Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 27/03/2025, n. 8089
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Ordinanza 27 marzo 2025

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Il provvedimento in esame è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 5 marzo 2025 e pubblicata il 27 marzo 2025. I ricorrenti, un gruppo di lavoratori, contestavano la decisione della Corte d'Appello di Trieste che aveva revocato un decreto ingiuntivo a loro favore, sostenendo di aver diritto a una retribuzione per il lavoro svolto durante le pause e nei primi dieci minuti oltre l'orario contrattuale. Le loro pretese giuridiche si fondavano sull'illegittimità delle clausole del Regolamento del Centro di Riferimento Oncologico, che prevedevano decurtazioni automatiche del tempo di lavoro.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, argomentando che i ricorrenti non avevano dimostrato l'esistenza di un'autorizzazione, anche implicita, per il lavoro straordinario e che le ore di lavoro richieste non superavano quelle già recuperate o retribuite. Inoltre, la Corte ha evidenziato che le illegittimità del Regolamento non comportavano automaticamente il diritto a pagamenti aggiuntivi, in assenza di prove concrete di lavoro non retribuito. La decisione ha ribadito il principio secondo cui la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito, rendendo inammissibili le censure dei ricorrenti.

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Massime1

I cartellini marcatempo impiegati dal datore di lavoro, non assimilabili ai libri e alle scritture contabili di cui all'art. 2709 c.c., provano il fatto in sé della loro utilizzazione in entrata e in uscita da parte del lavoratore, ma non che tra tali momenti vi è stata effettiva attività di lavoro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza che aveva affermato l'impossibilità, sulla base dei tempi di lavoro risultanti dai cartellini marcatempo, recanti peraltro l'indicazione di ore di lavoro "recuperate o retribuite", di considerare come eccedenti rispetto ad esse, e quindi come prestazioni di lavoro straordinario autorizzato, quelle svolte nei lassi temporali che il regolamento datoriale qualificava, illegittimamente, non computabili nell'orario di lavoro).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 27/03/2025, n. 8089
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8089
    Data del deposito : 27 marzo 2025

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