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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/06/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N.RG. 1643/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1643 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANO Parte_1
CALIGIURI
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario DARIO
PERIS
resistente
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.03.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
10.04.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione dei ratei spettanti a titolo di indennità di accompagnamento ex art.1
L. 18/80, con conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spettanze dovute, a tale titolo, dalla data della visita medica di revisione ordinaria del 23.11.2022, dopo che, con decreto di omologa depositato e notificato in data
15.11.2023, a definizione del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al N.R.G.
1631/23, veniva accertata la sussistenza dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione suindicata, con la decorrenza suddetta.
Con memoria del 14.02.2025 si è costituito in giudizio l' come in epigrafe CP_1
rappresentato e difeso, dando atto di aver provveduto alla liquidazione della prestazione richiesta dalla ricorrente in data 11.02.2025 e chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con spese “come per legge”.
Previa concessione di due rinvii per la verifica del pagamento dei ratei dovuti, la causa è stata discussa all'udienza del 15.05.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, i procuratori delle parti hanno rappresentato come il pagamento della prestazione in favore della ricorrente sia avvenuto in data
2.05.2025, chiedendo concordemente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
la difesa di parte ricorrente, peraltro, ha insistito per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, evidenziando come detto pagamento CP_1
sia intervenuto successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, nonché alla notifica dello stesso all'ente convenuto.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione ed al pagamento della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti
(modello TR/150 e cedolino attestante l'avvenuto pagamento, con data disponibilità 02.05.2025, del conguaglio per arretrati) non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico dell' , che ha provveduto alla liquidazione ed al CP_1
pagamento della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 10/06/2025
Il Giudice
IO Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1643 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANO Parte_1
CALIGIURI
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario DARIO
PERIS
resistente
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.03.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
10.04.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione dei ratei spettanti a titolo di indennità di accompagnamento ex art.1
L. 18/80, con conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spettanze dovute, a tale titolo, dalla data della visita medica di revisione ordinaria del 23.11.2022, dopo che, con decreto di omologa depositato e notificato in data
15.11.2023, a definizione del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al N.R.G.
1631/23, veniva accertata la sussistenza dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione suindicata, con la decorrenza suddetta.
Con memoria del 14.02.2025 si è costituito in giudizio l' come in epigrafe CP_1
rappresentato e difeso, dando atto di aver provveduto alla liquidazione della prestazione richiesta dalla ricorrente in data 11.02.2025 e chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con spese “come per legge”.
Previa concessione di due rinvii per la verifica del pagamento dei ratei dovuti, la causa è stata discussa all'udienza del 15.05.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, i procuratori delle parti hanno rappresentato come il pagamento della prestazione in favore della ricorrente sia avvenuto in data
2.05.2025, chiedendo concordemente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
la difesa di parte ricorrente, peraltro, ha insistito per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, evidenziando come detto pagamento CP_1
sia intervenuto successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, nonché alla notifica dello stesso all'ente convenuto.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione ed al pagamento della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti
(modello TR/150 e cedolino attestante l'avvenuto pagamento, con data disponibilità 02.05.2025, del conguaglio per arretrati) non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico dell' , che ha provveduto alla liquidazione ed al CP_1
pagamento della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 10/06/2025
Il Giudice
IO Busoli