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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 27/06/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 519/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 519/2025 R.G. promosso da:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Ferrara (FE), via Luigi Caroli, n. 73, int. 2, assistito, rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Gualandi del
Foro di Ferrara, C.F. , pec , fax CodiceFiscale_2 Email_1 [...]
, presso e nel cui studio sito in Argenta (FE), via Matteotti, n. 31/1, ha eletto domicilio giusta P.IVA_1 procura alle liti in atti, con dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.c. così come modificato da ultimo dall'art. 2 comma 1, lett. b), n. 2 l. 28/12/2005, n. 263, di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il seguente numero di telefax 0532 800579 e/o il seguente indirizzo
PEC Email_1
RICORRENTE nei confronti di nata a [...] il giorno 8/06/1977, C.F. CP_1 CodiceFiscale_3 residente a [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Giardini del
Foro di Ferrara (C.F. pec ), e CodiceFiscale_4 Email_2 domiciliata presso e nel suo studio in Ferrara, Via Spadari n. 3 come da procura alle liti in atti, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo pec o all'indirizzo di fax 0532249388 Email_2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio civile pagina 1 di 4 Conclusioni: all'udienza in data 5 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni conformemente alla proposta conciliativa del giudice di cui al relativo verbale.
Il P.M. è intervenuto senza rassegnare conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19 marzo 2025, ritualmente notificato, domandava lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto con a Ferrara il 5 settembre 2009, CP_1 esponendo che dalla unione coniugale il 3 marzo 2014 a Ferrara è nato il figlio;
che il rapporto Per_1 coniugale nel tempo si era gradatamente deteriorato, tanto che nell'anno 2024 i coniugi addivenivano a separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n. 250/2024 del 5 marzo 2024, pubblicata in data 7 marzo 2024; che, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi e non essendovi stata tra i coniugi riconciliazione, neppure temporanea, sussistono ad oggi i presupposti per la pronuncia di divorzio alle medesime condizioni della separazione non essendo intervenuta alcuna sopravvenienza. si costituiva in giudizio, associandosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma CP_1 spiegando, al contempo, domanda riconvenzionale per il riconoscimento di un contributo paterno al mantenimento del figlio minore di 150,00 euro al mese, oltre alla compartecipazione da parte del Per_1 padre al pagamento delle spese straordinarie in misura pari all'80%.
Intervenuto il P.M., all'udienza del 25 giugno 2025, il giudice, sentite personalmente le parti, ne tentava la conciliazione con esito positivo.
Le parti dichiaravano di concordare sulla seguente regolamentazione: “Conferma delle condizioni della separazione, con percezione al 100% dell'AUU da parte della madre e non accollo integrale da parte del padre delle spese straordinarie relative all'attività di musica, che verranno ripartite al 50% fra i genitori come ogni altra spesa straordinaria, eccettuato il calcio”.
***
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che le parti contraevano matrimonio civile a Ferrara il 5 settembre 2009, optando per il regime di separazione dei beni.
Dalla unione coniugale il 3 marzo 2014 a Ferrara è nato il figlio . Per_1
La residenza familiare veniva fissata a Ferrara (FE), in Via Luigi Caroli, n. 73 int. 2.
I coniugi si sono separati consensualmente giusta sentenza di questo Tribunale n. 250/2024 emessa in data 5 marzo 2024, pubblicata in data 7 marzo 2024.
Lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti con rito civile deve essere, quindi, pronunziato.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, pagina 2 di 4 essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, avvenuta nell'anno 2024, innanzi al presidente del Tribunale di Ferrara nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Per quanto concerne le statuizioni accessorie, si prende atto che le parti hanno concordano per la conferma delle condizioni di separazione, come integrate/modificate conformemente alla proposta conciliativa di cui al verbale di udienza in data 25 giugno 2025.
Le condizioni concordate appaiono eque e non sussistono ragioni ostative al loro accoglimento, in quanto non contrarie all'interesse della prole, anzi idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Perciò il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del minore e ravvisato che le clausole relative al predetto non sono in contrasto con i suoi interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e del fatto che il minore non ha ancora compiuto dodici anni.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Ferrara il 5 settembre 2009 fra
, nato a [...] il [...], e nata a [...] Parte_1 CP_1
(Fe) il giorno 8/06/1977.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2009 Atto n. 166 Parte I
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del CP_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
4. DISPONE in conformità alle condizioni relative alla prole come riportate in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte.
5. COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Presidente pagina 3 di 4 Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
Dott. Paolo Sangiuolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 519/2025 R.G. promosso da:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Ferrara (FE), via Luigi Caroli, n. 73, int. 2, assistito, rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Gualandi del
Foro di Ferrara, C.F. , pec , fax CodiceFiscale_2 Email_1 [...]
, presso e nel cui studio sito in Argenta (FE), via Matteotti, n. 31/1, ha eletto domicilio giusta P.IVA_1 procura alle liti in atti, con dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.c. così come modificato da ultimo dall'art. 2 comma 1, lett. b), n. 2 l. 28/12/2005, n. 263, di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il seguente numero di telefax 0532 800579 e/o il seguente indirizzo
PEC Email_1
RICORRENTE nei confronti di nata a [...] il giorno 8/06/1977, C.F. CP_1 CodiceFiscale_3 residente a [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Giardini del
Foro di Ferrara (C.F. pec ), e CodiceFiscale_4 Email_2 domiciliata presso e nel suo studio in Ferrara, Via Spadari n. 3 come da procura alle liti in atti, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo pec o all'indirizzo di fax 0532249388 Email_2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio civile pagina 1 di 4 Conclusioni: all'udienza in data 5 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni conformemente alla proposta conciliativa del giudice di cui al relativo verbale.
Il P.M. è intervenuto senza rassegnare conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19 marzo 2025, ritualmente notificato, domandava lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto con a Ferrara il 5 settembre 2009, CP_1 esponendo che dalla unione coniugale il 3 marzo 2014 a Ferrara è nato il figlio;
che il rapporto Per_1 coniugale nel tempo si era gradatamente deteriorato, tanto che nell'anno 2024 i coniugi addivenivano a separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n. 250/2024 del 5 marzo 2024, pubblicata in data 7 marzo 2024; che, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi e non essendovi stata tra i coniugi riconciliazione, neppure temporanea, sussistono ad oggi i presupposti per la pronuncia di divorzio alle medesime condizioni della separazione non essendo intervenuta alcuna sopravvenienza. si costituiva in giudizio, associandosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma CP_1 spiegando, al contempo, domanda riconvenzionale per il riconoscimento di un contributo paterno al mantenimento del figlio minore di 150,00 euro al mese, oltre alla compartecipazione da parte del Per_1 padre al pagamento delle spese straordinarie in misura pari all'80%.
Intervenuto il P.M., all'udienza del 25 giugno 2025, il giudice, sentite personalmente le parti, ne tentava la conciliazione con esito positivo.
Le parti dichiaravano di concordare sulla seguente regolamentazione: “Conferma delle condizioni della separazione, con percezione al 100% dell'AUU da parte della madre e non accollo integrale da parte del padre delle spese straordinarie relative all'attività di musica, che verranno ripartite al 50% fra i genitori come ogni altra spesa straordinaria, eccettuato il calcio”.
***
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che le parti contraevano matrimonio civile a Ferrara il 5 settembre 2009, optando per il regime di separazione dei beni.
Dalla unione coniugale il 3 marzo 2014 a Ferrara è nato il figlio . Per_1
La residenza familiare veniva fissata a Ferrara (FE), in Via Luigi Caroli, n. 73 int. 2.
I coniugi si sono separati consensualmente giusta sentenza di questo Tribunale n. 250/2024 emessa in data 5 marzo 2024, pubblicata in data 7 marzo 2024.
Lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti con rito civile deve essere, quindi, pronunziato.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, pagina 2 di 4 essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, avvenuta nell'anno 2024, innanzi al presidente del Tribunale di Ferrara nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Per quanto concerne le statuizioni accessorie, si prende atto che le parti hanno concordano per la conferma delle condizioni di separazione, come integrate/modificate conformemente alla proposta conciliativa di cui al verbale di udienza in data 25 giugno 2025.
Le condizioni concordate appaiono eque e non sussistono ragioni ostative al loro accoglimento, in quanto non contrarie all'interesse della prole, anzi idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Perciò il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del minore e ravvisato che le clausole relative al predetto non sono in contrasto con i suoi interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e del fatto che il minore non ha ancora compiuto dodici anni.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Ferrara il 5 settembre 2009 fra
, nato a [...] il [...], e nata a [...] Parte_1 CP_1
(Fe) il giorno 8/06/1977.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2009 Atto n. 166 Parte I
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del CP_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
4. DISPONE in conformità alle condizioni relative alla prole come riportate in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte.
5. COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Presidente pagina 3 di 4 Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
Dott. Paolo Sangiuolo
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