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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 30/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4076/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr. Laura Cantore Presidente est. dr. Sandra Moselli Giudice dr. Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 3.11.2023 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 4076/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Malcangio, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
E
rappresentato e difeso dall'avv. Mariangela Malcangio, giusta mandato Controparte_1 in atti -ricorrente
E
PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI -intervenuta- Controparte_2
FATTO
I coniugi e contraevano il 17.2.1990 in Canosa di Puglia Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario ritualmente trascritto nei Registri di Stato Civile del medesimo Comune al n.
7- parte II – serie A – anno 1990.
Con ricorso congiunto depositato in data 3.11.2023 i ricorrenti hanno domandato la cessazione degli effetti civili del detto matrimonio, essendo impossibile ricostruire l'unione spirituale e materiale tra gli stessi.
Hanno dato atto che dall'unione coniugale sono nati tre figli, il 15.5.1990, il Per_1 Persona_2
30.9.1994, e , il 29.9.1999, e di essersi separati consensualmente con decreto di omologazione Per_3 emesso dal Tribunale di Trani il 6.11.2017 (R.G. 7364/2016), chiedendo di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ritualmente sottoscritte dalle parti e dal difensore, le stesse hanno confermato le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla celebrazione dell'udienza in presenza. Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti, finalizzata ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto è fondata, per cui merita accoglimento, sussistendone i presupposti di legge ex artt. 2 e 3 L. n. 898/1970, avendo gli stessi dichiarato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita ed essendo intervenuta separazione consensuale omologata in data 6.11.2017.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che gli stessi hanno dichiarato che i figli sono maggiorenni ed indipendenti economicamente, così come autonome sono le stesse parti, prendendosi atto degli ulteriori accordi patrimoniali, assunti dai coniugi.
Nulla per le spese stante il ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e (Canosa di Puglia, atto n.
7- parte II – serie A – anno 1990), alle
[...] Controparte_1 condizioni di cui al ricorso congiunto da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente, perché proceda all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Trani nella camera di consiglio del 30.01.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr. Laura Cantore Presidente est. dr. Sandra Moselli Giudice dr. Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 3.11.2023 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 4076/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Malcangio, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
E
rappresentato e difeso dall'avv. Mariangela Malcangio, giusta mandato Controparte_1 in atti -ricorrente
E
PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI -intervenuta- Controparte_2
FATTO
I coniugi e contraevano il 17.2.1990 in Canosa di Puglia Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario ritualmente trascritto nei Registri di Stato Civile del medesimo Comune al n.
7- parte II – serie A – anno 1990.
Con ricorso congiunto depositato in data 3.11.2023 i ricorrenti hanno domandato la cessazione degli effetti civili del detto matrimonio, essendo impossibile ricostruire l'unione spirituale e materiale tra gli stessi.
Hanno dato atto che dall'unione coniugale sono nati tre figli, il 15.5.1990, il Per_1 Persona_2
30.9.1994, e , il 29.9.1999, e di essersi separati consensualmente con decreto di omologazione Per_3 emesso dal Tribunale di Trani il 6.11.2017 (R.G. 7364/2016), chiedendo di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ritualmente sottoscritte dalle parti e dal difensore, le stesse hanno confermato le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla celebrazione dell'udienza in presenza. Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti, finalizzata ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto è fondata, per cui merita accoglimento, sussistendone i presupposti di legge ex artt. 2 e 3 L. n. 898/1970, avendo gli stessi dichiarato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita ed essendo intervenuta separazione consensuale omologata in data 6.11.2017.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che gli stessi hanno dichiarato che i figli sono maggiorenni ed indipendenti economicamente, così come autonome sono le stesse parti, prendendosi atto degli ulteriori accordi patrimoniali, assunti dai coniugi.
Nulla per le spese stante il ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e (Canosa di Puglia, atto n.
7- parte II – serie A – anno 1990), alle
[...] Controparte_1 condizioni di cui al ricorso congiunto da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente, perché proceda all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Trani nella camera di consiglio del 30.01.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore