Articolo 1 della Legge 8 aprile 1954, n. 110
Versione
14 maggio 1954
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Versione
17 gennaio 1974
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Versione
25 agosto 1977
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Versione
21 dicembre 1982
Art. 1. Articolo unico.

E' elevato a cinquanta milioni di lire il limite massimo stabilito nell' art. 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto. (1) (2) ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 18 dicembre 1973, n. 859 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' elevato a cento milioni di lire il limite massimo stabilito dalla legge 8 aprile 1954, n. 110 , che ha modificato l' articolo 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto". -------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 26 luglio 1977, n. 491 , nel modificare l'articolo unico della L. 18 dicembre 1973, n. 859 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' elevato a lire 250 milioni il limite massimo stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 859 , che ha modificato l' articolo 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto e della legge 10 marzo 1969, n. 96 ". -------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 20 novembre 1982, n. 896 , nel modificare l'articolo unico, comma 1 della L. 26 luglio 1977, n. 491 , che a sua volta modifica la L. 18 dicembre 1973, n. 859 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite massimo stabilito dalla legge 26 luglio 1977, n. 491 , quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dalle imprese fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali ed animali, ai sensi dell' articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , per le spese necessarie alla applicazione del decreto stesso e delle altre disposizioni concernenti il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, viene elevato a lire 700 milioni".
Entrata in vigore il 21 dicembre 1982