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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
Il Giudice dott. Umberto Buonassisi, all'udienza del 21.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 43804/2024, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Salita Parte_1
di San Nicola da Tolentino 1b, presso lo studio dell'avv. Domenico Naso, che la rappresenta e difende per procura in atti;
- RICORRENTE-
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex art. 417 bis cpc dai propri funzionari;
RESISTENTE CONTUMACE-
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto il 28.11.2024 ha convenuto in Parte_1
giudizio il per sentir accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni: “ DICHIARARE ED ACCERTARE il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari a €481,78.-
DICHIARARE ED ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari a € 481,78 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n. 241/92;-
CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di € 481,78 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.
Il non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata infine decisa.
****
Risulta dagli atti che il Tribunale di Roma, con la sentenza n.10165/2021, il ha così statuito: “dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini della progressione stipendiale per anzianità, della effettiva anzianità di servizio non di ruolo, sia per il periodo precedente l'immissione in ruolo, che per l'epoca successiva, secondo le scansioni previste dal CCNL precedente a quello del 4/8/2011”.
In applicazione della suddetta sentenza, l'Amministrazione ha corrisposto un arretrato a credito con il cedolino di novembre 2024 (doc. 2).
Pur tuttavia, come si evince dal prospetto riassuntivo redatto dalla
Ragioneria delle trattenute operate dall'Amministrazione (doc. 3),
2 l'amministrazione ha eseguito trattenute previdenziali ad oggi ancora non recuperate dalla ricorrente pari a € 481,78 che non appaiono legittime.
E' noto infatti che: “in tema di contributi previdenziali il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dovuti nei termini di legge resta obbligato ai sensi dell'art. 23 della legge n. 218/1952, in via esclusiva per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo e ciò anche nell'ipotesi in cui l'inadempimento sia conseguenza della nullità del termine di durata apposto al contratto di lavoro, non potendosi ravvisare, in tale situazione, una impossibilità della prestazione derivante da causa oggettiva non imputabile al datore di lavoro” (Cass. n. 6448/2009; Cass. n. 3782/2008;
Cass. n. 15349/2012; Cass. n. 23181/2013 ecc.)”.
In questo quadro, secondo un indirizzo consolidatosi a partire da Corte di
Cassazione n. 18044/2015 “[…] ai sensi degli artt. 19 e 23 della legge n. 218/1952, solo se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore può legittimamente operare la ritenuta, non consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi <<il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione lui spettante>> (così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama Cass.
23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011)”v. pure :Sentenza Corte di
Cassazione n. 18044/2015; Ordinanza Corte di Cassazione n. 18897/2019).
Il richiamato art. 19 della legge 218/52 recita: "Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore;
qualunque patto in contrario è nullo. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce".
3 L'art. 23, comma 1, afferma invece: "Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta…."
La norma parla quindi del "datore di lavoro", senza distinguere tra quello pubblico e quello privato ed in relazione al tipo di gestione.
Non solo: secondo l'orientamento (ugualmente consolidato) della Suprema
Corte, il principio fissato dall'art. 23 L. n. 218/1952 “ha carattere generale nell'ordinamento previdenziale, per essere espressione del principio di buona fede e correttezza nell'attuazione del contratto di lavoro” (Cass., Sez. Lav., nn.
5916/1998, 15924/2013, 18232/2015, 14317/16 e numerose altre).
Non si tratta quindi di una regola di carattere “eccezionale”, bensì proprio di un principio generale del nostro ordinamento.
La regola positivizzata nell'art. 23 cit., pertanto, deve trovare applicazione nell'ambito dell'intero sistema previdenziale, restando qualificata dai suoi fini e dai suoi scopi di tutela. Tra gli altri, quello di evitare che, “in conseguenza dell'inadempimento del datore di lavoro, venga riversato sul lavoratore il pagamento delle somme arretrate, il cui livello si accresce per il tempo dell'inadempimento, assumendo proporzioni apprezzabili e direttamente proporzionali al perdurare dell'inadempimento del soggetto obbligato” (Cass., Sez.
Lav., n. 1711/2016).
Alla luce delle considerazioni della Suprema Corte è pertanto evidente che: “-
o il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore, nel qual caso legittimamente egli opera la relativa trattenuta sulla retribuzione;
-) o il datore di lavoro non corrisponde
4 tempestivamente detta quota contributiva, nel qual caso essa rimane definitivamente a suo carico, sicché in ossequio ad un evidente congegno sanzionatorio previsto dalla legge nei confronti del datore: articoli 19 e 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 — il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la semplice ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene perciò stesso parte della retribuzione spettantegli” (Cfr.
Corte di Cassazione n.23426/2016).
Con l'ordinanza n. 22379/2015 la Cassazione ha affrontato poi proprio la questione dell'obbligazione che assume il datore di lavoro nei confronti del lavoratore e nei confronti dell' in materia contributiva. CP_2
Nel ricorso per cassazione, il ricorrente si doleva del fatto che la Corte
d'Appello aveva ritenuto sussistente un inadempimento del datore di lavoro laddove le differenze retributive (ed i conseguenti contributi) - imputabili al riconoscimento di un superiore inquadramento del lavoratore - erano state corrisposte solo dopo che era stato accertato giudizialmente il diritto in questione.Assumeva, pertanto, che il debito contributivo era venuto ad esistenza solo quale effetto del nuovo inquadramento disposto con la sentenza giudiziale,modificativa della posizione del dipendente per cui, essendo state le differenze retributive corrisposte a seguito di condanna giudiziale, a tale data doveva farsi risalire l'obbligo contributivo, con la conseguenza che non si era verificata la concentrazione di tale vincolo sul datore di lavoro.Tale prospettazione, però, non distingueva tra i rapporti intercorrenti tra il datore di lavoro e l' da un lato, e tra il datore di CP_2
5 lavoro ed il lavoratore dall'altro.Invero, qualora il datore di lavoro sia inadempiente verso il lavoratore per quote di retribuzione, l'inadempimento sorge al momento del mancato pagamento delle medesime, perché
l'intervento del giudice che sancisce tale obbligo ha il valore di accertamento costitutivo e di condanna, tant'è vero che nella specie erano stati liquidati anche gli accessori di legge (interessi e rivalutazione).
Come sostenuto dalla Corte “il ritardo nel pagamento di contributi previdenziali trae origine dall'inosservanza da parte del datore di lavoro – che non può procrastinare a causa della propria inadempienza il periodo di paga anche ai fini della trattenuta di cui al citato art. 23 secondo comma dei principi di buona fede e di correttezza nello svolgimento del rapporto contrattuale,restando quindi escluso che questi, pagati i contributi, abbia diritto di rivalersi nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo. Come questa Corte ha già affermato, l'art. 23 citato può non trovare applicazione solo quando il ritardo non sia imputabile al datore
(Cass. 30 dicembre 1992, n. 13735; Cass.11 luglio 2000, n. 9198)”.
Con la più recente sentenza n. 8017/2019 la Cassazione ha ribadito che: “il principio secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (Cass.Lav. n. 18044 del 14/09/2015. V., parimenti, Cass. Lav.
N. 21010 del 26/06 – 13/09/2013, secondo cui l'accertamento e la liquidazione dei
6 crediti pecuniaridel lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive non ha il potere d'interferire,restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite. Così precisandosi, poi, in motivazione :<<questa corte ha, anche di recente, affermato il principio secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati lordo sia delle ritenute fiscali, quella parte previdenziali gravanti sul lavoratore. ed infatti, quanto a queste ultime,al datore lavoro è consentito procedere alle carico solo nel caso tempestivo pagamento relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n.
218); per quanto concerne,invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli. Quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire; del resto, il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto”.
In concreto, in caso di accertamento del diritto a differenze retributive,all'atto della liquidazione di dette differenze e del conseguente versamento
7 previdenziale, il datore di lavoro non potrà rivalersi trattenendo la quota di contribuzione a carico del lavoratore.
La giurisprudenza ha dunque affermato in maniera costante il principio secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito dovuto al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo di quella parte delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore, essendo consentito al datore di lavoro procedere alle ritenute a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo in ossequio all'art. 19 L. n.
218/52.
Tempestivo pagamento che però non è avvenuto e l'amministrazione non ha comunque nemmeno dimostrato che l'impossibilità di adempiere la prestazione sia dovuta a causa a lei non imputabile.
Come si è detto, al fine di valutare la tempestività del versamento a fronte di un evidente inadempimento del datore di lavoro, non può rilevare in alcun modo la data della pronuncia giudiziale che ha accertato il diritto alla retribuzione, rilevando invece quella in cui il diritto è maturato (v. anche
Cass. n. 25856/2018).
E' importante sottolineare poi, pur in assenza di contestazioni specifiche da parte del Ministero, che questi principi si applicano anche al datore di lavoro pubblico e ad un rapporto di pubblico impiego privatizzato.
