ritenuto pertanto il complessivo atteggiamento processuale equivoco, non comprendendo il Collegio se le parti abbiano concordemente optato per una estinzione del processo di impugnazione, che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 338 cpc, comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, oppure evidenziato il venir meno di ogni contrasto, con conseguente richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere, stante la richiesta di cancellazione sia della trascrizione della domanda, sia dell'annotazione riferita alla sentenza impugnata…”), hanno fatto “presente che è cessata la materia del contendere” e hanno chiesto “l'emissione di una pronuncia in tal senso che rimuova la sentenza impugnata, avendo definito in via transattiva, ogni rapporto. Chiedono di conseguenza, anche la cancellazione della trascrizione della domanda e della annotazione della sentenza con compensazione delle spese”.
E queste circostanze si reputano sufficienti a sorreggere una pronuncia di dichiarazione in tal senso, essendo noto che “in tema di dichiarazione della cessazione della materia del
pagina 4 di 6 contendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è sopravvenuta
l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2003, n. 8822).
Ancora: “la cessazione della materia del contendere - che si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando
l'interesse alla decisione - non si traduce nella inammissibilità o improcedibilità della impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma autorizza una pronuncia sulla impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. n. 1614/1994, Cass. n. 3075/1997).
Venendo, quindi, meno l'interesse delle parti, viene anche meno il dovere di pronunciare sul merito, mentre sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. SS.UU. n. 6226/1997).
Tale declaratoria, poi, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (v. Cass. n. 3075/1997 cit.), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti
(v. sul punto Cass. n. 2937/1999)” (Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 01/07/2022; cfr. anche Corte d'Appello Napoli Sez. lavoro Sent., 26/04/2022).
Nella specie, il tenore delle richieste delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Per doverosa completezza, va aggiunto che sia che la CP_3 CP_2 sono rimasti contumaci nel presente giudizio, ma mentre quest'ultimo ente non
[...] può dolersi della pronuncia in esame, in quanto destinatario, in qualità di trustee, dell'atto oggetto di revoca, la domanda della volta ad ottenere la dichiarazione di CP_1 inefficacia anche del Trust denominato “Petunia” - di cui anche è stato CP_3 disponente, unitamente agli altri Signori - è stata rigettata senza che questa Pt_1 statuizione sia stata oggetto di impugnazione, per cui l'effetto connesso alla presente pronuncia può riguardare solamente la domanda accolta in primo grado.
Infine, vale richiamare il principio generale a tenore del quale, nel giudizio di cassazione, tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente regolata dal comma 2 dell'art. 2668 c.c.. (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 03/04/2024, n. 8759).
pagina 5 di 6 Ad avviso del Collegio medesime ragioni sorreggono l'ordine riferito all'annotazione della sentenza impugnata.
Peraltro, la stessa società appellata, a fronte della richiesta di cancellazione delle formalità da parte degli appellanti, con note del 20.11.2024, ha scritto: “la accetta, altresì, che CP_1 sia disposta la cancellazione delle formalità pregiudizievoli trascritte in odio ai Signori
e meglio dettagliate nell'atto di rinuncia”. Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, sull'appello promosso appello avverso la sentenza n.
1217/2022 resa dal Tribunale di Napoli in data 3.2.2022 nel procedimento n. 13276/2016, così provvede:
• dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla presente controversia;
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio;
• ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Napoli 1, in data 24.6.2016 (presentazione n. 57) al n.
17131 Registro generale ed al n. 13082 Registro particolare, nonché dell'annotazione eseguita presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio,
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 1, in data 3.4.2023 (presentazione n. 36) al n. 9732 Registro generale ed al n. 1297 Registro particolare.
Così deciso, in Napoli, in data 13.2.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1650/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1217/2022 resa dal Tribunale di Napoli in data 3.2.2022 nel procedimento n.
13276/2016 - vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Alberto Gagliardi, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore, in Napoli, Viale Augusto, n.
