TRIB
Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/11/2024, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
SENT. n.
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 10529 /2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 01/10/2024 da
E Parte_1 Parte_2
Entrambi con il proc. e dom. avv. CACITTI SONIA
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 08/09/2001
in TOLMEZZO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al n. 22, Parte 2, Serie A, anno 2001;
- preso atto che dall'unione sono nati i figli (20/11/2003) Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
e Per_2
(30/05/2008), minorenne;
Oggetto:
separazione
consensuale
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi del figlio minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 08/09/2001 in
[...]
TOLMEZZO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TOLMEZZO al N. 22, Parte 2, Serie A, anno 2001, alle seguenti condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati, liberi di fissare la loro residenza ove lo riterranno più opportuno, con l'obbligo di comunicarsi entro 30 giorni l'avvenuto mutamento.
2) Dispone che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori Per_2 in forma condivisa. I genitori, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, si occuperanno di comune accordo della sua salute, educazione, stile di vita ed istruzione.
Dispone che sia collocato dalla domenica sera al mercoledì sera Per_2
dalla mamma e dal giovedì alla domenica dal papà.
Circa le vacanze natalizie, pasquali e tutte le altre festività, dispone che la ripartizione venga concordata dai genitori col figlio, data l'età di questi.
Dà atto che non economicamente autosufficiente, in quanto Per_1
studentessa universitaria che svolge dei lavori saltuari e temporanei, vive a Forlì e va a periodicamente a trovare entrambi i genitori presso i quali fa brevi soggiorni.
3) Dispone che la casa coniugale, sita in Arta Terme fraz. Piano d'Arta
(UD) Via Peresson n. 36, di proprietà del sig. , venga ad egli Pt_2
assegnata, con tutta la mobilia in essa contenuta.
4) Dato atto della collocazione paritaria dei figli, nulla è dovuto dai coniugi reciprocamente a titolo di mantenimento degli stessi. Dispone, pertanto, il mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori. 5) Le spese straordinarie di entrambi i figli sono posti a carico del padre al 100%.
6) Dà atto che il Sig. lavora come dipendente in Parte_2
Regione Veneto e percepisce un reddito annuo di € 35.000 circa;
mentre, la signora è in procinto di avviare un'attività come artigiana e, Pt_1
per il momento, non percepisce un reddito, ricorrendo a dei risparmi derivanti da eredità per il suo sostentamento: dà atto che i coniugi dichiarano di nulla pretendere reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento, essendo economicamente indipendenti.
7) Dà atto che i signori e dichiarano Parte_1 Parte_2
di aver risolto ogni altro rapporto economico tra gli stessi intercorrente e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente sulla comunione dei beni.
8) Spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TOLMEZZO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.22, Parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2001.
Udine, li 19/11/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 10529 /2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 01/10/2024 da
E Parte_1 Parte_2
Entrambi con il proc. e dom. avv. CACITTI SONIA
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 08/09/2001
in TOLMEZZO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al n. 22, Parte 2, Serie A, anno 2001;
- preso atto che dall'unione sono nati i figli (20/11/2003) Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
e Per_2
(30/05/2008), minorenne;
Oggetto:
separazione
consensuale
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi del figlio minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 08/09/2001 in
[...]
TOLMEZZO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TOLMEZZO al N. 22, Parte 2, Serie A, anno 2001, alle seguenti condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati, liberi di fissare la loro residenza ove lo riterranno più opportuno, con l'obbligo di comunicarsi entro 30 giorni l'avvenuto mutamento.
2) Dispone che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori Per_2 in forma condivisa. I genitori, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, si occuperanno di comune accordo della sua salute, educazione, stile di vita ed istruzione.
Dispone che sia collocato dalla domenica sera al mercoledì sera Per_2
dalla mamma e dal giovedì alla domenica dal papà.
Circa le vacanze natalizie, pasquali e tutte le altre festività, dispone che la ripartizione venga concordata dai genitori col figlio, data l'età di questi.
Dà atto che non economicamente autosufficiente, in quanto Per_1
studentessa universitaria che svolge dei lavori saltuari e temporanei, vive a Forlì e va a periodicamente a trovare entrambi i genitori presso i quali fa brevi soggiorni.
3) Dispone che la casa coniugale, sita in Arta Terme fraz. Piano d'Arta
(UD) Via Peresson n. 36, di proprietà del sig. , venga ad egli Pt_2
assegnata, con tutta la mobilia in essa contenuta.
4) Dato atto della collocazione paritaria dei figli, nulla è dovuto dai coniugi reciprocamente a titolo di mantenimento degli stessi. Dispone, pertanto, il mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori. 5) Le spese straordinarie di entrambi i figli sono posti a carico del padre al 100%.
6) Dà atto che il Sig. lavora come dipendente in Parte_2
Regione Veneto e percepisce un reddito annuo di € 35.000 circa;
mentre, la signora è in procinto di avviare un'attività come artigiana e, Pt_1
per il momento, non percepisce un reddito, ricorrendo a dei risparmi derivanti da eredità per il suo sostentamento: dà atto che i coniugi dichiarano di nulla pretendere reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento, essendo economicamente indipendenti.
7) Dà atto che i signori e dichiarano Parte_1 Parte_2
di aver risolto ogni altro rapporto economico tra gli stessi intercorrente e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente sulla comunione dei beni.
8) Spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TOLMEZZO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.22, Parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2001.
Udine, li 19/11/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini