TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16472 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. LB NI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n.37323.2025 del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(CF: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Giuseppe Catania (CF:
- pec: e dall'Avv. C.F._2 Email_1
NC BA (CF: – pec: C.F._3
, ed elettivamente domiciliato, presso il loro Email_2 studio legale, sito in Zagarolo, Viale Ungheria n. 81
Ricorrente appellante contro
con sede legale e direzione generale in Controparte_1
00142 Roma (RM), Via Giuseppe Grezar, 14 - (C.F. e P.IV.A. ), con P.IVA_1 sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA
n. ), elettivamente domiciliata in Ardore Marina (RC), alla Via P.IVA_1
Vallone Salice snc, presso lo studio dell'Avv. Maria Murdaca (Cod. Fisc.:
Pec: , del C.F._4 Email_3 foro di RI (RC)
Appellata
Contro
1 2
(C.F. ), nella persona del Sindaco, rappresentata CP_2 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Antonio Emmolo, del Foro di Roma, (C.F.
), presso lo stesso domiciliato negli uffici C.F._5 dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, 00186, Via del Tempio di Giove, n. 21, pec: oma.it; Email_4 Email_5 CP_3
Appellata
Oggetto: appello di avverso la sentenza n. 1239/2025, con Parte_1 n.r.g. 36751/2023, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento n. 0972023009057007918, in riferimento alla prodromica cartella di pagamento n. 09720200027133648, recante l'importo di € 5.668,01, per mancato pagamento del canone Cosap, (anno 2013), e sanzione amministrativa (anno 2017). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente premetteva che con ricorso rubricato al numero di RG
36751/2023, aveva convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma,
l e per ivi sentire accogliere le Controparte_1 CP_2 seguenti conclusioni:“ -- piaccia all'On.le Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui alla premessa che precede: - ACCERTARE E
DICHIARARE la illegittimità e/o la nullità dell'intimazione di pagamento di pagamento n. 09720239057007918, impugnata, in relazione esclusivamente alla cartella di pagamento n. 09720200027133648, nonché, di tutti gli atti a detto provvedimento collegati o dallo stesso discendenti;
- per l'effetto ACCERTARE E
DICHIARARE estinta l'obbligazione di pagamento nei confronti dell'Ente impositore e dell'Ente esattore, per l'intervenuta prescrizione del diritto ad esigere la pretesa impositiva, da parte di quest'ultimi. Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre il rimborso delle spese generali da distrarre a favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”.
Il sig. , sosteneva che in data 27 giugno 2023, gli veniva Parte_1 notificata a mezzo pec, da parte dell Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 09720239057007918, per l'importo complessivo di
€ 12.274,11.
Tale intimazione di pagamento emessa per conto di della Regione CP_2
Lazio e dell sarebbe scaturita dall'asserito mancato Controparte_1 pagamento di cartelle di pagamento, derivanti da precedenti sanzioni amministrative relative al canone occupazione spazio aree pubbliche, tassa
2 3
automobilistica, Irap, Irpef e Iva. In via preliminare, evidenziava, che in quella sede si impugnava l'intimazione di pagamento suddetta, in relazione esclusivamente alla cartella di pagamento n. 09720200027133648, atto presupposto all'intimazione di pagamento medesima, nella quale risulta quale presunto ente creditore per l'importo di € 5.668,01, a titolo di CP_2 mancato pagamento del canone occupazione spazio aree pubbliche, relativo all'anno 2013 e sanzione amministrativa Legge 689/81, IS comunale, relativa all'anno 2017.
Le ragioni che inducevano il sig. ad impugnare l'intimazione Parte_1 di pagamento di cui è causa andavano ricondotte nella seguente motivazione: “ -
Mancata notifica di tutti gli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, in relazione esclusivamente alla cartella di pagamento n.
09720200027133648, atto presupposto all'intimazione di pagamento medesima e conseguente prescrizione, nonché, estinzione del diritto di ad CP_2 esigere il presunto credito vantato. Le ragioni che inducono il sig. Parte_1
a contestare l'intimazione di pagamento di cui è causa vanno ricondotte
[...] nell'assoluta illegittimità che la caratterizza. Infatti, tutti gli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, relativamente alla cartella di pagamento n. 09720200027133648, atto presupposto all'intimazione di pagamento medesima, non sono mai stati notificati all'odierno ricorrente o, comunque, è evidente che l'eventuale notifica sia affetta da vizi tali da renderli nulli.A tal fine, si precisa che alla fattispecie in esame, trattandosi di sanzione pecuniaria amministrativa, si applica la disciplina apprestata dalla Legge
689/81, la quale all'art. 14, comma 2°, stabilisce che :”… gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
RePU entro il termine di novanta giorni dall'accertamento”.
