Art. 1.
Il termine di due anni previsto dall' art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , prorogato di altri due anni con la legge di ratifica 22 marzo 1950, n. 144, e' ulteriormente prorogato di un triennio a decorrere dal 20 marzo 1932.
Il termine di due anni previsto dall' art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , prorogato di altri due anni con la legge di ratifica 22 marzo 1950, n. 144, e' ulteriormente prorogato di un triennio a decorrere dal 20 marzo 1932.