Articolo 2 della Legge 23 giugno 1970, n. 496
Articolo 1
Versione
31 luglio 1970
Art. 2.
Alla maggiore spesa di lire 250.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede nell'anno 1969 mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.
Alla spesa a carico dell'anno 1970 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo n. 3523 del detto anno.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

Entrata in vigore il 31 luglio 1970