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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 3261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3261 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5564/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del Tribunale di Milano, IG ZA, in funzione di Giudice del Lavoro, nella prosecuzione del verbale di udienza del 9.07.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia
Tra
rappresentato e difeso dall'Avv. F. Zaninetti e dall'Avv. A. Ghezzi;
Parte_1
e
, con l'Avv. C. Santanoceto. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.05.2025 il ricorrente conveniva in giudizio innanzi al Tribunale CP_ di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, l e la , formulando le seguenti CP_3 conclusioni: “ in via principale, nel merito: previa declaratoria della insussistenza degli obblighi contributivi posti a carico del ricorrente, revocare e/o disporre l'annullamento dell'avviso di addebito n. 368 2025 00011747 91 000 oggi opposto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Rileva anzitutto il Giudicante che all'udienza di discussione le parti chiedono congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché le pretese del ricorrente erano state riconosciute nel corso del giudizio, come da
CP_ documentazione prodotta dalla difesa dell' .
Osserva il Tribunale che è indubbio che sia venuto meno l'interesse dell'istante alla naturale definizione del giudizio di merito, in quanto la stessa ha attestato il riconoscimento del diritto reclamato e quindi ha ammesso il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere.
Con riferimento al regolamento delle spese processuali appare opportuno disporre una compensazione integrale delle spese di lite, in ragione della particolarità della vicenda e della circostanza che l'Ente previdenziale si è attivato prontamente per risolvere la vicenda a seguito della instaurazione del giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice, IG ZA, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
CP_ nei confronti dell' e della così provvede: Pt_1 CP_3
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 9.07.2025
Il Giudice
( IG ZA)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del Tribunale di Milano, IG ZA, in funzione di Giudice del Lavoro, nella prosecuzione del verbale di udienza del 9.07.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia
Tra
rappresentato e difeso dall'Avv. F. Zaninetti e dall'Avv. A. Ghezzi;
Parte_1
e
, con l'Avv. C. Santanoceto. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.05.2025 il ricorrente conveniva in giudizio innanzi al Tribunale CP_ di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, l e la , formulando le seguenti CP_3 conclusioni: “ in via principale, nel merito: previa declaratoria della insussistenza degli obblighi contributivi posti a carico del ricorrente, revocare e/o disporre l'annullamento dell'avviso di addebito n. 368 2025 00011747 91 000 oggi opposto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Rileva anzitutto il Giudicante che all'udienza di discussione le parti chiedono congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché le pretese del ricorrente erano state riconosciute nel corso del giudizio, come da
CP_ documentazione prodotta dalla difesa dell' .
Osserva il Tribunale che è indubbio che sia venuto meno l'interesse dell'istante alla naturale definizione del giudizio di merito, in quanto la stessa ha attestato il riconoscimento del diritto reclamato e quindi ha ammesso il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere.
Con riferimento al regolamento delle spese processuali appare opportuno disporre una compensazione integrale delle spese di lite, in ragione della particolarità della vicenda e della circostanza che l'Ente previdenziale si è attivato prontamente per risolvere la vicenda a seguito della instaurazione del giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice, IG ZA, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
CP_ nei confronti dell' e della così provvede: Pt_1 CP_3
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 9.07.2025
Il Giudice
( IG ZA)