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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5245/2024 RG fissata all'udienza del 08/04/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
MANNI VALERIA e dall'avv. POLIMENO SALVATORE
Ricorrente
C O N T R O
non costituito CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che CP_ 1) Con nota del 10/6/2010 avente n. di pratica 42676, l' comunicava alla sig.ra
che 'per il periodo dal 1/1/2005 al 31/12/2006 Lei ha Parte_2 riscosso un importo superiore a quanto spettante per il seguente motivo: sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli o dell'avvenuta cancellazione dagli stessi. L'importo riscosso in più ammonta a € 1.857,61' –doc.1; CP_ 2) Con altra nota del 2/9/2010 l' comunicava alla sig.ra Parte_2 che 'per il periodo dal 10/3/2006 al 31/03/2006 Lei ha riscosso un importo superiore a quanto spettante per il seguente motivo: sono state corrisposte indennità di malattia non spettanti a causa della
1 mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli o dell'avvenuta cancellazione dagli stessi.
L'importo riscosso in più ammonta a € 354,43' –doc.2;
3) la sig.ra impugnava i predetti provvedimenti che venivano annullati dalla Corte di Appello Pt_2 di Lecce- Sezione lavoro con sentenza n. 85/2023 del 14/2/2023, notificata all'Istituto e divenuta cosa giudicata –doc.3;
4) con racc. a/r del 27/11/2023 l' - sede di Casarano comunicava agli eredi della sig.ra CP_1
che, 'per il periodo dal 1/1/2005 al 31/12/2006 alla de cuius Parte_2 sono stati pagati € 1.493,91 in più sulla pensione cat. DSAGR n. PP3407/08 per i seguenti motivi: sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli lenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione degli stessi.
Detta somma non risulta ancora interamente restituita' pratica di indebito n. 42676, e ne chiedeva la restituzione- doc.4;
5) Poiché le somme richieste con nota di cui al precedente punto 5) si riferiscono CP_1 all'indebito di cui alla citata nota del 10/06/2010 -come confermato dall'identità di causale, CP_1 di periodo e di numero di pratica ( cfr. doc. 1)- è evidente che le stesse non devono essere restituite dagli eredi della lavoratrice essendo stato il relativo provvedimento di indebito annullato con la richiamata sentenza della Corte do Appello di Lecce- Sezione Lavoro favorevole alla lavoratrice;
…
Alla luce di quanto sopra, conclude come segue:
I) accertare e dichiarare che la richiesta di restituzione somme del 27/11/2023 avanzata dall' agli eredi della sig.ra relativamente alla pratica di indebito CP_1 Parte_3
n. 42676 è nulla, illegittima e inefficace in quanto riferita al precedente provvedimento di indebito CP_1 del 10/6/2010 annullato con sentenza n. 85/2023 del 14/2/2023 della Corte di Appello di Lecce-
Sezione Lavoro, passata in giudicato;
II) per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dagli eredi della sig.ra Parte_2 all' per le causali indicate nella nota del 27.11.2023 in atti;
CP_1
III) ordinare all' in persona del Direttore p.t., di restituire agli eredi della sig.ra CP_1 [...]
le somme illegittimamente trattenute in forza dei provvedimenti di indebito di cui alle Parte_2 note del 10.6.2010 e del 2/9/2010, annullati con sentenza della Corte di Appello di Lecce- sez. lavoro
n. 85/2023 nella misura di € 2212,04 (pari alla somma degli indebiti annullati) o in quell'altra misura che dovesse risultare in corso di causa;
[…]
2 pur ritualmente evocato in giudizio, non risulta costituito. CP_1
***
1) Questo giudice, alla luce della produzione di cui alle note del 13.2.25, ha accertato la correttezza della notificazione a e quindi può dichiararsi la contumacia dell'ente CP_1 previdenziale.
2) Gli indebiti di cui alle note del 2010 sono contrassegnati dai numeri pratica 0042676
(per 1857,61 relativo a disoccupazione per gli anni 2015 e 2016) e 0043123 (indennità di malattia agricola relativa al periodo 10.3.06/31.3.06).
3) L'indebito notificato al ricorrente con nota del 27.11.23 riguarda il solo indebito
0042676 e per l'importo residuo di € 1493,91. Inoltre, la somma è richiesta solo pro quota hereditatis.
4) Solo questo, come si evince dalle conclusioni, è oggetto del presente giudizio.
5) Va premesso che, trattandosi di debiti ereditari, non sussiste solidarietà tra i coeredi (tali qualificatisi nel ricorso amministrativo). Pertanto, essendo obbligazione parziaria, il ricorrente può agire solo per la dichiarazione di illegittimità della porzione di indebito ad esso relativa.
6) Non è quindi possibile per il ricorrente chiedere l'annullamento di tutto l'indebito.
7) Ciò precisato, effettivamente, l'indebito risulta annullato dalla sentenza della CdA Lecce
n. 85/2023. La stessa – anche a non voler ritenere provato il passaggio in giudicato – gode comunque di autorità ex art. 337 cpc in quanto enuncia i fatti costitutivi del diritto della dante causa del ricorrente a trattenere le somme a suo tempo ricevute. Tali fatti sono richiamati, anche per relationem, nel presente giudizio e valgono a soddisfare l'onere della prova gravante sul ricorrente. Questo fonda di per sé le ragioni alla base del presente ricorso.
8) Inoltre, va fatto presente come – sebbene sia vero che i crediti ereditari sono avvinti da solidarietà attiva (SU 24657 del 2007) – è anche vero che nel presente giudizio parte ricorrente ha agito (cfr. conclusioni) quale vero e proprio sostituto processuale degli altri eredi in ipotesi non contemplata dal codice di rito. Pertanto, anche la domanda restitutoria va limitata alla quota ereditaria (così va interpretata la domanda anche alla luce di Cass. 13163/2024 (punto 5 della motivazione).
9) Le spese seguono la soccombenza e sono basate sul I scaglione (3 fasi in assenza di istruttoria).
3
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5245/2024, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibile l'indebito n. 0042676 pro quota hereditatis; condanna in relazione a quanto trattenuto sul predetto indebito, alla restituzione CP_1 della somma pro quota hereditatis, oltre accessori di legge, al ricorrente;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 350 oltre spese forfettarie CP_1
(15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Lecce, 09/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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