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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/10/2025, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
IC RA Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1638 V.G. dell'anno 2025 promossa da
RO (RM) 27/08/1970, C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(RO (RM) 14/09/1972, C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CARLO COLIZZA e dell'avv. CHIARA CROCE;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologazione della loro separazione Parte_1 Parte_2 personale alle condizioni specificamente di seguito riportate:
1. I SI.ri e vivranno separati nel reciproco e mutuo Parte_1 Parte_2 rispetto;
2. Stabilire che ciascuno dei coniugi provvederà in via autonoma al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3. Disporre che le figlie e siano affidate congiuntamente ai Per_1 Persona_2 genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo di rispettiva permanenza delle medesime, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione del padre;
4. Statuire che la SI.ra terrà con sé la prole: Parte_2
- 1 - - a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
- almeno due giorni infrasettimanali;
- per la metà della durata delle ordinarie vacanze scolastiche natalizie e pasquali, in modo tale da alternare negli anni le principali festività;
- ad anni alterni le festività nazionali o locali infrasettimanali;
- ciascun genitore potrà trascorrere con la prole un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno;
in detti periodi il genitore collocatario dovrà comunicare all'altro l'esatto luogo ove la prole sarà ospitata così da permettere all'altro di raggiungerla;
- il giorno del compleanno di e , quest'ultime lo trascorreranno con Per_1 Per_2 entrambi i genitori in maniera congiunta o disgiunta, previo accordo sui tempi di pranzo/cena e compatibilmente con gli impegni delle medesime;
- il giorno del compleanno dei genitori, le figlie lo trascorreranno con ciascuno di loro, indipendentemente dal loro turno di assegnazione e con i parenti del ramo di appartenenza familiare;
stessa modalità riguardo al giorno di festeggiamento della festa della mamma e del papà;
5. Assegnare la casa coniugale, sita in Marino (RM) alla Via Goffredo Mameli n. 137, con quanto in essa contenuto, al SI. Parte_1
6. Resta espressamente condiviso che, in ragione dell'equivalenza dei periodi in cui le figlie frequentano i genitori e permangono presso le rispettive abitazioni non vi è necessità di provvedere ad attribuire somme a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie medesime.
7. I Ricorrenti, già concordi nel partecipare alle spese ordinarie nella misura del 50%, dichiarano di aderire alle indicazioni contenute nel Protocollo d'Intesa tra il Tribunale
Ordinario di Velletri ed il Foro, contribuendo nella misura del 50% delle spese straordinarie purché previamente comunicate e concordate tra gli stessi;
8. Le parti hanno già attivato un conto corrente cointestato ove viene versato il corrispettivo derivante dalla misura dell'Assegno Unico, provvista economica che è da intendersi quale fondo comune per far fronte alle spese ordinarie a favore della prole;
9. Concordemente stabiliscono che ogni e qualsivoglia misura previdenziale e assistenziale presente e futura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: assegno unico universale, arretrati degli assegni famigliari, bonus studio, bonus sport etc.) in favore della prole verrà richiesta con l'indicazione dei dati bancari del Conto Corrente di cui al punto procedente e destinata a coprire le spese ordinarie della prole;
- 2 - 10. Le parti stabiliscono che le detrazioni per figlio a carico, in ragione dei regimi fiscali e reddituali dei genitori, sono attualmente a beneficio della SI.ra ; Parte_2
11. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere la figlia minore sul proprio passaporto o altro documento, impegnandosi altresì, ad ottenere l'assenso dell'altro genitore qualora si desideri andare con la propria figlia minore all'estero.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Roma il 08/04/2001; dall'unione coniugale sono nate due figlie, il 2.1.2003 e il 4.2.2009. Per_1 Per_2
Con le note di trattazione scritta depositate le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo. Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2001, parte 1 , serie 01, atto n. 00630).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 08/10/2025
Il Presidente est.
IC RA
- 3 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
IC RA Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1638 V.G. dell'anno 2025 promossa da
RO (RM) 27/08/1970, C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(RO (RM) 14/09/1972, C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CARLO COLIZZA e dell'avv. CHIARA CROCE;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologazione della loro separazione Parte_1 Parte_2 personale alle condizioni specificamente di seguito riportate:
1. I SI.ri e vivranno separati nel reciproco e mutuo Parte_1 Parte_2 rispetto;
2. Stabilire che ciascuno dei coniugi provvederà in via autonoma al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3. Disporre che le figlie e siano affidate congiuntamente ai Per_1 Persona_2 genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo di rispettiva permanenza delle medesime, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione del padre;
4. Statuire che la SI.ra terrà con sé la prole: Parte_2
- 1 - - a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
- almeno due giorni infrasettimanali;
- per la metà della durata delle ordinarie vacanze scolastiche natalizie e pasquali, in modo tale da alternare negli anni le principali festività;
- ad anni alterni le festività nazionali o locali infrasettimanali;
- ciascun genitore potrà trascorrere con la prole un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno;
in detti periodi il genitore collocatario dovrà comunicare all'altro l'esatto luogo ove la prole sarà ospitata così da permettere all'altro di raggiungerla;
- il giorno del compleanno di e , quest'ultime lo trascorreranno con Per_1 Per_2 entrambi i genitori in maniera congiunta o disgiunta, previo accordo sui tempi di pranzo/cena e compatibilmente con gli impegni delle medesime;
- il giorno del compleanno dei genitori, le figlie lo trascorreranno con ciascuno di loro, indipendentemente dal loro turno di assegnazione e con i parenti del ramo di appartenenza familiare;
stessa modalità riguardo al giorno di festeggiamento della festa della mamma e del papà;
5. Assegnare la casa coniugale, sita in Marino (RM) alla Via Goffredo Mameli n. 137, con quanto in essa contenuto, al SI. Parte_1
6. Resta espressamente condiviso che, in ragione dell'equivalenza dei periodi in cui le figlie frequentano i genitori e permangono presso le rispettive abitazioni non vi è necessità di provvedere ad attribuire somme a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie medesime.
7. I Ricorrenti, già concordi nel partecipare alle spese ordinarie nella misura del 50%, dichiarano di aderire alle indicazioni contenute nel Protocollo d'Intesa tra il Tribunale
Ordinario di Velletri ed il Foro, contribuendo nella misura del 50% delle spese straordinarie purché previamente comunicate e concordate tra gli stessi;
8. Le parti hanno già attivato un conto corrente cointestato ove viene versato il corrispettivo derivante dalla misura dell'Assegno Unico, provvista economica che è da intendersi quale fondo comune per far fronte alle spese ordinarie a favore della prole;
9. Concordemente stabiliscono che ogni e qualsivoglia misura previdenziale e assistenziale presente e futura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: assegno unico universale, arretrati degli assegni famigliari, bonus studio, bonus sport etc.) in favore della prole verrà richiesta con l'indicazione dei dati bancari del Conto Corrente di cui al punto procedente e destinata a coprire le spese ordinarie della prole;
- 2 - 10. Le parti stabiliscono che le detrazioni per figlio a carico, in ragione dei regimi fiscali e reddituali dei genitori, sono attualmente a beneficio della SI.ra ; Parte_2
11. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere la figlia minore sul proprio passaporto o altro documento, impegnandosi altresì, ad ottenere l'assenso dell'altro genitore qualora si desideri andare con la propria figlia minore all'estero.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Roma il 08/04/2001; dall'unione coniugale sono nate due figlie, il 2.1.2003 e il 4.2.2009. Per_1 Per_2
Con le note di trattazione scritta depositate le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo. Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2001, parte 1 , serie 01, atto n. 00630).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 08/10/2025
Il Presidente est.
IC RA
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