L'applicabilità dell'art. 23 della L. n. 218/1952 anche nell'ambito di rapporti di impiego pubblico privatizzato, quale è quello dedotto in giudizio, risulta infatti da diverse pronunce di legittimità, oltre che di merito, emesse in materia nei confronti di soggetti pubblici.
8 E così, la (già richiamata) Cass.n. 18897 del 15 luglio 2019, con riferimento proprio a lavoratori dipendenti pubblici (dell'Università), ha affermato senza possibilità di equivoci che: ”parimenti infondato è il terzo motivo del ricorso incidentale, perchè la sentenza impugnata, che ha respinto la domanda di restituzione della quota di contribuzione a carico del lavoratore, in quanto versata all' CP_2
dall'Ateneo a distanza di oltre cinque anni dalla sentenza n. 173/1995, è conforme alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui, ai sensi della L. n.
218 del 1952, artt. 19 e 23 solo se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore può legittimamente operare la ritenuta, non consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi “il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante” (così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama
Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011);18.1. è stato precisato anche che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. 22379/2015), sicchè prive di rilievo sono tutte le circostanze sulle quali l' ha fatto leva per giustificare il ritardo con il quale erano state Parte_2
corrisposte le somme previste dalla sentenza del Tribunale di …”.
Abbiamo quindi dei punti fermi: l'ordinanza n. 18897/2019, si riferisce ad omissione contributiva realizzata da una nella Parte_3
suddetta pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato l'applicabilità alla fattispecie oggetto del giudizio dell'art. 23 L. n. 218/1952 e, richiamando le precedenti decisioni di legittimità sul punto (Cass., Sez. Lav., nn. 25956/2017,
23426/2016, 18044/2015 e 19790/2011),ha statuito, come si è visto, che “ai sensi della L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23, solo se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore
9 può legittimamente operare la ritenuta”, non consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi “il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante”.
In sintesi, la Suprema Corte ritiene applicabili i principi invocati in ricorso anche ad un lavoratore pubblico dipendente ed in presenza del versamento dei contributi appunto in regime di pubblica gestione.
Negli stessi termini si è pronunciato anche il Tar Lazio con la sentenza n.
4419/2019, sempre con riferimento ai dipendenti pubblici.
Ancora, l'applicabilità dell'art. 23 cit. al datore di lavoro pubblico è stata riconosciuta dalla Suprema Corte anche nella sentenza n. 4399/1988 (rispetto ai dipendenti dell'INAIL).
Inoltre, la portata generale riconosciuta al principio di cui all'art. 23 L. n.
218/1952, come evidenziato, risulta affermata in modo esplicito dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 18232/2015 con riguardo a fattispecie nella quale l'obbligo contributivo inevaso riguardava il Controparte_3
estraneo al sistema dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e nella sentenza n. 5916/1998, ivi richiamata, proprio con riguardo a fattispecie nella quale veniva in rilievo un rapporto di pubblico impiego.
Del resto, se il legislatore ha inteso stabilire una sanzione per il datore di lavoro inadempiente davvero non si comprende perchè questa non dovrebbe applicarsi al datore di lavoro pubblico e quindi all'ipotesi in cui i contributi confluiscono sul fondo di gestione pubblica pur sempre relativa ad un rapporto di lavoro ormai privatizzato.
10 Di questo avviso è anche la prevalente giurisprudenza di merito e anche la
Corte D'Appello di Roma che, ad esempio con la sentenza n. 367/2021, relativa proprio ad un simile contenzioso con il Controparte_1
, ha affermato e ribadito quanto segue:” La somma è corrisposta al lordo
[...]
delle ritenute. L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo
(Cass. Sentenza n. 18044 del 14/09/2015). In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicchè in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (Cass. Ordinanza n. 18897 del
15/07/2019)”
Per le esposte ragioni il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P .Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
11 Dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad € 481,78 e dichiara altresì, ai sensi dell'art. 23 L.
n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad € 481,78 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n. 241/92;
per l'effetto condanna l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di € 481,78 pari alle somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione come per legge e nei limiti in cui la stessa ne consente il cumulo;
condanna infine il resistente a rifondere alla parte ricorrente le CP_1
spese di lite, liquidate in € 650,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, da distrarsi in favore dell'Avv. Domenico Naso antistatario.
Roma, 21.02.2025 Il Giudice
Umberto Buonassisi
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
Il Giudice dott. Umberto Buonassisi, all'udienza del 21.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 43804/2024, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Salita Parte_1
di San Nicola da Tolentino 1b, presso lo studio dell'avv. Domenico Naso, che la rappresenta e difende per procura in atti;
- RICORRENTE-
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex art. 417 bis cpc dai propri funzionari;
RESISTENTE CONTUMACE-
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto il 28.11.2024 ha convenuto in Parte_1
giudizio il per sentir accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni: “ DICHIARARE ED ACCERTARE il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari a €481,78.-
DICHIARARE ED ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari a € 481,78 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n. 241/92;-
CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di € 481,78 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.
Il non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata infine decisa.
****
Risulta dagli atti che il Tribunale di Roma, con la sentenza n.10165/2021, il ha così statuito: “dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini della progressione stipendiale per anzianità, della effettiva anzianità di servizio non di ruolo, sia per il periodo precedente l'immissione in ruolo, che per l'epoca successiva, secondo le scansioni previste dal CCNL precedente a quello del 4/8/2011”.
In applicazione della suddetta sentenza, l'Amministrazione ha corrisposto un arretrato a credito con il cedolino di novembre 2024 (doc. 2).
Pur tuttavia, come si evince dal prospetto riassuntivo redatto dalla
Ragioneria delle trattenute operate dall'Amministrazione (doc. 3),
2 l'amministrazione ha eseguito trattenute previdenziali ad oggi ancora non recuperate dalla ricorrente pari a € 481,78 che non appaiono legittime.
E' noto infatti che: “in tema di contributi previdenziali il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dovuti nei termini di legge resta obbligato ai sensi dell'art. 23 della legge n. 218/1952, in via esclusiva per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo e ciò anche nell'ipotesi in cui l'inadempimento sia conseguenza della nullità del termine di durata apposto al contratto di lavoro, non potendosi ravvisare, in tale situazione, una impossibilità della prestazione derivante da causa oggettiva non imputabile al datore di lavoro” (Cass. n. 6448/2009; Cass. n. 3782/2008;
Cass. n. 15349/2012; Cass. n. 23181/2013 ecc.)”.
In questo quadro, secondo un indirizzo consolidatosi a partire da Corte di
Cassazione n. 18044/2015 “[…] ai sensi degli artt. 19 e 23 della legge n. 218/1952, solo se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore può legittimamente operare la ritenuta, non consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi <<il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione lui spettante>> (così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama Cass.
23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011)”v. pure :Sentenza Corte di
Cassazione n. 18044/2015; Ordinanza Corte di Cassazione n. 18897/2019).
Il richiamato art. 19 della legge 218/52 recita: "Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore;
qualunque patto in contrario è nullo. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce".
3 L'art. 23, comma 1, afferma invece: "Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta…."
La norma parla quindi del "datore di lavoro", senza distinguere tra quello pubblico e quello privato ed in relazione al tipo di gestione.
Non solo: secondo l'orientamento (ugualmente consolidato) della Suprema
Corte, il principio fissato dall'art. 23 L. n. 218/1952 “ha carattere generale nell'ordinamento previdenziale, per essere espressione del principio di buona fede e correttezza nell'attuazione del contratto di lavoro” (Cass., Sez. Lav., nn.
5916/1998, 15924/2013, 18232/2015, 14317/16 e numerose altre).
Non si tratta quindi di una regola di carattere “eccezionale”, bensì proprio di un principio generale del nostro ordinamento.
La regola positivizzata nell'art. 23 cit., pertanto, deve trovare applicazione nell'ambito dell'intero sistema previdenziale, restando qualificata dai suoi fini e dai suoi scopi di tutela. Tra gli altri, quello di evitare che, “in conseguenza dell'inadempimento del datore di lavoro, venga riversato sul lavoratore il pagamento delle somme arretrate, il cui livello si accresce per il tempo dell'inadempimento, assumendo proporzioni apprezzabili e direttamente proporzionali al perdurare dell'inadempimento del soggetto obbligato” (Cass., Sez.
Lav., n. 1711/2016).
Alla luce delle considerazioni della Suprema Corte è pertanto evidente che: “-
o il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore, nel qual caso legittimamente egli opera la relativa trattenuta sulla retribuzione;
-) o il datore di lavoro non corrisponde
4 tempestivamente detta quota contributiva, nel qual caso essa rimane definitivamente a suo carico, sicché in ossequio ad un evidente congegno sanzionatorio previsto dalla legge nei confronti del datore: articoli 19 e 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 — il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la semplice ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene perciò stesso parte della retribuzione spettantegli” (Cfr.
Corte di Cassazione n.23426/2016).
Con l'ordinanza n. 22379/2015 la Cassazione ha affrontato poi proprio la questione dell'obbligazione che assume il datore di lavoro nei confronti del lavoratore e nei confronti dell' in materia contributiva. CP_2
Nel ricorso per cassazione, il ricorrente si doleva del fatto che la Corte
d'Appello aveva ritenuto sussistente un inadempimento del datore di lavoro laddove le differenze retributive (ed i conseguenti contributi) - imputabili al riconoscimento di un superiore inquadramento del lavoratore - erano state corrisposte solo dopo che era stato accertato giudizialmente il diritto in questione.Assumeva, pertanto, che il debito contributivo era venuto ad esistenza solo quale effetto del nuovo inquadramento disposto con la sentenza giudiziale,modificativa della posizione del dipendente per cui, essendo state le differenze retributive corrisposte a seguito di condanna giudiziale, a tale data doveva farsi risalire l'obbligo contributivo, con la conseguenza che non si era verificata la concentrazione di tale vincolo sul datore di lavoro.Tale prospettazione, però, non distingueva tra i rapporti intercorrenti tra il datore di lavoro e l' da un lato, e tra il datore di CP_2
5 lavoro ed il lavoratore dall'altro.Invero, qualora il datore di lavoro sia inadempiente verso il lavoratore per quote di retribuzione, l'inadempimento sorge al momento del mancato pagamento delle medesime, perché
l'intervento del giudice che sancisce tale obbligo ha il valore di accertamento costitutivo e di condanna, tant'è vero che nella specie erano stati liquidati anche gli accessori di legge (interessi e rivalutazione).
Come sostenuto dalla Corte “il ritardo nel pagamento di contributi previdenziali trae origine dall'inosservanza da parte del datore di lavoro – che non può procrastinare a causa della propria inadempienza il periodo di paga anche ai fini della trattenuta di cui al citato art. 23 secondo comma dei principi di buona fede e di correttezza nello svolgimento del rapporto contrattuale,restando quindi escluso che questi, pagati i contributi, abbia diritto di rivalersi nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo. Come questa Corte ha già affermato, l'art. 23 citato può non trovare applicazione solo quando il ritardo non sia imputabile al datore
(Cass. 30 dicembre 1992, n. 13735; Cass.11 luglio 2000, n. 9198)”.
Con la più recente sentenza n. 8017/2019 la Cassazione ha ribadito che: “il principio secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (Cass.Lav. n. 18044 del 14/09/2015. V., parimenti, Cass. Lav.
N. 21010 del 26/06 – 13/09/2013, secondo cui l'accertamento e la liquidazione dei
6 crediti pecuniaridel lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive non ha il potere d'interferire,restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite. Così precisandosi, poi, in motivazione :<<questa corte ha, anche di recente, affermato il principio secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati lordo sia delle ritenute fiscali, quella parte previdenziali gravanti sul lavoratore. ed infatti, quanto a queste ultime,al datore lavoro è consentito procedere alle carico solo nel caso tempestivo pagamento relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n.
218); per quanto concerne,invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli. Quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire; del resto, il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto”.
In concreto, in caso di accertamento del diritto a differenze retributive,all'atto della liquidazione di dette differenze e del conseguente versamento
7 previdenziale, il datore di lavoro non potrà rivalersi trattenendo la quota di contribuzione a carico del lavoratore.
La giurisprudenza ha dunque affermato in maniera costante il principio secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito dovuto al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo di quella parte delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore, essendo consentito al datore di lavoro procedere alle ritenute a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo in ossequio all'art. 19 L. n.
218/52.
Tempestivo pagamento che però non è avvenuto e l'amministrazione non ha comunque nemmeno dimostrato che l'impossibilità di adempiere la prestazione sia dovuta a causa a lei non imputabile.
Come si è detto, al fine di valutare la tempestività del versamento a fronte di un evidente inadempimento del datore di lavoro, non può rilevare in alcun modo la data della pronuncia giudiziale che ha accertato il diritto alla retribuzione, rilevando invece quella in cui il diritto è maturato (v. anche
Cass. n. 25856/2018).
E' importante sottolineare poi, pur in assenza di contestazioni specifiche da parte del Ministero, che questi principi si applicano anche al datore di lavoro pubblico e ad un rapporto di pubblico impiego privatizzato.
L'applicabilità dell'art. 23 della L. n. 218/1952 anche nell'ambito di rapporti di impiego pubblico privatizzato, quale è quello dedotto in giudizio, risulta infatti da diverse pronunce di legittimità, oltre che di merito, emesse in materia nei confronti di soggetti pubblici.
8 E così, la (già richiamata) Cass.n. 18897 del 15 luglio 2019, con riferimento proprio a lavoratori dipendenti pubblici (dell'Università), ha affermato senza possibilità di equivoci che: ”parimenti infondato è il terzo motivo del ricorso incidentale, perchè la sentenza impugnata, che ha respinto la domanda di restituzione della quota di contribuzione a carico del lavoratore, in quanto versata all' CP_2
dall'Ateneo a distanza di oltre cinque anni dalla sentenza n. 173/1995, è conforme alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui, ai sensi della L. n.
218 del 1952, artt. 19 e 23 solo se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore può legittimamente operare la ritenuta, non consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi “il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante” (così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama
Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011);18.1. è stato precisato anche che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. 22379/2015), sicchè prive di rilievo sono tutte le circostanze sulle quali l' ha fatto leva per giustificare il ritardo con il quale erano state Parte_2
corrisposte le somme previste dalla sentenza del Tribunale di …”.
Abbiamo quindi dei punti fermi: l'ordinanza n. 18897/2019, si riferisce ad omissione contributiva realizzata da una nella Parte_3
suddetta pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato l'applicabilità alla fattispecie oggetto del giudizio dell'art. 23 L. n. 218/1952 e, richiamando le precedenti decisioni di legittimità sul punto (Cass., Sez. Lav., nn. 25956/2017,
23426/2016, 18044/2015 e 19790/2011),ha statuito, come si è visto, che “ai sensi della L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23, solo se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore
9 può legittimamente operare la ritenuta”, non consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi “il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante”.
In sintesi, la Suprema Corte ritiene applicabili i principi invocati in ricorso anche ad un lavoratore pubblico dipendente ed in presenza del versamento dei contributi appunto in regime di pubblica gestione.
Negli stessi termini si è pronunciato anche il Tar Lazio con la sentenza n.
4419/2019, sempre con riferimento ai dipendenti pubblici.
Ancora, l'applicabilità dell'art. 23 cit. al datore di lavoro pubblico è stata riconosciuta dalla Suprema Corte anche nella sentenza n. 4399/1988 (rispetto ai dipendenti dell'INAIL).
Inoltre, la portata generale riconosciuta al principio di cui all'art. 23 L. n.
218/1952, come evidenziato, risulta affermata in modo esplicito dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 18232/2015 con riguardo a fattispecie nella quale l'obbligo contributivo inevaso riguardava il Controparte_3
estraneo al sistema dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e nella sentenza n. 5916/1998, ivi richiamata, proprio con riguardo a fattispecie nella quale veniva in rilievo un rapporto di pubblico impiego.
Del resto, se il legislatore ha inteso stabilire una sanzione per il datore di lavoro inadempiente davvero non si comprende perchè questa non dovrebbe applicarsi al datore di lavoro pubblico e quindi all'ipotesi in cui i contributi confluiscono sul fondo di gestione pubblica pur sempre relativa ad un rapporto di lavoro ormai privatizzato.
10 Di questo avviso è anche la prevalente giurisprudenza di merito e anche la
Corte D'Appello di Roma che, ad esempio con la sentenza n. 367/2021, relativa proprio ad un simile contenzioso con il Controparte_1
, ha affermato e ribadito quanto segue:” La somma è corrisposta al lordo
[...]
delle ritenute. L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo
(Cass. Sentenza n. 18044 del 14/09/2015). In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicchè in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (Cass. Ordinanza n. 18897 del
15/07/2019)”
Per le esposte ragioni il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P .Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
11 Dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad € 481,78 e dichiara altresì, ai sensi dell'art. 23 L.
n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad € 481,78 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n. 241/92;
per l'effetto condanna l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di € 481,78 pari alle somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione come per legge e nei limiti in cui la stessa ne consente il cumulo;
condanna infine il resistente a rifondere alla parte ricorrente le CP_1
spese di lite, liquidate in € 650,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, da distrarsi in favore dell'Avv. Domenico Naso antistatario.
Roma, 21.02.2025 Il Giudice
Umberto Buonassisi
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