Secondo parte ricorrente: “tutti gli atti presupposti all'intimazione di pagamento di cui all'odierna impugnazione, non sono mai stati notificati al ricorrente, il quale è giunto a conoscenza della sua esistenza soltanto in occasione della notificazione della medesima intimazione di pagamento. Alla luce di quanto suesposto, quindi, deve necessariamente affermarsi la nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento di cui è causa, in relazione esclusivamente alla cartella di pagamento n. 09720200027133648, atto presupposto all'intimazione
3 4
di pagamento medesima, con conseguente estinzione del diritto di CP_2 ad esigere il presunto credito vantato”.
Si costituivano in giudizio l e Controparte_1 CP_2 che, chiedevano il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e diritto.
Terminata la fase istruttoria, il Giudice di Pace di Roma, con sentenza, n. 1239
/2025, emessa il 3 febbraio 2025, depositata in cancelleria in data 6 febbraio 2025, non notificata, nel procedimento recante RG n. 36751 / 2023, rigettava il ricorso statuendo che: “…..l'opponente contesta l'intimazione di pagamento limitatamente alle somme iscritte a ruolo da relative alle CP_2 violazioni del codice della strada per un importo complessivo di €5.668,01 (cfr. ricorso). Priva di fondamento è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata da essendo l'ente creditore del provvedimento opposto e CP_2 litisconsorte necessario nel giudizio de qua. Altresì quella sollevata dalla costituita , avendo emesso il provvedimento Controparte_4 impugnato ed essendo titolare della relativa azione esecutiva.
Nella specie, va precisato che con riferimento alla impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 09720239057007918/000 opposta in questa sede, non può ritenersi il primo atto idoneo a porre l'opponente in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa, e quindi autonomamente impugnabile, risultando la notifica della cartella esattoriale n. 09720200027133648000 impugnata, posta a fondamento del predetto atto, eseguita in data 22.02.2020 nelle forme di legge in vigore, previste dall'art. 26 del D.P.R. 602/1973 e dell'art.
149-bis c.p.c. a mezzo di PEC - posta elettronica certificata (cfr. documentazione allegata nel fascicolo dell'opponente ). Controparte_4
Pertanto, ogni dedotta eccezione avverso il predetto atto doveva essere proposta tempestivamente nei modi e nei termini della vigente normativa.
Né trova fondamento, l'eccezione di prescrizione delle somme ingiunte con
l'intimazione di pagamento opposta notificata in data 24.07.2023, risultando tempestivamente emessa nel termine di cui all'art. 28 legge n. 689/81, in relazione all'epoca di notifica della suindicata cartella esattoriale avvenuta in data 22.02.2020, poste a fondamento dell'atto impugnato (cfr. epoche di notifica sopra citate e documentazione prodotta dall ). Controparte_4
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
4 5
Avverso la suddetta sentenza, n. 1239 / 2025, emessa dal Giudice di Pace di Roma il 3 febbraio 2025, depositata in cancelleria in data 6 febbraio 2025, non notificata, nel procedimento recante RG n. 36751 / 2023, il sig. Parte_1
propone appello per i seguenti motivi:
[...]
A) non aveva versato in atti la prova della regolarità della CP_2 notifica dell'avviso di accertamento, afferente il canone Cosap, nonché, la prova della regolarità della notifica dell'ingiunzione di pagamento, inerente la sanzione amministrativa dell'anno 2017, atti prodromici sia alla cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento di cui è causa, sia all'intimazione di pagamento medesima;
B) prescrizione del credito;
pertanto, doveva ritenersi estinta l'obbligazione di pagamento nei confronti del medesimo Ente;
C) tardività della costituzione in giudizio di il Giudice di CP_2
Primo Grado, ha omesso di pronunciarsi sulla suddetta eccezione.
L'odierno ricorrente in appello, infatti, aveva già eccepito nel verbale di prima udienza del 20 febbraio 2024, nonché, ribadito nelle comparse conclusionali depositate, la tardività della costituzione in giudizio di
[...]
, avvenuta in data 15 febbraio 2024, e pertanto, oltre il termine CP_2 perentorio indicato nel decreto di fissazione udienza, di dieci giorni liberi prima dell'udienza suddetta, per la regolarità della costituzione in giudizio della parte resistente, ciò comportando la preclusione dalla produzione documentale del medesimo Ente,
D) cartella di pagamento pervenuta al ricorrente da un indirizzo pec di posta elettronica certificata non istituzionale, cioè non figurante nei registri pubblici.
Conclusioni: in riforma della sentenza, n.1239/ 2025, emessa dal Giudice di Pace di Roma il 3 febbraio 2025, depositata in cancelleria in data 6 febbraio 2025, non notificata, nel procedimento recante RG n. 36751 / 2023: accertare e dichiarare la illegittimità e/o la nullità dell'intimazione di pagamento di pagamento n.
09720239057007918, impugnata, in relazione esclusivamente alla cartella di pagamento n. 09720200027133648, nonché, di tutti gli atti a detto provvedimento collegati o dallo stesso discendenti;
conseguentemente accertare e dichiarare estinta l'obbligazione di pagamento nei confronti dell'Ente impositore e dell'Ente
5 6
esattore, per l'intervenuta prescrizione del diritto ad esigere la pretesa impositiva, da parte di quest'ultimi. Con vittoria di spese competenze ed onorari.
Si costituiva oltre all le quali CP_2 Controparte_5 chiedevano il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza odierna la causa era posta in decisione come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito si impugna un complessivo credito di importo di €5.668,01 portato da una intimazione di pagamento, la quale ingloba la cartella impugnata n.09720200027133648000 contenente sia canone Cosap (anno 2013) sia una sanzione amministrativa (anno 2017).
Il primo atto documentato, prima dell'intimazione, è la cartella regolarmente notificata per come segue: “Il giorno 22/02/2020 alle ore 09:56:09 (+0100) il messaggio "Notifica cartella di pagamento n. 09720200027133648000 Codice
Fiscale " proveniente da C.F._1
t" ed indirizzato a Email_6
" è stato consegnato nella casella di Email_7 destinazione. Identificativo messaggio:
. Email_8
Secondo la Corte di Cassazione (Sentenza n. 22722/2023 del 26-07-2023) l'azione diretta a far valere l'omessa o invalida notificazione del verbale di accertamento
……è regolata, nelle forme e nei termini, dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 e, pertanto, si propone con ricorso da depositare nel termine di trenta giorni dalla notifica al destinatario della pretesa del primo atto successivo, di accertamento o di riscossione coattiva del credito, emesso dalla PU IS (o dall'agente o concessionario per la riscossione), purché tale atto sia adeguatamente idoneo a portare a conoscenza del destinatario l'esistenza del prodromico verbale di accertamento”.
Quindi alla luce della corretta notifica della cartella non è più possibile recuperare la domanda circa l'esistenza del prodromico verbale di accertamento. La cartella non è stata impugnata ed essa ha interrotto l'eventuale prescrizione decorrente dal
22.2.2020 in avanti: tuttavia, non certo per le poste di credito già prescritte alla data del 22.2.2020.
La cartella, infatti, riporta due crediti:
6 7
1) COSAP anno 2013;
2) Sanzioni amministrative anno 2017 oltre agli oneri di riscossione e diritti di notifica spettanti alla CP_1
Orbene la cartella ha interrotto la prescrizione quinquennale per il credito del
2017 per le sanzioni amministrative ma il credito Cosap del 2013 era già prescritto alla data del 22.2.2020 non essendo stata provata la notifica di un atto interruttivo.
Il tema in esame è stato affrontato nella decisione della Cass. Civile, Sez. 3, Ord.
n. 18152 del 02/07/2024. La cartella di pagamento ha la medesima funzione svolta, nell'esecuzione ordinaria, dall'atto di precetto (la cui omessa notificazione vizia i successivi atti esecutivi: di regola, il pignoramento;
nella specie, il successivo atto di intimazione di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973).
Ciò posto, parte ricorrente aveva dedotto la prescrizione del credito iscritto a ruolo, sostenendo che tra la data del fatto, della omessa notifica dell'accertamento e la data della notifica dell'intimazione erano decorsi i cinque anni (previsti dall'art. 28 della legge n. 689/1981).
