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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/12/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 939/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 939 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025,
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Collesano (PA), Viale V. Florio n 54, presso lo studio dell'avv. Mariano
Ferrarello, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
n. 939/2025 r.g.a.c. Pag. 1 Oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da note scritte di trattazione in sostituzione d'udienza del 26.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.04.2025, esponeva: Parte_1
a) di aver contratto matrimonio civile con in data 01/02/2007, in Controparte_1
LI (PA), iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, atto n. 1, parte I, anno 2007;
b) che dalla loro unione nasceva la figlia, (15/09/2004); Persona_1
c) che i coniugi a causa di molteplici incomprensioni si separavano dinnanzi al
Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 165/2015, pubblicata il 25/02/2015;
d) che con la sentenza “de qua” veniva disposto a carico di Controparte_2
l'obbligo di corrispondere in favore di ella ricorrente la somma di € 150,00 al mese a titolo di mantenimento della figlia, allora minorenne;
e) che, allo stato, la figlia era divenuta economicamente Persona_1 autosufficiente, oltre che non più convivente con la madre, venendo meno i presupposti per il riconoscimento in suo favore del predetto assegno.
Ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di :“a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal Sig. e la Sig.ra , trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri di stato civile del Comune di LI (atto n. 1, Parte 1, Anno 2007 – Uffico 1); b) dichiarare che il Sig. non è tenuto a corrispondere alcun contributo in favore Parte_1 della Sig.ra per il mantenimento della figlia indipendente Controparte_1 Per_1 economicamente e non più residente con la madre;
c) ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.”
Non si costituiva in giudizio . Controparte_1
All'udienza del 11.09.2025, dato atto della mancata costituzione in giudizio di CP_1
(di cui veniva dichiarata la contumacia), considerata la maggiore età della figlia delle parti
[...] in causa, e che nessuna domanda era stata avanzata ai fini del mantenimento della stessa, veniva revocato l'obbligo di di corrispondere il mantenimento alla figlia per come Parte_1 disposto in sede di separazione.
Parte ricorrente chiedeva un rinvio per la decisione, rinunciando ai termini per il deposito di scritti conclusionali e la causa veniva rinviata all'udienza del 26.11.2025.
n. 939/2025 r.g.a.c. Pag. 2 Con ordinanza del 28.11.2025, il Giudice assegnava la causa in decisione con riserva di riferirne al collegio.
*****
Tutto quanto sopra premesso in fatto, la domanda di scioglimento del matrimonio deve trovare accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, pronunciata con sentenza n. 165/2015 del Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato il
26.09.2015.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della peculiare natura del giudizio, ricorrono giustificati motivi per dichiararle non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data 01/02/2007, Parte_1 Controparte_1 in LI (PA), iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, atto n.
1, Parte I, anno 2007;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 02.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Andrea Quintavalle Dott. Giuseppe Rini
n. 939/2025 r.g.a.c. Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 939 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025,
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Collesano (PA), Viale V. Florio n 54, presso lo studio dell'avv. Mariano
Ferrarello, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
n. 939/2025 r.g.a.c. Pag. 1 Oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da note scritte di trattazione in sostituzione d'udienza del 26.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.04.2025, esponeva: Parte_1
a) di aver contratto matrimonio civile con in data 01/02/2007, in Controparte_1
LI (PA), iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, atto n. 1, parte I, anno 2007;
b) che dalla loro unione nasceva la figlia, (15/09/2004); Persona_1
c) che i coniugi a causa di molteplici incomprensioni si separavano dinnanzi al
Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 165/2015, pubblicata il 25/02/2015;
d) che con la sentenza “de qua” veniva disposto a carico di Controparte_2
l'obbligo di corrispondere in favore di ella ricorrente la somma di € 150,00 al mese a titolo di mantenimento della figlia, allora minorenne;
e) che, allo stato, la figlia era divenuta economicamente Persona_1 autosufficiente, oltre che non più convivente con la madre, venendo meno i presupposti per il riconoscimento in suo favore del predetto assegno.
Ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di :“a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal Sig. e la Sig.ra , trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri di stato civile del Comune di LI (atto n. 1, Parte 1, Anno 2007 – Uffico 1); b) dichiarare che il Sig. non è tenuto a corrispondere alcun contributo in favore Parte_1 della Sig.ra per il mantenimento della figlia indipendente Controparte_1 Per_1 economicamente e non più residente con la madre;
c) ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.”
Non si costituiva in giudizio . Controparte_1
All'udienza del 11.09.2025, dato atto della mancata costituzione in giudizio di CP_1
(di cui veniva dichiarata la contumacia), considerata la maggiore età della figlia delle parti
[...] in causa, e che nessuna domanda era stata avanzata ai fini del mantenimento della stessa, veniva revocato l'obbligo di di corrispondere il mantenimento alla figlia per come Parte_1 disposto in sede di separazione.
Parte ricorrente chiedeva un rinvio per la decisione, rinunciando ai termini per il deposito di scritti conclusionali e la causa veniva rinviata all'udienza del 26.11.2025.
n. 939/2025 r.g.a.c. Pag. 2 Con ordinanza del 28.11.2025, il Giudice assegnava la causa in decisione con riserva di riferirne al collegio.
*****
Tutto quanto sopra premesso in fatto, la domanda di scioglimento del matrimonio deve trovare accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, pronunciata con sentenza n. 165/2015 del Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato il
26.09.2015.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della peculiare natura del giudizio, ricorrono giustificati motivi per dichiararle non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data 01/02/2007, Parte_1 Controparte_1 in LI (PA), iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, atto n.
1, Parte I, anno 2007;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 02.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Andrea Quintavalle Dott. Giuseppe Rini
n. 939/2025 r.g.a.c. Pag. 3