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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/06/2025, n. 3178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3178 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 790/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 790/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1
via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Angela Marchese, elettivamente domiciliato in Catania Piazza della
Repubblica; Attore
Contro
, c.f. , residente in [...] scala Controparte_1 CodiceFiscale_1
B; Convenuto contumace
------------
Conclusioni
All'udienza del 19 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione con i termini per il deposito della comparsa conclusionale.
pagina 1 di 5 ----------
Svolgimento del processo
A seguito dell'ordinanza di incompetenza resa dal Giudice di Pace di Catania in data 22 dicembre 2022, con atto di citazione ritualmente notificato ha riassunto nei confronti di Pt_1
il giudizio, avanti al Tribunale di Catania, per ivi sentirlo condannare in rivalsa, Controparte_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 cc, al recupero dell'importo di €. 6.809,87, oltre ulteriori accessori, sì come erogati a titolo di indennità per malattia in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 22 gennaio 2012.
Assumeva, all'uopo, che:
a) il sinistro era occorso per la responsabilità della conducente della autovettura Suzuki targata EG727MY, , che, provenendo da tergo, aveva tamponato il Parte_2
motociclo SH targato DL34889 condotto dal;
CP_1
b) il sinistro era occorso in itinere del rapporto di lavoro;
c) il , in conseguenza del sinistro, era rimasto assente dal rapporto di lavoro per il CP_1
periodo 31 gennaio/19 luglio 2012 di talchè esso ente previdenziale aveva erogato l'importo di €. 5.455,34 a titolo di indennità per malattia;
d) aveva a tal punto dichiarato a , compagnia di assicurazioni Controparte_2 tenuta alla RCA dell'autoveicolo investitore, di volersi surrogare nei diritti del proprio assicurato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 cc e dell'art. 142 D.Lgs. 2005 n.
209;
e) la compagnia di assicurazioni aveva risposto di avere già liquidato il danno occorso in favore di , il quale aveva dichiarato di non avere diritto ad alcuna Controparte_1
prestazione previdenziale;
f) così stando le cose, il convenuto aveva locupletato l'importo illegittimamente riscosso.
, se pur ritualmente citato, non ha curato di costituirsi. Controparte_1
La causa, acquisiti i documenti offerti in produzione, senza svolgimento di attività istruttoria, è stata posta in decisione all'udienza del 19 marzo 2025.
-----------
Motivi della decisione pagina 2 di 5 Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di , il quale, se pur Controparte_1
ritualmente e tempestivamente citato, non ha curato di costituirsi.
conviene in giudizio al fine di sentirlo condannare in rivalsa, ai sensi Pt_1 Controparte_1
e per gli effetti di cui all'art. 1916 cc, al recupero della somma di €. 6.809,87 oltre accessori sì come percepita a titolo di indennità per malattia, pur avendo al contempo riscosso il risarcimento dei danni dalla compagnia di assicurazioni tenuta alla RCA dell'autoveicolo investitore.
Si tratta del sinistro stradale occorso in itinere del rapporto di lavoro il 22 gennaio 2012 per la responsabilità della conducente della autovettura Suzuki targata EG727MY, Pt_2
, che, provenendo da tergo, ha tamponato il motociclo SH targato DL34889 condotto
[...]
dal , sì determinandone le lesioni psico-fisiche che lo hanno costretto ad assentarsi CP_1
per il periodo 31 gennaio/19 luglio 2012.
La domanda è fondata.
Il parametro normativo di riferimento è costituito dall'art. 142 CdA che così prescrive:
“Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, semprechè non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato……”
“Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare”.
“Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato,
l'impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato.”
pagina 3 di 5 Nel caso a mano , compagnia di assicurazioni tenuta alla RCA Controparte_2 dell'autoveicolo investitore, ha proceduto alla liquidazione del risarcimento dei danni dopo avere raccolto la dichiarazione di di non avere diritto ad alcuna prestazione Controparte_1
previdenziale.
Senonchè, come documentato in atti, egli ha in effetti percepito l'indennità di malattia per l'importo di €. 5.644,17, sì provocando l'errore dell'ente di assicurazione ed inducendolo alla liquidazione dell'indennizzo risarcitorio.
Avendo la condotta assunta dal danneggiato pregiudicato l'azione di surrogazione, non resta che riconoscere il diritto di a ripetere le somme corrispondenti agli oneri sostenuti Pt_1
(art. 142 CdA ultimo comma).
Esse ammontano, pur considerando gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, ad €.
5.894,90, dovendosi detrarre da quanto richiesto – segnatamente, €. 6.809,87 – gli importi pretesi a titolo di onorario e spese legali ed amministrative di cui non è stato fornito alcun riscontro probatorio.
Vanno riconosciuti gli ulteriori interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza: esse sono liquidate a misura del DM
147/2022 (valore della causa: fino a euro 5.200/euro 26.000 – compensi minimi – fasi studio, introduttiva, trattazione, decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 790/2023 RG, così statuisce, nella contumacia di : Controparte_1
condanna al pagamento, in favore di , della complessiva somma di Controparte_1 Pt_1
€.5.894,90, con gli interessi al tasso legale dal dì della domanda sino al soddisfo. condanna alla refusione, in favore di , delle spese processuali Controparte_1 Pt_1
liquidate in euro 5.077,00, oltre CU, spese generali, iva e cpa come per legge
Così deciso in Catania, il 18 giugno 2025
pagina 4 di 5 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 790/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1
via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Angela Marchese, elettivamente domiciliato in Catania Piazza della
Repubblica; Attore
Contro
, c.f. , residente in [...] scala Controparte_1 CodiceFiscale_1
B; Convenuto contumace
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Conclusioni
All'udienza del 19 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione con i termini per il deposito della comparsa conclusionale.
pagina 1 di 5 ----------
Svolgimento del processo
A seguito dell'ordinanza di incompetenza resa dal Giudice di Pace di Catania in data 22 dicembre 2022, con atto di citazione ritualmente notificato ha riassunto nei confronti di Pt_1
il giudizio, avanti al Tribunale di Catania, per ivi sentirlo condannare in rivalsa, Controparte_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 cc, al recupero dell'importo di €. 6.809,87, oltre ulteriori accessori, sì come erogati a titolo di indennità per malattia in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 22 gennaio 2012.
Assumeva, all'uopo, che:
a) il sinistro era occorso per la responsabilità della conducente della autovettura Suzuki targata EG727MY, , che, provenendo da tergo, aveva tamponato il Parte_2
motociclo SH targato DL34889 condotto dal;
CP_1
b) il sinistro era occorso in itinere del rapporto di lavoro;
c) il , in conseguenza del sinistro, era rimasto assente dal rapporto di lavoro per il CP_1
periodo 31 gennaio/19 luglio 2012 di talchè esso ente previdenziale aveva erogato l'importo di €. 5.455,34 a titolo di indennità per malattia;
d) aveva a tal punto dichiarato a , compagnia di assicurazioni Controparte_2 tenuta alla RCA dell'autoveicolo investitore, di volersi surrogare nei diritti del proprio assicurato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 cc e dell'art. 142 D.Lgs. 2005 n.
209;
e) la compagnia di assicurazioni aveva risposto di avere già liquidato il danno occorso in favore di , il quale aveva dichiarato di non avere diritto ad alcuna Controparte_1
prestazione previdenziale;
f) così stando le cose, il convenuto aveva locupletato l'importo illegittimamente riscosso.
, se pur ritualmente citato, non ha curato di costituirsi. Controparte_1
La causa, acquisiti i documenti offerti in produzione, senza svolgimento di attività istruttoria, è stata posta in decisione all'udienza del 19 marzo 2025.
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Motivi della decisione pagina 2 di 5 Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di , il quale, se pur Controparte_1
ritualmente e tempestivamente citato, non ha curato di costituirsi.
conviene in giudizio al fine di sentirlo condannare in rivalsa, ai sensi Pt_1 Controparte_1
e per gli effetti di cui all'art. 1916 cc, al recupero della somma di €. 6.809,87 oltre accessori sì come percepita a titolo di indennità per malattia, pur avendo al contempo riscosso il risarcimento dei danni dalla compagnia di assicurazioni tenuta alla RCA dell'autoveicolo investitore.
Si tratta del sinistro stradale occorso in itinere del rapporto di lavoro il 22 gennaio 2012 per la responsabilità della conducente della autovettura Suzuki targata EG727MY, Pt_2
, che, provenendo da tergo, ha tamponato il motociclo SH targato DL34889 condotto
[...]
dal , sì determinandone le lesioni psico-fisiche che lo hanno costretto ad assentarsi CP_1
per il periodo 31 gennaio/19 luglio 2012.
La domanda è fondata.
Il parametro normativo di riferimento è costituito dall'art. 142 CdA che così prescrive:
“Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, semprechè non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato……”
“Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare”.
“Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato,
l'impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato.”
pagina 3 di 5 Nel caso a mano , compagnia di assicurazioni tenuta alla RCA Controparte_2 dell'autoveicolo investitore, ha proceduto alla liquidazione del risarcimento dei danni dopo avere raccolto la dichiarazione di di non avere diritto ad alcuna prestazione Controparte_1
previdenziale.
Senonchè, come documentato in atti, egli ha in effetti percepito l'indennità di malattia per l'importo di €. 5.644,17, sì provocando l'errore dell'ente di assicurazione ed inducendolo alla liquidazione dell'indennizzo risarcitorio.
Avendo la condotta assunta dal danneggiato pregiudicato l'azione di surrogazione, non resta che riconoscere il diritto di a ripetere le somme corrispondenti agli oneri sostenuti Pt_1
(art. 142 CdA ultimo comma).
Esse ammontano, pur considerando gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, ad €.
5.894,90, dovendosi detrarre da quanto richiesto – segnatamente, €. 6.809,87 – gli importi pretesi a titolo di onorario e spese legali ed amministrative di cui non è stato fornito alcun riscontro probatorio.
Vanno riconosciuti gli ulteriori interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza: esse sono liquidate a misura del DM
147/2022 (valore della causa: fino a euro 5.200/euro 26.000 – compensi minimi – fasi studio, introduttiva, trattazione, decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 790/2023 RG, così statuisce, nella contumacia di : Controparte_1
condanna al pagamento, in favore di , della complessiva somma di Controparte_1 Pt_1
€.5.894,90, con gli interessi al tasso legale dal dì della domanda sino al soddisfo. condanna alla refusione, in favore di , delle spese processuali Controparte_1 Pt_1
liquidate in euro 5.077,00, oltre CU, spese generali, iva e cpa come per legge
Così deciso in Catania, il 18 giugno 2025
pagina 4 di 5 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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