Le Sezioni Unite hanno precisato (cfr. SU n. 22080/2017) che <Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del
1981, art. 28 richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sé stante (riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione.
Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.>>
7 8
Nel solco tracciato dalle Sezioni Unite (cfr.Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024) si osserva che la contestazione in esame, avendo ad oggetto la prescrizione matura dalla di maturazione del credito, alla data della notifica della cartella può essere proposta senza limiti temporali.
Dando applicazione a detto principio, in disparte il fatto che la cartella di pagamento (regolarmente notificata e con mittente chiaramente riportante i dati dell'Agenzia) fosse stata o meno impugnata, il giudice di prime cure avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento fosse stata il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente fosse già maturata la prescrizione del credito in contestazione nel periodo temporale decorrente dalla data dell'accertamento (non provato) alla data della cartella (Cass. Sez. U.
26283/22, Cass. ord.13300/24).
Riassumendo appare evidente che, alla data della notifica della cartella la Cosap del 2013 era già prescritta poiché non è stata documentata la notifica dell'avviso di accertamento 00050000139-2017 asseritamente notificato 11/10/2017, indicato nella cartella.
Non era prescritta, invece, la voce sanzioni amministrative del 2017. Anche se la cartella fosse stato il primo atto non sussiste uno spazio temporale di 5 anni dalla sanzione del 2017 alla data della notifica della cartella.
Pertanto, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara prescritta, nell'intimazione impugnata, la sola voce Cosap Pt_2
Rigetta in tutto il resto l'appello confermando l'esigibilità della sanzione amministrativa del 2017, evidentemente non prescritta.
Spese di lite compensate, in relazione alla reciproca soccombenza, in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.
1239/2025, R.g.36751/2023, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma
a) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara prescritte le somme relative alla Cosap e relativi interessi ed accessori;
Pt_2
b) rigetta nel resto, confermando l'esigibilità della sanzione amministrativa del 2017 oltre ad oneri di riscossione;
c) compensa le spese di lite in entrambi i gradi di giudizio.
8 9
Roma 24.11.2025
Il Giudice
LB NI
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. LB NI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n.37323.2025 del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(CF: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Giuseppe Catania (CF:
- pec: e dall'Avv. C.F._2 Email_1
NC BA (CF: – pec: C.F._3
, ed elettivamente domiciliato, presso il loro Email_2 studio legale, sito in Zagarolo, Viale Ungheria n. 81
Ricorrente appellante contro
con sede legale e direzione generale in Controparte_1
00142 Roma (RM), Via Giuseppe Grezar, 14 - (C.F. e P.IV.A. ), con P.IVA_1 sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA
n. ), elettivamente domiciliata in Ardore Marina (RC), alla Via P.IVA_1
Vallone Salice snc, presso lo studio dell'Avv. Maria Murdaca (Cod. Fisc.:
Pec: , del C.F._4 Email_3 foro di RI (RC)
Appellata
Contro
1 2
(C.F. ), nella persona del Sindaco, rappresentata CP_2 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Antonio Emmolo, del Foro di Roma, (C.F.
), presso lo stesso domiciliato negli uffici C.F._5 dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, 00186, Via del Tempio di Giove, n. 21, pec: oma.it; Email_4 Email_5 CP_3
Appellata
Oggetto: appello di avverso la sentenza n. 1239/2025, con Parte_1 n.r.g. 36751/2023, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento n. 0972023009057007918, in riferimento alla prodromica cartella di pagamento n. 09720200027133648, recante l'importo di € 5.668,01, per mancato pagamento del canone Cosap, (anno 2013), e sanzione amministrativa (anno 2017). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente premetteva che con ricorso rubricato al numero di RG
36751/2023, aveva convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma,
l e per ivi sentire accogliere le Controparte_1 CP_2 seguenti conclusioni:“ -- piaccia all'On.le Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui alla premessa che precede: - ACCERTARE E
DICHIARARE la illegittimità e/o la nullità dell'intimazione di pagamento di pagamento n. 09720239057007918, impugnata, in relazione esclusivamente alla cartella di pagamento n. 09720200027133648, nonché, di tutti gli atti a detto provvedimento collegati o dallo stesso discendenti;
- per l'effetto ACCERTARE E
DICHIARARE estinta l'obbligazione di pagamento nei confronti dell'Ente impositore e dell'Ente esattore, per l'intervenuta prescrizione del diritto ad esigere la pretesa impositiva, da parte di quest'ultimi. Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre il rimborso delle spese generali da distrarre a favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”.
