Decreto decisorio 17 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 17/05/2021, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/05/2021
N. 00286/2021 REG.PROV.PRES.
N. 01360/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1360 del 2018, proposto da
Comune di Cologna Veneta, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo 2988;
contro
Unione dei Comuni Adige Guà, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Ruffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Ruffo in Verona, Via Luigi Da Porto 4;
nei confronti
Comune di Pressana, Comune di Roveredo di Guà, Comune di Veronella e Comune di Zimella, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Adige Guà n. 17 del 18 settembre 2018; nonché per l'accertamento
dei diritti spettanti al Comune di Cologna Veneta in seguito al recesso;
nonché per la condanna dell'Unione dei Comuni a restituire al Comune di Cologna Veneta tutti i beni patrimoniali sia mobili che immobili conferiti o comunque afferenti al patrimonio dell'Unione dei Comuni e a trasferire le altre attività gestionali e contabili spettanti a seguito del recesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 30 novembre 2018;
Rilevato che, con atto depositato in data 3 marzo 2021, il Comune ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso ed ha chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile con compensazione delle spese;
Ritenuto, di conseguenza, che null’altro resta che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto altresì - valutate le circostanze connotanti la presente controversia – che sussistono i presupposti di legge per dichiarare interamente compensate tra le parti costituite le spese e gli onorari del giudizio;
P.Q.M.
Dichiara l 'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso il giorno 14 maggio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO