Ordinanza 27 marzo 2025
Massime • 1
I cartellini marcatempo impiegati dal datore di lavoro, non assimilabili ai libri e alle scritture contabili di cui all'art. 2709 c.c., provano il fatto in sé della loro utilizzazione in entrata e in uscita da parte del lavoratore, ma non che tra tali momenti vi è stata effettiva attività di lavoro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza che aveva affermato l'impossibilità, sulla base dei tempi di lavoro risultanti dai cartellini marcatempo, recanti peraltro l'indicazione di ore di lavoro "recuperate o retribuite", di considerare come eccedenti rispetto ad esse, e quindi come prestazioni di lavoro straordinario autorizzato, quelle svolte nei lassi temporali che il regolamento datoriale qualificava, illegittimamente, non computabili nell'orario di lavoro).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 27/03/2025, n. 8089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8089 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Numero registro generale 12520/2023
Numero sezionale 1223/2025
Numero di raccolta generale 8089/2025
Data pubblicazione 27/03/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZ. LAVORO IMPIEGO PUBBLICO
Composta da
ANNALISA DI PAOLANTONIO - Presidente -
ROBERTO BELLE' - Consigliere rel. - R.G.N. 12520/2023
GUGLIELMO GARRI - Consigliere - Cron.
NICOLA DE MARINIS - Consigliere - CC – 5/3/2025
FABRIZIO GANDINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12520/2023 R.G. proposto da
SI NG, TT BR, AG CE,
AG SE, LA IK, PA KA, rappresentati e difesi dall'Avv. ANNALISA DEL COL presso la quale sono domiciliati come da pec registri di giustizia
- ricorrenti – contro
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO – CRO AVIANO IRCSS, in persona del Direttore Generale, rappresentato e difeso dall'Avv.
GIOVANNI BATTISTA PAMIO presso il quale è domiciliato come da pec registri di giustizia
- controricorrente –
avverso la sentenza n. 155/2022 della Corte d'Appello di Trieste, depositata il 9.12.2022, N.R.G. 135/2021;
Numero sezionale 1223/2025
Numero di raccolta generale 8089/2025 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.3.2025 dal Data pubblicazione 27/03/2025
Consigliere dott. Roberto Bellé.
RILEVATO CHE
1.
La Corte d'Appello di Trieste, accogliendo il gravame del Centro Di
Riferimento Oncologico (di seguito, CRO) avverso la sentenza del
Tribunale di Pordenone, revocava il decreto ingiuntivo rilasciato da quest'ultimo in favore dei lavoratori meglio indicati in epigrafe per il pagamento del lavoro asseritamente espletato nelle pause e nei primi dieci minuti risultanti dai cartellini presenze;
la Corte territoriale escludeva che, a fondare i diritti rivendicati, potesse stare la sentenza del menzionato Tribunale, resa in altra causa, in cui era stata accertata l'illegittimità delle clausole del
Regolamento del CRO che prevedevano la decurtazione automatica, dall'orario svolto e registrato dai cartellini presenza, di trenta minuti per godimento della “pausa” e dei primi dieci minuti eccedenti rispetto all'orario contrattuale;
la Corte d'Appello riteneva infatti che quel giudicato, oltre a derivare da un processo che riguardava un altro gruppo di dipendenti, avrebbe potuto riguardare in via “riflessa”, solo l'illegittimità delle previsioni regolamentari di “decurtazione”, ma non l'accertamento dell'esistenza di concreti diritti retributivi, non contenuto nella sentenza stessa;
essa precisava poi che il tempo di lavoro per il quale i lavoratori avevano chiesto di essere retribuiti andava qualificato come lavoro straordinario «o meglio eccedente il dovuto contrattuale» e rilevava che non era stato mai dedotta, né dimostrata, l'esistenza di una preventiva autorizzazione, anche solo implicita, alla prestazione di tale lavoro straordinario;
comunque, la Corte d'Appello evidenziava come dai cartellini risultassero ore di presenza e pause lavorate su autorizzazione del
2 di 10 Numero registro generale 12520/2023
Numero sezionale 1223/2025
Numero di raccolta generale 8089/2025 datore di lavoro che erano state però recuperate o retribuite, Data pubblicazione 27/03/2025 mentre in causa si discuteva di ulteriori tempi di lavoro;
rispetto a questi ultimi, in chiusura, la sentenza evidenziava come l'illegittimità delle clausole del Regolamento riguardanti la registrazione dei tempi di lavoro non comprovasse automaticamente che fosse stato svolto lavoro straordinario, né che esso fosse stato autorizzato;
2.
i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, cui CRO ha opposto difese con controricorso, poi illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE
1. si deve preliminarmente dare atto che il ricorso per cassazione riporta in epigrafe nominativi dei ricorrenti che non sono coerenti con i lavoratori indicati nella sentenza impugnata;
peraltro, le procure speciali allegate al medesimo ricorso per cassazione riguardano le parti indicate in quella sentenza e dunque si deve concludere che tutto si riduca ad un errore materiale di trascrizione, nell'epigrafe, di quei nominativi;
i nominativi giusti vengono dunque indicati nella presente ordinanza e il rilevato errore, avendo natura meramente materiale, non preclude la decisione della causa sulla base della disamina dei motivi;
2. con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione di norme diritto e di contrattazione collettiva (art. 360 n. 3 c.p.c.) sostenendo che erroneamente la Corte d'Appello avesse ritenuto necessaria la prova dell'autorizzazione ad eseguire lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 CCNL di comparto, in una
3 di 10 Numero registro generale 12520/2023
Numero sezionale 1223/2025
Numero di raccolta generale 8089/2025 fattispecie in cui quella norma non doveva essere applicata ed Data pubblicazione 27/03/2025 altresì erroneamente era stato ritenuto che dovesse essere autorizzata la pausa non inferiore a trenta minuti e non superiore a sessanta minuti;
il secondo motivo è rubricato come «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n.- 3 c.p.c. per violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c. per avere la Corte compiuto un errore di percezione sul contenuto oggettivo dei documenti e dell'onere probatorio ritenuto non assolto da parte dei ricorrenti ed erronea valutazione del compendio probatorio»; il motivo sostiene che la Corte d'Appello non avrebbe compreso che le decurtazioni dei tempi di lavoro risultanti dai cartellini presenza erano del tutto unilaterali ed illegittime, come già accertato nel diverso giudizio davanti al Tribunale di Pordenone intentato da altri lavoratori;
il motivo afferma poi che i tempi di lavoro dovevano essere desunti dai cartellini, trattandosi di documenti assimilabili ai libri ed alle scritture contabili, il cui dato storico dell'osservanza del corrispondente tempo di lavoro era incontestato, sicché non era legittimo, come già accertato dal Tribunale di Pordenone nell'altra causa, che il tempo venisse decurtato e non remunerato;
con il terzo motivo è denunciata, richiamando l'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., sostenendosi che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe stata solo apparente ove essa, pur riconoscendo l'efficacia riflessa del giudicato formatosi in altro giudizio, sotto il profilo caducatorio delle norme del Regolamento che prevedevano decurtazioni nel computo di orari risultanti dai cartellini, aveva concluso, senza meglio argomentare, che era mancata prova dell'autorizzazione per eseguire il lavoro aggiuntivo rispetto a quello dovuto, così integralmente obliterando le ragioni per le quali i ricorrenti avevano agito in giudizio;
4 di 10 Numero registro generale 12520/2023
Numero sezionale 1223/2025
Numero di raccolta generale 8089/2025 il quarto motivo deduce infine la «violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Data pubblicazione 27/03/2025 per omesso esame di un fatto decisivo e controverso nella parte in cui la Corte ha rigettato la domanda di pagamento svolta dai ricorrenti a titolo sanzionatorio per non avere il CRO dato adempimento alla sentenza n. 57/2017»;
3.
i motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la connessione, in ragione della loro consecuzione logica;
4. la Corte d'Appello, nel merito, ha ritenuto che le risultanze dei cartellini non dimostrassero che gli spezzoni orari, di cui si asserisce l'eccedenza rispetto all'orario normale regolarmente osservato, fossero stati autorizzati, anche implicitamente, né che – in sostanza - essi necessitassero di remunerazione e ciò sul presupposto che in realtà le ore indicate sui cartellini di presenza ivi comprese le pause lavorate fossero state «recuperate o retribuite»; ciò già esclude – con riferimento al terzo motivo – che si possa in alcun modo parlare di motivazione apparente, perché il senso dell'argomentazione è ben chiaro, nei termini essenziali appena riepilogati;
5. iniziando quindi dai profili sostanziali, si rileva che i primi tre motivi confidano in modo erroneo sull'ipotesi che le asserite illegittimità del Regolamento si dovrebbero tradurre nel diritto alla remunerazione dei periodi in cui esso stabiliva che non vi fosse computo di orario;
in tal modo, le censure finiscono per non misurarsi con la ratio decidendi secondo cui comunque non vi era stata dimostrazione che in quei periodi vi fossero state ore di lavoro risultanti dai cartellini eccedenti rispetto a quelle «recuperate o retribuite» ed autorizzate nel loro svolgimento;
5 di 10 Numero registro generale 12520/2023
Numero sezionale 1223/2025 in altre parole, se anche quelle illegittimità del Regolamento Numero di raccolta generale 8089/2025 fossero da ritenere sussistenti, ciò non significa che siano dovuti Data pubblicazione 27/03/2025
pagamenti aggiuntivi, se non sia dimostrato che le ore di cui ai cartellini eccedessero quanto in concreto considerato a fini retributivi o di riposo dal datore di lavoro;
l'insistenza in sé rispetto alla valenza da attribuire all'illegittimità del Regolamento non inficia dunque in alcun modo la sentenza impugnata, la quale non solo ha ritenuto l'insussistenza di un'autorizzazione anche solo implicita allo svolgimento di ore in più, ma ha altresì ritenuto che non fosse stata dimostrato l'esistenza di lavorazioni eccedenti rispetto a quelle «recuperate o retribuite», il che è del tutto sufficiente al rigetto delle domande avanzate in via monitoria;
5.1 eccentrica rispetto alla ratio decidendi è anche l'affermazione secondo cui la Corte di merito – come si dice nella rubrica del primo motivo – avrebbe ritenuto che le pause di trenta minuti dovessero essere autorizzate, mentre la normativa sull'orario (d. lgs. n. 66 del 2003) ne prevederebbe la fruizione ogni qual volta l'orario giornaliero ecceda le sei ore;
la Corte territoriale ha infatti detto – diversamente e come si va a ripetere – che non vi erano ore di pausa o di lavoro che non fossero state «recuperate o retribuite», non negando né il diritto alle pause né quello alla remunerazione del lavoro, ma affermando che non vi era stata prova della violazione né dell'uno, né dell'altro;
5.2
l'insistenza su profili alla fine ininfluenti perché destinati a non sopperire agli elementi probatori di quanto accaduto e che sono stati valorizzati dalla Corte d'Appello rende le censure in parte qua sostanzialmente prive di aderenza impugnatoria rispetto al decisum
e come tali inammissibili;
6.
6 di 10 Numero registro generale 12520/2023
Numero sezionale 1223/2025
Numero di raccolta generale 8089/2025 venendo ai profili probatori, non può intanto essere minimamente Data pubblicazione 27/03/2025 condiviso quanto si afferma nel secondo motivo in ordine all'assimilabilità dei cartellini ai “libri ed alle scritture contabili”, di cui all'art. 2709 c.c.; questi ultimi sono infatti documenti tipici dell'imprenditore soggetto a registrazione, individuati nell'art. 2214 c.c., che non concerne i sistemi documentativi del tempo di lavoro;
d'altra parte, i cartellini marcatempo, quale che sia la loro natura giuridica, comprovano il fatto in sé dell'utilizzazione di essi in entrata ed in uscita da parte del lavoratore, ma non di certo e con fede privilegiata che tra l'uno e l'altro momento vi sia stata effettiva attività di lavoro e ciò tanto meno in un caso, come quello di specie, ove è controverso proprio che alcuni degli spazi orari interni a quei due momenti siano stati effettivamente lavorati o comunque siano stati lavorati con ore poi non «recuperate o retribuite»;
6.1 deve poi richiamarsi il principio di diritto enunciato da Cass., S.U.,
5 marzo 2024 n.5792, secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395, n. 4,
c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale;
avuto riguardo a tale condiviso principio di diritto, il preteso travisamento del contenuto dei cartellini presenza – di cui sempre
7 di 10 Numero registro generale 12520/2023
Numero sezionale 1223/2025
Numero di raccolta generale 8089/2025 al secondo motivo - non si risolve in una svista, in un errore Data pubblicazione 27/03/2025 materiale di percezione, ma nella valutazione della concludenza degli elementi di prova desumibili dai cartellini presenza alla luce dell'oggetto della controversia, identificato dalla corte territoriale in una domanda di pagamento del lavoro prestato oltre l'orario normale, ritenuta non fondata;
si tratta ancora della valutazione delle prove, riservata al prudente apprezzamento da parte del giudice del merito, come previsto dall'art.116 c.p.c. e in questa sede non censurabile in quanto tale, sicché il motivo, che fa leva anche sulla violazione di tale norma, è anche in tale parte inammissibile;
7. tutto ciò vale anche rispetto a quella parte del quarto motivo, rubricato ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., in cui ancora si insiste sull'inosservanza in sé, da parte del CRO, delle statuizioni di illegittimità del Regolamento o sulle risultanze dei cartellini presenza;
si tratti infatti di profili che nulla hanno a che vedere con un fatto materiale – di cui sia stata in ipotesi omessa la considerazione – e che riguardano invece la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dalla Corte territoriale, ed in particolare degli elementi di prova desumibili dai cartellini presenze, ovverosia profili tutti la cui censura è inammissibile in sede di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; ora anche Cass. 22 novembre 2023, n. 32505); in altre parole, quegli aspetti non riguardano un fatto storicamente inteso - che è quanto considerato dall'art. 360 n. 5 c.p.c. - ma la valutazione di prove soggette al prudente apprezzamento del giudice e tra l'altro nemmeno può ritenersi che la Corte territoriale abbia omesso alcun esame sul punto, avendo ritenuto, come si è già visto, che non emergessero ore di pause lavorate o altre ore che non fossero state «recuperate o retribuite»;
8 di 10 Numero registro generale 12520/2023
Numero sezionale 1223/2025 7.1 Numero di raccolta generale 8089/2025 quanto detto è già sufficiente, potendosi solo aggiungere che il Data pubblicazione 27/03/2025
riferimento, nella rubrica del quarto motivo, ad una domanda svolta dai ricorrenti “a titolo sanzionatorio”, per non avere dato il
CRO dato adempimento alla sentenza n. 57/2017, ovverosia all'originaria sentenza che dichiarò l'illegittimità del Regolamento, non trova alcuna migliore spiegazione – al di là di quanto sopra detto – nel corpo della censura;
essa resta una mera affermazione, tra l'altro priva di qualsiasi aggancio ad ipotesi sanzionatorie effettivamente regolate (ad es. art. 614 bis c.p.c.), rispetto ad un aspetto che non è dimostrato, in assenza di menzione nella sentenza impugnata, si sia mai discusso specificamente in causa, il che è ulteriore ragione di inammissibilità
(Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430;
Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675);
8. per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato complessivamente inammissibile con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 1.500,00 per compensi ed euro
200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di
9 di 10 Numero registro generale 12520/2023
Numero sezionale 1223/2025
Numero di raccolta generale 8089/2025 contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del Data pubblicazione 27/03/2025 cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 5.3.2025.
La Presidente
Annalisa Di Paolantonio
10 di 10