148; appellanti
e
in liquidazione, in Controparte_1 persona del liquidatore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Michele L. Savasta Fiore e Ciro
Fabio Monticelli, elettivamente domiciliata, presso lo studio del secondo difensore, in
Napoli, Via Crispi, n. 62; appellato nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore (P. Iva Controparte_2
), domiciliata in Napoli, Via del Parco Margerita, n. 43, nonché P.IVA_1 CP_3
(CF , residente in [...];
[...] C.F._3 appellati contumaci
CONCLUSIONI
Per e : dichiarare cessata la materia del contendere. Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 6 Per : Controparte_4 dichiarare cessata la materia del contendere.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La , con atto di citazione del 16.4.2016, esponeva che: a) in data 4.8.1997, la CP_1 ordinò alla la ristampa di alcuni volumi indicati in Controparte_5 Controparte_1 citazione;
b) il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito in tre tranches, ma non venne mai onorato;
c) in data 4.3.1998, il Tribunale di Napoli dichiarò il Controparte_6
e la si insinuò al passivo fallimentare della detta società, per
[...] Controparte_1 la somma di Lire 969.012.354, pari ad euro 500.453,12); d) il 5.3.2008, e Parte_1
presentarono proposta di concordato fallimentare avente ad oggetto: “il Parte_2 pagamento nei medesimi termini (180 giorni dalla definitività del decreto di omologazione o
90 giorni dal passaggio in giudicato delle sentenze o dalla conclusione di transazioni successive alla omologazione del concordato) dei creditori chirografari, nella misura del
31%, già ammessi anche provvisoriamente al passivo fallimentare o che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda tardiva al tempo di presentazione della proposta di concordato (…)”; e) la proposta venne omologata con decreto del 13 Gennaio 2010; f) tuttavia, i fratelli nella loro qualità di assuntori, non corrisposero nulla alla Pt_1 CP_1
mentre quest'ultima, a seguito di indagini, aveva accertato che la proprietà di un'unità
[...] immobiliare degli stessi, sita in Napoli, Via A. Manzoni n. 15/B, era stata trasferita in trust – quanto meno per la quota di 1000/1000 in nuda proprietà - in forza di atto notarile dell'1.6.2012.
La chiedeva: “ritenuta la natura pregiudizievole nei confronti dell'odierna CP_1 attrice dell'atto traslativo posto in essere dai Signori e Parte_1 Parte_2
(ciascuno per la quota di 500/1000 in nuda proprietà), dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c.,
e quindi revocare nei confronti della creditrice in persona del Legale Controparte_1
Rappresentante Signor , l'atto di dotazione di trust della quota congiunta di Parte_3
1000/1000 in nuda proprietà, avvenuto per atto di Notaio Dott. , Notaio in Persona_1
Napoli, Rep. 3118 Racc. 2136 del 01.06.12, trascritto presso l'Ufficio Territoriale di Napoli
1 in data 06.06.12 ai nn. Reg. Gen. 15262 Reg. Part. 11446, a favore di
[...]
per le ragioni sopra enunciate, relativo ai cespiti immobiliari siti Controparte_7 in Napoli, Via Alessandro Manzoni n. 15/B, e precisamente: a) appartamento al piano primo
(secondo catastale) della consistenza catastale di vani 7 (sette) con deposito al piano sottostrada;
l'appartamento confina con via Manzoni, con proprietà e con viale via Per_2
Manzoni 15/D; il deposito confina con deposito sub. 2, vano scala e box sub. 1; detto immobile risulta censito al Catasto Fabbricati di detto Comune con i seguenti elementi:
Sezione CHI, foglio 10, p.lla 10, sub. 3, Via Alessandro Manzoni n. 15/B, piano S1 – 2, z.c.
pagina 2 di 6 10, Cat. A/7, Classe 2, vani 7, R.C. Euro 1.988,36. Valore € 187.905,00
(centottantasettemilanovecentocinque virgola zero zero); b) locale uso box al piano terra, della consistenza catastale di mq. 40 (quaranta), confinante con via Manzoni, con giardino comune e con depositi sub. 2 e 3; detto immobile risulta censito al Catasto Fabbricati di detto Comune con i seguenti elementi: Sezione CHI, foglio 10, p.lla 10, sub. 1, via
Alessandro Manzoni n. 15/B, piano T, z.c. 10, Cat. C/6, Classe 5, mq. 40, R.C. Euro 146,67.
Valore Euro 13.875,00 (tredicimilaottocentosettantacinque virgola zero); c) appartamento al piano rialzato (primo catastale) della consistenza catastale di vani 7,5 (sette virgola cinque) con deposito al piano sottostrada;
l'appartamento confina con via Manzoni, con proprietà
e con viale privato via Manzoni 15/D; il deposito confina con depositi sub. 1 e 3, Per_2 con vano scala e via Manzoni;
detto immobile risulta censito al Catasto Fabbricati di detto
Comune con i seguenti elementi: Sezione CHI, foglio 10, p.lla 10, sub. 2, aggraffato alla particella 9, Via Alessandro Manzoni n. 15/B, piano S1 – 1, z.c. 10, Cat. A/7, Classe 2, vani
7,5, R.C. Euro 2.130,38, Valore € 201.330,00 (duecentounomilatrecentotrenta virgola zero);
- Revocare altresì l'atto di costituzione del Trust denominato “PETUNIA” sottoscritto in data 9 Maggio 2012 dai Signori (C.F. , CP_3 C.F._4 Pt_2
(C.F. ), (C.F. ), dalla
[...] C.F._2 Parte_1 C.F._1
Società in persona degli Amministratori pro tempore, Controparte_2
C.F. , e dal Signor (C.F. ), Rep. N. P.IVA_1 CP_3 C.F._5
3094, autenticato avanti il Notaio Dott. , iscritto al Collegio Notarile dei Persona_1
Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, per i motivi sopra enunciati”.
Si costituivano e , nonché la M.M. Trust e Business srl, Parte_1 Parte_2 contestando l'avverso dedotto, mentre , a seguito di ordine di integrazione CP_3 del contraddittorio, rimaneva contumace.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha accolto in parte le domande, dichiarando l'inefficacia, nei confronti della società attrice, dell'atto di dotazione di della quota CP_2 congiunta di 1000/1000 in nuda proprietà, avvenuto per atto di Notaio Dott. , Persona_1
Rep. 3118 Racc. 2136 del 01.06.12, trascritto presso l'Ufficio Territoriale di Napoli 1 in data
06.06.12 ai nn. Reg. Gen. 15262 Reg. Part. 11446, a favore di Controparte_2 relativo ai cespiti indicati nella pronuncia.
Avverso la sentenza, indicata come notificata in data 11.3.2022, con impugnazione del
7.4.2022, e hanno promosso appello, costituendosi in data CP_3 Parte_1
14.4.2022.
Si è costituita la chiedendo una pronuncia di inammissibilità dell'appello e in CP_1 ogni caso il rigetto dello stesso.
E tuttavia, le parti, nel prosieguo del giudizio, hanno evidenziato la cessazione della materia pagina 3 di 6 del contendere, che è considerazione necessariamente preliminare ad ogni altra, anche in rito.
Si è ad esempio sostenuto che la cessazione della materia del contendere non solo impedisce la decisione della causa nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, ma, per la sua peculiare efficacia, dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo, risulta anche di impedimento alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione (Cass. civ. Sez. Unite, 11/12/2003, n. 18956; cfr. anche Cass. civ. Sez. III Ord., 16/02/2023, n. 4951; cfr. anche Cass. ,III, 1.6.2004, n.
10478, secondo cui quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, si esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Ne consegue che contro tale pronunzia la parte può dolersi in sede di impugnazione solo contestando l'esistenza del presupposto per emetterla, risultandole invece precluso per difetto di interesse ogni altro motivo di censura).
Inoltre, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Nella specie, i difensori delle parti costituite, a seguito di richiesta di chiarimenti della Corte del 30.1.1025 (“…ritenuto pertanto il complessivo atteggiamento processuale equivoco, non comprendendo il Collegio se le parti abbiano concordemente optato per una estinzione del processo di impugnazione, che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 338 cpc, comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, oppure evidenziato il venir meno di ogni contrasto, con conseguente richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere, stante la richiesta di cancellazione sia della trascrizione della domanda, sia dell'annotazione riferita alla sentenza impugnata…”), hanno fatto “presente che è cessata la materia del contendere” e hanno chiesto “l'emissione di una pronuncia in tal senso che rimuova la sentenza impugnata, avendo definito in via transattiva, ogni rapporto. Chiedono di conseguenza, anche la cancellazione della trascrizione della domanda e della annotazione della sentenza con compensazione delle spese”.
E queste circostanze si reputano sufficienti a sorreggere una pronuncia di dichiarazione in tal senso, essendo noto che “in tema di dichiarazione della cessazione della materia del
pagina 4 di 6 contendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è sopravvenuta
l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2003, n. 8822).
Ancora: “la cessazione della materia del contendere - che si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando
l'interesse alla decisione - non si traduce nella inammissibilità o improcedibilità della impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma autorizza una pronuncia sulla impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. n. 1614/1994, Cass. n. 3075/1997).
Venendo, quindi, meno l'interesse delle parti, viene anche meno il dovere di pronunciare sul merito, mentre sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. SS.UU. n. 6226/1997).
Tale declaratoria, poi, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (v. Cass. n. 3075/1997 cit.), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti
(v. sul punto Cass. n. 2937/1999)” (Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 01/07/2022; cfr. anche Corte d'Appello Napoli Sez. lavoro Sent., 26/04/2022).
Nella specie, il tenore delle richieste delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Per doverosa completezza, va aggiunto che sia che la CP_3 CP_2 sono rimasti contumaci nel presente giudizio, ma mentre quest'ultimo ente non
[...] può dolersi della pronuncia in esame, in quanto destinatario, in qualità di trustee, dell'atto oggetto di revoca, la domanda della volta ad ottenere la dichiarazione di CP_1 inefficacia anche del Trust denominato “Petunia” - di cui anche è stato CP_3 disponente, unitamente agli altri Signori - è stata rigettata senza che questa Pt_1 statuizione sia stata oggetto di impugnazione, per cui l'effetto connesso alla presente pronuncia può riguardare solamente la domanda accolta in primo grado.
Infine, vale richiamare il principio generale a tenore del quale, nel giudizio di cassazione, tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente regolata dal comma 2 dell'art. 2668 c.c.. (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 03/04/2024, n. 8759).
pagina 5 di 6 Ad avviso del Collegio medesime ragioni sorreggono l'ordine riferito all'annotazione della sentenza impugnata.
Peraltro, la stessa società appellata, a fronte della richiesta di cancellazione delle formalità da parte degli appellanti, con note del 20.11.2024, ha scritto: “la accetta, altresì, che CP_1 sia disposta la cancellazione delle formalità pregiudizievoli trascritte in odio ai Signori
e meglio dettagliate nell'atto di rinuncia”. Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, sull'appello promosso appello avverso la sentenza n.
1217/2022 resa dal Tribunale di Napoli in data 3.2.2022 nel procedimento n. 13276/2016, così provvede:
• dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla presente controversia;
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio;
• ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Napoli 1, in data 24.6.2016 (presentazione n. 57) al n.
17131 Registro generale ed al n. 13082 Registro particolare, nonché dell'annotazione eseguita presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio,
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 1, in data 3.4.2023 (presentazione n. 36) al n. 9732 Registro generale ed al n. 1297 Registro particolare.
Così deciso, in Napoli, in data 13.2.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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