Il sig. , sosteneva che in data 27 giugno 2023, gli veniva Parte_1 notificata a mezzo pec, da parte dell Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 09720239057007918, per l'importo complessivo di
€ 12.274,11.
Tale intimazione di pagamento emessa per conto di della Regione CP_2
Lazio e dell sarebbe scaturita dall'asserito mancato Controparte_1 pagamento di cartelle di pagamento, derivanti da precedenti sanzioni amministrative relative al canone occupazione spazio aree pubbliche, tassa
2 3
automobilistica, Irap, Irpef e Iva. In via preliminare, evidenziava, che in quella sede si impugnava l'intimazione di pagamento suddetta, in relazione esclusivamente alla cartella di pagamento n. 09720200027133648, atto presupposto all'intimazione di pagamento medesima, nella quale risulta quale presunto ente creditore per l'importo di € 5.668,01, a titolo di CP_2 mancato pagamento del canone occupazione spazio aree pubbliche, relativo all'anno 2013 e sanzione amministrativa Legge 689/81, IS comunale, relativa all'anno 2017.
Le ragioni che inducevano il sig. ad impugnare l'intimazione Parte_1 di pagamento di cui è causa andavano ricondotte nella seguente motivazione: “ -
Mancata notifica di tutti gli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, in relazione esclusivamente alla cartella di pagamento n.
09720200027133648, atto presupposto all'intimazione di pagamento medesima e conseguente prescrizione, nonché, estinzione del diritto di ad CP_2 esigere il presunto credito vantato. Le ragioni che inducono il sig. Parte_1
a contestare l'intimazione di pagamento di cui è causa vanno ricondotte
[...] nell'assoluta illegittimità che la caratterizza. Infatti, tutti gli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, relativamente alla cartella di pagamento n. 09720200027133648, atto presupposto all'intimazione di pagamento medesima, non sono mai stati notificati all'odierno ricorrente o, comunque, è evidente che l'eventuale notifica sia affetta da vizi tali da renderli nulli.A tal fine, si precisa che alla fattispecie in esame, trattandosi di sanzione pecuniaria amministrativa, si applica la disciplina apprestata dalla Legge
689/81, la quale all'art. 14, comma 2°, stabilisce che :”… gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
RePU entro il termine di novanta giorni dall'accertamento”.
Secondo parte ricorrente: “tutti gli atti presupposti all'intimazione di pagamento di cui all'odierna impugnazione, non sono mai stati notificati al ricorrente, il quale è giunto a conoscenza della sua esistenza soltanto in occasione della notificazione della medesima intimazione di pagamento. Alla luce di quanto suesposto, quindi, deve necessariamente affermarsi la nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento di cui è causa, in relazione esclusivamente alla cartella di pagamento n. 09720200027133648, atto presupposto all'intimazione
3 4
di pagamento medesima, con conseguente estinzione del diritto di CP_2 ad esigere il presunto credito vantato”.
Si costituivano in giudizio l e Controparte_1 CP_2 che, chiedevano il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e diritto.
Terminata la fase istruttoria, il Giudice di Pace di Roma, con sentenza, n. 1239
/2025, emessa il 3 febbraio 2025, depositata in cancelleria in data 6 febbraio 2025, non notificata, nel procedimento recante RG n. 36751 / 2023, rigettava il ricorso statuendo che: “…..l'opponente contesta l'intimazione di pagamento limitatamente alle somme iscritte a ruolo da relative alle CP_2 violazioni del codice della strada per un importo complessivo di €5.668,01 (cfr. ricorso). Priva di fondamento è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata da essendo l'ente creditore del provvedimento opposto e CP_2 litisconsorte necessario nel giudizio de qua. Altresì quella sollevata dalla costituita , avendo emesso il provvedimento Controparte_4 impugnato ed essendo titolare della relativa azione esecutiva.
Nella specie, va precisato che con riferimento alla impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 09720239057007918/000 opposta in questa sede, non può ritenersi il primo atto idoneo a porre l'opponente in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa, e quindi autonomamente impugnabile, risultando la notifica della cartella esattoriale n. 09720200027133648000 impugnata, posta a fondamento del predetto atto, eseguita in data 22.02.2020 nelle forme di legge in vigore, previste dall'art. 26 del D.P.R. 602/1973 e dell'art.
149-bis c.p.c. a mezzo di PEC - posta elettronica certificata (cfr. documentazione allegata nel fascicolo dell'opponente ). Controparte_4
Pertanto, ogni dedotta eccezione avverso il predetto atto doveva essere proposta tempestivamente nei modi e nei termini della vigente normativa.
Né trova fondamento, l'eccezione di prescrizione delle somme ingiunte con
l'intimazione di pagamento opposta notificata in data 24.07.2023, risultando tempestivamente emessa nel termine di cui all'art. 28 legge n. 689/81, in relazione all'epoca di notifica della suindicata cartella esattoriale avvenuta in data 22.02.2020, poste a fondamento dell'atto impugnato (cfr. epoche di notifica sopra citate e documentazione prodotta dall ). Controparte_4
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
4 5
Avverso la suddetta sentenza, n. 1239 / 2025, emessa dal Giudice di Pace di Roma il 3 febbraio 2025, depositata in cancelleria in data 6 febbraio 2025, non notificata, nel procedimento recante RG n. 36751 / 2023, il sig. Parte_1
propone appello per i seguenti motivi:
[...]
A) non aveva versato in atti la prova della regolarità della CP_2 notifica dell'avviso di accertamento, afferente il canone Cosap, nonché, la prova della regolarità della notifica dell'ingiunzione di pagamento, inerente la sanzione amministrativa dell'anno 2017, atti prodromici sia alla cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento di cui è causa, sia all'intimazione di pagamento medesima;
B) prescrizione del credito;
pertanto, doveva ritenersi estinta l'obbligazione di pagamento nei confronti del medesimo Ente;
C) tardività della costituzione in giudizio di il Giudice di CP_2
Primo Grado, ha omesso di pronunciarsi sulla suddetta eccezione.
L'odierno ricorrente in appello, infatti, aveva già eccepito nel verbale di prima udienza del 20 febbraio 2024, nonché, ribadito nelle comparse conclusionali depositate, la tardività della costituzione in giudizio di
[...]
, avvenuta in data 15 febbraio 2024, e pertanto, oltre il termine CP_2 perentorio indicato nel decreto di fissazione udienza, di dieci giorni liberi prima dell'udienza suddetta, per la regolarità della costituzione in giudizio della parte resistente, ciò comportando la preclusione dalla produzione documentale del medesimo Ente,
D) cartella di pagamento pervenuta al ricorrente da un indirizzo pec di posta elettronica certificata non istituzionale, cioè non figurante nei registri pubblici.
Conclusioni: in riforma della sentenza, n.1239/ 2025, emessa dal Giudice di Pace di Roma il 3 febbraio 2025, depositata in cancelleria in data 6 febbraio 2025, non notificata, nel procedimento recante RG n. 36751 / 2023: accertare e dichiarare la illegittimità e/o la nullità dell'intimazione di pagamento di pagamento n.
09720239057007918, impugnata, in relazione esclusivamente alla cartella di pagamento n. 09720200027133648, nonché, di tutti gli atti a detto provvedimento collegati o dallo stesso discendenti;
conseguentemente accertare e dichiarare estinta l'obbligazione di pagamento nei confronti dell'Ente impositore e dell'Ente
5 6
esattore, per l'intervenuta prescrizione del diritto ad esigere la pretesa impositiva, da parte di quest'ultimi. Con vittoria di spese competenze ed onorari.
Si costituiva oltre all le quali CP_2 Controparte_5 chiedevano il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza odierna la causa era posta in decisione come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito si impugna un complessivo credito di importo di €5.668,01 portato da una intimazione di pagamento, la quale ingloba la cartella impugnata n.09720200027133648000 contenente sia canone Cosap (anno 2013) sia una sanzione amministrativa (anno 2017).
Il primo atto documentato, prima dell'intimazione, è la cartella regolarmente notificata per come segue: “Il giorno 22/02/2020 alle ore 09:56:09 (+0100) il messaggio "Notifica cartella di pagamento n. 09720200027133648000 Codice
Fiscale " proveniente da C.F._1
t" ed indirizzato a Email_6
" è stato consegnato nella casella di Email_7 destinazione. Identificativo messaggio:
. Email_8
Secondo la Corte di Cassazione (Sentenza n. 22722/2023 del 26-07-2023) l'azione diretta a far valere l'omessa o invalida notificazione del verbale di accertamento
……è regolata, nelle forme e nei termini, dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 e, pertanto, si propone con ricorso da depositare nel termine di trenta giorni dalla notifica al destinatario della pretesa del primo atto successivo, di accertamento o di riscossione coattiva del credito, emesso dalla PU IS (o dall'agente o concessionario per la riscossione), purché tale atto sia adeguatamente idoneo a portare a conoscenza del destinatario l'esistenza del prodromico verbale di accertamento”.
Quindi alla luce della corretta notifica della cartella non è più possibile recuperare la domanda circa l'esistenza del prodromico verbale di accertamento. La cartella non è stata impugnata ed essa ha interrotto l'eventuale prescrizione decorrente dal
22.2.2020 in avanti: tuttavia, non certo per le poste di credito già prescritte alla data del 22.2.2020.
La cartella, infatti, riporta due crediti:
6 7
1) COSAP anno 2013;
2) Sanzioni amministrative anno 2017 oltre agli oneri di riscossione e diritti di notifica spettanti alla CP_1
Orbene la cartella ha interrotto la prescrizione quinquennale per il credito del
2017 per le sanzioni amministrative ma il credito Cosap del 2013 era già prescritto alla data del 22.2.2020 non essendo stata provata la notifica di un atto interruttivo.
Il tema in esame è stato affrontato nella decisione della Cass. Civile, Sez. 3, Ord.
n. 18152 del 02/07/2024. La cartella di pagamento ha la medesima funzione svolta, nell'esecuzione ordinaria, dall'atto di precetto (la cui omessa notificazione vizia i successivi atti esecutivi: di regola, il pignoramento;
nella specie, il successivo atto di intimazione di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973).
Ciò posto, parte ricorrente aveva dedotto la prescrizione del credito iscritto a ruolo, sostenendo che tra la data del fatto, della omessa notifica dell'accertamento e la data della notifica dell'intimazione erano decorsi i cinque anni (previsti dall'art. 28 della legge n. 689/1981).
Le Sezioni Unite hanno precisato (cfr. SU n. 22080/2017) che <Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del
1981, art. 28 richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sé stante (riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione.
Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.>>
7 8
Nel solco tracciato dalle Sezioni Unite (cfr.Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024) si osserva che la contestazione in esame, avendo ad oggetto la prescrizione matura dalla di maturazione del credito, alla data della notifica della cartella può essere proposta senza limiti temporali.
Dando applicazione a detto principio, in disparte il fatto che la cartella di pagamento (regolarmente notificata e con mittente chiaramente riportante i dati dell'Agenzia) fosse stata o meno impugnata, il giudice di prime cure avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento fosse stata il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente fosse già maturata la prescrizione del credito in contestazione nel periodo temporale decorrente dalla data dell'accertamento (non provato) alla data della cartella (Cass. Sez. U.
26283/22, Cass. ord.13300/24).
Riassumendo appare evidente che, alla data della notifica della cartella la Cosap del 2013 era già prescritta poiché non è stata documentata la notifica dell'avviso di accertamento 00050000139-2017 asseritamente notificato 11/10/2017, indicato nella cartella.
Non era prescritta, invece, la voce sanzioni amministrative del 2017. Anche se la cartella fosse stato il primo atto non sussiste uno spazio temporale di 5 anni dalla sanzione del 2017 alla data della notifica della cartella.
Pertanto, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara prescritta, nell'intimazione impugnata, la sola voce Cosap Pt_2
Rigetta in tutto il resto l'appello confermando l'esigibilità della sanzione amministrativa del 2017, evidentemente non prescritta.
Spese di lite compensate, in relazione alla reciproca soccombenza, in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.
1239/2025, R.g.36751/2023, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma
a) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara prescritte le somme relative alla Cosap e relativi interessi ed accessori;
Pt_2
b) rigetta nel resto, confermando l'esigibilità della sanzione amministrativa del 2017 oltre ad oneri di riscossione;
c) compensa le spese di lite in entrambi i gradi di giudizio.
8 9
Roma 24.11.2025
Il Giudice
LB NI
9