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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 260/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
GE IA, EL
LATTI FRANCO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2641/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 2 - Sede Linate - Aeroporto Di Linate 20090 Segrate MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1996/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 9
e pubblicata il 06/05/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 28841/RU DEL 9/05/2024 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
2010
- DINIEGO RIMBORSO n. 28596/RU DEL 9/05/2024 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 1996/25 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano respingeva il ricorso avanzato da Ricorrente_1 avverso i dinieghi di rimborso parziali, prot. n. 28841 e n. 28596 del 9 maggio 2024 (docc. 3-4), con i quali l'Agenzia aveva autorizzato il rimborso per un importo di rispettivi Euro 130.826,67 ( Società_2) e di Euro 42.724,07 (Società_1), negando il rimborso per un importo residuo di Euro 14.991,23 (Società_2) e di Euro 2.314,73 (Società_1).
Proponeva appello la contribuente lamentando:
-VIOLAZIONE DELL'ART. 2909 C.C. E DELL'ART. 324 C.P.C., NONCHÉ DEGLI ARTT. 18 E SS. D.LGS.
N. 546/1992 E DELL'ART. 100 C.P.C.. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI RITIENE
INAMMISSIBILE LA DOMANDA PER “PRECEDENTE GIUDICATO SUL MEDESIMO RAPPORTO
GIURIDICO”: l'appellante deduceva che la Corte di Giustizia di primo grado di Milano, infatti, si era già pronunciata in merito al rimborso per cui è causa, con le sentenze n. 2758/2024 e 2759/2024, depositate il
24 giugno 2024 (primo grado, docc. 5-6), passate in giudicato, nelle quali la Corte ha accolto i ricorsi avverso il silenzio rifiuto, condannando l'Ufficio al rimborso anche della quota non autorizzata, riferita al primo trimestre
2010; che di fronte a tali statuizioni, passate in giudicato, il Giudice di prime cure, nel giudizio di primo grado a quo, non doveva fare altro che recepire il giudicato formatosi tra le parti e, conseguentemente, annullare i provvedimenti di diniego parziale del rimborso, condannando l'Ufficio delle Dogane a rimborsare la Società
e a rifondere le spese processuali in ragione del principio di soccombenza.
-ERRONEITÀ ED ILLOGICITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE
IL DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SOMME RIFERITE AL PERIODO ANTERIORE AL 1° APRILE 2010:
VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PAR 1, DELLA DIRETTIVA N. 92/12/CEE E DELLA DIRETTIVA N. 2003/96/CE, diversamente da quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria nelle sentenze sopra citate.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane chiedendo il rigetto dell'appello, eccependo che il presente giudizio aveva avuto avvio con ricorso notificato il 8/07/2024, data in cui le predette sentenze erano state già pubblicate e quindi la loro conoscibilità era certa da parte dell'odierno appellante;
che, nel caso di specie, non poteva che concludersi per l'inammissibilità del presente giudizio.
Nel merito circa l'erroneità ed illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui non riconosceva il diritto al rimborso delle somme riferite al periodo anteriore al 1° aprile 2010, rappresentava che le recenti novità giurisprudenziali avevano indotto l'Agenzia a rivedere la propria posizione in merito al riconoscimento del diritto al rimborso delle addizionali in parola anche per il tempo precedente il primo aprile 2010; che per questo motivo, già nel corso dell'anno del 2024, l'Ufficio aveva deciso di prestare acquiescenza alle predette decisioni e di riconoscere quindi come dovuto il pagamento della somma pari a €. 17.305,96 a favore dell'appellante, ossia per la parte di addizionale relativa ai mesi gennaio – marzo 2010 per le suddette due istanze di rimborso.
La controversia veniva discussa e decisa all'udienza indicata in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello fondato in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente e contraddittoriamente dichiarato inammissibile il ricorso avverso i due provvedimenti di diniego parziale emessi dall'Ufficio nelle more della pendenza dei giudizi aventi ad oggetto il silenzio rifiuto formatesi sulle medesime istanze di rimborso, pur avendo affermato i primi Giudici “che EON non poteva fare altro che impugnare gli atti entro i termini di legge”, per evitare appunto che i provvedimenti in questione diventassero definitivi.
L' Agenzia delle Dogane quindi una volta instaurato il giudizio di primo grado e pubblicate le sentenze sul silenzio rifiuto in ordine alle medesime istanze di rimborso avrebbe dovuto al più procedere all'annullamento in autotutela dei dinieghi di rimborso parziali successivamente emessi, conformandosi alle pronunce giudiziali non impugnate e passate in giudicato.
Del resto per quanto riguarda il merito della questione non solo le citate pronunce hanno accolto totalmente le ragioni del contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso anche per il periodo antecedente al 1 aprile 2010, ma la stessa Agenzia nel presente giudizio ha confermato la legittimità della pretesa di Ricorrente_1.
La sentenza deve essere dunque integralmente riformata.
Le spese del doppio grado seguono il principio di soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
accoglie l'appello del contribuente ed annulla i provvedimenti impugnati. Condanna l'Agenzia delle
Dogane al rimborso delle spese liquidate in euro 1500 per primo grado ed euro 2000 per grado appello, oltre spese generali del 15% ed accessori di legge se dovuti .
