Articolo 661 del Codice di procedura penale
Articolo 660Articolo 724
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
1 gennaio 2023
Art. 661.
Esecuzione delle ((pene)) sostitutive
(( 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semiliberta' e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell' articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semiliberta' o della detenzione domiciliare e' in custodia cautelare, permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli effetti. In tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia. (( 1-bis. L'esecuzione del lavoro di pubblica utilita' e' ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell' articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . )) 2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, e' eseguita a norma dell'articolo 660.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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