Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/05/2025, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 8426/2024
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 8426/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHESSA Parte_1 C.F._1
SEBASTIANO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
CHESSA SEBASTIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHESSA Parte_2 C.F._2
SEBASTIANO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
CHESSA SEBASTIANO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._3 dell'avv. CHESSA SEBASTIANO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CHESSA SEBASTIANO YURI MACARIO EZ OM (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._4
CHESSA SEBASTIANO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CHESSA SEBASTIANO
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 TOFFOLETTO FRANCO e dell'avv. DE LUCA TAMAJO RAFFAELE ( ) VIALE ANTONIO GRAMSCI, 14 80122 NAPOLI;
C.F._5 [...]
( ) VIA ROVELLO 12 MILANO;
Parte_4 C.F._6 Parte_5
( ) VIA ROVELLO 12 20121 MILANO;
elettivamente
[...] C.F._7 domiciliato in VIA ROVELLO, 12 20121 MILANO presso il difensore avv. TOFFOLETTO
FRANCO
RESISTENTE
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 4 luglio 2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni: “accertare e dichiarare per tutti i motivi di cui al ricorso il diritto dei sig.ri Pt_1
e all'inquadramento nel livello 4 del
[...] Parte_3 Parte_2
C.C.N.L. “logistica, trasporto e spedizioni” a decorrere dal 06.04.2021 e sino al 31.01.2024;
accertare e dichiarare per tutti i motivi di cui al ricorso il diritto del sig. YU AR PE GO all'inquadramento nel livello 4 del C.C.N.L. “logistica, trasporto e spedizioni” a decorrere dal
21.03.2022 e sino al 31.01.2024;
accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 29 D. Lgs. n. 276/2003 e 1676 c.c. nonché di qualsiasi altra norma ritenuta applicabile, l'obbligo della società convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze retributive maturate a decorrere dalle rispettive date di assunzione alle dipendenze di
(ora e sino al 31.01.2024; Controparte_2 Controparte_3
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento da parte di Controparte_1 delle differenze retributive per errato inquadramento maturate dalle rispettive date di
[...] assunzione alle dipendenze di (ora e sino al 31.01.2024; Controparte_2 Controparte_3
conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento, per tutti i motivi indicati in ricorso dei seguenti importi lordi complessivi:
- sig. € 3.003,01 Parte_1
- sig. € 3.003,01 Pt_3 Parte_3
- sig. € 3.003,01 Parte_2
- sig. YU AR PE GO € 2.032,96
ovvero alla differente maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
in via subordinata rispetto alle domande sub 3, 4 e 5
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento da parte di Controparte_1 delle differenze retributive per errato inquadramento maturate a decorrere dall'01.10.2022 e
[...] sino al 31.01.2024; conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento, per tutti i motivi indicati in ricorso dei seguenti importi lordi complessivi:
- sig. € 1.469,21 Parte_1
- sig. € 1.469,21 Parte_3
- sig. € 1.469,21 Parte_2
- sig. YU AR PE GO € 1.469,21
ovvero alla differente maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
con vittoria di spese, spese generali 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
I ricorrenti hanno riferito:
di aver lavorato, a decorrere da date variabili tra il 2013 ed il 2022, alle dipendenze delle varie società che avevano ricevuto in appalto da parte di Controparte_1
l'esecuzione dei servizi inerenti tutte le attività logistiche e di magazzinaggio presso il deposito sito in Livraga (LO), via delle Industrie s.n.c., dove vengono stoccati e confezionati quasi esclusivamente prodotti farmaceutici;
di aver lavorato nell'appalto sino al 30.09.2022, con contratto a tempo pieno e indeterminato ed inquadramento nel livello 5 del C.C.N.L. “logistica, trasporto merci e spedizioni”;
che, dalla data dell'01.10.2022, sono passati alle dipendenze della convenuta con mantenimento del medesimo livello contrattuale;
che, solo dal mese di febbraio 2024, ha loro riconosciuto il Controparte_1
superiore livello di inquadramento corrispondente al livello 4 del C.C.N.L. di riferimento;
che la loro prestazione presso l'appalto è sempre consistita nelle c.d. operazioni di magazzino, ovvero in tutte quelle attività legate alla preparazione, approntamento e spedizione della merce presente e stoccata all'interno del magazzino della convenuta, con utilizzo di palmare, carrelli elevatori e retrattili e con segnalazione di eventuali danni ai colli in preparazione;
di aver quindi sempre svolto mansioni sussumibili nel livello 4 del CCNL logistica, trasporto,
e spedizione merci, superiori rispetto a quelle riconducibili al livello 5, formalmente riconosciuto e di aver, quindi, diritto alle conseguenti differenze retributive.
2. in un primo momento contumace, si è costituita Controparte_1
contestando la domanda di cui ha chiesto il rigetto.
La società ha, preliminarmente, eccepito che nel settembre 2022, ciascun ricorrente ha sottoscritto un accordo transattivo ex art. 2113 c.c. in forza del quale ha rinunciato nei suoi confronti ad ogni e diritto, pretesa o credito comunque derivante e/o derivabile dal rapporto di lavoro intercorso con il fornitore e con eventuali precedenti datori di lavoro, a titolo di differenze retributive, a scatti di livello, differente inquadramento e/o ad una diversa qualifica. I lavoratori avrebbero, inoltre, rinunciato a far valere la responsabilità solidale di
Contr
ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 e/o ex art. 1676 c.c..
Nel merito, la società ha comunque sostenuto che, dalla data di assunzione diretta alle
Contr dipendenze di e sino a febbraio 2024, i ricorrenti hanno sempre svolto mansioni di addetto al magazzino, perfettamente rientranti nel livello di inquadramento agli stessi attribuito.
3. La causa, fallita la conciliazione e sentiti i testi, è stata decisa a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio e riserva del termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
***
Contr 4. In primo luogo, va detto che a fronte dell'eccezione di che ha prodotto, quale doc. 5, i verbali di conciliazione sottoscritti dai ricorrenti, questi ultimi hanno rinunciato a rivendicare le mansioni superiori per il periodo antecedente il 1° ottobre 2022 (v. verbale del 30 gennaio
2025).
5. Sulla rivendicazione di mansioni superiori, si osserva. Costituisce orientamento consolidato quello secondo cui “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016,
8589/2015, 11037/2006);” (v. Cassazione sezione lav. n. 30580/2019).
6. Come poi chiarito da sentenza della Corte di Appello di Milano n. 87/21, richiamata anche dalla difesa del lavoratore, “in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove (cfr. Cass. 18 febbraio 2016 n. 3216; Cass. 13 dicembre 2005 n. 27430; Cass. 24 gennaio 2003 n. 1093; Cass. 18 novembre 1997 n. 11461), sicché nel caso – quale quello in esame - di corrispondenza tra le mansioni in concreto espletate dal lavoratore e quelle del profilo professionale tipizzato non sarebbe neppure necessario indagare ulteriormente sulla sussistenza nel profilo dei requisiti richiesti dalla declaratoria, essendo certo che le parti collettive hanno voluto inquadrare le mansioni corrispondenti al profilo nella qualifica”.
7. Nel nostro caso, i ricorrenti, sono stati formalmente inquadrati, sino a febbraio 2024, nel 5° livello previsto per i lavoratori che svolgono “lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità”.
8. Nel livello 5, infatti, sono inquadrati i lavoratori il cui profilo attiene “attività di addetto al magazzino;
facchino; attività di carico e scarico merci con utilizzo di transpallets manuali ed elettrici;
semplici attività comuni di supporto alla produzione od ai servizi (…); fattorini addetti alla presa e consegna (…)” (cfr. sempre doc. 7 ric.).
9. Con il ricorso hanno chiesto il riconoscimento, a questo punto dall'ottobre 2022, del 4° livello cui appartengono: “i lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecniche-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia”.
10. I corrispondenti profili professionali individuano coloro i quali, al pari dei ricorrenti, svolgono attività di “operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti;
prelievo e approntamento delle merci;
facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizione tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai mezzi professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico – scarico;
conducenti di carrelli elevatori (…) carrellisti” (v. CCNL doc. 7 ric.).
11. La causa è stata oralmente istruita in merito alle mansioni disimpegnate e agli orari osservati in concreto. Si riporta quanto dichiarato dai testi. Contr Mi chiamo …. Indifferente. Lavoro per dal 2017 e sono operation Tes_1 manager della filiale di Livraga. Conosco i ricorrenti perché lavoravano e lavorano presso il mio stabilimento a eccezione di , ora presso un'altra filiale. I ricorrenti hanno sempre Pt_3 svolto le mansioni che svolgono oggi salvo attualmente anche retrattilista. Pt_1
L'attività è out bound e consiste nel recupero dei cartoni, nel portarli in ribalta, spararli con una pistola, effettuare il carico;
usano il transpallet uomo a bordo, lo usavano anche nel
2022. Se trovano un collo rotto lo segnalano al preposto di riferimento. Non so se tutti usano un pc, sicuramente e usano un terminale che riporta i dati del palmare, lo Parte_2 Pt_1 so perché loro due sono sotto la mia responsabilità.
Adr il retrattile lo usa attualmente solo , ora con continuità, prima nel 2022 solo se Pt_1 necessario, gli altri non hanno mai usato un retrattile.
Contr Mi chiamo n…. Indifferente. Lavoro per da 25 anni e sono addetto Testimone_2 al magazzino e quando capita all'ufficio, sono a Livraga. Lavoro con i ricorrenti.
Lavorano in ribalta e si occupano del carico e dello scarico, sparano anche il corriere, usano il palmare e il computer, ad es. alle 11 abbiamo il corriere della Sardegna, gli diamo tutto il carico e con il pc diamo atto della consegna, usano la pistola/palmarino.
Se capita usano il muletto frontale, non è la loro mansione, lo usano solo se necessario. Il retrattile lo sanno usare, ma capita raramente che lo utilizzino. Usano spesso il paperino con cui caricano il camion. Se ci sono problemi o danni alla merce segnalano a un team leader o ci arrangiamo tra noi.
Li conosco da 15 anni e hanno sempre svolto queste mansioni.
Viene introdotto il successivo teste che rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde:
Contr Mi chiamo , indifferente. Lavoro per formalmente dal 22, dal 2022 Testimone_3 sono a Livraga. Sono chief leader e coordino il lavoro al momento dei ricorrenti e Pt_2
So riferire sulle mansioni anche degli altri perché li ho visti in magazzino. Pt_1
Sono addetti all'uscita della merce tranne che da 6 mesi è all'ingresso, usano un Pt_1 palmare, solo usa un retrattile, gli altri solo il paperino, ora lo usa Pt_1 Pt_1 quotidianamente, prima saltuariamente.
Se ci sono problemi o difetti di merce si rivolgono al team leader del singolo reparto.
Contr Mi chiamo , indifferente. Lavoro per dal 2013, dal Testimone_4
2021 mi pare sono a Livraga. Ora sono addetta alla bollinatura nel reparto officina.
Prima lavoravo in corsia davanti alla ribalta sino a settembre 2024.sono stata assunta Contr formalmente da a ottobre 22.
I ricorrenti sono addetti alla ribalta, prelevano i colli che abbiamo preparato e li consegnano ai corrieri, sparano i singoli colli e verificano l'assenza di anomalie nelle etichette. In questo caso lo dicono al Team leader e questo controlla al pc cosa è successo. Ad es., un giorno hanno segnalato etichetta doppie o assenza di etichetta che è stata ristampata.
Usano un palmare per sparare il collo con una pistola, stampano le etichette e le attaccano sui 4 lati del bancale.
Usano il papero per il carico e scarico. Li ho visti poche volte usare un carello elevatore, solo quando è necessario sormontare un bancale.
12. Nel nostro caso, i testi escussi hanno confermato lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni descritte e tipiche del livello superiore rivendicato, cui appartengono “Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci” (v. CCNL doc. 7 ric.). Come detto sopra, poi, va data particolare rilevanza al profilo del 4° livello dell'addetto a mansioni multiple di magazzino. I ricorrenti, infatti, non avevano un ruolo limitato alla mera esecuzione di un compito, ma si sono occupati, nel corso del rapporto, sia della ricezione della merce sia della codificazione della stessa, con l'uso di varia strumentazione. Inoltre, altro elemento che fa propendere per l'accoglimento della domanda è che il 4° livello, dal febbraio 24, è stato loro effettivamente riconosciuto e nessun teste ha, in modo netto, riferito in merito a un cambiamento di mansioni da un certo momento in poi. 13. Come poi osservato da precedente di questo Tribunale emesso in caso analogo e richiamato anche dalla difesa della parte resistente le “mansioni multiple di magazzino e/o terminali” erano svolte dai ricorrenti con responsabilità e autonomie proprie del livello virgola non limitate alla mera esecuzione dei compiti assegnati ma funzionali al complesso dell'attività di conservazione e spedizione delle merci che transitavano dal magazzino (v. sentenza del
Tribunale di Milano n. 2729/23, rel. Dott.ssa Colosimo).
14. In definitiva la domanda va accolta e la convenuta va condannata a pagare ai ricorrenti le differenze retributive maturate dal 1° ottobre 2022 e quantificate nei conteggi incorporati nel ricorso, non specificatamente contestati dalla resistente.
15. Gli importi dovuti ai ricorrenti devono essere maggiorati di rivalutazione e interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal dovuto al saldo ex art. 429 comma 3 c.p.c..
16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
definendo il giudizio, condanna la parte resistente a corrispondere a ciascun ricorrente, a titolo di differenze retributive, l'importo lordo di euro 1.469,21, maggiorato di rivalutazione e interessi ex art. 1284 comma 1 c.c., dal dovuto al saldo;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 118,50 per spese, € 3.500,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Riserva il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.
Milano, 15/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Beatrice Gigli