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
GE IA, EL
LATTI FRANCO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2641/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 2 - Sede Linate - Aeroporto Di Linate 20090 Segrate MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1996/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 9
e pubblicata il 06/05/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 28841/RU DEL 9/05/2024 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
2010
- DINIEGO RIMBORSO n. 28596/RU DEL 9/05/2024 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 1996/25 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano respingeva il ricorso avanzato da Ricorrente_1 avverso i dinieghi di rimborso parziali, prot. n. 28841 e n. 28596 del 9 maggio 2024 (docc. 3-4), con i quali l'Agenzia aveva autorizzato il rimborso per un importo di rispettivi Euro 130.826,67 ( Società_2) e di Euro 42.724,07 (Società_1), negando il rimborso per un importo residuo di Euro 14.991,23 (Società_2) e di Euro 2.314,73 (Società_1).
Proponeva appello la contribuente lamentando:
-VIOLAZIONE DELL'ART. 2909 C.C. E DELL'ART. 324 C.P.C., NONCHÉ DEGLI ARTT. 18 E SS. D.LGS.
N. 546/1992 E DELL'ART. 100 C.P.C.. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI RITIENE
INAMMISSIBILE LA DOMANDA PER “PRECEDENTE GIUDICATO SUL MEDESIMO RAPPORTO
GIURIDICO”: l'appellante deduceva che la Corte di Giustizia di primo grado di Milano, infatti, si era già pronunciata in merito al rimborso per cui è causa, con le sentenze n. 2758/2024 e 2759/2024, depositate il
24 giugno 2024 (primo grado, docc. 5-6), passate in giudicato, nelle quali la Corte ha accolto i ricorsi avverso il silenzio rifiuto, condannando l'Ufficio al rimborso anche della quota non autorizzata, riferita al primo trimestre
2010; che di fronte a tali statuizioni, passate in giudicato, il Giudice di prime cure, nel giudizio di primo grado a quo, non doveva fare altro che recepire il giudicato formatosi tra le parti e, conseguentemente, annullare i provvedimenti di diniego parziale del rimborso, condannando l'Ufficio delle Dogane a rimborsare la Società
e a rifondere le spese processuali in ragione del principio di soccombenza.
-ERRONEITÀ ED ILLOGICITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE
IL DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SOMME RIFERITE AL PERIODO ANTERIORE AL 1° APRILE 2010:
VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PAR 1, DELLA DIRETTIVA N. 92/12/CEE E DELLA DIRETTIVA N. 2003/96/CE, diversamente da quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria nelle sentenze sopra citate.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane chiedendo il rigetto dell'appello, eccependo che il presente giudizio aveva avuto avvio con ricorso notificato il 8/07/2024, data in cui le predette sentenze erano state già pubblicate e quindi la loro conoscibilità era certa da parte dell'odierno appellante;
che, nel caso di specie, non poteva che concludersi per l'inammissibilità del presente giudizio.
Nel merito circa l'erroneità ed illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui non riconosceva il diritto al rimborso delle somme riferite al periodo anteriore al 1° aprile 2010, rappresentava che le recenti novità giurisprudenziali avevano indotto l'Agenzia a rivedere la propria posizione in merito al riconoscimento del diritto al rimborso delle addizionali in parola anche per il tempo precedente il primo aprile 2010; che per questo motivo, già nel corso dell'anno del 2024, l'Ufficio aveva deciso di prestare acquiescenza alle predette decisioni e di riconoscere quindi come dovuto il pagamento della somma pari a €. 17.305,96 a favore dell'appellante, ossia per la parte di addizionale relativa ai mesi gennaio – marzo 2010 per le suddette due istanze di rimborso.
La controversia veniva discussa e decisa all'udienza indicata in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello fondato in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente e contraddittoriamente dichiarato inammissibile il ricorso avverso i due provvedimenti di diniego parziale emessi dall'Ufficio nelle more della pendenza dei giudizi aventi ad oggetto il silenzio rifiuto formatesi sulle medesime istanze di rimborso, pur avendo affermato i primi Giudici “che EON non poteva fare altro che impugnare gli atti entro i termini di legge”, per evitare appunto che i provvedimenti in questione diventassero definitivi.
L' Agenzia delle Dogane quindi una volta instaurato il giudizio di primo grado e pubblicate le sentenze sul silenzio rifiuto in ordine alle medesime istanze di rimborso avrebbe dovuto al più procedere all'annullamento in autotutela dei dinieghi di rimborso parziali successivamente emessi, conformandosi alle pronunce giudiziali non impugnate e passate in giudicato.
Del resto per quanto riguarda il merito della questione non solo le citate pronunce hanno accolto totalmente le ragioni del contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso anche per il periodo antecedente al 1 aprile 2010, ma la stessa Agenzia nel presente giudizio ha confermato la legittimità della pretesa di Ricorrente_1.
La sentenza deve essere dunque integralmente riformata.
Le spese del doppio grado seguono il principio di soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
accoglie l'appello del contribuente ed annulla i provvedimenti impugnati. Condanna l'Agenzia delle
Dogane al rimborso delle spese liquidate in euro 1500 per primo grado ed euro 2000 per grado appello, oltre spese generali del 15% ed accessori di legge se dovuti .