Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.V.G. 345/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 345/2025 del R.V.G.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2
[...] bi rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Gallo;
rilevato che i coniugi:
- hanno contratto matrimonio in data 2 ottobre 2005 nel Comune di Salerno;
- hanno depositato in data 11 febbraio 2024 ricorso cumulativo per separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c.;
- hanno confermato le condizioni indicate in ricorso e nelle note sostitutive della udienza del 15 aprile 2025;
ritenuto che
le condizioni della separazione non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
riscontrata la rispondenza dell'accordo intervenuto nell'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva
ritenuto che
il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.); considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473- bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul molo del Giudice Relatore affinché questi-trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70; rimarcato che con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
evidenziato sin da ora che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis.19, 2°comma, c.p.c.: in tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.; ricordato che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
DICHIARA la separazione tra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
12.08.1962, C.F.: e , nata a [...] CodiceFiscale_1 Parte_2
(Polonia) il 29.1 CodiceFiscale_2
OMOLOGA le condizioni del etti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e alle note sostitutive dell'udienza del 15 aprile 2025; ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al PM per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno (Anno 2005, Atto n. 338, Parte II, Serie A, Uff. 1); SPESE di lite al definitivo;
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 aprile 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi